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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 7037/2024, instaurata tra le parti:
(C.F.: ), ass. avv. MARINO RACHELE, Parte_1 C.F._1
elett.te domiciliata presso lo studio professionale del difensore, sito in Caprie (TO), Viale
Kennedy 44
- PARTE RICORRENTE -
(C.F. ), ass. avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO, elett.te domiciliato CP_1 P.IVA_1
presso l'Ufficio legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado 9
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: opposizione ad atp – procedimento ex art. 445 bis co 6 cpc
1. Con ricorso ex art. 445 bis cpc, depositato in data 19/1/2024, ha chiesto la Parte_1
nomina di consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento delle condizioni sanitarie previste
1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 l. 222/1984), ovvero della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni a lei confacenti.
In sede di procedimento ex art. 445 bis cpc è stato nominato quale c.t.u. la dott.ssa Per_1
la quale, con consulenza depositata in data 10/6/2024, ha ritenuto non sussistenti le
[...]
condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento del beneficio.
Parte ricorrente ha depositato atto di contestazione alle risultanze della c.t.u. in data 9/7/2024,
e in data 7/8/2024 ha instaurato il presente giudizio di opposizione.
Parte ricorrente ha contestato le risultanze della relazione della c.t.u., in quanto la stessa non avrebbe tenuto in considerazione il quadro refertale versato in atti, l'età piuttosto avanzata dell'esponente (anni 59), l'usura creata dall'attività lavorativa, avrebbe redatto relazione carente sotto il profilo motivazionale, soprattutto in relazione alla risposta alle osservazioni della c.t.p. TO (risposta nella quale si sarebbe limitata a richiamare le proprie conclusioni,
già rassegnate nella minuta della relazione). La ricorrente ha quindi chiesto nuovo accertamento peritale e l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione del beneficio ex art. 1 l. 222/1984.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante rinnovazione delle operazioni peritali, con nomina di nuovo consulente tecnico, nella persona della dott.ssa . Persona_2
La relazione della consulente tecnico d'ufficio è stata depositata in data 9/6/2025.
All'odierna udienza parte ricorrente ha contestato le risultanze della relazione peritale licenziata dalla dott.ssa ha chiesto la ripetizione della c.t.u., ed in subordine che la c.t.u. Per_2
fosse chiamata a chiarimenti. Per_2
La causa è stata discussa ai sensi dell'art. 429 cpc.
2. Si deve anzitutto precisare che, ai sensi dell'art. 1 co 1 l. 222/1984, “Si considera invalido,
ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
2 la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'
[...]
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle Controparte_2
sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Ha precisato la Corte di Cassazione, in ordine al requisito necessario per la concessione del beneficio in discorso, che “La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art.
1 della l. n. 222 del 1984 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario
richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste
nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed
inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze
professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione
soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne
consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia
ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di
un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni
previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività
lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini” (Cass. ord. n. 16599/2022; si veda anche la più risalente Cass. n. 3912/2004, secondo la quale “La capacità di lavoro
dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge n. 222 del 1984 ai fini della
valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione dell'assegno di
invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto espletato al
momento della dedotta menomazione (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che
l'assicurato per età, condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia
in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione in caso di accertata
inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio;
e fra questi lavori rilevano non
3 solo le attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte, ma anche
tutte quelle occupazioni che, pur essendo diverse, non presentano una rilevante divaricazione
rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle
attitudini dell'assicurato, tenuto conto delle circostanze sopraindicate e di ogni altra
circostanza che, come per esempio il tempo trascorso nelle nuove mansioni eventualmente
svolte, faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale dell'interessato a nuovi
lavori”).
Si deve quindi esaminare ora l'accertamento peritale svolto in questa sede di cognizione, alla luce dei principi di diritto appena sopra emarginati.
La dott.ssa ha innanzitutto rilevato il quadro anamnestico della Per_2 Pt_1
“59 anni
Sposata, nessun figlio
Ha conseguito il diploma V anno superiore
Ha sempre svolto mansioni impiegatizie.
Attualmente è impiegata presso azienda commerciale, lavora con computer, telefono e contatto
con clienti [è addetta a servizio di assistenza clienti, non a sportello, con contatto diretto, ma solo con contatto da remoto].
Riferisce di essere ubicata in un ufficio senza finestre, da sola
da sclerosi multipla dal 2022 e diagnosi di sacroileite con evoluzione artrosica cronica. Pt_2
Attualmente riferisce una sintomatologia caratterizzata da sindrome vertiginosa, confusione,
ansia”
La dott.ssa nella propria relazione, ha rilevato quanto segue, in merito al quadro Per_2
clinico della Pt_1
4 “che la sig.ra è affetta da SCLEROSI MULTIPLA, ASMA ALLERGICO, Parte_1
SPONDILODISCOARTROSI, SACROILEITE, SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA,
INCIDENTALOMA SURRENALICO.
Di seguito l'analisi delle patologie di cui è affetta la sig.ra Pt_1
Nel 2022 alla periziata venne diagnosticata la sclerosi multipla in seguito da episodio di
cefalea e sindrome vertiginosa.
La periziata accusava, inoltre, parestesie e deficit di forza a sinistra, con miglioramento
dall'esordio con terapia immunomodulante che la periziata effettua tutt'oggi.
La sclerosi multipla è una patologia neurologica a prognosi variabile e imprevedibile,
attualmente la documentazione e l'obiettività clinica dimostrano un quadro clinico stabile, con
residua lieve disabilità motoria e con deficit attentivi, anch'essi di grado lieve, oggettivati
mediante la somministrazione di test neuropsicologici.
Dal 2022 non sono segnalati ulteriori episodi acuti e pur non potendo escludere un
peggioramento futuro della malattia, attualmente al disabilità che ne residua è da considerarsi
di modesta entità.
La periziata è in cura farmacologica per una sindrome ansioso-depressiva, condizione psico-
patologica frequentemente associata alla sclerosi multipla.
La situazione di compenso non è ottimale ed è evincibile anche dalla visita medicolegale uno
spiccato stato d'ansia.
Da punto di vista ortopedico, la sig.ra è affetta da molti anni (la documentazione prodotta Pt_1
risale al 2017) da sacroileite. La sacroileite è l'infiammazione delle articolazioni sacro-iliache,
può avere una eziologia degenerativa e/o autoimmunitaria e pertanto tende a cronicizzare.
Le persone affette da sacroileite tendono a non poter stare a lungo nella medesima posizione e
hanno qualche difficoltà nella deambulazione.
5 La sacroileite non è curabile definitivamente, avendo periodi di ripresa di sintomatologia con
altri di miglioramento: andamento caratteristico di quasi tutte le patologie articolari croniche.
Peraltro è controllabile con terapie riabilitative e farmacologiche nelle fasi di acuzie.
Anche la documentazione clinica prodotta dalla periziata dimostra questa alternanza di
periodi, per alcuni dei quali non emergono né terapie né accessi a visite specialistiche”.
La periziata presenta, inoltre, una artrosi con discopatia protrusiva pressochè di tutto il
rachide: anche questo quadro clinico è caratterizzato da periodi di miglioramento clinico in
alternanza a periodi di acuzie.
In ultimo alla periziata è stato occasionalmente diagnosticato un incidentaloma surrenalico,
silente dal punto di vista della sintomatologico [sintomatologia]”.
La dott.ssa ha però valutato tale quadro clinico in relazione al concreto svolgimento Per_2
dell'attività lavorativa da parte della Pt_1
“Alla luce del quadro clinico delineato è realistico che la sig.ra abbia molti disagi Pt_1
nell'ambiente lavorativo di qualsiasi tipologia: ha difficoltà di concentrazione, difficoltà nel
mantenere qualsiasi tipo di postura, presenta uno stato ansiosodepressivo pressochè costante.
Peraltro le condizioni cliniche in cui versa non rivestono una gravità tale da renderla
impossibilitata a lavorare e il lavoro attuale è quello da sempre svolto, a basso dispendio
energetico con adeguamenti prescritti dal medico competente atti a migliorare le condizioni di
disagio.
Infatti è un lavoro impiegatizio, senza attività di sportello che richiederebbe la permanenza
ininterrotta nella stessa posizione per molte ore, per cui la periziata riferisce difficoltà nello
svolgere i propri compiti a causa delle difficoltà attentive, ma che in realtà non richiede
particolare competenza professionale e l'elaborazione di concetti troppo complicati.
Infine il medico competente ha disposto che la periziata fosse posta in un ufficio tranquillo, in
modo da non creare situazioni di per sé ansiogene. […] considerando la modesta gravità
6 intrinseca delle patologie di cui la periziata è affetta e lo scarso dispendio energetico nonché
la ripetitiva esecutività delle mansioni svolte, non si può ritenere che vi sia la riduzione della
capacità lavorativa nelle occupazioni attualmente svolte a meno di un terzo”.
La c.t.u. ha quindi inizialmente concluso, nella minuta di relazione inviata alle parti, per la non sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 co 1 l. 222/1984.
La dott.ssa ha poi dato compiuta risposta alle osservazioni della c.t. di parte Per_2
ricorrente, dott.ssa Marino, come segue:
“Si ribadisce come la sig.ra stia svolgendo l'attuale lavoro da molto tempo, lavoro Pt_1
impiegatizio che non prevede funzioni organizzative di tipo dirigenziale o condizioni di
assunzione di particolari responsabilità. Il contatto con l'utenza non è diretto e può, pertanto,
essere gestito in tempi più dilatati rispetto all'attività di sportello diretta. Riguardo all'età non
credo che avere sessant'anni possa essere un controindicazione all'attività di impiegato.
L'attività descritta dalla dott.ssa Marino è una attività impiegatizia, come già descritto, che
non richiede un particolare professionalità o assunzione di responsabilità. La variabilità dei
trigger ansiogeni in un contesto di valutazione della menomazione non può essere solo un
riscontro soggettivo, ma oggettivo.
L'oggettività è data dalla gravità intrinseca del quadro clinico, dalle terapie assunte e da
quanto si può dedurre dalla certificazione medica. Nel caso specifico è stata prodotta una
relazione psicologica, ovvero non psichiatrica, del 2023 in cui ovviamente non era prevista
alcuna assunzione di farmaci considerando che lo psicologo può solo effettuare sedute di
supporto. Se ne deduce che lo stato d'ansia sia facilmente controllabile. Per il resto delle
patologie accusate queste sono caratterizzate da lieve compromissione neurologica (tenendo
conto anche dell'iniziale lievissimo declino delle funzioni attentive e mnesiche) e forse di
maggiore compromissione a livello ortopedico, ma le mansioni impiegatizie sono a dispendio
7 energetico molto basso e, a parte patologie molto gravi è molto difficile sostenere che tali
mansioni non siano confacenti.
[…]
Così come la peculiarità delle mansioni impiegatizie svolte: la periziata fa l'impiegata, è
adibita a mansioni che ha sempre svolto e che quindi si presume possa eseguire in scioltezza,
ma in realtà le occupazioni di cui si discute come confacenti sono quelle impiegatizie e quindi
nulla vieta che la periziata possa fare l'impiegata per esempio non rispondendo al telefono.
La ratio delle occupazioni confacenti è quella di individuare mansioni compatibili con il titolo
di studio e l'esperienza lavorativa già acquisita ovvero: avendo sempre fatto l'impiegata ed
avendo un titolo di studio superiore le occupazioni confacenti sono quelle di concetto e non di
fatica.
Quindi in buona sostanza la sig.ra può svolgere mansioni genericamente impiegatizie, Pt_1
sulla base del titolo di studio acquisito e dell'aver sempre svolto un lavoro di concetto.
Inoltre si sottolinea la quantificazione della percentuale di perdita, ovvero a meno di un terzo,
significa non poter svolgere più della metà delle tipiche attività svolte da un impiegato,
situazione che assolutamente non può essere riconosciuta alla periziata in relazione al quadro
clinico oggettivato.
Riguardo alle caratteristiche specifiche del lavoro svolto (rispondere al telefono, tipologia dei
problemi da risolvere nell'esercizio dell'attività lavorativa) queste sono più di pertinenza
valutativa del medico competente che prescriverà eventuali limitazioni, ma che potranno essere
sempre riviste e modificate.
Si conclude sostenendo che la sig.ra non ha perso la capacità lavorativa in occupazioni Pt_1
impiegatizie (categoria di mansioni a lei confacenti) a meno di un terzo”.
8 Le conclusioni alle quali è pervenuta la dott.ssa oltre a confermare le conclusioni Per_2
alle quali era già giunta la c.t.u. della fase sommaria del giudizio dott.ssa vengono Per_1
condivise dallo scrivente per i seguenti motivi:
- il quadro patologico della ricorrente, come sopra descritto dalla dott.ssa non Per_2
risulta ostativo allo svolgimento dell'attività lavorativa specifica della essendo al più Pt_1
fonte di disagi nel corso della giornata di lavoro;
disagi che costituiscono elementi ben differenti dalla riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, come richiesto dall'art. 1 l.
