Sentenza 15 giugno 2022
Massime • 2
In tema di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, il bene della fede pubblica, tutelato dall'art. 496 cod. pen., richiede che il giudizio di rilevanza della falsità, ai fini dell'offensività della condotta, sia commisurato non solo alla finalità di identificazione, ma anche a finalità ulteriori, di interesse, oltre che per il pubblico ufficiale richiedente, anche per altri destinatari della dichiarazione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva in precedenza falsamente dichiarato, nel deporre quale consulente tecnico di parte, di aver conseguito la laurea di ingegneria con specialistica in balistica forense, così potendo indurre in errore l'organo giudiziario sull'autorevolezza delle sue valutazioni tecniche).
Il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, perviene a questi ultimi, per cui non ha rilevanza alcuna, ai fini della sussistenza del reato, l'eventuale ritrattazione successiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2022, n. 23353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23353 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2022 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANDREA ON che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inarnmissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avvocato PAOLO CAMPORINI e avvocato ALESSANDRO MARTELLI, quest'ultimo in sostituzione per delega orale dell'avvocato CARLO TAORMINA, che si sono riportati ai motivi dei rispettivi ricorsi e hanno insistito per l'accoglimento degli stessi. RITENUTO :IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza emessa il 9 dicembre 2020, in riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bergamo, a seguito di appello del Procuratore generale presso la predetta Corte, dichiarava Ezio EN responsabile del reato previsto dall"art.,496 cod. pen. e, disapplicata la recidiva e Penale Sent. Sez. 5 Num. 23353 Anno 2022 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 01/04/2022 riconosciute le circostanze attenuanti generiche, valutata la diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione. La condotta contestata a EN consisteva nell'aver reso false dichiarazioni nel deporre, nella qualità di consulente tecnico di parte, dinanzi alla Corte di assise di Bergamo, nell'ambito del processo nei confronti di AS US ET per l'omicidio di AR IO. La falsità contestata concerneva le proprie qualità personali e professionali, in merito «ai titoli di studi conseguiti, affermando più volte, nel corso dell'escussione, di avere conseguito la laurea di ingegneria presso la facoltà di Ingegneria di Friburgo, laddove risultava avere invece conseguito il solo diploma di ragioneria e perito commerciale e non avendo mai concluso alcun corso di laurea universitario, né ottenuto titoli equipollenti. Con la recidiva specifica. In Bergamo, in data 8 gennaio 2016». Alla sentenza della Corte di appello bresciana, il procedimento giungeva a seguito di alterne vicende processuali, ripercorse da entrambi i ricorsi proposti nell'interesse del EN, che val bene riportare in sintesi da subito, rifacendosi agli atti allegati ai ricorsi — fra i quali il verbale integrale di udienza nel corso del quale fu escusso EN — o inseriti dai difensori nel corpo degli atti introduttivi del presente grado di legittimità. 2. A seguito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico ministero, in ordine ai delitti previsti dagli artt. 372 e 495 cod. pen. (capi A e B), il G.u.p del Tribunale di Bergamo emetteva sentenza di proscioglimento dichiarando non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste, previa riqualificazione della condotta di cui all'art. 495 cod. pen. in quella prevista dall'art. 496 cod. pen, quanto al capo B). Avverso tale pronuncia proponeva appello il Pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Berciamo e la Corte di appello di Brescia, accoglieva parzialmente l'appello, disponendo il rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen. indicato al capo B), confermando invec:e il proscioglimento quanto al capo A). EN, in relazione al capo B), a seguito del rinvio a giudizio chiedeva procedersi nelle forme del rito abbreviato, all'esito del quale il G.u.p. lo assolveva per insussistenza del fatto. Avverso tale pronuncia proponeva appello il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia, impugnazione che veniva accolta con la sentenza ora oggetto del ricorso. 