Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2022, n. 23353
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Sentenza 15 giugno 2022

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In tema di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, il bene della fede pubblica, tutelato dall'art. 496 cod. pen., richiede che il giudizio di rilevanza della falsità, ai fini dell'offensività della condotta, sia commisurato non solo alla finalità di identificazione, ma anche a finalità ulteriori, di interesse, oltre che per il pubblico ufficiale richiedente, anche per altri destinatari della dichiarazione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva in precedenza falsamente dichiarato, nel deporre quale consulente tecnico di parte, di aver conseguito la laurea di ingegneria con specialistica in balistica forense, così potendo indurre in errore l'organo giudiziario sull'autorevolezza delle sue valutazioni tecniche).

Il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perviene a questi ultimi, per cui non ha rilevanza alcuna, ai fini della sussistenza del reato, l'eventuale ritrattazione successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2022, n. 23353
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23353
    Data del deposito : 15 giugno 2022

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