Ordinanza collegiale 6 agosto 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02215/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01511/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1511 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Morcavallo, Francesco Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Morcavallo in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto prefettizio del -OMISSIS- - protocollo interno n. -OMISSIS- Area 1 - notificato all'odierno ricorrente in data 6 settembre 2022, emesso dalla Prefettura di Crotone con cui veniva respinto il ricorso avverso il diniego di rinnovo del porto di fucile uso caccia n. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di Crotone; nonché, di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché, non conosciuto dal ricorrente. Con ogni effetto e onere conseguente. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AL AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente, l’istante, deducendo di aver conseguito, nell’anno 2008, il rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di aver presentato istanza di rinnovo della medesima in data 2021 presso la Questura di Crotone e di aver ricevuto, il -OMISSIS-, un provvedimento di diniego nei cui confronti ha successivamente proposto ricorso gerarchico il -OMISSIS- – ha impugnato, dinanzi a questo Tribunale, il decreto prefettizio del-OMISSIS-(protocollo interno n. -OMISSIS-, Area 1), notificato il 6 settembre 2022, con il quale la Prefettura di Crotone ha respinto il predetto ricorso, confermando il diniego al rilascio del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia n. -OMISSIS-, già rilasciata dalla Questura di Crotone.
2. A fondamento dell’impugnativa, parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di censura, così riassumibili:
“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.) – Erronea interpretazione dei presupposti ostativi al rilascio della licenza” , non avendo il ricorrente commesso alcuno dei reati tipizzati dalla normativa citata e risultando, peraltro, dichiarato estinto il reato di furto in concorso risalente al 25 marzo 1996, fattispecie che, in ogni caso, non rientrerebbe tra quelle ostative previste; viene altresì contestata la rilevanza attribuita alle mere frequentazioni con soggetti controindicati, prive di rilievo penale o amministrativo;
“ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 1199/1971 – Difetto dei presupposti di fatto e di diritto – Carenza di istruttoria – Difetto di motivazione ”, per non aver l’Amministrazione considerato la sopravvenuta estinzione del reato del 1996 dichiarata dal Tribunale di -OMISSIS-, nonché la mutata condizione personale e sociale del ricorrente, oggi dipendente del Consorzio “ -OMISSIS- ” e, dunque, soggetto pienamente integrato e dedito ad attività lavorativa stabile e lecita;
“ Contraddittorietà dei provvedimenti – Eccesso di potere per disparità di trattamento ”, poiché l’Amministrazione, a fronte di circostanze sostanzialmente identiche, aveva già rilasciato nel 2008 il titolo abilitativo ora negato, senza giustificare l’odierno mutato orientamento;
“ Illogicità manifesta del provvedimento impugnato, sotto il profilo della carenza di consequenzialità logica, per non aver disposto, in coerenza con l’assunto di pericolosità prospettato, l’adozione di un provvedimento di divieto di detenzione di armi” , il che denoterebbe l’intrinseca incoerenza dell’azione amministrativa.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio e ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. Occorre preliminarmente perimetrare il thema decidendum tenuto conto che il ricorrente ha agito dapprima con il rimedio giustiziale avverso il decreto questorile e, successivamente, ha adito l’intestato Tribunale contestando il decreto prefettizio in epigrafe indicato.
Sul punto va ribadito che “ la decisione di rigetto del ricorso gerarchico costituisce un atto amministrativo non confermativo, ma ad effetto confermativo dell'originario provvedimento, impugnato con il ricorso gerarchico; non è, dunque, una rinnovazione del provvedimento iniziale, ma un accertamento della sua validità; corollario obbligato di tale premessa è che oggetto del ricorso dinanzi al giudice amministrativo è il provvedimento originario, già impugnato in sede amministrativa, non sussistendo l'onere dell'impugnazione in via giurisdizionale della decisione di rigetto del ricorso gerarchico, in quanto non possiede una autonoma lesività, ma rende solo definitiva la lesione originaria, non modificando l'oggetto del giudizio e pertanto consente all'interessato di impugnare dinanzi al Giudice amministrativo il solo provvedimento iniziale entro il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni dalla conoscenza del rigetto del ricorso gerarchico ” T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 30/09/2024, n.972.
Ne deriva quindi che, l’oggetto del giudizio non è il provvedimento prefettizio bensì l’originario provvedimento questorile avversato con il rimedio amministrativo, rispetto al quale vanno quindi vagliati i motivi dedotti.
