Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/02/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3274/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3274 dell'anno 2019 R.Gen.Aff.Cont., assunta in decisione, a seguito dello scambio di memorie scritte, all'udienza del 3 dicembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il
24.02.2025, vertente
TRA
P.I.: ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in Parte_2
riassunzione, dall'Avv. Luigi Canestrino, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Terzigno, al
Corso Alessandro Volta n. 24,
-ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(codice fiscale e partiva iva: ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luca Calamita, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla via
Carlo Poerio n. 89/A;
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE–
Oggetto: indennizzo assicurativo.
Conclusioni: come da memorie scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 3 dicembre 2024.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 26.04.2019, la Parte_3
ha convenuto in giudizio la , per il pagamento, previo accertamento e verificata la
[...] CP_1
sussistenza di copertura del rischio ai danni derivabili da eventi atmosferici, dell'indennizzo assicurativo, per i danni, cagionati da avversità atmosferiche, agli impianti elettrici di pertinenza del
Ha allegato, in particolare, la società attrice che, durante la notte dell'11.11.2016, alle ore 01:30, un violento nubifragio si abbattè sul predetto immobile arrecando notevoli danni agli impianti elettrici con danneggiamento del sistema di videosorveglianza, videocitofono, condizionatori ufficio, campanello telefonico, scheda interna antifurto rilevatori doppia tecnologia, inseritore chiave, scheda sirena, n. 05 telecamere color, n.04 alimentatori ed altro ancora;
- che secondo le previsioni di polizza e successivamente alla richiesta di indennizzo, inviata a mezzo pec il 03.12.2016 e il 15.11.2017, era stata espletata una perizia di stima dei danni ad opera di tecnico incaricato dalla compagnia assicurativa - che, seppur invitata a stipulare convenzione di negoziazione assistita in CP_1
data 01.12.2017, la compagnia assicurativa aveva negato il pagamento dell'indennizzo.
2. Si è costituita in giudizio la società convenuta che, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per l'inoperatività, nella fattispecie in esame, della polizza Allianz “Impresa Sicura” n.
253140660, e contestate, nel merito, sotto il profilo del quantum debeatur, la richiesta formulata da controparte oltre alla sproporzione dei preventivi di spesa prodotti in atti, ha concluso per il rigetto della domanda attorea o, in via estremamente gradata, ad una condanna limitata al giusto ed al dovuto il tutto nei limiti e secondo le condizioni di assicurazione di cui alla richiamata polizza n. 253140660.
3. In occasione della prima udienza, celebratasi in data 10.09.2019, l'allora giudice istruttore, rilevato che la controversia rientrava tra quelle soggette alla procedura di mediazione obbligatoria, ex art 5
Dlgs n. 28/2010, ha assegnato alle parti il termine di 15 giorni per assolvere alla condizione di procedibilità, con rinvio della causa per le opportune verifiche, al 27.02.2020. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., disposto rinvio nello stato per esigenze di ruolo, depositate le note per la trattazione scritta ad opera delle parti ai fini della partecipazione all'udienza del 19.01.2021, tenutasi, giusto decreto del Tribunale del 14.12.2020, nella forma del processo cartolare telematico, la causa, rilevata la mancata proposizione di istanze istruttorie, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.01.2023, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022) è stata differita mediante un doppio rinvio (a seguito di un periodo di assenza dal lavoro per congedo per maternità) al 3 dicembre 2024. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti mediante l'autorizzato scambio di memorie scritte, è stata riservata a sentenza previa concessione alle parti del duplice termine di legge per il deposito degli scritti difensivi finali. Motivi della decisione.
1. In via preliminare, deve essere dichiarata la procedibilità della domanda in esame essendo stato esperito il tentativo di mediazione, ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, conclusasi con esito negativo per mancata ingiustificata adesione della compagnia convenuta, come da certificazione depositata da parte attrice in data 27.02.2020.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che parte attorea ha dato prova della propria legittimazione attiva mediante la produzione sia di Visura di evasione estratta dal Registro Imprese CCIAA di Napoli sia del contratto di assicurazione relativo alla polizza “Impresa Sicura” n. 253140660 allegati alla produzione di parte e non specificamente contestati dalla compagnia convenuta.
3. Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
3.1. La domanda azionata è qualificabile come domanda di adempimento contrattuale, a fronte della quale la compagnia assicurativa convenuta ha, in realtà, incentrato le sue difese pressoché interamente sulla asserita infondatezza in diritto della prospettazione attorea, valorizzando il dato per cui tutti i lamentati danneggiamenti sarebbero esclusi dal novero della garanzia assicurativa perché causati da uno sbalzo di tensione sulla linea primaria prodotto da una forte scarica elettrica conseguente, verosimilmente, alla caduta di un fulmine durante i forti temporali che avevano interessato l'intera zona di ubicazione del rischio. A sostegno della propria tesi, la società convenuta ha allegato in atti una perizia tecnica a firma del geometra . Persona_1
Ebbene, alla luce delle difese svolte da parte convenuta sono da ritenersi provati, in quanto non contestati, nemmeno in via generica, il fatto storico così come ricostruito dall'istante nonché la vigenza della polizza.
Sul punto, la Giurisprudenza di legittimità ha precisato che ai fini della corretta ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito delle obbligazioni scaturenti ex contractu, secondo il combinato disposto dell'art. 1218 c.c. e 2697 c.c., il creditore è tenuto a provare il titolo costitutivo (ovvero il negozio) del diritto fatto valere e ad allegare l'inadempimento della controparte, viceversa, grava in capo al debitore l'onere di provare analiticamente i fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata (Sezioni Unite civili, sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
Infatti, come specificato dalla Suprema Corte, appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (Cass., sent. n. 973-
96; Cass., n. 3232-98; n. 11629-99). Dunque, “Il principio di riferibilità o di vicinanza della prova si rivela conforme all'esigenza di non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore a reagire all'inadempimento, senza peraltro penalizzare il diritto di difesa del debitore adempiente, ponendosi l'onere della prova
a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l'inadempimento, e che è quindi in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa del creditore, sia questa diretta all'adempimento, alla risoluzione o al risarcimento del danno, fornendo la prova del fatto estintivo del diritto azionato, costituito dall'adempimento. In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533).
Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei
"rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole».
Occorre qui ribadire che, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, il fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato è rappresentato dall'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. Pertanto, l' , ha Parte_4
l'onere di dimostrare che: a) si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, b) detto fatto sia derivato da una causa prevista dalla polizza, c) detto fatto abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. Nella prassi commerciale sono frequenti i casi in cui il rischio, previsto nel contratto di assicurazione, sia delimitato, attraverso patti di vario genere che, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, circoscrivono l'indennizzabilità soltanto ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di una delle suddette clausole (c.d. di delimitazione del rischio), i fatti avversi, cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) rischi inclusi, cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) rischi esclusi, cioè quelli estranei al contratto, c) rischi non compresi, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio. (Cass. n.
1558/2018) (Cass. III sez Civ. Ordinanza, Raccolta generale n. 31251/2023 Publ. 09.11.2023) Tale principio deve, peraltro, essere coordinato con quello parimenti ribadito in giurisprudenza in vicende processuali, quali quella in esame, aventi ad oggetto indennizzi assicurativi per eventi atmosferici, secondo cui non è ragionevole, in casi, analoghi, ritenere che una polizza assicuri contro i danni determinati da eventi atmosferici, fra i quali rientra anche la pioggia, e neghi nel contempo la copertura assicurativa se la stessa pioggia abbia determinato un allagamento conseguente alla formazione di un ruscello e che ove si ritenga che un dubbio interpretativo permanga, vale la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo la quale, a norma dell'articolo 1370 cod. civ., in presenza di una clausola ambigua, la stessa va interpretata contra proferentem, ovvero contro colui che ha redatto i termini contrattuali (così tra le altre, in motivazione, Cassazione civile sez. III n.
9383 del 10/05/2016).
In ragione ed applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati applicabili alle vicende assicurative, quali quella in esame, in materia di onere probatorio, non vi sono ragioni per porre in dubbio che l'evento assicurato si sia effettivamente verificato.