222/1984, ovvero all'impossibilità di svolgere ben più della metà delle mansioni specifiche assegnate;
disagi che sono però compensati, come ha rilevato la c.t.u., dalle condizioni concrete di lavoro (assenza di attività di sportello e contatto diretto con il pubblico che necessità di assistenza, lavoro svolto in assenza di fattori di stress/ansiogeni);
- non è stata rilevata dalla c.t.u. correlazione causale tra le patologie dalle quali è affetta la ricorrente e l'impossibilità di svolgere più di un terzo delle mansioni affidate;
- la c.t.u. ha osservato che eventuali limitazioni alle mansioni potranno essere valutate dal medico di sorveglianza sanitaria, e che la loro prescrizione sarà di competenza di questi;
deve osservarsi, in aggiunta (e con maggiore rilievo), che le limitazioni di cui parla la dott.ssa Marino
nelle osservazioni alla c.t.u., eventualmente valutabili dal medico di sorveglianza sanitaria, non trovano a rigore riscontro nella documentazione sanitaria presente in atti (la dott.ssa Marino
non ne menziona a proposito di limitazioni ulteriori allo svolgimento di mansioni, rispetto a quelle già prescritte alla . Pt_1
Da ultimo, devono rigettarsi le eccezioni formulate da parte ricorrente all'odierna udienza, in quanto:
- quanto esposto dalla dott.ssa a pag. 13 della relazione peritale, e peraltro sopra Per_2
citato, non risulta contraddittorio, in quanto, se da un lato la c.t.u. ha presentato il quadro clinico della ne ha poi ricavato un'incidenza non rilevante sul lavoro svolto dalla stessa;
Pt_1
9 - non risulta vero che la dott.ssa non abbia dato atto dell'assunzione di psico- Per_2
farmaci da parte della (si cita passaggio della relazione, alla pag. 13 già menzionata: “La Pt_1
periziata è in cura farmacologica per una sindrome ansioso-depressiva […]”); la c.t.u., a pag.
17 della relazione finale, nel rispondere alle osservazioni della c.t.p. della ricorrente, dott.ssa
Marino, ha semplicemente dato atto che la parte ha depositato in atti relazione psicologica risalente al 2023, e non relazione psichiatrica, nella quale, di conseguenza, non era prevista assunzione di farmaci (non potendo lo psicologo prescriverli); non si può pretendere di estendere tale passaggio della relazione finale, riferito specificamente ad un documento formato nel 2023, per inferirne negazioni di fatti documentati da parte della dott.ssa la Per_2
quale, al contrario, ha dato atto della cura farmacologica in essere, come sopra evidenziato;
- irrilevante è l'avere la dott.ssa riportato anagrafica, in principio di relazione, Per_2
relativa a persona diversa dalla ricorrente, in quanto trattasi di mero errore materiale (forse dovuto alla riscrittura su file preesistente) che non ha inficiato i contenuti del merito dell'operato della c.t.u.;
- infine, che la ricorrente non svolga solamente mansioni impiegatizie, quali quelle descritte nella relazione peritale, ma mansioni che comporterebbero assunzioni di gravi responsabilità,
non considerate però dalla dott.ssa oltre che essere inverosimile (se la svolge Per_2 Pt_1
ordinarie mansioni impiegatizie destinate in particolare all'assistenza clienti, non si vede come possa esserle delegata la stipula di contratti aventi oggetti economicamente importanti, posto che simili mansioni, nelle società private, sono delegate normalmente a dirigenti o quadri), è
affermazione presente in atti per la prima volta nel verbale dell'odierna udienza e comunque sfornita e di prova e di offerta di prova (i.e. orale).
Acclarato pertanto che le risultanze della c.t.u. sono fatte proprie dallo scrivente, risulta irrilevante verificare, alla luce dei principi di diritto sopra enucleati, se la ricorrente possa o non
10 possa essere in grado ad oggi di svolgere mansioni impiegatizie diverse da quelle ora disbrigate,
posto che la stessa è risultata ancora idonea allo svolgimento dell'attività lavorativa attuale.
In conclusione, si recepiscono le conclusioni negative della c.t.u. della dott.ssa Per_2
anche in ragione del fatto che esse corrispondono, lo si ribadisce, a quelle della c.t.u. della fase sommaria del giudizio.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
3. In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo,
per la fase sommaria e per la fase di cognizione ordinaria.
Le spese di c.t.u., della fase sommaria e della presente fase di cognizione piena, liquidate con decreti del 30/10/2024 e del 18/6/2025, devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442, 443 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
dell' ; spese liquidate in complessivi euro 6.000,00 per le due fasi di giudizio, oltre ad CP_1
accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. della fase sommaria e della presente fase di cognizione piena, liquidate con decreti del 30/10/2024 e del 18/6/2025, a carico di parte ricorrente
Torino, 16/7/2025
IL GIUDICE
DOTT. SIMONE ROMITO
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 7037/2024, instaurata tra le parti:
(C.F.: ), ass. avv. MARINO RACHELE, Parte_1 C.F._1
elett.te domiciliata presso lo studio professionale del difensore, sito in Caprie (TO), Viale
Kennedy 44
- PARTE RICORRENTE -
(C.F. ), ass. avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO, elett.te domiciliato CP_1 P.IVA_1
presso l'Ufficio legale distrettuale, sito in Torino, via Arcivescovado 9
- PARTE CONVENUTA -
Conclusioni: come da verbale
Oggetto: opposizione ad atp – procedimento ex art. 445 bis co 6 cpc
1. Con ricorso ex art. 445 bis cpc, depositato in data 19/1/2024, ha chiesto la Parte_1
nomina di consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento delle condizioni sanitarie previste
1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (art. 1 l. 222/1984), ovvero della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni a lei confacenti.
In sede di procedimento ex art. 445 bis cpc è stato nominato quale c.t.u. la dott.ssa Per_1
la quale, con consulenza depositata in data 10/6/2024, ha ritenuto non sussistenti le
[...]
condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento del beneficio.
Parte ricorrente ha depositato atto di contestazione alle risultanze della c.t.u. in data 9/7/2024,
e in data 7/8/2024 ha instaurato il presente giudizio di opposizione.
Parte ricorrente ha contestato le risultanze della relazione della c.t.u., in quanto la stessa non avrebbe tenuto in considerazione il quadro refertale versato in atti, l'età piuttosto avanzata dell'esponente (anni 59), l'usura creata dall'attività lavorativa, avrebbe redatto relazione carente sotto il profilo motivazionale, soprattutto in relazione alla risposta alle osservazioni della c.t.p. TO (risposta nella quale si sarebbe limitata a richiamare le proprie conclusioni,
già rassegnate nella minuta della relazione). La ricorrente ha quindi chiesto nuovo accertamento peritale e l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione del beneficio ex art. 1 l. 222/1984.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante rinnovazione delle operazioni peritali, con nomina di nuovo consulente tecnico, nella persona della dott.ssa . Persona_2
La relazione della consulente tecnico d'ufficio è stata depositata in data 9/6/2025.
All'odierna udienza parte ricorrente ha contestato le risultanze della relazione peritale licenziata dalla dott.ssa ha chiesto la ripetizione della c.t.u., ed in subordine che la c.t.u. Per_2
fosse chiamata a chiarimenti. Per_2
La causa è stata discussa ai sensi dell'art. 429 cpc.
2. Si deve anzitutto precisare che, ai sensi dell'art. 1 co 1 l. 222/1984, “Si considera invalido,
ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
2 la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'
[...]
, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle Controparte_2
sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo”.
Ha precisato la Corte di Cassazione, in ordine al requisito necessario per la concessione del beneficio in discorso, che “La capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art.
1 della l. n. 222 del 1984 ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario
richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste
nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed
inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze
professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione
soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne
consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia
ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di
un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni
previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività
lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini” (Cass. ord. n. 16599/2022; si veda anche la più risalente Cass. n. 3912/2004, secondo la quale “La capacità di lavoro
dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 della legge n. 222 del 1984 ai fini della
valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione dell'assegno di
invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto espletato al
momento della dedotta menomazione (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che
l'assicurato per età, condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia
in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione in caso di accertata
inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio;
e fra questi lavori rilevano non
3 solo le attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte, ma anche
tutte quelle occupazioni che, pur essendo diverse, non presentano una rilevante divaricazione
rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle
attitudini dell'assicurato, tenuto conto delle circostanze sopraindicate e di ogni altra
circostanza che, come per esempio il tempo trascorso nelle nuove mansioni eventualmente
svolte, faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale dell'interessato a nuovi
lavori”).
Si deve quindi esaminare ora l'accertamento peritale svolto in questa sede di cognizione, alla luce dei principi di diritto appena sopra emarginati.
La dott.ssa ha innanzitutto rilevato il quadro anamnestico della Per_2 Pt_1
“59 anni
Sposata, nessun figlio
Ha conseguito il diploma V anno superiore
Ha sempre svolto mansioni impiegatizie.
Attualmente è impiegata presso azienda commerciale, lavora con computer, telefono e contatto
con clienti [è addetta a servizio di assistenza clienti, non a sportello, con contatto diretto, ma solo con contatto da remoto].