2 3. La sentenza impugnata riporta le frasi pronunciate da EN nel corso dell'esame testimoniale, svoltosi in data 8 giugno 2016 dinanzi alla Corte di Assise di Bergamo, allorquando escusso come consulente di parte della difesa, alla richiesta del difensore di precisare i titoli di studio, ebbe a rispondere (fol. 16 del verbale come trascritto): «I titoli di studio: sono laureato in Ingegneria, con una specialistica in Balistica Forense applicata alla criminologia»; a domanda del pubblico ministero in sede di controesame, in merito al titolo di studio, rispondeva, confermando la prima risposta (fol.136 del verbale e 4 della sentenza impugnata): «Si, sono laureato in Ingegneria, con una specialistica in Balistica Forense applicata alla criminologia». Ad ulteriore domanda del Presidente della Corte di assise, in merito a dove avesse acquisito il titolo (fol. 138 del verbale): «Io mi sono laureato a Friburgo, città dove ho vissuto per attività lavorativa, non investigativa, perché sono anche un imprenditore aeronautico». La Corte di appello rilevava come dalle indagini svolte emergesse la falsità di tale dichiarazione, in quanto in Friburgo non esisteva alcuna Facoltà di Ingegneria e il titolo era stato conseguito presso l'Istitut Tecnique Supeneur, vale a dire una scuola privata, circostanza che sarebbe emersa solo in sede di controesame e non anche con la prima dichiarazione del EN. La Corte territoriale rilevava anche come la dichiarazione eesa dovesse essere valutata in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario, non commisurandola al contenuto della consulenza espletata - non essendo rilevante se per quelle valutazioni tecniche fosse necessario il titolo di ingegnere - bensì parametrandola alla circostanza che la dichiarazione resa dinanzi alla Corte di assise accreditava il consulente tecnico della difesa di una maggiore competenza e influenza, potendo indurre in errore l'organo giudiziario sulla preparazione culturale e accademica dell'esperto di parte e, quindi, sull'autorevolezza delle sue analisi tecniche, anche in considerazione della circostanza che il consulente del pubblico ministero non era né un ingegnere né un tecnico laureato. La sentenza impugnata chiariva come EN avesse più volte dichiarato di essere laureato in ingegneria, non limitandosi a qualificarsi 'ingegnere' — qualità che invece risultava dalla documentazione acquisita, relativa al 'Diploma di Laurea' rilasciata dall'istituto privato, seppur diverso da un titolo di laurea comunque abilitante all'esercizio della professione di ingegnere solo in Francia e Svizzera — insistendo per altro nel riferirsi alla stessa 'facoltà', come luogo in cui avrebbe conseguito la specializzazione in balistica (fol. 7 della sentenza, fol. 139 del verbale). 3 4. I ricorsi proposti nell'interesse di EL EN sono due, l'uno presentato dall'avv. Paolo PO, l'altro dall'avv. Carlo Taormina, i cui motivi saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 5. Il ricorso proposto dall'avv. PO consta di due motivi. 5.1 II primo motivo censura la sentenza per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 496 cod. pen.,, nonché per vizio di motivazione e travisamento della prova. In primo luogo, il motivo delinea il devo/utum dell'appello del Procuratore generale, che aveva chiesto solo una corretta applicazione dell'art. 496 cod. pen., cosicchè doveva ritenersi che l'accertamento operato dal G.u.p. in fatto, che aveva assolto EN, fosse intangibile. Inoltre, denuncia il vizio di motivazione per travisamento della prova, in quanto la sentenza impugnata altererebbe il risultato probatorio: EN ebbe a dire il vero e mai riferì di aver ottenuto la laurea in Ingegneria presso la Facoltà di Ingegneria di Friburgo, avendo chiarito di averla acquisita presso l'Istituto Tecnico e per altro essendo iscritto all'albo degli ingegneri in Francia, dunque un titolo equipollente a differenza di quanto indicato nell'imputazione. Tale travisamento per divergenza, fra le emergenze probatorie e la motivazione della sentenza, costituirebbe errore decisivo, che vizia il ragionamento motivazionale, oltre a determinare un deficit di motivazione quanto al dolo. 5.2 II secondo motivo denuncia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 496 cod. proc. pen., nonché conseguente illogicità della motivazione. In particolare, il motivo rileva come l'art. 496 cod. pen. richieda la rilevanza della falsa dichiarazione in relazione al destinatario e come la Corte di assise non sarebbe stata condizionata da tale dichiarazione, perché non attinente alla attività tecnica svolta dal consulente di parte, non risultando utile la laurea in ingegneria con specializzazione in balistica per l'analisi di video e fotografie e pertanto la condotta risultava caratterizzata da inoffensività. Inoltre, la sentenza sarebbe illogica anche quando compara le competenze professionali del EN con quelle del consulente del Pubblico ministero non laureato, in quanto le competenze sono quelle acquisite nell'ambito delle esperienze investigative. 6. Il secondo ricorso, proposto dall'avv. Taormina, consta di tre motivi. 4 6.1 Il primo motivo censura la sentenza per violazione di legge penale in relazione all'art. 496 cod. pen., per violazione di legge processuale quanto alla regola di giudizio probatoria, nonché per manifesta illogicità e contraddizione della motivazione per travisamento delle emergenze probatorie. In particolare, quanto a tale ultimo profilo, il motivo ripropone la denuncia per travisamento della prova già proposta dal primo ricorso — par. 5.1 — lamentando una valutazione parcellizzata delle risultanze, che avrebbe condotto a ritenere la falsità della dichiarazione a fronte dei titoli effettivamente comprovanti la qualità di ingegnere del ricorrente, nonché della circostanza che non ebbe mai a dichiarare di essersi laureato presso una Facoltà universitaria;
inoltre, a fronte di tali emergenze, la sentenza sarebbe carente di motivazione quarto al dolo del reato contestato, ancorato all'improprio utilizzo del termine «laurea»; ancora, in ordine alla violazione di legge penale sostanziale, l'art. 496 cod. peri, si riferirebbe solo ai dati identificativi del soggetto in sede di interrogatorio, non potendo invece includersi nella fede pubblica anche il bene della maggiore credibilità o autorevolezza del dichiarante, il che integra un errore di diritto della sentenza impugnata in ordine alla suggestione subita dalla Corte di assise. 6.2 II secondo motivo censura la sentenza per violazione di legge penale sostanziale e per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, quanto alla omessa applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione della natura della condotl:a — estemporanea e non incidente sull'oggetto della deposizione, tenuto conto del titolo comunque posseduto dal EN - e dell'assenza di danno per la Corte di assise, destinataria della falsa dichiarazione, in difetto per altro dell'elemento ostativo della abitualità del comportamento. 6.3 Il terzo motivo denuncia la violazione di legge in ordine all'art. 133 cod. pen., per l'eccessività della pena: pur a fronte dell'esclusione della recidiva e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la pena viene ad essere determinata al di sopra del minimo edittale, senza adeguata motivazione. Il motivo chiede anche il riconoscimento della non menzione. 7. Il Presidente della Sezione, su richiesta di trattazione orale dell'avv. PO e l'avv. Taormina del 21 e 22 febbraio 2022, prendeva atto delle stesse e disponeva procedersi in tale forma. In data 7 marzo 2022 l'avv. Taormina chiedeva il differimento della trattazione per legittimo impedimento, in ragione di concomitante impegno professionale presso la Corte di appello di Lecce. All'udienza del laprile 2022 la Corte, sentiti i difensori presenti così come indicati in epigrafe, preso atto che l'avv. PO chiedeva procedersi alla 5 trattazione, sentito il Procuratore generale e ritenuto che il ricorrente Ezio EN risultava assistito da due difensori, disponeva procedersi alla trattazione orale. 8. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, concludeva dichiararsi inammissibili o, in subordine, infondati i ricorsi. 9. L'avv. Paolo PO e l'avv. Alessandro Martelli, in sostituzione dell'avv. Taoormina per delega orale, si riportavano ai motivi dei rispettivi ricorsi che illustravano e ne chiedevano l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono in parte inammissibili in parte infondati e, pertanto, vanno respinti. 2. Questione logicamente preliminare è quella posta dal primo ricorso, in ordine alla intangibilità del giudicato conseguente all'appello del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, che si sarebbe limitato a chiedere la corretta applicazione dell'art. 496 cod. pen., dando per assodata la verità delle dichiarazioni di EN, come accertate dal G.u.p. di Bergamo, che lo aveva assolto. 2.1 L'esame di tale ultima sentenza fa emergere come il Tribunale di Bergamo non abbia accertato che EN abbia detto il vero. Il G.u.p. esclude esplicitamente solo che EN abbia fatto riferimento diretto alla Facoltà di Ingegneria di Friburgo, e però presuppone logicamente la falsità delle ulteriori dichiarazioni in fatto, tanto da escludere in diritto l'applicazione dell'art. 496 cod. pen., non per difetto della falsità, bensì per difetto di rilevanza della falsità, in relazione alla funzione svolta dal destinatario della falsa informazione, vale a dire la Corte cli assise. In vero, l'appello del Procuratore generale di Brescia ribadisce quanto contenuto nella imputazione, dunque la falsità delle dichiarazioni tutte, e chiede in punto di diritto la corretta applicazione dell'art. 496 cod. pen. dando per presupposto che EN abbia detto il falso (nell'atto di appello si legge: «[...] in vero il mendacio in ordine alle qualità personali [...]»; «[.. ] EN non aveva conseguito alcun titolo di studio che potesse consentirgli di attribuirsi la qualifica di ingegnere, avendo frequentato semplicemente un corso triennale presso un istituto provato di un paese estero»; «[...] la condotta dell'imputato, consistita nel qualificarsi falsamente come possessore di una laurea di ingegneria [...]»). La censura del ricorrente sul punto specifico è quindi del tutto infondata. Corretto e logico è l'argomentare della Corte di appello con la sentenza impugnata, anche nell'estendere la ricostruzione al fatto e alla falsità delle dichiarazioni di 6 EN, in quanto strettamente connesso alla richiesta corretta applicazione dell'art. 496 cod. pen. 2.2 D'altro canto, la riforma della sentenza di primo grado da parte della Corte di appello impone la 'motivazione rafforzata' e consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P:, Rv. 278056 - 01: in motivazione, la pronuncia ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado;
Sez. 3, Sentenza n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524 - 01; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869 - 01; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingieri, Rv. 254725 - 01). La Corte bresciana si attiene a questo principio di diritto e riforma la sentenza con motivazione correttamente rafforzata, andando correttamente a ricostruire il fatto e poi applicando la regola di diritto. 3. Quanto al vizio di travisamento, per divergenza del risultato probatorio rispetto alle emergenze in fatto, formulato da parte di entrambi i ricorsi con i motivi indicati ai paragrafi 5.1 e 6.1, la censura è infondata. 3.1 Va premesso che effettivamente, come sostenuto nella sentenza impugnata, che riproduce le dichiarazioni del ricorrente tratte dal verbale di udienza, dunque con nessun margine di errore a seguito di trascrizione, EN ebbe ad affermare a domanda del difensore in sede di esame: «I titoli di studio: sono laureato in ingegneria, con una specialistica in balistica forense applicata alla criminologia ..» (fol. 16 del verbale del 8 gennaio 2016); al pubblico ministero, che gli chiedeva dei titoli di studio, in sede di controesame: «Si, laureato in ingegneria con una specialistica in balistica forense, applicata alla criminologia» (fol. 136), aggiungendo a ulteriore domanda del pubblico ministero, che gli contestava di avere il titolo di ragioniere, prima di esibire il certificato attestante gli studi in ingegneria: «Mi sono laureato a Friburgo, città dove ho vissuto per attività lavorativa, non investigativa, perché sono anche un imprenditore aeronautico ...» (fol. 138 del verbale). Tali espressioni sono tutte ricapitolate nella sentenza impugnata al fol. 4. 7 Il vizio di travisamento contestato riguarda la circostanza che la sentenza impugnata avrebbe attribuito a EN di aver dichiarato di essersi laureato alla Facoltà di Ingegneria di Friburgo, circostanza non emergente dal verbale delle dichiarazioni in atti, avendo invece chiarito lo stesso EN di averla ottenuta presso l'Istituto Tecnico Superiore di Friburgo in Svizzera (fol. 138), titolo abilitante all'iscrizione dell'albo degli Ingegneri in Francia, cosicché anche la contestazione di non aver ottenuto titoli equipollenti sarebbe errata, come da documentazione allegata al ricorso e erroneamente valutata dalla Corte di appello. Va premesso che, grazie alla previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 della L. n. 46 del 2006, costituisce vizio denunciabile in cassazione la contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame e, pertanto, l'errore cosiddetto revocatorio che cadendo sul significante e non sul significato della prova si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cosiddetto travisamento della prova)(Sez. 5 n. 18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168). 3.2 Tanto premesso rileva il Collegio come la Corte territoriale, in ordine alle obiezioni difensive già proposte in appello, ora riproposte, abbia correttamente rappresentato come EN avesse affermato di « essere laureato in ingegneria con specialista in balistica forense applicata alla criminologia» e «non si peritava affatto di precisare che ciò aveva conseguito a seguito di un corso di studio presso la scuola di Friburgo», se non a seguito delle domande poste dal pubblico ministero in sede di controesame. Il primo dato emergente è quello logico, nella valutazione della Corte di appello, che la dichiarazione resa in sede di esame del difensore da EN è di fatto in sé falsa perché volutamente incompleta, lasciando intendere a chi ascoltava che fosse a tutti gli effetti laureato in una Facoltà straniera di Ingegneria. A riguardo la Corte chiarisce che EN «non si è limitato a qualificarsi ingegnere, ma ha più volte affermato di essere 'laureato in ingegneria', ciò che per altro illustra pure la prova dell'elemento soggettivo del reato» e conta ben sette volte nelle quali EN abbia dichiarato di essere laureato o di aver conseguito la laurea (vedi nota 14 della sentenza impugnata). Né, tanto meno, illogico o non rispondente alle emergenze probatorie risulta il riferimento contenuto nella imputazione alla "Facoltà", invece escluso dal Giudice di primo grado: la Corte trae prova in merito dalla circostanza che l'imputato ebbe a riferire di aver acquisito la specializzazione «nella stessa facoltà ove gli era stata conferita quella laurea, laddove il sostantivo facoltà lasciava intendere, senza possibilità di equivoci, che a conferire quel titolo sarebbe stato un istituto 8 universitario» (così la sentenza impugnata al fol. 7, con rinvio al verbale di udienza al fol. 139). La sentenza impugnata non risulta essere incorsa in alcun vizio motivazionale o di travisamento. Riporta fedelmente il contenuto delle espressioni che correttamente interpreta, riferisce che le stesse furono pronunciate nella fase dell'esame e ribadite, seppur con qualche aggiustamento, nella fase successiva del
contro
-esame, ne offre una lettura pienamente aderente alle risultanze probatorie. I riferimenti al termine 'laureato' senza chiarire dove era stata acquisito il titolo, riferendolo a 'Friburgo' e poi con induzione logica 'alla stessa Facoltà' (di Friburgo), corrispondono alla contestazione e consentono di ritenere conforme alle emergenze probatorie la valutazione della Corte di appello alle emergenze probatorie. Per altro, la Corte evidenzia come, solo in seconda battuta, EN abbia chiarito di aver conseguito un titolo triennale presso un istituto privato di Friburgo, che nella certificazione rilasciata in francese recava la dicitura "Le diplome de Ingegnieurs ITS", dunque il riferimento era a un diploma e non a una laurea come dichiarato. Né, con congrua motivazione, la Corte ritiene che possa valere quale scusante la circostanza che EN abbia prodotto del predetto certificato in lingua francese, rilasciato dall'istituto tecnico privato che attribuiva il 'diplome de Ingegnieurs', la traduzione in italiano 'Diploma di laurea': sia per l'assenza di qualsiasi attestazione di autenticità, sia anche perché comunque il titolo veniva rilasciato da una scuola privata e non da una facoltà universitaria. Anche il profilo di censura rispetto al difetto di l'equipollenza, come contestato nell'imputazione, è infondato. A ben vedere la Corte chiarisce come la circostanza che con quel titolo EN potesse essere iscritto alla Société Nationale des Ingégnieurs pro fessionales de France, esercitando nel territorio svizzero e francese la professione di ingegnere, non gli consentisse di ritenere corretto l'uso del termine "laureato". La motivazione è assolutamente coerente, dovendo questo Collegio rilevare in punto di logica come l'equipollenza dei titoli — quello acquisito dal EN e la laurea di ingegneria in Italia — avrebbe dovuto richiedere la possibilità per EN di esercitare la professione di ingegnere in Italia, il che non è, cosicché è logicamente assente qualunque equipollenza. 3.3 Quanto alla ulteriore censura, che imputa alla Corte di appello una valutazione parcellizzata e non complessiva della dichiarazione, deve rilevarsi come la condotta di false dichiarazioni ai sensi dell'art. 496 cod. pen. è a consumazione istantanea, nel senso che il reato si perfeziona nel momento stesso in cui le false dichiarazioni vengono rese (a proposito dell'art. 496 cod. pen., Sez. 5, n. 41005 del 2021, Toselli, non massimata;