3.2 Orbene, nel caso in esame, le parti contrattuali, hanno convenuto, che “ L'impresa indennizza i danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quali arrecati dal Contraente e/o Assicurato nonché da altre persone allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso- con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza- fermo quanto di seguito precisato e salvo quanto espressamente escluso” (art 5. incendio -all risks, sezione - oggetto dell'assicurazione - pag. 7 di 26 delle condizioni di assicurazione);
- che “Relativamente ai danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatto crollare, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti da: merci poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi;
fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati …” (art 5. incendio -all risks, sezione esclusioni- pag.9 di 26 delle condizioni di assicurazione);
- che “… c) Sono altresì esclusi i danni causati da o dovuti a: correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici; … a meno che gli eventi di cui al precedente comma c) non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito gli Enti assicurati. Nel caso che, in conseguenza degli eventi di cui ai commi b) e c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente Sezione, l'impresa indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.” (art 5. incendio -all risks, sezione esclusioni- pag. 8 e.9 di 26 delle condizioni di assicurazione); - che “Le partite di cui alla sezione Incendio-All Risks, ove non diversamente previsto, sono assicurate a ” (art 10. condizioni di operatività delle garanzie per danni agli enti CP_2
assicurati, sezione criteri per la determinazione delle somme assicurate, pag. 19 di 26 delle condizioni di assicurazione);
- che “ In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'ammontare del danno si determinano, partita per partita all'atto del Sinistro … … coi i criteri di seguito riportati.
FA, Lastre, Macchinario (…) ed Apparecchiature elettroniche:
1. Si stima il Valore a nuovo;
2. Si stima il Valore a stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli Oneri Fiscali non dovuti all'Erario, 3. Si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento di indennità.
Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore a stato d'uso. Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettiva ricostruzione o al rimpiazzo…” (art 13. norme in caso di sinistro, sezione determinazione del danno, pag. 23 di 26 delle condizioni di assicurazione);
- che il limite di indennizzo Relativamente ai danni materiali e diretti agli Enti assicurati causati da eventi atmosferici è pari al 70% delle somme assicurate alle singole partite del FA (somma assicurata euro 200.000,00) (somma assicurata euro 110.000,00) con uno scoperto del Parte_5
10% con un minimo di euro 500,00 ed il massimo di euro 50.000,00 (SCHEDA DI POLIZZA pag. 2
e3 di 8).
Alla luce delle intese negoziali intervenute tra le parti e del tenore delle clausole contrattuali della
Polizza “Impresa Sicura” n. 253140660, in atti, i danni per cui è causa devono ritenersi certamente inclusi dalla copertura assicurativa.
3.3. Per le ragioni sopra esposte deve ritenersi sussistente il diritto in capo a parte attrice del diritto alla percezione dell'indennizzo contrattualmente previsto che viene liquidato, già al netto dello scoperto del 10%, nell'importo di euro 6.828,33 sulla base della documentazione prodotta dalla società attrice (all. n. 11, 12, 13, 14, 15, 16 della produzione di parte attrice).
Trattandosi di debito di valuta, e non di valore (si verte in materia di indennizzo assicurativo e non di risarcimento danni), sulla somma predetta sono dovuti i soli interessi legali a far data dalla notificazione della messa in mora (03.12.2016) fino al soddisfo, mentre nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, scaglione di riferimento sulla base del decisum, al valore medio per la fase di studio, introduttiva e decisionale, tenendo in considerazione l'effettivo svolgimento del processo, e al valore minimo per la fase istruttoria, consistita nel solo deposito delle relative memorie senza ulteriore attività.
4.1. Le stesse devono poi essere distratte in favore del difensore antistatario dell'attore, avv. Luigi
Canestrino, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
4.2. Infine, occorre dare atto che la mancata partecipazione della convenuta senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria instaurata dall'attore (cfr. verbale di mediazione del 21.10.2019) impone, a norma dell'art. 8 co. 4 bis d. lgs. 28/10, la condanna della al pagamento, in CP_1
favore del bilancio dello Stato, dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da in persona del l.r.p.t., e, per l'effetto, Parte_1 accertato l'inadempimento contrattuale della in relazione alla polizza assicurativa n. CP_1
253140660, condanna la società convenuta, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 6.828,33 oltre interessi al tasso legale dal 03.12.2016 al soddisfo;
2. condanna la , in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite, in favore della CP_1
in persona del l.r.p.t., che quantifica in euro 264,00 per esborsi, ed euro Parte_1
4.237,00 (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito di parte attrice in qualità di anticipatario, avv. Luigi Canestrino;
3. condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dello Stato, dell'importo CP_1
pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma.
Così deciso in Nola, il 26.02.2025.
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo