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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. IE OT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29489/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BOLLEY PAOLO che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. VISDOMINI EMANUELA che la rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FROSSASCO Parte_1 Parte_2 il 02/06/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FROSSASCO (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 17/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FROSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, con la sottoscrizione del ricorso dichiarano altresì di aver risolto ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
DÀ ATTO che le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
IE OT LB TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. IE OT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29489/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BOLLEY PAOLO che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. VISDOMINI EMANUELA che la rappresenta e difende Parte_2 in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FROSSASCO Parte_1 Parte_2 il 02/06/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FROSSASCO (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 17/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FROSSASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, con la sottoscrizione del ricorso dichiarano altresì di aver risolto ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
DÀ ATTO che le parti si rilasciano reciproco assenso per il rilascio/rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
IE OT LB TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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