Sez. 5, n. 8543 del 16/11/2018, 9 dep. 2019, Tchanturia, Rv. 276027 - 01; Sez. 4, n. 5822 del 12/12/1988 dep. 1989, Messora, Rv. 181075 - 01; quanto all'art. 495 cod. pen., fattispecie omogenea quanto al profilo in esame, Sez. 5, n. 2307 del 26/01/1984, Pericchi, Rv. 163126 - 01; Sez. 5, n. 6558 del 13/04/1977, Longobardi, Rv. 135990 - 01; Sez. 5, n. 1 del 16/01/1967, Rao, Rv. 103588 - 01), non dovendo nel caso specifico attendersi il termine dell'esame del testimone per doversi valutare la falsità della dichiarazione;
né tantomeno sono previste ipotesi di ritrattazione, che possano giustificare una lettura complessiva per altro non intervenute nel caso in esame (Sez. 5., Pericchi, cit.; in relazione all'art. 495 cod. pen., di recente Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021, dep. 2022, Dell'Orno, Rv. 282650, ha affermato che la successiva dichiarazione veritiera, resa dall'imputato, non vale a escludere l'integrazione del reato). 3.4. Pertanto, può affermarsi il principio di diritto per cui le false dichiarazioni previste dall'art. 496 cod. pen. integrano un delitto a consumazione istantanea, cosicchè il reato si perfeziona nel momento stesso in cui le dichiarazioni vengono rese al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, non avendo alcuna rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, l'eventuale successiva ritrattazione. 3.5. Anche in merito al dolo, oggetto di altro profilo di censura, la sentenza impugnata chiarisce che la relativa prova sia da trarsi proprio dall'uso in più occasioni, ben sette, della qualifica di "laureato" o"laureato in ingegneria", a fronte della falsità dell'affermazione. Deve rilevarsi come la sentenza a più riprese faccia riferimento alle omesse o tardive verità, che attestano la consapevolezza del dichiarante di non voler chiarire quale fosse realmente il titolo acquisito a Friburgo, quale il valore dello stesso in Italia, presso quale istituzione fosse stato conseguito. Va qui solo richiamato il principio di diritto che, nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante, non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa (Sez. 5, Dell'Orno, cit.). Per altro, è un dato di logica elementare che un corso di studi di laurea italiano in ingegneria, che conduca alla laurea, abbia una durata maggiore dei tre anni occorsi a EN per ottenere il proprio titolo a Friburgo e che, mostrarne l'equipollenza, nei fatti palesi una chiara volontà di dichiarare il falso all'interlocutore. 3.6 In conclusione, quanto al vizio di travisamento dedotto, va ricordato che il motivo di ricorso che lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del 10 provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendc profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Alla luce di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, nessun elemento fattuale o probatorio addotto con i ricorsi risulta travisato né incompatibile con la ricostruzione svolta dalla sentenza, né le censure proposte risultano in grado di disarticolare l'argomentazione della Corte di appello, che ha pienamente valutato il materiale probatorio in modo pertinente e puntuale, oltre che logico. Pertanto i motivi dei ricorsi, quanto al vizio da travisamento e al dolo sono del tutto infondati. 4. Ulteriori censure non ancora analizzate (punti 5.2 e 15.1.), in ordine alla violazione di legge in merito all'art. 496 cod. pen., riguardano l'erronea applicazione della fattispecie penale e il difetto di motivazione conseguente, quanto alla irrilevanza della qualifica falsamente dichiarata rispetto al destinatario, nonché il difetto di un interrogatorio, che fungerebbe da presupposto perché si configuri la fattispecie di reato. 4.1 Va premesso che la norma incriminatrice non fa alcun riferimento all'interrogatorio, in senso tecnico, come invece deduce il secondo ricorso, bensì l'espressione utilizzata è «interrogato», con ciò volendo significare che la dichiarazione non può essere spontanea, come possibile invece nel caso dell'art. 495 cod. pen., bensì deve essere richiesta dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Pertanto, del tutto infondato è ogni riferimento all'interrogatorio e alla sua finalità di identificazione, quale presupposto della fattispecie incriminatrice, perché «interrogato» vuol dire che la falsità si realizzi nella risposta alla domanda del pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, quale che sia la finalità dell'atto. 4.2 Altro profilo di censura riguarda la natura delle qualità personali oggetto della previsione normativa, che il secondo ricorso ritiene non rilevanti, in quanto non utili alla identificazione del dichiarante, nonché il tema della coincidenza fra interrogante e destinatario delle dichiarazioni. 