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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/12/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1267/2024 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ALBERTO GUARISO, dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CHIARA NICOLAI, dell'Avv. LIVIO NERI e dell'Avv. MARA MARZOLLA
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GABRIELE TROTTI Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa ogni opportuna statuizione sull'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità dei contratti e degli accordi versati in atti e dei termini ad essi apposti,
1) accertare e dichiarare che il rapporto intercorso tra la signora il , Pt_1 Controparte_1 dal 6/3/2009 al 20/12/2023 (ovvero dalle diverse date ritenute di giustizia), deve qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato pubblico di fatto, a tempo parziale e con inquadramento della ricorrente nella categoria C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali (ovvero con il diverso inquadramento e/o CCNL ritenuti di giustizia) per l'effetto
2) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, anche ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 36 comma 5 D.Lgs. 165/2001, a corrispondere alla signora n'indennità risarcitoria Pt_1 compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, sulla bas mensile di € 1.060,59 (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), e sempre per l'effetto
3) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare alla ricorrente a Controparte_1 titolo di differenze retributive la somma lorda di € 75.426,56 (di cui € 5.201,83 per TFR) (ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia), e ancora in via principale
4) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e comunque annullare il licenziamento e/o recesso e/o la estromissione della signora di cui al 20/12/2023 (o nella diversa data ritenuta di Pt_1 giustizia), e per l'effetto in via principale 5) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 63 co. 2 D.lgs. 165/2001, a pagare alla ricorrente un'indennità risarcitoria sino al massimo di 24 mensilità commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR pari ad € 1.060,59 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) dal giorno del licenziamento sino alla pronuncia, oltre al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali ed assistenziali;
in via subordinata
6) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere alla Controparte_1 signora presa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, Pt_1 sulla base dell'importo mensile di € 1.060,59 (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), in subordine (in caso di mancato accoglimento della domanda n. 4 e delle domande a questa conseguenti)
7) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e comunque annullare il recesso ante tempus dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti e operato dal in data 20/12/2023, e Controparte_1 per l'effetto 8) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla signora n'indennità risarcitoria a titolo di mancata retribuzione, pari ad € 219,05 Pt_1
(di cui € 15,10 per TFR) (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), Con interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014. In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre, richiedere e produrre, anche in relazione alle prospettazioni e istanze eventualmente formulate dal convenuto, senza inversione dell'onere della prova: - si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa ai punti da 1 a 94, da intendersi qui integralmente trascritte, precedute dalle parole “vero che”, nonché prova contraria sulle circostanze che saranno ex adverso dedotte e ammesse. Si indicano a testi, anche a prova contraria, i signori e le signore , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, , ,
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Tes_9
, , ,
[...] Testimone_10 Tes_11 Testimone_12 Tes_13 Testimone_14 Tes_15
, , , ,
[...] Tes_16 Testimone_17 Testimone_18 Testimone_19 Testimone_20 Tes_21
, , con riserva di indicare altri testi;
[...] Testimone_22
i luogo di lavoro, ex art. 421 c.p.c., con esame dei testimoni sul luogo stesso;
- si chiede altresì che il Giudice voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la produzione di ogni documento ritenuto utile ai fini della presente causa, in particolare
• al , · registri di prestito cartacei, · dichiarazione di manleva sottoscritto dalla Controparte_1 sign /2023 in occasione della restituzione delle chiavi di accesso alla Biblioteca Pt_1 comunale C. Porta, · la corrispondenza intercorsa tra l'indirizzo mail t e Email_1
t, in particolare negli anni 2019-2021, · attestato di frequentazione del Email_2 corso di abilitazione all'utilizzo del software Fluxus Unipv,
• al e/o all' e/o al Sistema Interbibliotecario della Controparte_1 Controparte_2
Lomellina, · le statistiche dei prestiti libri presenti sul software “Fluxus Unipv” relativi alla Biblioteca C. Porta di
, negli anni 2021-2023, CP_1
• al e/o alla Regione Lombardia: · i censimenti delle biblioteche comunali Controparte_1 com negli anni 2009-2023. - in caso di contestazione dei conteggi, si Controparte_1 chiede ammettersi C.T.U. contabile.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, adito, previa ogni opportuna declaratoria di rito,
- in via preliminare: dichiarare l'intervenuta decadenza della SI.ra ex art. 32, comma 1, L. n. Parte_1
183/2010, rispetto all'impugnazione di ogni singolo rapporto con nuto nel tempo, con ogni conseguente statuizione;
- nel merito: respingere tutte le domande proposte dalla SI.ra , nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], C.F.: con il ricorso ex art. 414 c.p.c. in data CP_1 C.F._1 26.7.2024, date in fatto ed in diritto, p esposte;
- in via istruttoria: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della SI.ra e testi sulle Parte_1 circostanze di fatto di cui alla narrativa che precede, trasfuse nei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che quella di è una biblioteca di un piccolo paese (circa 1.100 abitanti) con un flusso molto CP_1 limitato di accessi dell n numero altrettanto limitato di prestiti”;
2) “Vero che in considerazione delle ristrettezze economiche a cui devono sottostare gli Enti locali (specie i Comuni di piccole dimensioni), la gestione della biblioteca in un piccolo comune viene organizzata tramite volontari e il ricorso a personale fornito da cooperative o incaricato con altre forme di rapporto professionale per poche ore”;
3) “Vero che tale forma di gestione è quella praticata dai vari piccoli comuni della zona come Lomello, Sartirana, Valle Lomellina”;
4) “Vero che mai il ha adottato alcun provvedimento per fissare gli orari di apertura e Controparte_1 chiusura della biblio
5) “Vero che l'ex Sindaco si è sempre astenuto dall'indicare alla SI.ra gli orari di Tes_21 Pt_1 apertura e chiusura dei locali, e dall'impartire alla medesima alcuna direttiva”;
6) “Vero che anche i responsabili di servizio del si sono sempre astenuti dall'indicare CP_1 CP_1 alla SI.ra gli orari di apertura e chiusura e alla medesima alcuna direttiva”; Pt_1
7) “Vero che in base al regolamento agli atti competente a fissare orari e giorni di apertura e chiusura è la commissione biblioteca”;
8) “Vero che le ore di apertura della biblioteca di si attestano, vista la scarsa utenza, sulle quattro- CP_1 sei ore settimanali”;
9) “Vero che fino al 2008, la biblioteca era gestita da una volontaria a cui si concedeva una gratifica annuale”;
10) “Vero che a partire dal 2009, anche in ragione dell'età avanzata della volontaria, il Comune si è rivolto ad una cooperativa seguendo la via dell'esternalizzazione del servizio”;
11) “Vero che nel 2009-2010 è stata Cooperanda ad organizzare in autonomia il servizio biblioteca servendosi della SI.ra come collaboratrice”; Pt_1
12) “Vero che il è rimasto estraneo alla tipologia contrattuale utilizzata dalla cooperativa Controparte_1 per l'utilizzo dei propri dipendenti o collaboratori”
13) “Vero che il è rimasto estraneo anche alle modalità operative di svolgimento Controparte_1 dell'attività che la SI.ra svolgeva su incarico di ”; Pt_1 Parte_2
14) “Vero che la SI.ra era priva dei titoli scolastici e/o professionali e di formazione necessari a Pt_1 svolgere la funzione di bibliotecaria o aiuto bibliotecaria”;
15) “Vero che i fogli presenza prodotti dalla ricorrente riguardano il rapporto tra la stessa e la ” Parte_2
16) “Vero che il Comune, rispetto alle attività svolte dalla SI.ra mai ha eseguito alcun controllo”; Pt_1
