Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00480/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02985/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2985 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo, n. 4;
contro
Ministero della Giustizia - Ministero della Giustizia Dip. Amm.ne Penitenziaria Provveditorato Regionale Campania - Ministero della Giustizia Dip. Amm.ne Penitenziaria Direzione Casa Circondariale di Na -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del Decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Napoli Poggioreale “-OMISSIS-” n. -OMISSIS-/-OMISSIS-DS10 del 20/4/2023, notificato al ricorrente in data 24/4/2023, con il quale è stata disposta la destituzione dal servizio del sig. -OMISSIS- dal 24/5/2017;
2) del Decreto n. -OMISSIS-/-OMISSIS-DS06 del 25/5/2017 – sospensione dal servizio – richiamato nel provvedimento di cui sub. 1;
3) del verbale del Consiglio Centrale di Disciplina del 22/2/2023, richiamato nel provvedimento di cui sub 1;
4) dell'atto di contestazione degli addebiti del 9/8/2022 richiamato nel provvedimento di cui al sub. 1;
5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il verbale del Consiglio Centrale di Disciplina del 22/2/2023 richiamato nel provvedimento di cui al sub 1;
per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 02/10/2023 e depositati in giudizio il 03/10/2023:
1) di tutti gli atti depositati dall'Amministrazione resistente in data 20/7/2023, relativi al procedimento disciplinare concluso con provvedimento di destituzione dal servizio impugnato con ricorso principale, ed in particolare della nota prot.-OMISSIS- del 25/5/2017, con la quale era comunicato dal Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria della casa circondariale di Poggioreale al Direttore dell'ufficio del personale e delle risorse, Ordinanza Cautelare n. -OMISSIS- di avvenuta misura cautelare in danno del ricorrente;
2) del provvedimento del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria della casa circondariale di Poggioreale al Direttore dell'ufficio del personale e delle risorse prot. n. -OMISSIS-, con il quale era disposta la sospensione dal servizio del ricorrente;
3) della nota pec del 25/1/2018 della Sezione undicesima del Tribunale di Napoli Sez. Penale, con la quale era comunicata all'Amministrazione resistente la sentenza di primo grado n. -OMISSIS-;
4) della nota prot. n.-OMISSIS-con la quale il coordinatore dell'U.O. risorse umane e comunicazione, inviava al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale Poggioreale di Napoli la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. -OMISSIS-
5) della nota prot. -OMISSIS-, con la quale il Funzionario istruttore richiedeva al DAP Direzione Generale del personale e delle risorse di voler eseguire la notifica al sig. -OMISSIS- della contestazione di addebito disciplinare;
6) della nota prot. n. -OMISSIS-del 16/9/2022, con la quale il Direttore del DAP Direzione Generale del personale e delle risorse accettava la proroga dei termini di conclusione dell'inchiesta disciplinare, non definita nel termine di 45 giorni ex art. 15 D.Lgs. 449/1992;
7) della nota prot.-OMISSIS- di definizione dell'inchiesta disciplinare;
8) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Ministero della Giustizia Dip. Amm. Penitenziaria Provveditorato Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa AN TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente (che dichiara di essere stato assunto in data -OMISSIS- quale Agente di Polizia arruolato presso il Provv. Reg. di Napoli e poi dal -OMISSIS-promosso come Agente di Polizia “Penitenziaria”, dapprima presso la casa circondariale di Milano e poi Mantova, e dal 2/9/2004 distaccato presso la casa circondariale di Napoli “carcere di Poggioreale”), con ricorso notificato il 23/06/2023 e depositato in giudizio il 29/06/2023, impugna 1) il Decreto del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Napoli Poggioreale “-OMISSIS-” n. -OMISSIS-/-OMISSIS-DS10 del 20/4/2023, notificato al ricorrente in data 24/4/2023, con il quale è stata disposta la sua destituzione dal servizio dal 24/5/2017, “ all’esito del procedimento disciplinare avviato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), b), d) e comma 3 lett. a) del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 449, a seguito del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.P.M. - n. -OMISSIS-R.G. App., conclusosi con sentenza n. -OMISSIS- emessa il 21 aprile 2021 dalla Corte d'Appello di Napoli - Sezione Quarta - divenuta irrevocabile il 9 settembre 2021 e pervenuta a questa Amministrazione in data 2 agosto 2022, che, in parziale riforma della appellata sentenza, ha condannato il -OMISSIS- alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, per il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 5, 612 bis co. 1, 3 e 4 ultima parte c.p. (atti persecutori con la circostanza aggravante di aver commesso i fatti in danno di persona con la quale è stato legato da relazione affettiva), con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività ai sensi dell'art. 165 c.p., per avere il -OMISSIS- già fruito di analogo beneficio ”; 2) il Decreto n. -OMISSIS-/-OMISSIS-DS06 del 25/5/2017 – sospensione dal servizio – richiamato nel provvedimento di cui sub. 1;3) il verbale del Consiglio Centrale di Disciplina del 22/2/2023, richiamato nel provvedimento di cui sub 1; 4) l'atto di contestazione degli addebiti del 9/8/2022 richiamato nel provvedimento di cui al sub. 1; 5) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il verbale del Consiglio Centrale di Disciplina del 22/2/2023 richiamato nel provvedimento di cui al sub 1.