11 Per qualità personali, ai fini del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., si deve intendere ogni attributo che serva a distinguere un individuo nella personalità economica o professionale e che possa avere interesse per l'autorità interrogante (Sez. 5, n. 7780 del 26/05/1983, Tanga, Rv. 160378 - 01), risultando integrante le qualità personali anche il titolo di studio dichiarato (Sez. 5, n. 11488 del 24/04/1990, Augusto, Rv. 185112 - 01; in relazione all'art. 495 cod. pen., che anche indica come l'art. 496 cod. pen. la rilevanza delle qualità ulteriori rispetto a quelle afferenti allo stato e alla identità del dichiarante,, riteneva la falsa dichiarazione quanto al titolo di laurea, Sez. F, n. 34536 del 04/09/2012, Meocci, Rv. 253428 - 01). Più recentemente è stato ribadito che nella nozione di qualità personali, cui fa riferimento l'art. 495, comma primo, cod. pen., rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto e, cioè, sia le qualità primarie, concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili (Sez. 5, n. 19695 del 05/03/2019, Rv. 275920 - 01). Pertanto non vi è dubbio alcuno che correttamente la Corte di appello abbia qualificato la falsa dichiarazione quanto alla laurea come ulteriore qualità ai sensi dell'art. 496 cod. pen. 4.3 In merito alla censura inerente la rilevanza della falsità per il destinatario, va qui richiamato l'orientamento che « richiede che la dichiarazione del privato sia rilevante in relazione alla funzione o al servizio esercitato dal destinatario dell'informazione falsa, interpretazione, questa, in linea con il principio di offensività, che, come è noto, opera non solo sul piano della «previsione normativa», ma anche su quello della «dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato» (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008 - dep. 10/07/2008, Di Salvia, Rv. 239921)» (Sez. 5, Sentenza n. 16725 del 30/03/2016, De Donato, Rv. 266707 - 01). Nel caso in esame la Corte distrettuale non si è limitata ad affermare la falsità della dichiarazione resa, ma ha esteso la valutazione anc:he al profilo della rilevanza, con motivazione congrua e logica, in relazione all'ufficio pubblico esercitato, nel caso concreto, dalla Corte di assise. Va da subito evidenziato che l'equiparazione fra l'interrogante e il destinatario della dichiarazione, dedotta in ricorso, non è prevista dalla norma incriminatrice, che infatti si limita a richiedere che l'interrogante sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio e nulla riferisce in ordine al destinatario. 12 Pertanto il destinatario potrà essere lo stesso richiedente e, in aggiunta allo stesso, uno o più destinatari ulteriori rispetto all'interrogante. D'altro canto la natura del reato ex art. 496 cod. pen quale delitto contro la fede pubblica, risulta proprio funzionale a garantire, appunto, che le dichiarazioni siano vere per l'interesse del richiedente, ma anche di un numero indeterminato di persone che di quelle dichiarazioni deve potere fare uso. 4.5. Tanto chiarito, l'esame testimoniale e le domande sulle qualità personali sono state poste dapprima dal difensore, poi dal pubblico ministero, poi anche dal presidente della Corte di assise, in sostanza da plurimi soggetti. In tal senso certamente le domande poste dal pubblico ministero e dal presidente risultavano provenienti da pubblico ufficiale e con quelle rivolte dal difensore entravano a far parte del patrimonio conoscitivo della Corte di assise, oltre che delle parti. La Corte di appello motiva in modo 'rafforzato', per superare la decisione del primo giudice, che aveva escluso la rilevanza della falsità. Il G.u.p. del Tribunale di Bergamo aveva rapportato le dichiarazioni false alla funzionalità oggettiva della qualifica asserita rispetto all'accertamento tecnico, escludendone l'offensività in ragione della circostanza che non era richiesta la laurea in ingegneria per l'incarico consulenziale. La Corte territoriale esclude questa argomentazione;
