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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/06/2025, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 5241/2024 (alla quale è stata riunita la n. 5388/2024) promossa da:
- - ass. avv. Rinaldi, Miceli, Ganci, Zampieri (parte Parte_1 C.F._1
ricorrente) contro
- - ass. dott.sse e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
e , dott. ex art. 417 bis c.p.c. (parte resistente) CP_3 CP_4 CP_5
all'udienza del 18/06/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- afferma: Parte_1
a) di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine negli anni scolastici
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015; la parte attrice lamenta la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE ed agisce per ottenere la condanna del al CP_1 pagamento dell'importo di € 2000 (pari ad € 500 per ogni anno scolastico), oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
b) di non aver percepito, nell'anno scolastico 2019/20, nel quale ha avuto supplenze brevi e saltuarie, la c.d. retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 c.c.n.l. comparto scuola del
15/03/2001; la parte attrice lamenta la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE e chiede il pagamento della somma di €
840,99;
- il chiede la reiezione delle domande, contestando: CP_1 a) con riferimento alla c.d. carta elettronica del docente, la sussistenza della denunciata violazione del principio di parità di trattamento, considerato che (1) la carta docente ha l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale, non è - come espressamente previsto dalla legge - né una retribuzione accessoria né un reddito imponibile e pertanto non costituisce una condizione di impiego da assicurare a tutti i dipendenti;
(2) la diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo è giustificata da una ragione oggettiva, qual è l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio pubblico di istruzione attraverso un investimento formativo con effetti sull'intera vita lavorativa e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
il contesta inoltre la fondatezza della domanda di condanna al CP_1 pagamento dell'importo in denaro, considerato che anche ai docenti a tempo indeterminato tale importo è erogato solo mediante la consegna di buoni elettronici scaricabili da una apposita piattaforma informatica e che possono essere spesi esclusivamente per le attività formative e gli acquisti dei beni e servizi previsti dal citato art. 1 comma 121;
b) con riferimento alla retribuzione professionale docenti, che la situazione della parte attrice possa essere paragonata a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato;
in caso di accoglimento, aderisce al conteggio di parte ricorrente;
2.
ritenuto che
la domanda in merito alla carta docente proposta possa essere qualificata – in base al complessivo contenuto del ricorso – come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo;
3.
considerato che
- l'art. 1, comma 121 L. 107/2015, prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile";
- con D.P.C.M. del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini (art. 2):
“
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La
Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente
a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…). Il disciplina le modalità di revoca della CP_1
Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio";
- la questione della disparità di trattamento sollevata dai docenti a tempo determinato rispetto all'impossibilità di fruire di tale beneficio ai fini della propria formazione è stata oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, la CGUE ha osservato, tra l'altro, che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta elettronica è stata riconosciuta, Controparte_1
ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro", laddove, come nel caso posto all'attenzione della Corte, la situazione della ricorrente e quella dei docenti assunti dal CP_1 nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste;
- la Cassazione, con sentenza n. 29961/2023 resa ex art. 363 bis c.p.c., ha osservato che l'art. 1, co. 121, cit. deve essere disapplicato perché in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai soli insegnanti di ruolo, escludendo gli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, l. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, l. 124/1999) ed ha pertanto affermato che anche a tali docenti “spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” se “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza
o transitati in ruolo", senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al , CP_1 4.
ritenuto che
- sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella suddetta sentenza (qui da intendersi integramente richiamata, anche ex art. 118 disp. att c.p.c.), la domanda riferita alla carta del docente debba essere accolta, avendo la parte ricorrente documentato di essere attualmente incaricata di una supplenza e di aver svolto incarichi sino al termine delle attività didattiche (negli anni 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24): non essendo stato addotto alcun impedimento da parte del , l'obbligo formativo può essere adempiuto in forma specifica, mediante la CP_1 consegna e l'attivazione della carta elettronica, con le stesse modalità previste per i docenti di ruolo dal D.P.C.M. 28 novembre 2016 o da eventuali, successive previsioni, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre ai soli interessi al tasso legale dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, in assenza di allegazione e prova che la rivalutazione monetaria sia di maggiore entità ed essendo vietato il cumulo degli accessori;
5. considerato, per quanto riguarda la domanda relativa alla retribuzione professionale docenti:
- che con ordinanza n. 20015 del 27/7/2018 la Corte di Cassazione ha affermato che la previsione del c.c.n.l., rivolta a tutto il personale docente ed educativo, deve interpretarsi nel senso di ricomprendere anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124 del 1999, in assenza di una espressa e motivata esclusione,
e che il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi riferito ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non anche all'individuazione delle categorie dei beneficiari;
- che di recente la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 464/2023, ha accolnon vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalla S.C.”, riformando una sentenza di primo grado nella quale erano state esposte tali ragioni;
- che le suddette pronunce possono in questa sede essere richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e che quindi la domanda possa essere integralmente accolta, non essendovi contestazioni del in punto quantum debeatur;
CP_1
6.
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed esser liquidate in misura prossima agli importi minimi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti (tenuto conto della serialità della controversia), potendosi accordare la richiesta distrazione, ma non l'aumento per l'inserimento dei collegamenti ipertestuali (non funzionanti)
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accerta il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24; condanna il a mettere a disposizione di , Controparte_1 Parte_1 tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 2000, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
condanna il al pagamento in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma complessiva di € 840,99 a titolo di r.p.d. per l'anno scolastico 2019/20; condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1030, oltre i.v.a., c.p.a., spese 15% e c.u. se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La giudice
Roberta PASTORE