A sostegno de ricorso deduce le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 13 E 15 D.LGS. 449/1992 – INCOMPETENZA.
II. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA DEGLI ARTT. 6, COMMA 4 E 15 DEL D.LGS. 449/1992 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'AZIONE DISCIPLINARE – CARENZA DEI PRESUPPOSTI E DELLA PERENTORIETÀ DEI TERMINE E DECADENZA DELL'AZIONE DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 D.LGS. 449/1992 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 55 TER D.LGS. 165/2001 - VIOLAZIONE DELL’ART. 19 LEGGE 7/2/1990 N. 19 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. ARTT. 1353, 1393 E 1398 D.LGS. 15/3/2010 N. 66 (CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE) - VIOLAZIONE DELL' ART. 52 DELLACOSTITUZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 92, COMMA 1, T.U. 3/1957 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O ERRORE DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MANCANZA ASSOLUTA DI AUTONOMA ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEI FATTI CONTESTATI – IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO - SVIAMENTO DI POTERE E CATTIVO USO DELLA DISCREZIONALITÀ ESERCITATA.
IV. VIOLAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1 E 2 D.LGS. 449/1992 - VIOLAZIONE DELL’ART. 92, COMMA 1, T.U. 3/1957 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. ARTT. 1353, 1393 E 1398 D.LGS. 15/3/2010 N. 66 (CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 - ECCESSO DI POTERE, CONTRADDITTORIETÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI - MOTIVAZIONE APPARENTE, ILLOGICA ED IRRAGIONEVOLE - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - INDEBITO RICHIAMO ED INAPPLICABILITÀ DEI DOVERI ATTINENTI AL GRADO - OMESSO VAGLIO DELLE GIUSTIFICAZIONE ADDOTTE - MANCANZA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'INCOLPATO.
V. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 862, 923, 929 E 2186 D.LGS. 15/3/2010 N. 66 – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Il 07/07/2023, si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia - Ministero della Giustizia Dip. Amm. Penitenziaria Provveditorato Regionale Campania - Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Direzione Casa Circondariale di Napoli Poggioreale “-OMISSIS-”, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 20/07/2023, il Ministero della Giustizia ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha replicato puntualmente alle censure sollevate nel ricorso e ha chiesto il rigetto dello stesso, attesa la manifesta strumentalità dell’iniziativa giurisdizionale del ricorrente.
Il 24/07/2023, il ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinvio della Camera di Consiglio del 25/7/2023 alla prima Camera di Consiglio utile, per consentire al ricorrente l’esame della documentazione depositata in data 20/7/2023 dall’Amministrazione.
Nella Camera di Consiglio del 25/07/2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, il Tribunale ha differito la trattazione dell'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 4 ottobre 2023, come da istanza di rinvio depositata in atti da parte ricorrente.
Con motivi aggiunti notificati il 02/10/2023 e depositati in giudizio il 03/10/2023, il ricorrente impugna 1) tutti gli atti depositati dall’Amministrazione resistente in data 20/7/2023, relativi al procedimento disciplinare concluso con provvedimento di destituzione dal servizio impugnato con ricorso principale, ed in particolare la nota prot.-OMISSIS- del 25/5/2017, con la quale era comunicato dal Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria della casa circondariale di Poggioreale al Direttore dell’ufficio del personale e delle risorse, Ordinanza Cautelare n. -OMISSIS- di avvenuta misura cautelare in danno del ricorrente;
2) il provvedimento del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria della casa circondariale di Poggioreale al Direttore dell’ufficio del personale e delle risorse prot. n. -OMISSIS-, con il quale era disposta la sospensione dal servizio del ricorrente;
3) la nota pec del 25/1/2018 della Sezione undicesima del Tribunale di Napoli Sez. Penale, con la quale era comunicata all’Amministrazione resistente la sentenza di primo grado n. -OMISSIS-;
4) la nota prot. n.-OMISSIS-con la quale il coordinatore dell’U.O. risorse umane e comunicazione, inviava al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale Poggioreale di Napoli la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. -OMISSIS-
5) la nota prot. -OMISSIS-, con la quale il Funzionario istruttore richiedeva al DAP Direzione Generale del personale e delle risorse di voler eseguire la notifica al sig. -OMISSIS- della contestazione di addebito disciplinare;
6) la nota prot. n. -OMISSIS-del 16/9/2022, con la quale il Direttore del DAP Direzione Generale del personale e delle risorse accettava la proroga dei termini di conclusione dell’inchiesta disciplinare, non definita nel termine di 45 giorni ex art. 15 D.Lgs. 449/1992;
7) la nota prot.-OMISSIS- di definizione dell’inchiesta disciplinare;
8) ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti, il ricorrente deduce le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 13 E 15 D.LGS. 449/1992 IN CONNESSIONE CON L’ART. 154 TER DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE.
ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.
Nella Camera di Consiglio del 04/10/2023, il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e il Tribunale ne ha preso atto ed ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio.
Il 02/05/2025, il Ministero della Giustizia ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha richiamato quanto ampiamente dedotto nella memoria già depositata, in cui sono state analiticamente confutate tutte le censure mosse con il ricorso originario, ed ha svolto qualche breve ulteriore osservazione alla luce dei motivi aggiunti, chiedendo di rigettare il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, in quanto infondato.
Il 12/09/2025, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento del ricorso e, per l’annullamento, di tutti i provvedimenti impugnati.
Il 26/09/2025, il Ministero della Giustizia ha depositato in giudizio una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso e, per l’annullamento, di tutti i provvedimenti impugnati.
Nella pubblica udienza del 16/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è infondato nel merito e deve essere respinto, salvo che per la parte riguardante la decorrenza del provvedimento di destituzione, per la quale deve essere accolto nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
1. - Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 13 del d.lgs. 449/1992 sia perché il Consiglio Centrale di disciplina, che ha giudicato il ricorrente, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza a definire il procedimento disciplinare de quo a favore del Consiglio Regionale di Disciplina, sia per la illegittima composizione della “commissione”, in numero inferiore a quello previsto dalla suddetta normativa.
Le predette censure sono infondate.
Osserva, infatti, il Collegio che il ricorrente è stato destituito dal servizio ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. a) (“ per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale ;”), b) (“ per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento; ”) e d) (“ per dolosa violazione dei doveri, che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato, all'Amministrazione penitenziaria, ad enti pubblici o a privati; ”) e comma 3 lett. a) (“ condanna passata in giudicato … per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale sia stata irrogata una pena non inferiore ad un anno di reclusione; ”) del d.lgs 30.10.1992, n. 449, per aver tenuto una condotta incompatibile con la sua ulteriore permanenza in servizio e che, secondo l’art. 6, comma 6, del d.lgs. 449/92, la sanzione della destituzione può essere disposta con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del consiglio centrale di disciplina.
Per quanto attiene, poi, la corretta composizione del Consiglio si osserva che lo stesso, come dedotto dalla P.A. resistente, si è utilmente formato con la presenza del Presidente e di due componenti unitamente alla figura del segretario nelle persone del dott. -OMISSIS- (dirigente generale), dott.ssa -OMISSIS-(dirigente penitenziario), dott.ssa -OMISSIS-(dirigente penitenziario) e dott.ssa -OMISSIS-dirigente del Corpo di polizia penitenziaria), mentre, con particolare riferimento, alla mancanza del componente “primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria”, la Amministrazione resistente ha (condivisibilmente) dedotto che soltanto in data 5 luglio 2023 sono stati nominati i primi dirigenti del Corpo (non ancora previsti fino a quella data storica) e, pertanto, in assenza, il collegio si è regolarmente costituito con la presenza del secondo “dirigente penitenziario”.
2. - Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente lamenta la violazione, da un lato, dei termini di cui agli artt. 15 e 16 del d.lgs. 449/1992 relativi alle fasi procedimentali in cui si snoda il procedimento disciplinare, e, dall’altro lato, del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare di 90 giorni dalla contestazione dell’addebito di cui all’art. 6, comma 4, del d.lgs. 449/1992, in quanto (in tesi) dalla data di avvio del procedimento disciplinare (9/8/2022, data di contestazione degli addebiti) alla conclusione del relativo procedimento (24/4/2023, data di notifica del provvedimento di destituzione) risultano decorsi ben 259, quindi, oltre il termine dei 90 giorni previsto dalla norma.
Anche le predette censure sono infondate.
Osserva, infatti, il Collegio che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, “ «in tema di destituzione di un agente di polizia penitenziaria, l'art. 6 comma 4, d.lg. 30 ottobre 1992 n. 449, riconosce alla p.a. procedente due diversi termini: uno di centottanta giorni, per l'inizio del procedimento disciplinare, decorrente dal momento della conoscenza della intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, ed un secondo di novanta giorni, per la conclusione definitiva del procedimento, decorrente dallo scadere del primo; pertanto, alla p.a. è attribuito, per l'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione a seguito di sentenza penale di condanna, un arco temporale di complessivi 270 giorni per l'inizio e la conclusione del procedimento disciplinare» (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 14 marzo 2005, n. 366); e va pure considerato che «la p.a. procedente deve concludere il procedimento disciplinare nel termine di complessivi 270 giorni dal momento in cui ha appreso della condanna penale del dipendente incolpato; il termine indicato è frutto della somma tra il termine di 180 giorni - previsto per l'inizio del procedimento disciplinare - con quello di successivi 90 giorni previsto per la conclusione dello stesso. Né rileva che la sequenza disciplinare abbia avuto concreto inizio (giusta contestazione degli addebiti) prima del 180° giorno dalla intervenuta conoscenza della condanna penale irrevocabile, decorrendo il termine "finale" di 90 giorni dalla scadenza "virtuale" dei 180 giorni previsti per l'avvio del procedimento, e non già dall'effettivo inizio del medesimo da parte della p.a. agente». (Consiglio Stato, Ad. Plen., 14 gennaio 2004, n. 1)» ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VII, 29/12/2018, n. 7428); nel mentre i termini infra-procedimentali sono ordinatori. Ne discende che, nel caso di specie, il procedimento disciplinare di cui trattasi, istaurato a seguito di giudizio penale, si è tempestivamente concluso con il provvedimento finale impugnato del 20/04/2023 (notificato il 24/04/2023), entro i 270 giorni dalla data (che deve individuarsi nel 2/08/2022) in cui l’Amministrazione datrice di lavoro ha avuto conoscenza integrale della predetta sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Napoli, mentre la contestazione degli addebiti all’incolpato (notificata il 9/8/2022) ha avuto tempestivamente luogo entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza medesima.
3. - Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e la mancanza di alcuna valutazione autonoma effettuata dall’Amministrazione, (asseritamente) appiattitasi su quanto sancito in fatto dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. -OMISSIS-.
