Improcedibile
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/12/2025, n. 9657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9657 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09657/2025REG.PROV.COLL.
N. 02542/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2542 del 2023, proposto da
Il Parco S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Rampini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio VA CO in Roma, via Cicerone 44;
contro
Comune di Deruta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Caforio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 18/2023, resa tra le parti,.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Deruta, in persona del Sindaco pro tempore, Dott. Michele Toniaccini;
Vista la memoria depositata agli atti di causa il 21 novembre 2025, con cui l’appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per l’intervenuta approvazione della variante al PRG approvata con delibera di consiglio comunale n. 41/2025;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. AR ZI VI e uditi per le parti gli avvocati Marta Polenzani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Il Parco S.A.S., proprietaria di un terreno nel Comune di Deruta, loc. Molinella, lungo la via Tiberina (censito al NCEU al foglio 5, p.lle 248 e 627 e al NCT al foglio 5 p.lle 151, 152, 154, 249, 250, 1103, 1104, 1106, 1113), ricorreva per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento emesso in data 12 febbraio 2020 con il quale l’Amministrazione Comunale aveva rigettato la richiesta di permesso di costruire in sanatoria relativa all’ampliamento della struttura ricettiva sita nel medesimo Comune, via Tiberina Nord, nonché della conseguente ordinanza n. 13 del 21 febbraio 2020 con la quale era stata ingiunta la demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
2. Sul punto, la società ricorrente esponeva quanto segue.
2.1. In occasione della predisposizione del progetto di ampliamento della propria struttura per la realizzazione di una sala ricevimenti e banchetti, veniva riscontrato un errore commesso nella redazione del P.R.G. - Parte operativa, ricadendo l’area DTC4, destinata all’ampliamento, in una superficie boscata sulla quale era vietata l’edificazione.
2.2. Con istanza al Comune di Deruta, la società chiedeva quindi la riperimetrazione della zona boscata sull’area di sua proprietà, priva in parte di bosco, al fine di trasferirvi la zona DTC4 per la costruzione dell’ampliamento. Istanza che veniva trasmessa per competenza alla Comunità Montana Trasimeno Medio-Tevere, la quale procedeva alla verifica dello stato dei luoghi e della consistenza effettiva dell’area boschiva.
2.3. Con D.C.C. n. 49 del 24 ottobre 2016, il Comune di Deruta adottava – tuttavia – la variante generale della sola Parte strutturale del P.R.G., nella quale veniva mantenuta l’errata edificabilità DTC4 sull’area boscata prevista dalla vigente Parte operativa.
2.4. La ricorrente presentava pertanto un’osservazione finalizzata – in conformità alla riperimetrazione delle aree boscate compiuta dalla Comunità Montana – al trasferimento dell’area classificata zona urbana per nuovi insediamenti destinata a DTC4 sul lato opposto dell’edificio esistente.
2.5. Detta osservazione veniva accolta con D.C.C. n. 20 del 27 aprile 2017 di adozione definitiva del P.R.G. - PS e confermata con D.C.C. di approvazione n. 101 del 19 dicembre 2018.
2.6. Nelle more, con permessi di costruire n. 2/2017 e n. 7/2018, il Comune di Deruta autorizzava, sulla parte non boscata all’interno del comparto DTC4, la costruzione di un magazzino e di servizi accessori in funzione della prevista costruzione della sala ricevimenti e banchetti, destinati ad essere collegati alla stessa in ampliamento dell’edificio esistente.
2.7. La Società ricorrente – contestualmente ai lavori oggetto di autorizzazione – realizzava anche la sala banchetti, con la sistemazione delle aree verdi circostanti, senza disporre del titolo abilitativo.
2.8. Ultimato l’ampliamento, il complesso turistico iniziava l’attività ricettiva in forza della SCIA del 23 agosto 2017.
2.9. In data 14 giugno 2019, il Parco S.A.S. presentava un’istanza per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria per le opere realizzate in assenza di titolo, in conformità alle previsioni del P.R.G. - PS recentemente approvato.
2.10. Con ordinanza n. 50 del 19 luglio 2019, il Comune di Deruta ordinava la sospensione dei lavori e, in data 13 novembre 2019, comunicava, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità. L’Amministrazione evidenziava in questa sede l’assenza del requisito di doppia conformità previsto dall'art. 154 della l. r. n. 1 del 2015.
2.11. In data 9 dicembre 2019, la Società ricorrente presentava le proprie osservazioni.
2.12. In data 12 febbraio 2020, il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Comune comunicava a mezzo pec alla Società ricorrente il diniego del rilascio del permesso di costruire in sanatoria e, con successiva ordinanza n. 13 del 21 febbraio 2020, ordinava la demolizione e rimessione in pristino dei luoghi e delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire.
3. La società Il Parco S.A.S. proponeva quindi ricorso dinnanzi al TAR Umbria.
3.1. Con un primo atto di motivi aggiunti, depositato in data 16 ottobre 2020, la società ricorrente impugnava altresì il parere della Commissione consiliare (di accoglimento parziale dell’osservazione), depositato agli atti del giudizio dal Comune di Deruta in data 20 luglio 2020, nonché la D.C.C. n. 20 del 27 aprile 2017 di adozione definitiva del P.R.G. - PS e la D.C.C. n. 101 del 19 dicembre 2018 di approvazione del P.R.G. - PS nella parte in cui era stato recepito e approvato il citato parere.
3.2. Con un secondo atto per motivi aggiunti, depositato in data 21 dicembre 2021, la società ricorrente, alla luce degli atti esibiti dall’Amministrazione comunale a seguito dell’accesso del 15 settembre 2021, articolava ulteriori censure.
4. Con sentenza n. 18/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso 205/2020 e sui motivi aggiunti, li respingeva. Condannava la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Deruta, in misura di complessivi 2.000,00 (duemila//00) euro, oltre accessori di legge.
5. Il PARCO S.A.S. proponeva quindi ricorso in appello deducendo plurimi motivi ed instando la riforma della gravata sentenza.
6. In data 05 aprile 2023, si costituiva in giudizio – per resistere all’appello – il Comune di Deruta, in persona del sindaco p.t. .
6.1. In data 29 ottobre 2025, l’Amministrazione comunale depositava memoria difensiva insistendo per il rigetto dell’appello, in quanto improponibile, improcedibile, e, in ogni caso, integralmente destituito di fondamento in fatto ed in diritto e, per l’effetto, di confermare integralmente la sentenza del T.A.R. per l’Umbria, n. 18/2023.
7. Con memoria depositata agli atti di causa il 21 novembre 2025, l’appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione per l’intervenuta approvazione della variante al PRG approvata con delibera di consiglio comunale n. 41/2025.
8. All’udienza del 03 dicembre 2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello deve essere dichiarato improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, come manifestata dall’appellante nella memoria depositata agli atti di causa. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AB CO, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
VA Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
AR ZI VI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ZI VI | AB CO |
IL SEGRETARIO