17) “Vero che la SI.ra si presentava in biblioteca senza timbrare l'orario di accesso o di uscita con il Pt_1 marcatempo del CP_1
18) “Vero che n a SI.ra ha svolto le proprie funzioni nell'ambito del progetto di gestione Pt_1 associata dell'Unione tra i comuni di e e , che prevedeva tra i vari servizi CP_1 Parte_3 Parte_4 anche i servizi di biblioteca”;
19) “Vero che nel periodo 2013-2017 la ricorrente ha operato tramite voucher, come peraltro avvenuto per servizi di natura diversa, prestati da altri abitanti di ”; CP_1
20) “Vero che la SI.ra gestiva autonomamente il proprio tempo e le varie attività esecutive senza Pt_1 essere soggetta ad alcuna direttiva del Comune”;
21) “Vero che la SI.ra ha svolto la propria attività tramite voucher anche a favore dell'Unione dei Pt_1
Comuni di Frascarolo, Torre Beretti e Castellaro”;
22) “Vero che la gestione dei voucher era di pertinenza dell'ufficio ragioneria e servizi alla persona che provvedeva ad acquistare i voucher e a gestirli”;
23) “Vero che la SI.ra ha avuto incontri ed è stata oggetto di relazioni dell'assistente sociale, Dott.ssa Pt_1
”; Tes_22
24) “Vero che con la relazione in data 17.7.2017 (cfr. doc. 19 che si rammostra al teste), l'assistente sociale ha proposto la soluzione dei voucher e riferito di colloqui con la SI.ra ; Pt_1 25) “Vero che nel 2018 la SI.ra ha svolto attività presso la Rsa Fondazione R.S.A. Casa del Vecchio Pt_1
e del FA LA IE E.T.S. con borsa lavoro, svolgendo attività estranee alla gestione della biblioteca”;
26) “Vero che dal 24.2.2020 al 17.5.2021 la biblioteca di è rimasta chiusa a causa dell'emergenza CP_1 pandemica”;
27) “Vero che gli uffici comunali sono stati sempre aperti durante l'emergenza Covid e mai alcuna riunione è stata fatta con la presenza della SI.ra per comunicare chiusure e riaperture”; Pt_1
28) “Vero che nel 2019 la SI.ra iesto volontariamente di compensare la sua posizione di parte Pt_1 debitrice nei confronti del comune dichiarandosi disposta a svolgere attività culturali presso la biblioteca”;
29) “Vero che il debito è stato dichiarato estinto con determina del responsabile del servizio tributi in data 3.11.2022 (cfr. doc. 20 che si rammostra al teste) avendo controparte svolto attività di pulizia, manutenzione e abbellimento di immobili comunali presso la biblioteca comunale”;
30) “Vero che nel 2021, in occasione del decesso della madre della SI.ra il Comune si è fatto carico Pt_1 del costo del funerale pari a circa € 2.200,00 (cfr. doc. 21 che si rammostra al teste)”;
31) “Vero che a favore della SI.ra su proposta dell'assistente sociale, Dott.ssa , è stato Pt_1 Tes_22 avviato un progetto tramite il Piano e è partito il 21.6.2021 e cessato il 31.12.202
32) “Vero che nel corso della borsa lavoro alcuna direttiva è stata mai impartita alla SI.ra che anche Pt_1 in detto periodo ha svolto il lavoro in autonomia, autogestendosi”; Pa
33) “Vero che su disposizione del di Vigevano la SI.ra compilava mensilmente i fogli presenza Pt_1 che venivano consegnati al Comun solo fine di essere tra piano di zona”;
34) “Vero che alcun controllo è stato mai effettuato sull'effettiva presenza in biblioteca e sul rispetto dell'orario della borsa lavoro, visto che il Comune era solo soggetto ospitante”;
35) “Vero che in data 21.12.2023 il Sindaco disponeva la chiusura della biblioteca per lavori di manutenzione straordinaria ma già la SI.ra volontariamente aveva chiesto la disattivazione del profilo Fluxus”; Pt_1
36) “Vero che in quel periodo (secondo semestre 2023) si erano avuti forti scontri tra la SI.ra e il Pt_1 presidente della biblioteca sulla incapacità della ricorrente a fornire adeguato supporto alla biblioteca”;
37) “Vero che l'assistete sociale, Dott.ssa , ha avuto ulteriore colloquio con la SI.ra in data Tes_22
30.12.2021, raccogliendo nuova richiesta di mico della stessa come da relazione in pari Pt_1 data (cfr. doc. 30 che si rammostra al teste)”. 38) “Vero che il Comune di ha bandito un concorso per collaboratore ex quinta qualifica aperto a CP_1 tutti i diplomati, a cui la SI.ra ha omesso di candidarsi”; Pt_1
39) “Vero che per la borsa l l 2022-2023 la SI.ra si è resa disponibile a lavorare solo a Pt_1
” CP_1
Si indicano a testi i SIg.ri residente in [...]; il SI. , Tes_21 CP_1 Tes_23 residente in [...], il Dott. , residente in [...] Controparte_3
Eugenio 56, residente in Robba 12, la SI.ra , Testimone_8 CP_1 Testimone_6 residente in Torre Beretti e Castellaro, Via Matteotti 11, la SI.ra , residente in , Testimone_7 CP_1
Via Leonardo da Vinci 4, la Dott.ssa , residente in [...]
7, la SI.ra , residente in [...]. Testimone_20 CP_1
In ogni cas ese e compe
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I principali fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto. Ulteriori elementi di fatto saranno esposti nel momento in cui saranno distintamente esaminate le conclusioni della ricorrente. residente nel comune di , ha lavorato per molti anni presso la biblioteca di quel Parte_1 CP_1
Comune in forza di molti rapporti contrattuali diversi. In particolare:
- dal 6 marzo 2009 al 31 dicembre 2012 ha lavorato quale collaboratrice di
[...]
per la realizzazione del “progetto di avvio della biblioteca”; il contratto iniziale, Controparte_4 stipulato il 4 marzo 2009, è stato oggetto di numerose proroghe, sino alla scadenza del 31 dicembre 2012 (docc. sub 5 di parte ricorrente);
- negli anni dal 2013 sino al 30 aprile 2017 ha svolto prestazioni attraverso voucher (docc. sub 10 di parte ricorrente);
- il 2 maggio 2017 è stata ammessa come socia lavoratrice dalla cooperativa Oltre Confine, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
il rapporto di lavoro è stato risolto dalla cooperativa il 30 giugno 2017 a causa del mancato rinnovo della convenzione da parte del Comune (docc. 12 e 15 di parte ricorrente);
- sono poi seguite altre prestazioni della ricorrente attraverso voucher sino al luglio 2019;
- il 18 luglio 2019 ha stipulato con il Comune resistente una convenzione di “baratto amministrativo”, impegnandosi a svolgere prestazioni presso la biblioteca a compensazione di un proprio debito verso il Comune per TARI non pagata (calcolando € 7.50 per ogni ora di lavoro); a seguito dell'effettivo lavoro, svolto per 311 ore, il 3 novembre 2022 il Comune ha dichiarato estinta l'obbligazione (docc. 21/23 di parte ricorrente e doc. 20 di parte resistente);
- la biblioteca è stata chiusa dal 24 febbraio 2020 al 17 maggio 2021 a causa della pandemia da Covid- 19 (circostanza pacifica), ma in quel periodo risulta comunque aver svolto prestazioni Parte_1 occasionali pagate con voucher (docc. 17, 25 orrente);
- nel frattempo, a seguito di segnalazione dell'assistente sociale del Comune resistente, il Servizio Inserimento Lavorativo del Comune di Vigevano ha predisposto un progetto di tirocinio a favore della ricorrente, quale persona in situazione di disagio socio-economico (doc. 22 di parte resistente). Il progetto risulta predisposto il 19 marzo 2021; i progetti individualizzati sono stati sottoscritti dalla dott.ssa , educatrice del predetto Servizio di Inserimento Lavorativo, dalla ricorrente e dal Per_1 sindaco del Comune di , quale rappresentante del soggetto ospitante (docc. sub 27 di parte CP_1 ricorrente, che attestano il rinnovo dei progetti alle scadenze);
- alcuni giorni prima della scadenza prevista per il 31 dicembre 2023, il resistente ha chiuso la CP_1 biblioteca, per lavori di ammodernamento, sostituendo la serratura, tanto che la ricorrente il 22 dicembre 2023 ha indirizzato al Comune una nota con la quale ha lamentato di non poter lavorare sino alla data prevista per la conclusione del rapporto (doc. 24 di parte resistente).
ha introdotto questo giudizio sostenendo che tra lei e il Comune fosse intervenuto un rapporto Parte_1 di lavoro subordinato pubblico a tempo parziale dal 6 marzo 2009 al 20 dicembre 2023; lamentando altresì l'abuso dei contratti a tempo determinato, ha chiesto la condanna di parte resistente al pagamento della somma lorda di € 75.426,56 a titolo di differenze retributive, oltre a un'indennità risarcitoria di € 1.060,59 ai sensi dell'articolo 36, comma quinto, del D. L. vo n. 165/2001. Inoltre, sostenendo l'illegittimità dell'estromissione dal posto di lavoro, da qualificarsi come illegittimo licenziamento, ha chiesto la condanna di parte resistente a pagare le indennità risarcitorie conseguenti a tale illegittimità. Il si è costituito protestando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto di Controparte_1 tutte le domande proposte con il ricorso.