colloca il giudizio di rilevanza in relazione al soggetto che le riceve, vale a dire la Corte di assise, ben potendo le false dichiarazioni influenzare e indurre in errore l'organo giudiziario sulla preparazione accademica del consulente e sul peso e l'autorevolezza delle sue analisi tecniche, tanto più che il consulente del Pubblico ministero era un militare, né ingegnere né tecnico laureato. Aggiunge che nella scelta dei consulenti le parti si soffermino sui curriculum, proprio per valutare le attitudini specialistiche e anche l'autorevolezza dell'esperto. Questa Corte rileva la natura logica di tali argomentazioni, anche in relazione all'accertamento tecnico richiesto al EN e al consulente del pubblico ministero, inerente l'individuazione di autovetture nell'ambito di filmati. Se alla qualità di investigatore privato si aggiunge falsamente quella di ingegnere con una specializzazione di balistica criminologica è inevitabile che si offra un quid pluris significativo in termini di credibilità e autorevolezza, che integri l'offensività richiesta dalla norma incriminatrice. Né il confronto, che opera la sentenza impugnata, fra i titoli di studio dei due consulenti appare illogico, come deduce uno dei motivi in esame, in quanto nella percezione media un titolo professionalmente significativo, dopo un percorso di studi impegnativo, come quello di ingegnere, palesa un divario di competenze, rispetto a chi non detiene analogo titolo, che in un accertamento che comunque ha dei profili tecnici, oltre che investigativi, risulta certamente significativo. 13 4.6 Pertanto può affermarsi il principio seguente: la condotta prevista dall'art. 496 cod. pen. presuppone che la falsa dichiarazione, quanto alla identità e alle qualità personali, non sia spontanea ma sia oggetto di una richiesta proveniente da un pubblico ufficiale o da un incaricato di servizio nell'esercizio delle funzioni. Inoltre, il bene della fede pubblica, tutelato dalla norma incriminatrice, implica che il giudizio di rilevanza della falsità, ai fini della verifica della offensività della condotta, sia da commisurarsi non solo alla finalità di identificazione, bensì anche in relazione a ulteriori finalità, di interesse oltre che per il pubblico ufficiale richiedente anche per ulteriori destinatari della dichiarazione medesima. 4. Il secondo motivo del secondo ricorso riguarda il mancato riconoscimento della tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. Invero il motivo è inammissibile, in quanto la richiesta è stata formulata solo in cassazione. In c:aso di accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, l'imputato assolto in primo grado che voglia avvalersi della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ha l'onere di richiedere espressamente al giudice dell'impugnazione l'applicazione dell'istituto per non incorrere nella preclusione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non potendo la questione, una volta che non sia stata dedotta in appello, rientrare nella cognizione del giudice di legittimità (Sez. 3 , n. 12724 del 15/02/2019, Guidi, Rv. 280945 - 01; Sez. 7, n. 15659 del 08/03/2018, Cavasin, Rv. 272913 - 01). 5. Il terzo motivo del secondo ricorso riguarda la dosimetria della pena e il beneficio della non menzione. Nel caso in esame la pena irrogata è di anni uno e mesi sei di reclusione, da ridurre poi le circostanze attenuanti generiche, esclusa la recidiva. La Corte chiarisce il discostarsi dal minimo (anni uno di reclusione) in ragione della reiterazione delle condotte. La motivazione, che con il riferimento alla reiterazione implicitamente rinvia alla intensità del dolo, come pure alla gravità della condotta, parametri dell'art. 133 cod. pen., è assolutamente adeguata, tanto più che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come è per il caso in esame nel quale la soglia media è quella di anni due e mesi sei di reclusione (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01). Infatti, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 14
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 1/4/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189); tuttavia, nel caso in cui venga irrogata, come nel caso in esame, una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), ovvero se il parametro valutativo è desumibile dal «:esto della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Requisiti motivazionali sussistenti nella sentenza impugnata, che conducono alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza del motivo. Anche per la richiesta del beneficio della non menzione, deve trovare applicazione lo stesso principio di diritto affermato per l'applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. Non risulta che la richiesta sia stata avanzata dinanzi ai giudici del merito, non può essere proposta esclusivamente davanti a questa Corte. 6. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.