Riferisce di essere ubicata in un ufficio senza finestre, da sola
da sclerosi multipla dal 2022 e diagnosi di sacroileite con evoluzione artrosica cronica. Pt_2
Attualmente riferisce una sintomatologia caratterizzata da sindrome vertiginosa, confusione,
ansia”
La dott.ssa nella propria relazione, ha rilevato quanto segue, in merito al quadro Per_2
clinico della Pt_1
4 “che la sig.ra è affetta da SCLEROSI MULTIPLA, ASMA ALLERGICO, Parte_1
SPONDILODISCOARTROSI, SACROILEITE, SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA,
INCIDENTALOMA SURRENALICO.
Di seguito l'analisi delle patologie di cui è affetta la sig.ra Pt_1
Nel 2022 alla periziata venne diagnosticata la sclerosi multipla in seguito da episodio di
cefalea e sindrome vertiginosa.
La periziata accusava, inoltre, parestesie e deficit di forza a sinistra, con miglioramento
dall'esordio con terapia immunomodulante che la periziata effettua tutt'oggi.
La sclerosi multipla è una patologia neurologica a prognosi variabile e imprevedibile,
attualmente la documentazione e l'obiettività clinica dimostrano un quadro clinico stabile, con
residua lieve disabilità motoria e con deficit attentivi, anch'essi di grado lieve, oggettivati
mediante la somministrazione di test neuropsicologici.
Dal 2022 non sono segnalati ulteriori episodi acuti e pur non potendo escludere un
peggioramento futuro della malattia, attualmente al disabilità che ne residua è da considerarsi
di modesta entità.
La periziata è in cura farmacologica per una sindrome ansioso-depressiva, condizione psico-
patologica frequentemente associata alla sclerosi multipla.
La situazione di compenso non è ottimale ed è evincibile anche dalla visita medicolegale uno
spiccato stato d'ansia.
Da punto di vista ortopedico, la sig.ra è affetta da molti anni (la documentazione prodotta Pt_1
risale al 2017) da sacroileite. La sacroileite è l'infiammazione delle articolazioni sacro-iliache,
può avere una eziologia degenerativa e/o autoimmunitaria e pertanto tende a cronicizzare.
Le persone affette da sacroileite tendono a non poter stare a lungo nella medesima posizione e
hanno qualche difficoltà nella deambulazione.
5 La sacroileite non è curabile definitivamente, avendo periodi di ripresa di sintomatologia con
altri di miglioramento: andamento caratteristico di quasi tutte le patologie articolari croniche.
Peraltro è controllabile con terapie riabilitative e farmacologiche nelle fasi di acuzie.
Anche la documentazione clinica prodotta dalla periziata dimostra questa alternanza di
periodi, per alcuni dei quali non emergono né terapie né accessi a visite specialistiche”.
La periziata presenta, inoltre, una artrosi con discopatia protrusiva pressochè di tutto il
rachide: anche questo quadro clinico è caratterizzato da periodi di miglioramento clinico in
alternanza a periodi di acuzie.
In ultimo alla periziata è stato occasionalmente diagnosticato un incidentaloma surrenalico,
silente dal punto di vista della sintomatologico [sintomatologia]”.
La dott.ssa ha però valutato tale quadro clinico in relazione al concreto svolgimento Per_2
dell'attività lavorativa da parte della Pt_1
“Alla luce del quadro clinico delineato è realistico che la sig.ra abbia molti disagi Pt_1
nell'ambiente lavorativo di qualsiasi tipologia: ha difficoltà di concentrazione, difficoltà nel
mantenere qualsiasi tipo di postura, presenta uno stato ansiosodepressivo pressochè costante.
Peraltro le condizioni cliniche in cui versa non rivestono una gravità tale da renderla
impossibilitata a lavorare e il lavoro attuale è quello da sempre svolto, a basso dispendio
energetico con adeguamenti prescritti dal medico competente atti a migliorare le condizioni di
disagio.
Infatti è un lavoro impiegatizio, senza attività di sportello che richiederebbe la permanenza
ininterrotta nella stessa posizione per molte ore, per cui la periziata riferisce difficoltà nello
svolgere i propri compiti a causa delle difficoltà attentive, ma che in realtà non richiede
particolare competenza professionale e l'elaborazione di concetti troppo complicati.
Infine il medico competente ha disposto che la periziata fosse posta in un ufficio tranquillo, in
modo da non creare situazioni di per sé ansiogene. […] considerando la modesta gravità
6 intrinseca delle patologie di cui la periziata è affetta e lo scarso dispendio energetico nonché
la ripetitiva esecutività delle mansioni svolte, non si può ritenere che vi sia la riduzione della
capacità lavorativa nelle occupazioni attualmente svolte a meno di un terzo”.
La c.t.u. ha quindi inizialmente concluso, nella minuta di relazione inviata alle parti, per la non sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 co 1 l. 222/1984.