2. La qualificazione dei rapporti di lavoro della ricorrente e la misura del lavoro prestato.
Non può essere condivisa la ricostruzione, fatta dalla ricorrente, di un unico rapporto di lavoro pluriennale, di natura subordinata, che si sarebbe sviluppato con il resistente. CP_1 In particolare, senza la necessità di dar corso all'attività istruttoria orale proposta da entrambe le parti, vi sono plurimi elementi per escludere il vincolo di subordinazione della ricorrente rispetto al Comune e per ritenere che le forme con le quali si sono svolte le attività lavorative di cui si tratta rispondessero all'effettiva volontà dei contraenti e alle modalità con le quali il lavoro stesso veniva prestato. Appare necessario a tal fine, in primo luogo, evidenziare quali fossero le prestazioni richieste dalle amministrazioni comunali, sulla base delle esigenze del CP_1
È pacifico tra le parti che il abbia un numero di abitanti di poco superiore alle 1.000 Controparte_1 unità (parte di corrente indica circa 1.200 abitanti, parte resistente circa 1.100). Dal prospetto dell'attività della biblioteca depositato da parte resistente (doc. 33), non contestato da parte ricorrente, risulta che gli utenti della biblioteca erano poche decine ogni anno, con attività di prestito dei libri molto contenute;
solo nel 2021 e soprattutto nel 2023 si registra un aumento dei prestiti e degli utenti. Anche prescindendo dalle considerazioni di parte resistente secondo cui i dati degli ultimi anni sarebbero stati artatamente aumentati per accordi tra la ricorrente e la minoranza consiliare, è evidente che l'attività di addetta alla biblioteca era davvero molto limitata e certamente il non aveva l'interesse a impiegare notevoli CP_1 risorse economiche per sostenere questo servizio che, seppure importante dal punto di vista culturale e sociale, poteva essere adeguatamente garantito con un modesto impegno di personale. Le notorie ristrettezze di bilancio nei piccoli Comuni e la normativa sul blocco delle assunzioni negli enti pubblici invocata da parte resistente giustificano senza dubbio la scelta del di non Controparte_1 destinare un proprio dipendente alla biblioteca e di non bandire il posto per bibliotecario, organizzando invece la gestione del servizio in modo duttile, a seconda dei bisogni, delle disponibilità economiche e delle possibilità offerte dalla legge per impiegare personale senza vincoli di stabilità, talvolta – come meglio si vedrà in seguito
– raggiungendo contemporaneamente le finalità di sostegno sociale della ricorrente, che si trovava in una situazione personale e familiare di difficoltà. Sempre a causa delle ristrettezze delle risorse disponibili e del limitato utilizzo del servizio da parte degli utenti sono certamente giustificati i limitati orari di apertura della biblioteca quali emergono dallo stesso estratto dal sito web depositato da parte ricorrente (doc. 1), che segnala l'apertura solo due giorni alla settimana per quattro ore complessive;
va sottolineato che, secondo quanto riportato nel documento in esame, l'aggiornamento del sito risulta essere stato fatto alla data del 13 giugno 2014, ma la stessa ricorrente ha sostenuto che si tratti anche degli orari in vigore al momento del deposito del ricorso e quindi l'apertura della biblioteca anche per un'ora al sabato mattina, indicata in alcuni dei capitoli dedotti anche con riguardo al periodo dal giugno 2014 in avanti, è smentita dallo stesso documento depositato dalla ricorrente;
per questo motivo i capitoli di cui si tratta non sono ammissibili. Inoltre i capitoli di prova dedotti in merito a numerose ore di lavoro che sarebbero state svolte al di fuori degli orari di apertura non sono stati ammessi perché non indicano con precisione quali ulteriori attività sarebbero state svolte: invero le attività descritte al punto 62 del ricorso possono senz'altro essere state svolte durante l'apertura della biblioteca, visto il modestissimo afflusso degli utenti, o, comunque, nelle ore aggiuntive che risultano essere state pagate alla ricorrente (le ore retribuite sulla base dei distinti rapporti sopra citati risultano comunque superiori alle quattro ore settimanali di apertura della biblioteca). Per esempio, dalle fatture di depositate da parte resistente (docc. sub 8), coerenti con le buste-paga emesse dalla cooperativa Parte_2
(pagg. 9/13 di parte ricorrente), emerge che nei mesi di novembre e dicembre 2009 vennero retribuite rispettivamente 17 e 15 ore e nei primi tre mesi del 2010 vennero fatturate 27, 28 e 32 ore: questi dati confermano come le attività prestate al di fuori dell'orario di apertura della biblioteca venissero effettivamente riconosciute e retribuite alla lavoratrice. Ancora, a titolo di esempio, si può osservare che la ricorrente ha evidenziato (sempre punto 62 del ricorso) di essersi occupata della consegna e del ritiro dei libri a domicilio durante il periodo dell'emergenza sanitaria, senza tuttavia indicare con quale frequenza sia avvenuto quel servizio;
proprio in ragione delle dimensioni del resistente è del tutto ragionevole che per la consegna CP_1
e il ritiro a domicilio siano state impiegate ben poche ore ogni mese, che risultano essere state effettivamente retribuite con i voucher. Dunque, a fronte di corrispettivi percepiti nel corso degli anni oggetto di lite, variabili nel tempo, era onere di parte ricorrente indicare con estrema precisione le ore di lavoro a lei richieste dall'amministrazione resistente (eventualmente attraverso l'intermediazione della commissione biblioteca) e le attività svolte durante le ore nelle quali afferma di essere stata impiegata ma che - a suo dire - non le sono state retribuite. Possono, infatti, applicarsi i medesimi princìpi più volti espressi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di prova rigorosa dello straordinario (v., tra le tante, Cass. n. 16150/2018) e deve, quindi, osservarsi che i capitoli dedotti nel ricorso, anche in ragione delle osservazioni sin qui esposte, non possono ritenersi adeguati a dimostrare che abbia effettivamente lavorato per le ore mensili indicate e che le siano, quindi, Parte_1 dovute tutte le somme richieste nei conteggi allegati al ricorso (doc. 39): in particolare si rileva che in quei conteggi sono esposte non meno di 8 ore settimanali, dunque il doppio di quelle di apertura della biblioteca (peraltro il numero di 8 ore è indicato solo per pochissime settimane) e per molte settimane sono esposte 10 o 11 ore, fino ad arrivare a ben 20 ore settimanali soprattutto nell'ultimo periodo. Né può dimenticarsi che dal 3 aprile al 30 settembre 2018 e dal 3 gennaio al 30 giugno 2019 l'attrice ha svolto anche attività presso una casa di riposo (circostanza pacifica che emerge al punto 43 del ricorso e a pag. 16 della comparsa della resistente) e quindi, per sostenere di aver svolto in quei periodi le ore settimanali in biblioteca indicate, la ricorrente avrebbe dovuto esplicitare gli orari in cui era impiegata altrove, per poterne verificare la compatibilità con l'impegno in biblioteca come descritto;
in ogni caso, dal punto 43 del ricorso ora in esame emerge una sorta di accordo con l'amministrazione per gestire la biblioteca secondo le esigenze della stessa ricorrente piuttosto che secondo le esigenze del servizio - tant'è che, appunto, si sostiene un minor impegno orario in biblioteca in ragione del contemporaneo impegno nella casa di riposo - e ciò esclude quella soggezione al Comune necessaria per dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Infine, per ciò che attiene alle prestazioni richieste alla ricorrente, deve evidenziarsi come quest'ultima, durante l'interrogatorio libero, abbia così dichiarato: “quando ero pagata secondo prestazioni occasionali dovevo garantire la presenza nelle ore di apertura al pubblico della biblioteca e poi veniva chiesta la presenza
“volontaria” in altre ore;
essendo un'attività volontaria, la mia presenza in quelle ore era più flessibile”. Al di là del fatto che la ricorrente potesse sentirsi in qualche modo obbligata a svolgere anche ore di “volontariato” richieste dal sindaco e dovendo peraltro richiamarsi quanto già esposto sul fatto che i corrispettivi ricevuti dalla ricorrente non coincidono con le sole ore di apertura della biblioteca, dalle ammissioni rese durante l'interrogatorio libero è evidente come non dovesse sottostare a vincoli di orario se non Parte_1 limitatamente alle poche ore di apertura della biblioteca e pertanto le argomentazioni di parte ricorrente volte a delineare la sussistenza di un rapporto di subordinazione pubblico di fatto part-time non possono essere condivise anche da questo punto di vista. Parimenti l'indagine relativa alle cause sottostanti i vari rapporti intercorsi tra le parti non può che essere condotta tenendo conto delle osservazioni che precedono e porta a ritenere legittimo l'operato dell'amministrazione convenuta. Può essere in primo luogo evidenziato che le osservazioni indicate nel ricorso (pagg. 3 e 4) sul fatto che le due cooperative cui il convenuto ha appaltato il servizio si occupassero prevalentemente di altre attività, CP_1 attività richiamate perché suggestive di un utilizzo illegittimo dell'appalto alle cooperative stesse, non colgono nel segno, in quanto dalle stesse visure camerali depositate da parte ricorrente (docc. 4 e 11) emerge che
è registrata anche per l'attività presso biblioteche e archivi e parimenti Oltre Confine indica tra le Parte_2 proprie attività vari servizi culturali, tra i quali proprio la gestione delle biblioteche. Quanto al primo incarico ottenuto dalla ricorrente, dal marzo 2009, si osserva che fino al 2008 la biblioteca era gestita in modo del tutto volontario da un'appassionata bibliofila, come emerge chiaramente dalla delibera di Giunta n. 89/2008 (doc. 3 di parte resistente) e la stessa ricorrente nel ricorso e nel proprio curriculum professionale (doc. 31, sempre di parte resistente) ha precisato di essere stata incaricata dal sindaco di rivitalizzare le attività della biblioteca, garantendo orari di apertura al pubblico e promuovendone l'inserimento nel sistema bibliotecario . Parte_6