Ciò premesso, nel concreto caso di specie, tutte le predette censure vanno disattese ove si consideri che i fatti materiali sono stati autonomamente valutati dalla P.A., con adeguata motivazione, basandosi, però, legittimamente, sulla sentenza di condanna della Corte di Appello di Napoli n. -OMISSIS-, emessa il 21 aprile 2021, divenuta irrevocabile il 9 settembre 2021 e pervenuta alla Amministrazione resistente in data 2 agosto 2022, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha condannato il -OMISSIS- alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, per il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 5, 612 bis co. 1, 3 e 4 ultima parte c.p. (atti persecutori con la circostanza aggravante di aver commesso i fatti in danno di persona con la quale è stato legato da relazione affettiva), oltre che sugli atti dell’inchiesta formale e, in particolare, sulla deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina reso nell'udienza del 22 febbraio 2023, con motivazioni depositate in data 17 aprile 2023, richiamata nel gravato decreto del Ministero della Giustizia datato 20/04/2023, recante la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, nella parte in cui "... si evidenzia che le condotte poste in essere dall'incolpato sono reiterate nel tempo (un lungo lasso di tempo!), come richiesto d'altronde per la configurazione del reato di stalking, e si sono interrotte solo al momento dell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, tant'è che l'ordinanza cautelare personale del 22.5.2017, nel contestualizzare i fatti dal punto di vista temporale, parla di "condotta attuale". A nulla sono valsi i ripetuti "inviti" ricevuti anche dalla Polizia a cessare le condotte moleste e persecutorie... " ed ancora "... non depongono a favore dell'incolpato la gravità delle condotte poste in essere, non ultimo l'uso della pistola d'ordinanza per costringere la parte offesa, mediante minaccia, a riprendere la relazione sentimentale, né i precedenti.. .".
E’ stata, altresì, autonomamente e adeguatamente valutata l’incidenza dei medesimi fatti sul comportamento relativo al rapporto di lavoro del ricorrente: si legge, infatti, nella motivazione del provvedimento finale impugnato che “ i fatti commessi dall'Assistente Capo -OMISSIS- sottoposti ad una esumazione esclusivamente disciplinare, sono palmare esempio di un comportamento che rivela mancanza del senso dell'onore e del senso morale, comune al rispetto delle norme che ogni appartenente ad un Corpo dello Stato deve sempre dimostrare e che arreca un gravissimo pregiudizio allo Stato e all'Amministrazione Penitenziaria che non può essere rappresentata da persone che si sono poste contro la legge proprio quando ad esse è demandato istituzionalmente il compito di farla rispettare;
RITENUTO che la condotta tenuta dal -OMISSIS-, già deprecabile in un comune cittadino, acquista una valenza più grave proprio perchè posta in essere da un appartenente ad un Corpo di polizia e, quindi, idonea a produrre un'eco di gran lunga più risonante nella società che dai rappresentanti dello Stato si aspetta onestà morale, diligenza e irreprensibilità a salvaguardia della sicurezza collettiva;
TENUTO CONTO che se in sede di arruolamento l'Amministrazione effettua una selezione tra gli aspiranti con lo scopo di assumere soggetti che, nello spirito che disciplina la materia, ricevano nella società apprezzamento e credito, ciò vale e va attuato ancor di più nei confronti di coloro i quali hanno già prestato solenne giuramento di fedeltà ai principi fondamentali del Corpo;
RITENUTO che nel caso di specie appare palese la violazione dei doveri sanciti per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria dalla Legge 15 dicembre 1990, n. 395, nonché di quelli generali di fedeltà e rettitudine, riconducibili all'art. 54 Cost., secondo comma, che impongono ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche non solo nell'ambito nell'ufficio, ma anche all'esterno, un comportamento rispettoso delle leggi e conforme alla morale; CONSIDERATO che una tale condotta si palesa non conforme alla dignità delle funzioni di poliziotto penitenziario che sempre deve essere salvaguardata anche fuori dal servizio, in violazione dell'art. 10, comma 2, del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82; ”.
4. - Con il quarto motivo di gravame, il ricorrente lamenta essenzialmente il difetto di motivazione e di proporzionalità della sanzione irrogata, argomentando che “ è stato contestato genericamente al ricorrente, di non poter proseguire l’attività lavorativa a servizio dell’Amministrazione Pubblica per aver posto in essere un comportamento immorale ed irreprensibile, ma non viene motivato, come tale presunto comportamento derivante da una decisione penale, abbia inficiato l’attività lavorativa tale da ledere l’immagine ed il decoro dell’Amministrazione ”.