La dott.ssa ha poi dato compiuta risposta alle osservazioni della c.t. di parte Per_2
ricorrente, dott.ssa Marino, come segue:
“Si ribadisce come la sig.ra stia svolgendo l'attuale lavoro da molto tempo, lavoro Pt_1
impiegatizio che non prevede funzioni organizzative di tipo dirigenziale o condizioni di
assunzione di particolari responsabilità. Il contatto con l'utenza non è diretto e può, pertanto,
essere gestito in tempi più dilatati rispetto all'attività di sportello diretta. Riguardo all'età non
credo che avere sessant'anni possa essere un controindicazione all'attività di impiegato.
L'attività descritta dalla dott.ssa Marino è una attività impiegatizia, come già descritto, che
non richiede un particolare professionalità o assunzione di responsabilità. La variabilità dei
trigger ansiogeni in un contesto di valutazione della menomazione non può essere solo un
riscontro soggettivo, ma oggettivo.
L'oggettività è data dalla gravità intrinseca del quadro clinico, dalle terapie assunte e da
quanto si può dedurre dalla certificazione medica. Nel caso specifico è stata prodotta una
relazione psicologica, ovvero non psichiatrica, del 2023 in cui ovviamente non era prevista
alcuna assunzione di farmaci considerando che lo psicologo può solo effettuare sedute di
supporto. Se ne deduce che lo stato d'ansia sia facilmente controllabile. Per il resto delle
patologie accusate queste sono caratterizzate da lieve compromissione neurologica (tenendo
conto anche dell'iniziale lievissimo declino delle funzioni attentive e mnesiche) e forse di
maggiore compromissione a livello ortopedico, ma le mansioni impiegatizie sono a dispendio
7 energetico molto basso e, a parte patologie molto gravi è molto difficile sostenere che tali
mansioni non siano confacenti.
[…]
Così come la peculiarità delle mansioni impiegatizie svolte: la periziata fa l'impiegata, è
adibita a mansioni che ha sempre svolto e che quindi si presume possa eseguire in scioltezza,
ma in realtà le occupazioni di cui si discute come confacenti sono quelle impiegatizie e quindi
nulla vieta che la periziata possa fare l'impiegata per esempio non rispondendo al telefono.
La ratio delle occupazioni confacenti è quella di individuare mansioni compatibili con il titolo
di studio e l'esperienza lavorativa già acquisita ovvero: avendo sempre fatto l'impiegata ed
avendo un titolo di studio superiore le occupazioni confacenti sono quelle di concetto e non di
fatica.
Quindi in buona sostanza la sig.ra può svolgere mansioni genericamente impiegatizie, Pt_1
sulla base del titolo di studio acquisito e dell'aver sempre svolto un lavoro di concetto.
Inoltre si sottolinea la quantificazione della percentuale di perdita, ovvero a meno di un terzo,
significa non poter svolgere più della metà delle tipiche attività svolte da un impiegato,
situazione che assolutamente non può essere riconosciuta alla periziata in relazione al quadro
clinico oggettivato.
Riguardo alle caratteristiche specifiche del lavoro svolto (rispondere al telefono, tipologia dei
problemi da risolvere nell'esercizio dell'attività lavorativa) queste sono più di pertinenza
valutativa del medico competente che prescriverà eventuali limitazioni, ma che potranno essere
sempre riviste e modificate.
Si conclude sostenendo che la sig.ra non ha perso la capacità lavorativa in occupazioni Pt_1
impiegatizie (categoria di mansioni a lei confacenti) a meno di un terzo”.
8 Le conclusioni alle quali è pervenuta la dott.ssa oltre a confermare le conclusioni Per_2
alle quali era già giunta la c.t.u. della fase sommaria del giudizio dott.ssa vengono Per_1
condivise dallo scrivente per i seguenti motivi:
- il quadro patologico della ricorrente, come sopra descritto dalla dott.ssa non Per_2
risulta ostativo allo svolgimento dell'attività lavorativa specifica della essendo al più Pt_1
fonte di disagi nel corso della giornata di lavoro;
disagi che costituiscono elementi ben differenti dalla riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, come richiesto dall'art. 1 l.
222/1984, ovvero all'impossibilità di svolgere ben più della metà delle mansioni specifiche assegnate;
disagi che sono però compensati, come ha rilevato la c.t.u., dalle condizioni concrete di lavoro (assenza di attività di sportello e contatto diretto con il pubblico che necessità di assistenza, lavoro svolto in assenza di fattori di stress/ansiogeni);
- non è stata rilevata dalla c.t.u. correlazione causale tra le patologie dalle quali è affetta la ricorrente e l'impossibilità di svolgere più di un terzo delle mansioni affidate;
- la c.t.u. ha osservato che eventuali limitazioni alle mansioni potranno essere valutate dal medico di sorveglianza sanitaria, e che la loro prescrizione sarà di competenza di questi;
deve osservarsi, in aggiunta (e con maggiore rilievo), che le limitazioni di cui parla la dott.ssa Marino
nelle osservazioni alla c.t.u., eventualmente valutabili dal medico di sorveglianza sanitaria, non trovano a rigore riscontro nella documentazione sanitaria presente in atti (la dott.ssa Marino
non ne menziona a proposito di limitazioni ulteriori allo svolgimento di mansioni, rispetto a quelle già prescritte alla . Pt_1
Da ultimo, devono rigettarsi le eccezioni formulate da parte ricorrente all'odierna udienza, in quanto:
- quanto esposto dalla dott.ssa a pag. 13 della relazione peritale, e peraltro sopra Per_2
citato, non risulta contraddittorio, in quanto, se da un lato la c.t.u. ha presentato il quadro clinico della ne ha poi ricavato un'incidenza non rilevante sul lavoro svolto dalla stessa;
Pt_1
9 - non risulta vero che la dott.ssa non abbia dato atto dell'assunzione di psico- Per_2
farmaci da parte della (si cita passaggio della relazione, alla pag. 13 già menzionata: “La Pt_1
periziata è in cura farmacologica per una sindrome ansioso-depressiva […]”); la c.t.u., a pag.
17 della relazione finale, nel rispondere alle osservazioni della c.t.p. della ricorrente, dott.ssa
Marino, ha semplicemente dato atto che la parte ha depositato in atti relazione psicologica risalente al 2023, e non relazione psichiatrica, nella quale, di conseguenza, non era prevista assunzione di farmaci (non potendo lo psicologo prescriverli); non si può pretendere di estendere tale passaggio della relazione finale, riferito specificamente ad un documento formato nel 2023, per inferirne negazioni di fatti documentati da parte della dott.ssa la Per_2
quale, al contrario, ha dato atto della cura farmacologica in essere, come sopra evidenziato;
- irrilevante è l'avere la dott.ssa riportato anagrafica, in principio di relazione, Per_2
relativa a persona diversa dalla ricorrente, in quanto trattasi di mero errore materiale (forse dovuto alla riscrittura su file preesistente) che non ha inficiato i contenuti del merito dell'operato della c.t.u.;
- infine, che la ricorrente non svolga solamente mansioni impiegatizie, quali quelle descritte nella relazione peritale, ma mansioni che comporterebbero assunzioni di gravi responsabilità,
non considerate però dalla dott.ssa oltre che essere inverosimile (se la svolge Per_2 Pt_1
ordinarie mansioni impiegatizie destinate in particolare all'assistenza clienti, non si vede come possa esserle delegata la stipula di contratti aventi oggetti economicamente importanti, posto che simili mansioni, nelle società private, sono delegate normalmente a dirigenti o quadri), è
affermazione presente in atti per la prima volta nel verbale dell'odierna udienza e comunque sfornita e di prova e di offerta di prova (i.e. orale).
Acclarato pertanto che le risultanze della c.t.u. sono fatte proprie dallo scrivente, risulta irrilevante verificare, alla luce dei principi di diritto sopra enucleati, se la ricorrente possa o non
10 possa essere in grado ad oggi di svolgere mansioni impiegatizie diverse da quelle ora disbrigate,
posto che la stessa è risultata ancora idonea allo svolgimento dell'attività lavorativa attuale.
In conclusione, si recepiscono le conclusioni negative della c.t.u. della dott.ssa Per_2
anche in ragione del fatto che esse corrispondono, lo si ribadisce, a quelle della c.t.u. della fase sommaria del giudizio.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
3. In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo,
per la fase sommaria e per la fase di cognizione ordinaria.
Le spese di c.t.u., della fase sommaria e della presente fase di cognizione piena, liquidate con decreti del 30/10/2024 e del 18/6/2025, devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429, 442, 443 c.p.c.,
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti Parte_1
dell' ; spese liquidate in complessivi euro 6.000,00 per le due fasi di giudizio, oltre ad CP_1
accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. della fase sommaria e della presente fase di cognizione piena, liquidate con decreti del 30/10/2024 e del 18/6/2025, a carico di parte ricorrente
Torino, 16/7/2025
IL GIUDICE
DOTT. SIMONE ROMITO
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