L'appalto del Cooperanda e il conseguente contratto a progetto sottoscritto tra la cooperativa e la CP_5 ricorrente (docc. sub 5 di parte ricorrente) può certamente rispondere a questa finalità; inoltre, proprio la cennata variabilità dei compensi percepiti, secondo un numero di ore diverse mese per mese (v. citati docc. 8 di parte resistente), si pone in linea con l'obiettivo di avviare la gestione della biblioteca, in difformità rispetto al passato, con le attività necessarie per l'inizio di un nuovo corso. L'autonomia della ricorrente nel realizzare il progetto è, del resto, evidenziata dalla ricorrente medesima nel proprio curriculum (citato doc. 31 di parte resistente), nel quale ha indicato di aver ottenuto numerosi e importanti risultati, a seguito di proprie iniziative, rispetto a un livello iniziale del servizio “quasi inesistente”. Con riguardo ai fogli-presenza depositati da parte ricorrente (docc. sub 8 e 13), relativi a prestazioni rese a favore delle cooperative, va osservato che nessuno di essi riporta alcuna controfirma di dipendenti dell'amministrazione resistente, ma solo quelle della ricorrente, su moduli prestampati dalle cooperative, e pertanto, ancorché possano essere stati consegnati in al fine del pagamento delle fatture, non CP_1 testimoniano alcuna soggezione della ricorrente alle indicazioni dell'amministrazione. Anche l'uso dei voucher da parte del risulta conforme alle disposizioni legislative vigenti al momento CP_1 dell'uso stesso;
vale qui la pena osservare che, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, il requisito dell'occasionalità dell'impiego è stato eliminato dall'art. 7, comma II, lett. e) del d.l. n. 76/2013, convertito con L. n. 99/2013 e che il numero di ore annuali come risultante dai documenti di entrambe le parti risulta rispettoso del limite stabilito dalla legge. Infine, alla luce dei documenti depositati da parte resistente, risultano soddisfatti tutti i requisiti per il ricorso al c.d. “baratto” amministrativo e al rapporto finalizzato all'inclusione sociale secondo la normativa della Regione Lombardia. Deve, in proposito, in primo luogo osservarsi che la stessa ricorrente ha ammesso la genuinità dell'accordo di baratto (v. pag. 23 del ricorso), secondo il quale ha convenuto con il di mettere a disposizione ore di CP_1 lavoro presso la biblioteca a compensazione di un proprio debito verso l'amministrazione per mancato pagamento della Tassa per i rifiuti;
l'affermazione della difesa di parte ricorrente durante l'udienza del 19 marzo 2025, secondo cui non avrebbe chiesto di svolgere le ore di baratto, è smentita da Parte_1 quanto riportato nell'accordo, personalmente sottoscritto dalla ricorrente (doc. 21 di tale parte); comunque, è poco rilevante chi abbia preso l'iniziativa di proporre il patto, essendo pacifica l'adesione volontaria e consapevole di così come è pacifica l'esistenza del debito da sanare. Parte_1
La causa mista sottostante all'accordo risulta pertanto conforme alla disciplina legislativa e le prestazioni rese in adempimento dell'accordo stesso non possono essere qualificate in termini di lavoro subordinato. Anche in merito all'ultimo periodo di occupazione della ricorrente presso la biblioteca questa giudice ritiene che la configurazione formale del rapporto risponda alla causa sostanziale sottostante e alla disciplina normativa. Deve innanzitutto rilevarsi che parte ricorrente ha negato, nel ricorso, di essersi trovata in una situazione di fragilità e di aver avuto bisogno di interventi personalizzati per l'inclusione sociale. Viceversa, i documenti depositati da parte resistente confermano una significativa situazione di disagio socio- economico della ricorrente. Si è già detto che quest'ultima era morosa nel pagamento della deve CP_6 aggiungersi che la casa di abitazione di è stata oggetto di pignoramento il 28 luglio 2014 e di Parte_1 trasferimento per vendita giudiziaria il 13 marzo 2018 (doc. 11); nella relazione dell'assistente sociale redatta il 17 maggio 2017 (doc. 19) sono stati delineati il quadro familiare e le necessità economiche del nucleo, tanto che l'assistente sociale ha proposto al Comune un intervento per il pagamento delle bollette e la ripresa dell'attivazione dei voucher per prestazioni lavorative della ricorrente;
inoltre, l'amministrazione resistente ha pagato il funerale della madre della ricorrente (doc. 21) a seguito di relazione dell'assistente sociale in data 30 dicembre 2021, che conferma la situazione di disagio economico della famiglia costituita dalla ricorrente e dal padre (doc. 30 di parte resistente); infine nella relazione del Settore Servizi Sociali del Comune di Vigevano è ben descritta la condizione di fragilità della ricorrente posta a base del progetto di inclusione (doc. 22). In particolare, la relazione - redatta dal responsabile e dal dirigente di quel servizio, deputati all'istruttoria per il progetto di cui si tratta e non dipendenti del Comune - evidenzia come l'attivazione del percorso CP_1 sia stata promossa dall'assistente sociale e come nel colloquio prodromico all'avvio dell'iniziativa la ricorrente abbia dichiarato di voler lavorare solo nel comune di residenza e preferibilmente nella biblioteca, in quanto luogo già conosciuto. La ricorrente ha negato di aver mai escluso di voler lavorare fuori (v. verbale CP_1 dell'udienza del 19 marzo 2025), ma tale affermazione è priva di efficacia, in quanto il contenuto della relazione è chiaro nel riportare dichiarazioni direttamente apprese dai funzionari che l'hanno redatta e quindi sarebbe stata necessaria la querela di falso per togliere valore a quanto riferito. Del resto, il fatto che la ricorrente - nata nel 1973 - non abbia mai svolto alcun lavoro fuori e si sia iscritta al centro per CP_1
l'impiego per la prima volta solo nel 2017 (doc. 6 di parte ricorrente) conferma che non ha mai cercato un'occupazione al di fuori del piccolo comune di residenza, accontentandosi delle situazioni di precarietà lavorativa ed economica sin qui descritte. Anche questo elemento psico-sociale, di particolare chiusura rispetto alla possibilità di una collocazione stabile e adeguatamente remunerata nel mondo del lavoro, oltre al problema strettamente economico (che peraltro ne è una derivazione), giustificava un intervento come quello previsto dalla normativa regionale a favore di soggetti fragili. Va evidenziato che gli obiettivi di formazione previsti nel percorso non erano meramente tecnici (ossia l'apprendimento di una professionalità) ma anche di miglioramento dell'inclusione sociale, di potenziamento delle capacità relazionali e della motivazione al lavoro, come espressamente indicato nei progetti personalizzati (doc. 27 di parte ricorrente) che, non a caso, sono sottoscritti, oltre che dalla ricorrente e dal sindaco del comune resistente (quale rappresentante del soggetto ospitante), da un'educatrice professionale e dall'assistente sociale. Proprio la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa regionale esclude che il rapporto di cui si tratta fosse nullo per un vizio genetico della causa;
ne deriva che la dedotta mancanza di un'effettiva formazione (ove esistente) potrebbe al più fondare una pretesa risarcitoria, ma non può travolgere la validità del rapporto di lavoro così come strutturato e concretamente realizzatosi.
3. L'infondatezza delle domande della ricorrente.
Così descritti i contenuti dei contratti e accertatane la loro validità, risultano infondate tutte le domande proposte dalla ricorrente. In primo luogo - anche a prescindere dall'eccezione svolta da parte resistente di decadenza dal termine per l'impugnazione stabilito dall'art. 32, comma 4, lett. a), della L. n. 183/2010 - deve escludersi la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato pubblico di fatto. Ostano all'accoglimento delle domande svolte in proposito le diverse cause sottostanti alle prestazioni lavorative e la rispondenza nei fatti delle prestazioni rispetto al tipo contrattuale così come denominato dalle parti (non solo le due parti in lite, ma anche le cooperative). Per gli stessi motivi deve escludersi che vi sia stata un'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato e deve, quindi, essere respinta la domanda risarcitoria fondata sull'art. 36 del D. L.vo n. 165/2001 (pare opportuno osservare che è ben diversa la fattispecie esaminata da questo tribunale nella sentenza n. 179/2016 invocata da parte ricorrente). Si è visto, ancora, come non sia stato provato che abbia prestato ore di lavoro superiori a quelle Parte_1 retribuite. Infine, devono essere respinte le domande attinenti all'interruzione del rapporto di lavoro. Al di là delle modalità brusche con le quali è stata impedita la presenza della ricorrente in biblioteca pochi giorni prima della scadenza della borsa lavoro, in concomitanza con l'avvio di opere di ristrutturazione della biblioteca (v. docc. 30/33 di parte ricorrente), è pacifico e risulta altresì dal citato doc. 22 di parte resistente che il 31 dicembre 2023 scadesse il progetto già prorogato e che l'assistente sociale e il Comune non ritennero di disporre un'ulteriore proroga. Considerata, per le ragioni già esposte, la validità del rapporto secondo la normativa regionale, non si ravvede alcun elemento d'illegittimità nell'interruzione delle prestazioni della ricorrente e non è contestato che il compenso mensile per il dicembre 2023 sia stato integralmente pagato così come previsto. Ne deriva che nessuna delle domande di accertamento e risarcitorie proposte ai punti da 4 a 8 delle conclusioni può essere accolta;
in particolare, va evidenziato che anche la domanda subordinata di pagamento di € 219,05 per il mancato lavoro dal 21 al 31 dicembre 2023 deve essere respinta in quanto fondata sulla pretesa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