2. Giova preliminarmente richiamare l'assetto normativo delle autorizzazioni di polizia, in particolare in tema di porto d'armi - come interpretato dalla giurisprudenza ripresa in più occasioni anche da questo Tribunale, per quanto rileva nella presente sede:
- la possibilità di detenere armi è anzitutto un'ipotesi assolutamente eccezionale nel nostro sistema giuridico: “ nel nostro ordinamento, l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e le esigenze di incolumità di tutti i cittadini sono prevalenti e prioritarie, per cui la richiesta di porto d'armi può essere soddisfatta solo nell'ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l'interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Pertanto, la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5306/2021), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014) " (Cons. St., sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. St., sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812);
- la licenza di porto d'armi può dunque essere negata all'istante anche in assenza di sentenza di condanna per specifici reati quando, per circostanze legate alla sua condotta, sia assente la presumibile certezza della completa affidabilità del soggetto; a tali fini l'Autorità amministrativa può comunque valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, per desumerne la pericolosità, o, comunque, la non completa affidabilità di colui che li ha commessi, anche quando non si tratti di precedenti specifici connessi proprio al corretto uso delle armi (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2930/2025). All’autorità amministrativa è quindi riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell’atto restrittivo sia acclarato nella sua rilevanza penale (Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018). In particolare, il giudizio soggettivo circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi è espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole della p.a. procedente (T.A.R. Calabria, Sez. I, 24 aprile 2025, n. 759; T.A.R. Calabria, Sez. I, 4 novembre 2024, n. 1555);
- quanto alla rilevanza dei controlli con soggetti controindicati, si è osservato che “ Il potere di controllo esercitato dall'Autorità di P.S. in materia di armi, che si collega all'esercizio di compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico, ben può essere esercitato in senso negativo in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, possa tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi è interessato al rilascio o alla permanenza della licenza. Pertanto, il diniego di rinnovo del porto d'armi o il divieto di detenzione delle armi sono legittimi laddove motivati con la frequentazione di pregiudicati da parte del soggetto autorizzato " (T.A.R. Calabria, Catanzaro, 29 aprile 2024, n. 701);
- inoltre, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2294; 11 luglio 2014, n. 3547; 24 agosto 2016, n. 3687; 14 dicembre 2016, n. 5276; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1085/2025); in punto di sindacato giurisdizionale rispetto alle valutazioni dell'Autorità di Pubblica sicurezza si è precisato, infatti, che non è compito del giudice amministrativo sostituirsi all'autorità competente nel valutare discrezionalmente se una determinata situazione giustifica o non la misura cautelativa, ma solo verificare che la valutazione fatta non sia "ictu oculi" errata ovvero viziata da travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 8 novembre 2012 n. 5678, TAR Campania - Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020, n. 1181).
3. Tanto doverosamente premesso i motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
4. Il ricorso non merita accoglimento e va respinto.
Il provvedimento questorile originario ha fondato la decisione avversata su precedenti penali e amministrativi avvenuti nell’anno 1996 (arresto per furto aggravato in concorso, sospensione della patente di guida a seguito di eccesso di velocità), nell’anno 1999 (avviso orale), nell’anno 2001 (indagato per il reato di danneggiamento di beni assicurati ex art. 642), 2004 (denuncia per i reati di cui all’art. 81, 640 commi 1 e 2 c.p. e 81,483, 61 comma 2 c.p. 26, L. 4 gennaio 1968 n. 15). Inoltre a fondamento della decisione amministrativa, la questura ha posto numerose frequentazioni e segnalazioni con soggetti controindicati con precedenti penali per associazione mafiosa, rapina, estorsione, furto aggravato, reati per stupefacenti artt. 73-74-75 L. 309/90, minaccia, lesioni, detenzione abusiva di armi, oltraggio-resistenza violenza a P.U. e numerosi altri reati consultabili in Banca dati FF. PP., tutti specificatamente documentabili.
A seguito della proposizione del ricorso gerarchico, poi, il Prefetto – tenuto conto della definizione in sede penale delle vicende che hanno riguardato il ricorrente (con sentenza di patteggiamento, assoluzione perché fatto non sussiste e per archiviazione per mancanza di condizione) - ha ribadito la correttezza della decisione valorizzando, da un lato, la rilevanza delle numerose frequentazioni con soggetti controindicati, dall’altro, la mancata valutazione di detti elementi nell’ambito dei precedenti rinnovi, in quanto non espressamente contenuta nelle precedenti informative dell’Arma dei Carabinieri in detta sede, e comunque, può aggiungersi, in virtù dell’ampio potere di riesaminare determinazioni già adottate non essendo vincolata l’Amministrazione dalle stesse (TAR Calabria, I, 21 marzo 2024, n. 432).
A seguito di istruttoria la difesa statale ha depositato la documentazione attestante le frequentazioni con soggetti controindicati valorizzate nel provvedimento.
Dalla lettura della documentazione fornita risulta, in effetti, la sussistenza di frequentazioni da parte del ricorrente di soggetti controindicati in via pressoché continuativa dal 1996 sino al 2016. La valutazione svolta dall’amministrazione, rispetto alle frequentazioni con soggetti attinti da precedenti penali, per quanto in questa sede sindacabile, non risulta invero censurabile tenuto conto che gli episodi e i controlli, seppur in molti casi risalenti, da un lato costituiscono circostanze precedentemente non considerate dalla Questura in sede di rinnovo, e dall’altro, per numero e per il tipo di condotte contestate ai soggetti controindicati, denotano una pericolosità sociale tale da giustificare il giudizio di non affidabilità del ricorrente, anche alla luce della già richiamata natura eccezionale della licenza riconosciutagli sino ad allora.
Né l’atto impugnabile risulta viziato sotto il profilo della illogicità manifesta per non essere stato altresì adottato il provvedimento di divieto di detenzione armi, trattandosi di atto conseguenziale e vincolato, di completamento della tutela preventiva, come tale inidoneo a scalfire sotto il profilo della logicità quello a monte adottato.
5. Il ricorso deve essere pertanto respinto.
6. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della specificità della questione trattata e del concreto dispiegarsi dell’iter procedimentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il soggetto interessato.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD TR, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AL AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AN | RD TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.