Le predette censure sono destituite di fondamento alla stregua della puntuale motivazione sopra riportata, nella quale, in più passaggi, la P.A. resistente evidenzia come il comportamento del ricorrente abbia inciso negativamente sul rapporto di lavoro del medesimo e sull’immagine e il decoro del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Anche la doglianza incentrata sulla sproporzione della sanzione disciplinare adottata (anche in relazione alla asserita omessa considerazione della pregressa carriera del ricorrente) è infondata.
Occorre, innanzitutto, ricordare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, “ l’individuazione della sanzione applicabile in ragione dell’illecito disciplinare commesso ed accertato costituisce, nell’ambito delle indicazioni fornite dal legislatore, espressione di potere discrezionale dell’amministrazione, censurabile da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità, solo per difetto di motivazione ovvero per eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza. Ciò comporta che il sindacato del giudice – onde non debordare in una non consentita invasione della sfera del cd. “merito”, riservata all’amministrazione – deve esplicarsi nella verifica della eventuale presenza di tali figure sintomatiche di eccesso di potere attraverso un esame dell’iter seguito dall’amministrazione, escludendosi ogni sostituzione e/o sovrapposizione di criteri valutativi diversi ” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 marzo 2018, n. 1507), ovvero “ il giudizio disciplinare nei confronti del personale delle forze dell'ordine si svolge con ampia discrezionalità da parte dell'Amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare, sicché, in sede di impugnativa del provvedimento disciplinare, il giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell'Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati all'inquisito e nel convincimento cui tali organi siano pervenuti, se non nei limiti in cui la valutazione contenga un travisamento dei fatti, ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 08/04/2010, n. 914), ipotesi che non ricorrono nel caso di specie.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la particolare gravità dei fatti/reati ascritti a carico del ricorrente rendono giustificabile, secondo criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità, la sanzione disciplinare inflitta della destituzione dal servizio, che “ consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio ” (art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 449/1992). In altri termini, la sanzione disciplinare irrogata (destituzione dal servizio) con il decreto ministeriale impugnato è espressione ragionevole della discrezionalità della P.A. in subiecta materia e non appare sproporzionata, alla stregua della predetta sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. -OMISSIS-, emessa il 21 aprile 2021, che ha condannato il ricorrente alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, per il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2 e 5, 612 bis co. 1, 3 e 4 ultima parte c.p. (atti persecutori con la circostanza aggravante di aver commesso i fatti in danno di persona con la quale è stato legato da relazione affettiva), nonché della autonoma valutazione fatta dalla P.A. circa la gravità del comportamento tenuto dal ricorrente da un punto di vista disciplinare a prescindere dai risvolti penalistici; elementi tutti che rendono giustificabile, secondo criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità, la sanzione disciplinare inflitta (destituzione dal servizio) al ricorrente dalla P.A., nell’ambito della valutazione discrezionale ad essa spettante nella materia de qua .
5. - Con il quinto motivo di gravame, il ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento di destituzione “ nella parte in cui l’Amministrazione, fa decorrere detta sanzione non già dalla notifica del provvedimento impugnato, bensì dal 24/5/2017, data di avvenuto arresto del sig. -OMISSIS- poi sottoposto alla misura dei domiciliari, revocati nel dicembre di tale anno, a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli -OMISSIS-che ha comportato successivamente la reintegrazione in servizio del ricorrente, dal 30/10/2018, giusta decreto-OMISSIS-/-OMISSIS-DS06 ”, in violazione del principio di irretroattività delle sanzioni disciplinari.
Il predetto motivo va accolto.
Si deve ricordare che «, per principio consolidato, la decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio del dipendente pubblico già sospeso dal servizio va fissata al momento dell'inizio della sospensione cautelare (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 settembre 2013 n. 4393).
Non può, infatti, ammettersi una ricostruzione di carriera o l’erogazione di emolumenti arretrati al dipendente che legittimamente sia stato prima sospeso e poi destituito dal servizio e non potendo costituire l'atto di destituzione il titolo per la corresponsione di differenze retributive in favore di chi non ha prestato servizio per un fatto a lui imputabile.