4. Le spese di lite.
Sussistono i motivi richiesti dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare interamente le spese di lite, vista la complessità e la particolarità della situazione di fatto che ha coinvolto le parti.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 20 novembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1267/2024 R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ALBERTO GUARISO, dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CHIARA NICOLAI, dell'Avv. LIVIO NERI e dell'Avv. MARA MARZOLLA
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GABRIELE TROTTI Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, previa ogni opportuna statuizione sull'inefficacia e/o nullità e/o illegittimità dei contratti e degli accordi versati in atti e dei termini ad essi apposti,
1) accertare e dichiarare che il rapporto intercorso tra la signora il , Pt_1 Controparte_1 dal 6/3/2009 al 20/12/2023 (ovvero dalle diverse date ritenute di giustizia), deve qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato pubblico di fatto, a tempo parziale e con inquadramento della ricorrente nella categoria C1 del CCNL Comparto Funzioni Locali (ovvero con il diverso inquadramento e/o CCNL ritenuti di giustizia) per l'effetto
2) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, anche ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 36 comma 5 D.Lgs. 165/2001, a corrispondere alla signora n'indennità risarcitoria Pt_1 compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, sulla bas mensile di € 1.060,59 (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), e sempre per l'effetto
3) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a pagare alla ricorrente a Controparte_1 titolo di differenze retributive la somma lorda di € 75.426,56 (di cui € 5.201,83 per TFR) (ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia), e ancora in via principale
4) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e comunque annullare il licenziamento e/o recesso e/o la estromissione della signora di cui al 20/12/2023 (o nella diversa data ritenuta di Pt_1 giustizia), e per l'effetto in via principale 5) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 63 co. 2 D.lgs. 165/2001, a pagare alla ricorrente un'indennità risarcitoria sino al massimo di 24 mensilità commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR pari ad € 1.060,59 (o la diversa somma ritenuta di giustizia) dal giorno del licenziamento sino alla pronuncia, oltre al versamento per il medesimo periodo dei contributi previdenziali ed assistenziali;
in via subordinata
6) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere alla Controparte_1 signora presa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, Pt_1 sulla base dell'importo mensile di € 1.060,59 (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), in subordine (in caso di mancato accoglimento della domanda n. 4 e delle domande a questa conseguenti)
7) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e comunque annullare il recesso ante tempus dal rapporto di lavoro intercorso tra le parti e operato dal in data 20/12/2023, e Controparte_1 per l'effetto 8) condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1 corrispondere alla signora n'indennità risarcitoria a titolo di mancata retribuzione, pari ad € 219,05 Pt_1
(di cui € 15,10 per TFR) (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), Con interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014. In via istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre, richiedere e produrre, anche in relazione alle prospettazioni e istanze eventualmente formulate dal convenuto, senza inversione dell'onere della prova: - si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di fatto di cui in narrativa ai punti da 1 a 94, da intendersi qui integralmente trascritte, precedute dalle parole “vero che”, nonché prova contraria sulle circostanze che saranno ex adverso dedotte e ammesse. Si indicano a testi, anche a prova contraria, i signori e le signore , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, , ,
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Tes_9
, , ,
[...] Testimone_10 Tes_11 Testimone_12 Tes_13 Testimone_14 Tes_15
, , , ,
[...] Tes_16 Testimone_17 Testimone_18 Testimone_19 Testimone_20 Tes_21
, , con riserva di indicare altri testi;
[...] Testimone_22
i luogo di lavoro, ex art. 421 c.p.c., con esame dei testimoni sul luogo stesso;
- si chiede altresì che il Giudice voglia ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la produzione di ogni documento ritenuto utile ai fini della presente causa, in particolare
• al , · registri di prestito cartacei, · dichiarazione di manleva sottoscritto dalla Controparte_1 sign /2023 in occasione della restituzione delle chiavi di accesso alla Biblioteca Pt_1 comunale C. Porta, · la corrispondenza intercorsa tra l'indirizzo mail t e Email_1
t, in particolare negli anni 2019-2021, · attestato di frequentazione del Email_2 corso di abilitazione all'utilizzo del software Fluxus Unipv,
• al e/o all' e/o al Sistema Interbibliotecario della Controparte_1 Controparte_2
Lomellina, · le statistiche dei prestiti libri presenti sul software “Fluxus Unipv” relativi alla Biblioteca C. Porta di
, negli anni 2021-2023, CP_1
• al e/o alla Regione Lombardia: · i censimenti delle biblioteche comunali Controparte_1 com negli anni 2009-2023. - in caso di contestazione dei conteggi, si Controparte_1 chiede ammettersi C.T.U. contabile.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, adito, previa ogni opportuna declaratoria di rito,
- in via preliminare: dichiarare l'intervenuta decadenza della SI.ra ex art. 32, comma 1, L. n. Parte_1
183/2010, rispetto all'impugnazione di ogni singolo rapporto con nuto nel tempo, con ogni conseguente statuizione;
- nel merito: respingere tutte le domande proposte dalla SI.ra , nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], C.F.: con il ricorso ex art. 414 c.p.c. in data CP_1 C.F._1 26.7.2024, date in fatto ed in diritto, p esposte;
- in via istruttoria: si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della SI.ra e testi sulle Parte_1 circostanze di fatto di cui alla narrativa che precede, trasfuse nei seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che quella di è una biblioteca di un piccolo paese (circa 1.100 abitanti) con un flusso molto CP_1 limitato di accessi dell n numero altrettanto limitato di prestiti”;
2) “Vero che in considerazione delle ristrettezze economiche a cui devono sottostare gli Enti locali (specie i Comuni di piccole dimensioni), la gestione della biblioteca in un piccolo comune viene organizzata tramite volontari e il ricorso a personale fornito da cooperative o incaricato con altre forme di rapporto professionale per poche ore”;
3) “Vero che tale forma di gestione è quella praticata dai vari piccoli comuni della zona come Lomello, Sartirana, Valle Lomellina”;
4) “Vero che mai il ha adottato alcun provvedimento per fissare gli orari di apertura e Controparte_1 chiusura della biblio
5) “Vero che l'ex Sindaco si è sempre astenuto dall'indicare alla SI.ra gli orari di Tes_21 Pt_1 apertura e chiusura dei locali, e dall'impartire alla medesima alcuna direttiva”;
6) “Vero che anche i responsabili di servizio del si sono sempre astenuti dall'indicare CP_1 CP_1 alla SI.ra gli orari di apertura e chiusura e alla medesima alcuna direttiva”; Pt_1
7) “Vero che in base al regolamento agli atti competente a fissare orari e giorni di apertura e chiusura è la commissione biblioteca”;
8) “Vero che le ore di apertura della biblioteca di si attestano, vista la scarsa utenza, sulle quattro- CP_1 sei ore settimanali”;
9) “Vero che fino al 2008, la biblioteca era gestita da una volontaria a cui si concedeva una gratifica annuale”;
10) “Vero che a partire dal 2009, anche in ragione dell'età avanzata della volontaria, il Comune si è rivolto ad una cooperativa seguendo la via dell'esternalizzazione del servizio”;
11) “Vero che nel 2009-2010 è stata Cooperanda ad organizzare in autonomia il servizio biblioteca servendosi della SI.ra come collaboratrice”; Pt_1
12) “Vero che il è rimasto estraneo alla tipologia contrattuale utilizzata dalla cooperativa Controparte_1 per l'utilizzo dei propri dipendenti o collaboratori”
13) “Vero che il è rimasto estraneo anche alle modalità operative di svolgimento Controparte_1 dell'attività che la SI.ra svolgeva su incarico di ”; Pt_1 Parte_2
14) “Vero che la SI.ra era priva dei titoli scolastici e/o professionali e di formazione necessari a Pt_1 svolgere la funzione di bibliotecaria o aiuto bibliotecaria”;
15) “Vero che i fogli presenza prodotti dalla ricorrente riguardano il rapporto tra la stessa e la ” Parte_2
16) “Vero che il Comune, rispetto alle attività svolte dalla SI.ra mai ha eseguito alcun controllo”; Pt_1
17) “Vero che la SI.ra si presentava in biblioteca senza timbrare l'orario di accesso o di uscita con il Pt_1 marcatempo del CP_1
18) “Vero che n a SI.ra ha svolto le proprie funzioni nell'ambito del progetto di gestione Pt_1 associata dell'Unione tra i comuni di e e , che prevedeva tra i vari servizi CP_1 Parte_3 Parte_4 anche i servizi di biblioteca”;
19) “Vero che nel periodo 2013-2017 la ricorrente ha operato tramite voucher, come peraltro avvenuto per servizi di natura diversa, prestati da altri abitanti di ”; CP_1
20) “Vero che la SI.ra gestiva autonomamente il proprio tempo e le varie attività esecutive senza Pt_1 essere soggetta ad alcuna direttiva del Comune”;
21) “Vero che la SI.ra ha svolto la propria attività tramite voucher anche a favore dell'Unione dei Pt_1
Comuni di Frascarolo, Torre Beretti e Castellaro”;
22) “Vero che la gestione dei voucher era di pertinenza dell'ufficio ragioneria e servizi alla persona che provvedeva ad acquistare i voucher e a gestirli”;
23) “Vero che la SI.ra ha avuto incontri ed è stata oggetto di relazioni dell'assistente sociale, Dott.ssa Pt_1
”; Tes_22
24) “Vero che con la relazione in data 17.7.2017 (cfr. doc. 19 che si rammostra al teste), l'assistente sociale ha proposto la soluzione dei voucher e riferito di colloqui con la SI.ra ; Pt_1 25) “Vero che nel 2018 la SI.ra ha svolto attività presso la Rsa Fondazione R.S.A. Casa del Vecchio Pt_1
e del FA LA IE E.T.S. con borsa lavoro, svolgendo attività estranee alla gestione della biblioteca”;
26) “Vero che dal 24.2.2020 al 17.5.2021 la biblioteca di è rimasta chiusa a causa dell'emergenza CP_1 pandemica”;
27) “Vero che gli uffici comunali sono stati sempre aperti durante l'emergenza Covid e mai alcuna riunione è stata fatta con la presenza della SI.ra per comunicare chiusure e riaperture”; Pt_1
28) “Vero che nel 2019 la SI.ra iesto volontariamente di compensare la sua posizione di parte Pt_1 debitrice nei confronti del comune dichiarandosi disposta a svolgere attività culturali presso la biblioteca”;
29) “Vero che il debito è stato dichiarato estinto con determina del responsabile del servizio tributi in data 3.11.2022 (cfr. doc. 20 che si rammostra al teste) avendo controparte svolto attività di pulizia, manutenzione e abbellimento di immobili comunali presso la biblioteca comunale”;
30) “Vero che nel 2021, in occasione del decesso della madre della SI.ra il Comune si è fatto carico Pt_1 del costo del funerale pari a circa € 2.200,00 (cfr. doc. 21 che si rammostra al teste)”;
31) “Vero che a favore della SI.ra su proposta dell'assistente sociale, Dott.ssa , è stato Pt_1 Tes_22 avviato un progetto tramite il Piano e è partito il 21.6.2021 e cessato il 31.12.202
32) “Vero che nel corso della borsa lavoro alcuna direttiva è stata mai impartita alla SI.ra che anche Pt_1 in detto periodo ha svolto il lavoro in autonomia, autogestendosi”; Pa
33) “Vero che su disposizione del di Vigevano la SI.ra compilava mensilmente i fogli presenza Pt_1 che venivano consegnati al Comun solo fine di essere tra piano di zona”;
34) “Vero che alcun controllo è stato mai effettuato sull'effettiva presenza in biblioteca e sul rispetto dell'orario della borsa lavoro, visto che il Comune era solo soggetto ospitante”;
35) “Vero che in data 21.12.2023 il Sindaco disponeva la chiusura della biblioteca per lavori di manutenzione straordinaria ma già la SI.ra volontariamente aveva chiesto la disattivazione del profilo Fluxus”; Pt_1
36) “Vero che in quel periodo (secondo semestre 2023) si erano avuti forti scontri tra la SI.ra e il Pt_1 presidente della biblioteca sulla incapacità della ricorrente a fornire adeguato supporto alla biblioteca”;
37) “Vero che l'assistete sociale, Dott.ssa , ha avuto ulteriore colloquio con la SI.ra in data Tes_22
30.12.2021, raccogliendo nuova richiesta di mico della stessa come da relazione in pari Pt_1 data (cfr. doc. 30 che si rammostra al teste)”. 38) “Vero che il Comune di ha bandito un concorso per collaboratore ex quinta qualifica aperto a CP_1 tutti i diplomati, a cui la SI.ra ha omesso di candidarsi”; Pt_1
39) “Vero che per la borsa l l 2022-2023 la SI.ra si è resa disponibile a lavorare solo a Pt_1
” CP_1
Si indicano a testi i SIg.ri residente in [...]; il SI. , Tes_21 CP_1 Tes_23 residente in [...], il Dott. , residente in [...] Controparte_3
Eugenio 56, residente in Robba 12, la SI.ra , Testimone_8 CP_1 Testimone_6 residente in Torre Beretti e Castellaro, Via Matteotti 11, la SI.ra , residente in , Testimone_7 CP_1
Via Leonardo da Vinci 4, la Dott.ssa , residente in [...]
7, la SI.ra , residente in [...]. Testimone_20 CP_1
In ogni cas ese e compe
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I principali fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto. Ulteriori elementi di fatto saranno esposti nel momento in cui saranno distintamente esaminate le conclusioni della ricorrente. residente nel comune di , ha lavorato per molti anni presso la biblioteca di quel Parte_1 CP_1
Comune in forza di molti rapporti contrattuali diversi. In particolare:
- dal 6 marzo 2009 al 31 dicembre 2012 ha lavorato quale collaboratrice di
[...]
per la realizzazione del “progetto di avvio della biblioteca”; il contratto iniziale, Controparte_4 stipulato il 4 marzo 2009, è stato oggetto di numerose proroghe, sino alla scadenza del 31 dicembre 2012 (docc. sub 5 di parte ricorrente);
- negli anni dal 2013 sino al 30 aprile 2017 ha svolto prestazioni attraverso voucher (docc. sub 10 di parte ricorrente);
- il 2 maggio 2017 è stata ammessa come socia lavoratrice dalla cooperativa Oltre Confine, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
il rapporto di lavoro è stato risolto dalla cooperativa il 30 giugno 2017 a causa del mancato rinnovo della convenzione da parte del Comune (docc. 12 e 15 di parte ricorrente);
- sono poi seguite altre prestazioni della ricorrente attraverso voucher sino al luglio 2019;
- il 18 luglio 2019 ha stipulato con il Comune resistente una convenzione di “baratto amministrativo”, impegnandosi a svolgere prestazioni presso la biblioteca a compensazione di un proprio debito verso il Comune per TARI non pagata (calcolando € 7.50 per ogni ora di lavoro); a seguito dell'effettivo lavoro, svolto per 311 ore, il 3 novembre 2022 il Comune ha dichiarato estinta l'obbligazione (docc. 21/23 di parte ricorrente e doc. 20 di parte resistente);
- la biblioteca è stata chiusa dal 24 febbraio 2020 al 17 maggio 2021 a causa della pandemia da Covid- 19 (circostanza pacifica), ma in quel periodo risulta comunque aver svolto prestazioni Parte_1 occasionali pagate con voucher (docc. 17, 25 orrente);
- nel frattempo, a seguito di segnalazione dell'assistente sociale del Comune resistente, il Servizio Inserimento Lavorativo del Comune di Vigevano ha predisposto un progetto di tirocinio a favore della ricorrente, quale persona in situazione di disagio socio-economico (doc. 22 di parte resistente). Il progetto risulta predisposto il 19 marzo 2021; i progetti individualizzati sono stati sottoscritti dalla dott.ssa , educatrice del predetto Servizio di Inserimento Lavorativo, dalla ricorrente e dal Per_1 sindaco del Comune di , quale rappresentante del soggetto ospitante (docc. sub 27 di parte CP_1 ricorrente, che attestano il rinnovo dei progetti alle scadenze);
- alcuni giorni prima della scadenza prevista per il 31 dicembre 2023, il resistente ha chiuso la CP_1 biblioteca, per lavori di ammodernamento, sostituendo la serratura, tanto che la ricorrente il 22 dicembre 2023 ha indirizzato al Comune una nota con la quale ha lamentato di non poter lavorare sino alla data prevista per la conclusione del rapporto (doc. 24 di parte resistente).
ha introdotto questo giudizio sostenendo che tra lei e il Comune fosse intervenuto un rapporto Parte_1 di lavoro subordinato pubblico a tempo parziale dal 6 marzo 2009 al 20 dicembre 2023; lamentando altresì l'abuso dei contratti a tempo determinato, ha chiesto la condanna di parte resistente al pagamento della somma lorda di € 75.426,56 a titolo di differenze retributive, oltre a un'indennità risarcitoria di € 1.060,59 ai sensi dell'articolo 36, comma quinto, del D. L. vo n. 165/2001. Inoltre, sostenendo l'illegittimità dell'estromissione dal posto di lavoro, da qualificarsi come illegittimo licenziamento, ha chiesto la condanna di parte resistente a pagare le indennità risarcitorie conseguenti a tale illegittimità. Il si è costituito protestando la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto di Controparte_1 tutte le domande proposte con il ricorso.