4.2.- Il principio della retroattività dell'atto di destituzione - quando esso sia stato preceduto dalla sospensione cautelare facoltativa - è stato ritenuto applicabile anche quando l'Amministrazione, in considerazione della durata del processo penale, abbia doverosamente riammesso in servizio il dipendente, ai sensi dell'art. 9 legge n. 19 del 1990, per il quale la sospensione cautelare dal servizio non può avere una durata maggiore di cinque anni.
4.3.- La decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione dal servizio del dipendente pubblico va pertanto fissata al momento dell'inizio della sospensione cautelare non solo quando il provvedimento di destituzione intervenga durante il periodo di sospensione cautelare, ma anche quando, in applicazione dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990 n. 19, l'interessato sia stato riammesso in servizio, alla scadenza del quinquennio massimo di sospensione, con salvezza della valutazione ai fini previdenziali e di quiescenza dell’attività svolta per il periodo intercorrente tra la data di riammissione e quella della destituzione (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3476 del 25 giugno 2002; n. 2916 del 13 maggio 2011) » (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 10/04/2014, n. 1741, richiamato da Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 23/06/2025, n. 5448).
Il Consiglio di Stato ha tuttavia anche affermato che «, nel caso in cui, dopo un periodo di sospensione cautelare dal servizio, il pubblico dipendente è stato riammesso in servizio, sulla base di una scelta discrezionale dell'Amministrazione (e non per adempiere all’obbligo di riammissione previsto dalla legge), non vi è più continuità tra la sospensione cautelare e la destituzione, che sono intervallate da un periodo (che può essere anche lungo) di prestazione del servizio (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2916 del 13 maggio 2011, cit.) .
In tal caso, avendo l’Amministrazione ritenuto, nell’esercizio del suo potere discrezionale, di avvalersi ancora delle prestazioni lavorative del dipendente, la destituzione non può essere fatta decorrere dalla data di inizio della sospensione cautelare ma deve decorrere dalla data di adozione del provvedimento di destituzione.
5.1.- Con la precisazione che non spettano, tuttavia, le differenze stipendiali per il periodo di durata della sospensione cautelare, rispetto all'assegno alimentare già percepito, tenuto conto che tale sospensione cautelare è stata comunque legittimamente adottata e trova copertura nel provvedimento finale di destituzione. » (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 10/04/2014, n. 1741, cit.).
Ciò premesso, occorre considerare che, nella fattispecie di causa, il ricorrente (come si legge nel decreto di destituzione impugnato), con il decreto n. -OMISSIS-/-OMISSIS-DS06 del 25/05/2017, “ è stato sospeso dal servizio a decorrere dal 24 maggio 2017, data dell'avvenuto arresto, in esecuzione dell'ordinanza per la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 19 maggio 2017 dal Tribunale di Napoli ” e, poi, con il decreto n.-OMISSIS-/-OMISSIS-DS06 del 30/10/2018, “ è stato reintegrato in servizio dalla data con decorrenza giuridica dalla data del presente decreto ed economica dalla data di effettiva presentazione in servizio ”, sicché il decreto di destituzione non poteva far decorrere i suoi effetti “ dalla data del 24 maggio 2017, data dell'avvenuto arresto, ”, pur avendo “ fatti salvi gli effetti giuridico-economici relativi al periodo di servizio svolto in virtù del decreto di reintegrazione in servizio n.-OMISSIS-/-OMISSIS-DS06 del 30.10.2018 e sino alla data di notifica del presente decreto ” (come si legge ancora nel provvedimento di destituzione impugnato), ovvero anche se, nel particolare caso di specie, « tale retrodatazione non incide in alcun modo sullo stato economico del rapporto di lavoro poiché sono espressamente “fatti salvi gli effetti giuridico-economici relativi al periodo di servizio svolto in virtù del decreto di reintegrazione in servizio …e sino alla data di notifica del presente decreto”) » come afferma parte resistente nella memoria difensiva del 20/07/2023.
6. - Con il primo pluriarticolato motivo dei predetti motivi aggiunti, poi, il ricorrente - essenzialmente - contesta che l’Amministrazione resistente abbia avuto conoscenza della sentenza della Corte di Appello in data 2/8/2022 - ovvero dalla data della nota n. -OMISSIS- con cui la Direzione della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale trasmetteva la copia integrale della sentenza n. -OMISSIS-emessa il 21 aprile 2021 dalla Corte d’Appello di Napoli, Sezione Quarta, divenuta irrevocabile il 9 settembre 2021 e pervenuta all’Amministrazione in data 2 agosto 2022 - poiché la Cancelleria di tale Organo ha l’obbligo di comunicare entro trenta giorni la sentenza all’amministrazione di appartenenza del condannato (art.154 – ter, disp. Att. c.p.p.) e, trattandosi di circostanza dirimente ai fini di individuare la tempestività dell’azione disciplinare, il ricorrente formula anche istanza istruttoria al Collegio finalizzata a “ che l’Amministrazione resistente depositi in giudizio la pec di trasmissione della sentenza penale di condanna da parte della Corte di Appello di Napoli Sez. IV, effettuata ai sensi dell’art. 154 ter disposizioni attuative c.p.p. effettuata a seguito della pubblicazione della sentenza n. -OMISSIS- del 4/5/2021 e così poter determinare l’effettivo dies a quo del procedimento disciplinare intentato in danno del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ”.
La cesura è destituita di fondamento.
Premesso che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (art. 2697, comma 1, c.c.) e che il ricorrente non ha assolto al suddetto onere probatorio, non provando in alcun modo che la Corte di Appello avrebbe comunicato alla P.A. il deposito della sentenza entro e non oltre il 4/6/2021, parte resistente, a sostegno della propria tesi, ha, invece, depositato in giudizio non solo la comunicazione di cui alla nota n. -OMISSIS- con cui la Direzione della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale trasmetteva la copia integrale della sentenza n. -OMISSIS-emessa il 21 aprile 2021 dalla Corte d’Appello di Napoli, Sezione Quarta, divenuta irrevocabile il 9 settembre 2021, ma anche l’istanza dell’Avvocatura dello Stato alla Corte di Appello di Napoli di cui alla nota prot. n.-OMISSIS-finalizzata ad accertare se la stessa avesse effettuato la comunicazione ex art.154 – ter disp. Att. c.p.p. e la nota del 29/4/2025 di riscontro della competente Cancelleria (nella quale si afferma che “ dalle verifiche effettuate negli archivi PEC della sezione IV Penale della Corte di Appello di Napoli anno 2021/2022, non vi è traccia dell'avvenuto riscontro delle richieste del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria trasmesse alla Corte di Appello Ruolo Generale (PEO: -OMISSIS-), come da missive allegate all'istanza. Si presume, pertanto, che la copia della sentenza n. -OMISSIS- del 04/05/2021 non sia mai stata inoltrata. ”), che conferma che non è stata mai effettuata la doverosa comunicazione, nonché numerose istanze nel tempo avanzate dalla Direzione della Casa Circondariale alla Corte di Appello anteriormente al 2/8/2022, ad ulteriore conferma che correttamente il dies a quo vada individuato nella data indicata dall’Amministrazione (2.8.2022).
6.1. - Le censure di invalidità derivata vanno disattese alla stregua della reiezione del ricorso introduttivo (salvo che per la parte riguardante la decorrenza del gravato provvedimento di destituzione).
7. - Per tutto quanto innanzi illustrato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto, salvo che per la parte riguardante la decorrenza del gravato provvedimento di destituzione, per la quale deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, deve essere annullato in parte qua il provvedimento di destituzione impugnato n. -OMISSIS-/-OMISSIS-DS10 del 20/4/2023, ossia nella sola parte in cui dispone la destituzione dal servizio dalla data di inizio della sospensione cautelare dal servizio anziché dalla data di adozione del provvedimento di destituzione, con la precisazione sopra riportata “ che non spettano, tuttavia, le differenze stipendiali per il periodo di durata della sospensione cautelare, rispetto all'assegno alimentare già percepito, tenuto conto che tale sospensione cautelare è stata comunque legittimamente adottata e trova copertura nel provvedimento finale di destituzione ” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 10/04/2014, n. 1741, cit.).
8. - Sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, considerato l’accoglimento in parte del ricorso, integrato dai motivi aggiunti, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento di destituzione impugnato; respinto per il resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RA DA, Presidente
MA Grazia D'Alterio, Consigliere
AN TE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN TE | MA RA DA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.