2. La qualificazione dei rapporti di lavoro della ricorrente e la misura del lavoro prestato.
Non può essere condivisa la ricostruzione, fatta dalla ricorrente, di un unico rapporto di lavoro pluriennale, di natura subordinata, che si sarebbe sviluppato con il resistente. CP_1 In particolare, senza la necessità di dar corso all'attività istruttoria orale proposta da entrambe le parti, vi sono plurimi elementi per escludere il vincolo di subordinazione della ricorrente rispetto al Comune e per ritenere che le forme con le quali si sono svolte le attività lavorative di cui si tratta rispondessero all'effettiva volontà dei contraenti e alle modalità con le quali il lavoro stesso veniva prestato. Appare necessario a tal fine, in primo luogo, evidenziare quali fossero le prestazioni richieste dalle amministrazioni comunali, sulla base delle esigenze del CP_1
È pacifico tra le parti che il abbia un numero di abitanti di poco superiore alle 1.000 Controparte_1 unità (parte di corrente indica circa 1.200 abitanti, parte resistente circa 1.100). Dal prospetto dell'attività della biblioteca depositato da parte resistente (doc. 33), non contestato da parte ricorrente, risulta che gli utenti della biblioteca erano poche decine ogni anno, con attività di prestito dei libri molto contenute;
solo nel 2021 e soprattutto nel 2023 si registra un aumento dei prestiti e degli utenti. Anche prescindendo dalle considerazioni di parte resistente secondo cui i dati degli ultimi anni sarebbero stati artatamente aumentati per accordi tra la ricorrente e la minoranza consiliare, è evidente che l'attività di addetta alla biblioteca era davvero molto limitata e certamente il non aveva l'interesse a impiegare notevoli CP_1 risorse economiche per sostenere questo servizio che, seppure importante dal punto di vista culturale e sociale, poteva essere adeguatamente garantito con un modesto impegno di personale. Le notorie ristrettezze di bilancio nei piccoli Comuni e la normativa sul blocco delle assunzioni negli enti pubblici invocata da parte resistente giustificano senza dubbio la scelta del di non Controparte_1 destinare un proprio dipendente alla biblioteca e di non bandire il posto per bibliotecario, organizzando invece la gestione del servizio in modo duttile, a seconda dei bisogni, delle disponibilità economiche e delle possibilità offerte dalla legge per impiegare personale senza vincoli di stabilità, talvolta – come meglio si vedrà in seguito
– raggiungendo contemporaneamente le finalità di sostegno sociale della ricorrente, che si trovava in una situazione personale e familiare di difficoltà. Sempre a causa delle ristrettezze delle risorse disponibili e del limitato utilizzo del servizio da parte degli utenti sono certamente giustificati i limitati orari di apertura della biblioteca quali emergono dallo stesso estratto dal sito web depositato da parte ricorrente (doc. 1), che segnala l'apertura solo due giorni alla settimana per quattro ore complessive;
va sottolineato che, secondo quanto riportato nel documento in esame, l'aggiornamento del sito risulta essere stato fatto alla data del 13 giugno 2014, ma la stessa ricorrente ha sostenuto che si tratti anche degli orari in vigore al momento del deposito del ricorso e quindi l'apertura della biblioteca anche per un'ora al sabato mattina, indicata in alcuni dei capitoli dedotti anche con riguardo al periodo dal giugno 2014 in avanti, è smentita dallo stesso documento depositato dalla ricorrente;
per questo motivo i capitoli di cui si tratta non sono ammissibili. Inoltre i capitoli di prova dedotti in merito a numerose ore di lavoro che sarebbero state svolte al di fuori degli orari di apertura non sono stati ammessi perché non indicano con precisione quali ulteriori attività sarebbero state svolte: invero le attività descritte al punto 62 del ricorso possono senz'altro essere state svolte durante l'apertura della biblioteca, visto il modestissimo afflusso degli utenti, o, comunque, nelle ore aggiuntive che risultano essere state pagate alla ricorrente (le ore retribuite sulla base dei distinti rapporti sopra citati risultano comunque superiori alle quattro ore settimanali di apertura della biblioteca). Per esempio, dalle fatture di depositate da parte resistente (docc. sub 8), coerenti con le buste-paga emesse dalla cooperativa Parte_2
(pagg. 9/13 di parte ricorrente), emerge che nei mesi di novembre e dicembre 2009 vennero retribuite rispettivamente 17 e 15 ore e nei primi tre mesi del 2010 vennero fatturate 27, 28 e 32 ore: questi dati confermano come le attività prestate al di fuori dell'orario di apertura della biblioteca venissero effettivamente riconosciute e retribuite alla lavoratrice. Ancora, a titolo di esempio, si può osservare che la ricorrente ha evidenziato (sempre punto 62 del ricorso) di essersi occupata della consegna e del ritiro dei libri a domicilio durante il periodo dell'emergenza sanitaria, senza tuttavia indicare con quale frequenza sia avvenuto quel servizio;
proprio in ragione delle dimensioni del resistente è del tutto ragionevole che per la consegna CP_1
e il ritiro a domicilio siano state impiegate ben poche ore ogni mese, che risultano essere state effettivamente retribuite con i voucher. Dunque, a fronte di corrispettivi percepiti nel corso degli anni oggetto di lite, variabili nel tempo, era onere di parte ricorrente indicare con estrema precisione le ore di lavoro a lei richieste dall'amministrazione resistente (eventualmente attraverso l'intermediazione della commissione biblioteca) e le attività svolte durante le ore nelle quali afferma di essere stata impiegata ma che - a suo dire - non le sono state retribuite. Possono, infatti, applicarsi i medesimi princìpi più volti espressi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di prova rigorosa dello straordinario (v., tra le tante, Cass. n. 16150/2018) e deve, quindi, osservarsi che i capitoli dedotti nel ricorso, anche in ragione delle osservazioni sin qui esposte, non possono ritenersi adeguati a dimostrare che abbia effettivamente lavorato per le ore mensili indicate e che le siano, quindi, Parte_1 dovute tutte le somme richieste nei conteggi allegati al ricorso (doc. 39): in particolare si rileva che in quei conteggi sono esposte non meno di 8 ore settimanali, dunque il doppio di quelle di apertura della biblioteca (peraltro il numero di 8 ore è indicato solo per pochissime settimane) e per molte settimane sono esposte 10 o 11 ore, fino ad arrivare a ben 20 ore settimanali soprattutto nell'ultimo periodo. Né può dimenticarsi che dal 3 aprile al 30 settembre 2018 e dal 3 gennaio al 30 giugno 2019 l'attrice ha svolto anche attività presso una casa di riposo (circostanza pacifica che emerge al punto 43 del ricorso e a pag. 16 della comparsa della resistente) e quindi, per sostenere di aver svolto in quei periodi le ore settimanali in biblioteca indicate, la ricorrente avrebbe dovuto esplicitare gli orari in cui era impiegata altrove, per poterne verificare la compatibilità con l'impegno in biblioteca come descritto;
in ogni caso, dal punto 43 del ricorso ora in esame emerge una sorta di accordo con l'amministrazione per gestire la biblioteca secondo le esigenze della stessa ricorrente piuttosto che secondo le esigenze del servizio - tant'è che, appunto, si sostiene un minor impegno orario in biblioteca in ragione del contemporaneo impegno nella casa di riposo - e ciò esclude quella soggezione al Comune necessaria per dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Infine, per ciò che attiene alle prestazioni richieste alla ricorrente, deve evidenziarsi come quest'ultima, durante l'interrogatorio libero, abbia così dichiarato: “quando ero pagata secondo prestazioni occasionali dovevo garantire la presenza nelle ore di apertura al pubblico della biblioteca e poi veniva chiesta la presenza
“volontaria” in altre ore;
essendo un'attività volontaria, la mia presenza in quelle ore era più flessibile”. Al di là del fatto che la ricorrente potesse sentirsi in qualche modo obbligata a svolgere anche ore di “volontariato” richieste dal sindaco e dovendo peraltro richiamarsi quanto già esposto sul fatto che i corrispettivi ricevuti dalla ricorrente non coincidono con le sole ore di apertura della biblioteca, dalle ammissioni rese durante l'interrogatorio libero è evidente come non dovesse sottostare a vincoli di orario se non Parte_1 limitatamente alle poche ore di apertura della biblioteca e pertanto le argomentazioni di parte ricorrente volte a delineare la sussistenza di un rapporto di subordinazione pubblico di fatto part-time non possono essere condivise anche da questo punto di vista. Parimenti l'indagine relativa alle cause sottostanti i vari rapporti intercorsi tra le parti non può che essere condotta tenendo conto delle osservazioni che precedono e porta a ritenere legittimo l'operato dell'amministrazione convenuta. Può essere in primo luogo evidenziato che le osservazioni indicate nel ricorso (pagg. 3 e 4) sul fatto che le due cooperative cui il convenuto ha appaltato il servizio si occupassero prevalentemente di altre attività, CP_1 attività richiamate perché suggestive di un utilizzo illegittimo dell'appalto alle cooperative stesse, non colgono nel segno, in quanto dalle stesse visure camerali depositate da parte ricorrente (docc. 4 e 11) emerge che
è registrata anche per l'attività presso biblioteche e archivi e parimenti Oltre Confine indica tra le Parte_2 proprie attività vari servizi culturali, tra i quali proprio la gestione delle biblioteche. Quanto al primo incarico ottenuto dalla ricorrente, dal marzo 2009, si osserva che fino al 2008 la biblioteca era gestita in modo del tutto volontario da un'appassionata bibliofila, come emerge chiaramente dalla delibera di Giunta n. 89/2008 (doc. 3 di parte resistente) e la stessa ricorrente nel ricorso e nel proprio curriculum professionale (doc. 31, sempre di parte resistente) ha precisato di essere stata incaricata dal sindaco di rivitalizzare le attività della biblioteca, garantendo orari di apertura al pubblico e promuovendone l'inserimento nel sistema bibliotecario . Parte_6
L'appalto del Cooperanda e il conseguente contratto a progetto sottoscritto tra la cooperativa e la CP_5 ricorrente (docc. sub 5 di parte ricorrente) può certamente rispondere a questa finalità; inoltre, proprio la cennata variabilità dei compensi percepiti, secondo un numero di ore diverse mese per mese (v. citati docc. 8 di parte resistente), si pone in linea con l'obiettivo di avviare la gestione della biblioteca, in difformità rispetto al passato, con le attività necessarie per l'inizio di un nuovo corso. L'autonomia della ricorrente nel realizzare il progetto è, del resto, evidenziata dalla ricorrente medesima nel proprio curriculum (citato doc. 31 di parte resistente), nel quale ha indicato di aver ottenuto numerosi e importanti risultati, a seguito di proprie iniziative, rispetto a un livello iniziale del servizio “quasi inesistente”. Con riguardo ai fogli-presenza depositati da parte ricorrente (docc. sub 8 e 13), relativi a prestazioni rese a favore delle cooperative, va osservato che nessuno di essi riporta alcuna controfirma di dipendenti dell'amministrazione resistente, ma solo quelle della ricorrente, su moduli prestampati dalle cooperative, e pertanto, ancorché possano essere stati consegnati in al fine del pagamento delle fatture, non CP_1 testimoniano alcuna soggezione della ricorrente alle indicazioni dell'amministrazione. Anche l'uso dei voucher da parte del risulta conforme alle disposizioni legislative vigenti al momento CP_1 dell'uso stesso;
vale qui la pena osservare che, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, il requisito dell'occasionalità dell'impiego è stato eliminato dall'art. 7, comma II, lett. e) del d.l. n. 76/2013, convertito con L. n. 99/2013 e che il numero di ore annuali come risultante dai documenti di entrambe le parti risulta rispettoso del limite stabilito dalla legge. Infine, alla luce dei documenti depositati da parte resistente, risultano soddisfatti tutti i requisiti per il ricorso al c.d. “baratto” amministrativo e al rapporto finalizzato all'inclusione sociale secondo la normativa della Regione Lombardia. Deve, in proposito, in primo luogo osservarsi che la stessa ricorrente ha ammesso la genuinità dell'accordo di baratto (v. pag. 23 del ricorso), secondo il quale ha convenuto con il di mettere a disposizione ore di CP_1 lavoro presso la biblioteca a compensazione di un proprio debito verso l'amministrazione per mancato pagamento della Tassa per i rifiuti;
l'affermazione della difesa di parte ricorrente durante l'udienza del 19 marzo 2025, secondo cui non avrebbe chiesto di svolgere le ore di baratto, è smentita da Parte_1 quanto riportato nell'accordo, personalmente sottoscritto dalla ricorrente (doc. 21 di tale parte); comunque, è poco rilevante chi abbia preso l'iniziativa di proporre il patto, essendo pacifica l'adesione volontaria e consapevole di così come è pacifica l'esistenza del debito da sanare. Parte_1
La causa mista sottostante all'accordo risulta pertanto conforme alla disciplina legislativa e le prestazioni rese in adempimento dell'accordo stesso non possono essere qualificate in termini di lavoro subordinato. Anche in merito all'ultimo periodo di occupazione della ricorrente presso la biblioteca questa giudice ritiene che la configurazione formale del rapporto risponda alla causa sostanziale sottostante e alla disciplina normativa. Deve innanzitutto rilevarsi che parte ricorrente ha negato, nel ricorso, di essersi trovata in una situazione di fragilità e di aver avuto bisogno di interventi personalizzati per l'inclusione sociale. Viceversa, i documenti depositati da parte resistente confermano una significativa situazione di disagio socio- economico della ricorrente. Si è già detto che quest'ultima era morosa nel pagamento della deve CP_6 aggiungersi che la casa di abitazione di è stata oggetto di pignoramento il 28 luglio 2014 e di Parte_1 trasferimento per vendita giudiziaria il 13 marzo 2018 (doc. 11); nella relazione dell'assistente sociale redatta il 17 maggio 2017 (doc. 19) sono stati delineati il quadro familiare e le necessità economiche del nucleo, tanto che l'assistente sociale ha proposto al Comune un intervento per il pagamento delle bollette e la ripresa dell'attivazione dei voucher per prestazioni lavorative della ricorrente;
inoltre, l'amministrazione resistente ha pagato il funerale della madre della ricorrente (doc. 21) a seguito di relazione dell'assistente sociale in data 30 dicembre 2021, che conferma la situazione di disagio economico della famiglia costituita dalla ricorrente e dal padre (doc. 30 di parte resistente); infine nella relazione del Settore Servizi Sociali del Comune di Vigevano è ben descritta la condizione di fragilità della ricorrente posta a base del progetto di inclusione (doc. 22). In particolare, la relazione - redatta dal responsabile e dal dirigente di quel servizio, deputati all'istruttoria per il progetto di cui si tratta e non dipendenti del Comune - evidenzia come l'attivazione del percorso CP_1 sia stata promossa dall'assistente sociale e come nel colloquio prodromico all'avvio dell'iniziativa la ricorrente abbia dichiarato di voler lavorare solo nel comune di residenza e preferibilmente nella biblioteca, in quanto luogo già conosciuto. La ricorrente ha negato di aver mai escluso di voler lavorare fuori (v. verbale CP_1 dell'udienza del 19 marzo 2025), ma tale affermazione è priva di efficacia, in quanto il contenuto della relazione è chiaro nel riportare dichiarazioni direttamente apprese dai funzionari che l'hanno redatta e quindi sarebbe stata necessaria la querela di falso per togliere valore a quanto riferito. Del resto, il fatto che la ricorrente - nata nel 1973 - non abbia mai svolto alcun lavoro fuori e si sia iscritta al centro per CP_1
l'impiego per la prima volta solo nel 2017 (doc. 6 di parte ricorrente) conferma che non ha mai cercato un'occupazione al di fuori del piccolo comune di residenza, accontentandosi delle situazioni di precarietà lavorativa ed economica sin qui descritte. Anche questo elemento psico-sociale, di particolare chiusura rispetto alla possibilità di una collocazione stabile e adeguatamente remunerata nel mondo del lavoro, oltre al problema strettamente economico (che peraltro ne è una derivazione), giustificava un intervento come quello previsto dalla normativa regionale a favore di soggetti fragili. Va evidenziato che gli obiettivi di formazione previsti nel percorso non erano meramente tecnici (ossia l'apprendimento di una professionalità) ma anche di miglioramento dell'inclusione sociale, di potenziamento delle capacità relazionali e della motivazione al lavoro, come espressamente indicato nei progetti personalizzati (doc. 27 di parte ricorrente) che, non a caso, sono sottoscritti, oltre che dalla ricorrente e dal sindaco del comune resistente (quale rappresentante del soggetto ospitante), da un'educatrice professionale e dall'assistente sociale. Proprio la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa regionale esclude che il rapporto di cui si tratta fosse nullo per un vizio genetico della causa;
ne deriva che la dedotta mancanza di un'effettiva formazione (ove esistente) potrebbe al più fondare una pretesa risarcitoria, ma non può travolgere la validità del rapporto di lavoro così come strutturato e concretamente realizzatosi.
3. L'infondatezza delle domande della ricorrente.
Così descritti i contenuti dei contratti e accertatane la loro validità, risultano infondate tutte le domande proposte dalla ricorrente. In primo luogo - anche a prescindere dall'eccezione svolta da parte resistente di decadenza dal termine per l'impugnazione stabilito dall'art. 32, comma 4, lett. a), della L. n. 183/2010 - deve escludersi la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato pubblico di fatto. Ostano all'accoglimento delle domande svolte in proposito le diverse cause sottostanti alle prestazioni lavorative e la rispondenza nei fatti delle prestazioni rispetto al tipo contrattuale così come denominato dalle parti (non solo le due parti in lite, ma anche le cooperative). Per gli stessi motivi deve escludersi che vi sia stata un'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato e deve, quindi, essere respinta la domanda risarcitoria fondata sull'art. 36 del D. L.vo n. 165/2001 (pare opportuno osservare che è ben diversa la fattispecie esaminata da questo tribunale nella sentenza n. 179/2016 invocata da parte ricorrente). Si è visto, ancora, come non sia stato provato che abbia prestato ore di lavoro superiori a quelle Parte_1 retribuite. Infine, devono essere respinte le domande attinenti all'interruzione del rapporto di lavoro. Al di là delle modalità brusche con le quali è stata impedita la presenza della ricorrente in biblioteca pochi giorni prima della scadenza della borsa lavoro, in concomitanza con l'avvio di opere di ristrutturazione della biblioteca (v. docc. 30/33 di parte ricorrente), è pacifico e risulta altresì dal citato doc. 22 di parte resistente che il 31 dicembre 2023 scadesse il progetto già prorogato e che l'assistente sociale e il Comune non ritennero di disporre un'ulteriore proroga. Considerata, per le ragioni già esposte, la validità del rapporto secondo la normativa regionale, non si ravvede alcun elemento d'illegittimità nell'interruzione delle prestazioni della ricorrente e non è contestato che il compenso mensile per il dicembre 2023 sia stato integralmente pagato così come previsto. Ne deriva che nessuna delle domande di accertamento e risarcitorie proposte ai punti da 4 a 8 delle conclusioni può essere accolta;
in particolare, va evidenziato che anche la domanda subordinata di pagamento di € 219,05 per il mancato lavoro dal 21 al 31 dicembre 2023 deve essere respinta in quanto fondata sulla pretesa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
4. Le spese di lite.
Sussistono i motivi richiesti dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare interamente le spese di lite, vista la complessità e la particolarità della situazione di fatto che ha coinvolto le parti.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
3) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 20 novembre 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani