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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/12/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3392/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 C.F. Parte_2 C.F._1 entrambi con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO MIRKO e dell'avv. PALANDRI PAOLA del foro di LUCCA
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), e per essa nella qualità di procuratrice speciale, Controparte_1 P.IVA_2 (P.IVA, C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_3 P.IVA_3 CONCIO FRANCESCO e dell'avv. PESENTI MARCO del foro MILANO, elettivamente domiciliata in Livorno presso lo studio dell'avv. LORENZINI DINO;
CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. ), e per essa nella qualità di procuratrice speciale, Controparte_1 P.IVA_2 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PESENTI Controparte_2 P.IVA_4 MARCO del foro MILANO, elettivamente domiciliata in Livorno presso lo studio dell'avv. LORENZINI DINO;
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: Si chiede che l'Ill. mo Giudice adito Voglia disporre C.T.U tecnico contabile volta ad accertare l'esatto dare avere tra le parti e in particolare:
“a) Verifichi il CTU se il tasso corrispettivo semplice, tenuto conto di tutti i costi anche eventuali collegati all'erogazione del credito ad esclusione di imposte e tasse, al momento della pattuizione del finanziamento, sia superiore o meno al tasso soglia vigente, in caso di superamento espunga ogni interesse e spesa applicata ricalcolando il dare avere tra le parti. b) Verifichi il CTU se i contratti di mutuo, per cui è causa, indicano in maniera matematicamente univoca, le condizioni di calcolo della rata e del piano di ammortamento e del tasso di interesse. Ove riscontri la matematica assenza anche di uno solo degli elementi di cui sopra, ridetermini il dare avere al tasso BOT.
pagina 1 di 18 c) Verifichi applicando il regime di calcolo del piano d'ammortamento e della rata dell'interesse semplice se il tasso dichiarato in contratto corrisponda o meno a quello applicato. In caso di divergenza tra i due valori ridetermini il dare avere al tasso BOT. d) Proceda al ricalcolo del piano d' ammortamento, utilizzando il regime finanziario di calcolo dell'interesse semplice e verifichi se esso diverga o meno rispetto a quello relativo dell'interesse composto. e) In caso di divergenza quantifichi la differenza economica prodotta dai due regimi finanziari. f) Verifichi se il tasso mora sia disciplinato contrattualmente riconducendolo in ogni caso al tasso BOT qualora abbia provveduto al ricalcolo del tasso corrispettivo. In subordine rassegna le seguenti CONCLUSIONI
“Voglia l'On. le Giudice adito
1.Revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza di titolarità del credito e in particolare, stante l'inesistenza della cessione e/o l'assenza di un valido contratto di cessione e/o perché l'asserito credito non rientra nel perimetro della cessione e comunque stante la mancata prova dell'esistenza credito e l'Abilitazione della cessionaria e/o procuratrice ad operare ai sensi della L. 30.4.1999 nr. 130 e/o 106 e ss TUB, revocare il decreto ingiuntivo opposto e stabilire che nulla è dovuto per le causali di cui in premessa alla società ingiungente;
2. Relativamente al contratto di Mutuo chirografo n. 335334 del 30.6.2009: Accertare e dichiarare la violazione della L. 108/96 e conseguentemente ricalcolare il rimborso, senza alcun interesse, imputando la parte eccedente la rata precedentemente pagata a quella successiva, rideterminando il dare-avere tra le parti, espungendo ogni interesse e spesa ad esclusione di imposte e tasse.
3. Relativamente ad entrambi i mutui chirografi: Accertare e dichiarare la nullità della clausola dell'interesse ultra legale o comunque la non debenza del medesimo per violazione dei canoni di trasparenza, correttezza, buona fede e/o determinatezza ex. art. 117 TUB e 1284 c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al Bot o tasso legale, di volta in volta in vigore, imputando la parte eccedente la rata precedentemente pagata a quella successiva, rideterminando il dare-avere tra le parti.
4. Relativamente ad entrambi i mutui chirografi: Accertare e dichiarare la non meritevolezza e/o assenza di causa concreta dei contratti atipici mutuo, poiché assente l'indicazione della metodologia di calcolo degli interessi e conseguentemente dichiarare nulli i medesimi ex. art. 117 TUB comma 3, con espunzione di tutti gli interessi o in subordine dichiarare dovuto solo il tasso legale o BOT, quantificando di conseguenza il complessivo dare avere tra le parti.
5. Relativamente ad entrambi i mutui chirografi: Accertare e dichiarare che la convenuta ha con dolo e sorpresa applicato interessi in regime di interesse composto invece del regime semplice e conseguentemente dichiarare dovuto tra le parti il solo interesse semplice e/o il tasso BOT stante la palese violazione dei canoni di correttezza e buona fede quantificando di conseguenza il complessivo dare avere tra le parti.
6. Relativamente ad entrambi i mutui chirografi: Accertare e dichiarare ex. art. 41 TUB l'illegittima decadenza dal beneficio del termine e pertanto rimettere nei termini di pagamento, la parte opponente.
7. Relativamente ad entrambi i mutui chirografi: Accertare e dichiarare la nullità del tasso moratorio stante l'indeterminatezza del medesimo e, per l'effetto, dichiararlo dovuto nei limiti del tasso Bot e/o legale.
8. Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione rilasciata dalla sig. Parte_2 per contrarietà alla normativa anti Trust (art. 2 L. 10 ottobre 1990, n. 287) e conseguentemente dichiarare la parte convenuta decaduta ex. art. 1957 c.c revocando il Decreto Ingiuntivo opposto.
9. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorai da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. pagina 2 di 18 per parte convenuta opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni già esposte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la e il sig. (C.F. Controparte_3 Parte_2
), in solido, al pagamento, in favore della convenuta opposta, dell'importo di C.F._1 Euro 468.812,68, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dal dovuto sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Su ricorso della che ha dedotto: Controparte_4
a) di essere creditrice della (P.I. n. ) e di Controparte_3 P.IVA_1
(C.F. n. , nella sua qualità di fideiussore della Parte_2 C.F._1
delle seguenti somme: Controparte_3
- Euro 361.150,49, quale residuo importo comprensivo di interessi al 11/08/2023, derivante dal finanziamento chirografario n. 335334 di originari € 700.000,00, concesso dalla Filiale di Lucca della
SS di Risparmio di San Miniato alla liquidazione (d'ora innanzi Controparte_3 breviter anche solo ), in data 30/06/2009, oltre interessi al tasso convenzionale di mora dal CP_3
12/08/2023 sino al saldo;
- Euro 107.662,19, quale residuo importo comprensivo di interessi al 11/08/2023, derivante dal finanziamento chirografario n. 337802 di originari € 300.000,00, concesso dalla Filiale di Lucca della
SS di Risparmio di San Miniato alla in liquidazione, in data Controparte_3
29/10/2009, oltre interessi al tasso convenzionale di mora dal 12/08/2023 sino al saldo;
b) che la attuale titolarità dei suddetti crediti in capo ad essa ricorrente era dovuta alla cessione degli stessi fatta a suo favore dalla SS di Risparmio di San Miniato S.p.A., in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data 6 dicembre 2017, di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16/12/2017 - Parte Seconda n.148, il giudice designato del Tribunale di Livorno, con decreto n. 934/2023, emesso in data 2.10.2023, ingiungeva a (C.F. ) e a Controparte_3 P.IVA_1 [...]
C.F. , di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di Parte_2 C.F._1 pagina 3 di 18 cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del suddetto decreto, la somma di € 468.812,68 oltre agli interessi come da domanda e oltre alle spese di procedura.
1.1. Tale decreto veniva notificato agli ingiunti il 20.10.2023.
1.2 Avverso tale decreto proponevano tempestiva opposizione gli ingiunti con atto di citazione notificato in data 28.11.2025.
A fondamento della stessa deducevano i seguenti motivi:
a) carenza di titolarità del credito e/o di legittimazione sostanziale e processuale della opposta asserendo che non vi fosse prova della cessione del credito per cui è causa a favore della ricorrente;
b) mancata prova che, al momento dell'asserita cessione del credito (né oggi), la società CP_4
e/o la società fossero iscritte all'interno dell'albo
[...] Parte_3 degli enti abilitati ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e seguenti del TUB e che la stessa abbia emesso titoli così come richiesto dalla L. 30.4.1999 nr. 130;
c) in relazione al mutuo chirografo n. 335334 del 30.6.2009 asserivano che vi fosse stata la violazione della L. 108/96 in quanto lo stesso è stato stipulato contestualmente alla stipula della garanzia del consorzio fidi, garante dell'operazione, il cui costo, collegato direttamente all'erogazione del credito, va considerato nel calcolo del TEG, con la conseguenza che il tasso pattuito è superiore a quello usurario;
d) per entrambi i mutui chirografi deducevano che:
- fossero indeterminate le somme ingiunte;
- fosse indeterminato l'oggetto del contratto in riferimento alla pattuizione del tasso di interesse e delle condizioni economiche applicate ai mutui chirografi;
- che vi fosse la mancata corrispondenza tra il tasso indicato in contratto e quello risultante dal piano d' ammortamento;
- difettasse la indicazione del regime finanziario di calcolo della rata e del piano d'ammortamento;
- che vi fosse divergenza tra il TAEG/ISC dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato;
- che il tasso moratorio fosse nullo;
e) che il contratto atipico di mutuo, nel quale è assente l'indicazione della metodologia di calcolo degli interessi, è nullo ex. art. 1322 c.c. per assenza di meritevolezza della causa concreta;
f) che la imputazione dei pagamenti secondo il regime finanziario dell'interesse composto e non semplice è illegittimo ex. art. 1195 c.c. per violazione dei principi di correttezza e buona fede;
pagina 4 di 18 g) che non sussistevano i presupposti per dichiarare la decadenza dal beneficio del termine essendo la mutuataria creditrice e non debitrice alla luce dei superiori rilievi;
h) che in riferimento alla fideiussione rilasciata dal sig. è nulla la clausola n. 5 Parte_2 che prevede la decadenza ex. art. 1957 c.c. per contrarietà alla normativa anti trust.
1.3 Radicatosi il contraddittorio si costituiva (d'ora innanzi breviter anche Controparte_4
) contestando la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedendo la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo, previa concessione della esecutività dello stesso ex art 648 c.p.c.
1.4 In data 4.5.2024 il giudice precedentemente designato alla trattazione della causa concedeva la provvisoria esecuzione del DI opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini di cui all'art. 281 quinquies c.p.c.
1.5 In data 4.11.2025 e cioè dopo che erano già state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica veniva depositato atto di costituzione di nuova procuratrice per indicata Controparte_4 nella Controparte_2
1.6 All'udienza del 6.11.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art 127 bis c.p.c., parte opponente contestava la tardività della costituzione in giudizio di a mezzo della nuova Controparte_4 procuratrice e insisteva per la remissione della causa sul ruolo Controparte_2 per espletare la richiesta CTU.
chiedeva trattenersi la causa in decisione. CP_4
2. Il presente giudizio è procedibile essendo stato esperito, seppur con esito negativo, il tentativo di mediazione, come risulta dal verbale di mediazione del 27.2.2024 (cfr. doc. 6 di parte opposta).
3. Del tutto irrilevante è accertare se la potesse costituirsi a mezzo di nuovo Controparte_4 procuratore speciale dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, essendosi comunque la stessa costituta a mezzo del procuratore speciale
[...] che ha svolto tutta l'attività defensionale fino al deposito della comparsa Parte_3 conclusionale di replica.
L'eventuale invalidità della nuova costituzione non inciderebbe infatti né sulla possibilità di emanare la sentenza né sul riparto delle spese di lite essendo, comunque, la parte opposta unicamente
[...]
CP_4
4. Con il primo motivo di opposizione gli opponenti deducono che non vi è prova della legittimazione attiva di non essendovi prova che tra i crediti a lei ceduti dalla SS Di Risparmio Controparte_4
Di San Miniato s.p.a rientrino anche i crediti sorti a seguito della erogazione dei due mutui sopra indicati a favore di da parte di tale istituto di credito. CP_3
Tale motivo di opposizione è infondato e deve pertanto essere respinto. pagina 5 di 18 Se è vero infatti, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia (cfr. tra le altre Cass. 3405/2024), che la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale non è di per sé sufficiente a dare la prova della cessione, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, tuttavia l'avviso anzidetto può fungere da prova dell'avvenuta cessione, quando contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (cfr. Cass. 21821/2023).
Ha infatti precisato più volte la Suprema Corte che nel caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione” (in tal senso cfr. Cass., Sez. III, n. 427 del 10/2/2023).
Peraltro, anche ove tale avviso non consenta di per sé di ritenere provata la cessione, il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (cfr. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n.
10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116), non potendosi invece affermare che l'unico atto con il quale si può provare tale cessione sia la produzione del contratto di cessione.
Ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta dalla opposta, nel caso di specie, possa dirsi raggiunta la prova della cessione alla del credito sorto dai contratti di Controparte_4 mutuo stipulati dall'odierna opponente con la SS Di Risparmio Di San Miniato s.p.a. CP_3
Infatti ha provato la titolarità del credito azionato e dunque la propria legittimazione Controparte_4 ad agire in ragione dei seguenti elementi: i) dalla pubblicazione effettuata ex art. 58 T.U.B. in Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, n. 148, del 16/12/2017 (cfr. doc. 3 della fase monitoria), si evince che SS
Di Risparmio Di San Miniato s.p.a. ha ceduto a tutti i crediti deteriorati derivanti da CP_1 operazioni creditizie poste in essere tra il 2/1/1980 ed il 31/3/2017; ii) il credito già vantato da SS Di
Risparmio Di San Miniato e per cui è causa è sorto da operazioni creditizie poste in essere tra il
2/1/1980 ed il 31/3/2017 (i due mutui sono infatti rispettivamente del 30.6.2009 e del 29.10.2009); iii) il credito in questione, alla data della cessione, era deteriorato, non avendo la ingiunta adempiuto al versamento delle rate di rimborso secondo quanto convenuto, come non è contestato, in quanto secondo le indicazioni della banca d'Italia sono crediti deteriorati non solo le sofferenze, che sono esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili e le inadempienze probabili, che sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca pagina 6 di 18 valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali, ma anche le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate che sono esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.
Peraltro che i crediti in oggetto siano stati ceduti alla emerge anche dalla Controparte_4 dichiarazione di società risultante dalla fusione per incorporazione di SS Controparte_5
Di Risparmio di San Miniato S.p.A. (cfr. doc. 4 della opposta).
Occorre in proposito ricordare che “la dichiarazione del cedente […] notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. civ., n.
10200/2021).
Ove infatti tali crediti non fossero tra quelli oggetto di cessione, non si comprenderebbe perché la incorporante della banca cedente avrebbe dovuto dichiarare, con dichiarazione confessoria (perché a seguito della stessa non potrebbe certamente più essere lei ad agire nei confronti del debitore principale e del fideiussore), che il credito nei confronti dell'odierna opponente è stato ceduto a CP_3
Controparte_4
Da tutti tali elementi non può che concludersi che i crediti sorti in conseguenza della stipula dei contratti di mutuo sopra indicati sono stati ceduti dalla SS Di Risparmio Di San Miniato alla
Controparte_4
Pertanto, come detto, il motivo di opposizione relativo al difetto di legittimazione della Controparte_4 deve essere rigettato.
[...]
5. Ancora parte opponente ha dedotto che non avendo e/o la società Controparte_4 [...] provato di essere iscritte all'albo dei soggetti abilitati né la emissione dei titoli, Parte_3 così come previsto dalla L. 30.4.1999 nr. 130, il decreto ingiuntivo dovrebbe essere revocato.
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
La circostanza che non risulti provata la iscrizione di all'albo di cui Parte_3 all'art. 106 TUB per l'esercizio dei servizi di riscossione di crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, co. 3 lett. c) della l. 130/1999 è irrilevante in quanto tale mancata iscrizione non comporta la invalidità, nel caso di specie, della procura conferita alla stessa dalla in CP_1 quanto il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, pagina 7 di 18 ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (cfr. Cass. n. 7243/2024).
5.1 Parimenti irrilevante è la ulteriore questione sollevata da parte opponente non avendo gli opponenti provato che le somme oggetto di giudizio erano destinate al soddisfacimento dei diritti incorporati in titoli offerti ai soli investitori professionali.
6. Gli opponenti hanno inoltre asserito, in relazione al mutuo chirografo n. 335334 del 30.6.2009, che:
a) il mutuo è stato stipulato contestualmente alla stipula della garanzia del consorzio fidi, garante dell'operazione;
b) che il costo della garanzia prestata da detto sia rilevante ai fini del calcolo del TEG;
CP_6
c) che infatti, nelle risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG, ai sensi della legge sull'usura” del novembre 2010, la Banca d'Italia, all'interrogativo se vadano inclusi nel TEG gli oneri sostenuti dal cliente verso il , nel caso in cui il finanziamento venga concesso a fronte di una CP_6 garanzia fornita da un Confidi, ha chiarito che vanno inclusi nel TEG gli oneri direttamente riferibili alla specifica operazione di finanziamento;
d) che, considerando anche tale importo, il TEG è pari al 8,509% e tale tasso supera il tasso soglia previsto dalla normativa vigente al momento della stipula del mutuo, in quanto il tasso soglia usura per il periodo 01/04/2009 –30/06/2009 per anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche oltre 5.000 euro era pari al 8,475% (5,65% x 1,5).
Anche tale motivo di opposizione non merita accoglimento.
La operazione de qua è stata compiuta il 30.6.2009.
Al momento della conclusione del contratto erano dunque vigenti le istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura, del febbraio 2006 pubblicate nella GU
Serie Generale n.102 del 04-05-2006.
Le stesse per quanto qui interessa prevedevano: ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
In particolare, sono inclusi: le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito.
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo pagina 8 di 18 adempimento di obblighi di legge.
Soltanto nel novembre 2010 nelle “risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura” in relazione alle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della Legge sull'usura dell'agosto 2009” la Banca d'Italia ha precisato che le spese de quibus debbano essere comprese ai fini del calcolo del TEG se la garanzia è intesa ad:
1. assicurare il rimborso del credito;
2. tutelare i diritti del creditore nell'ambito del rapporto di finanziamento e oltre a ricorre una di queste condizioni la stipula del contratto assicurativo o di garanzia presenti una delle seguenti caratteristiche:
a) sia obbligatoria per legge o per contratto per ottenere il credito;
b) sia obbligatoria o, nei fatti, necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali;
c) sia contestuale alla concessione del finanziamento.
Atteso che in tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso (cfr. tra le altre Cass. Ordinanza n. 29794 del
19/11/2024) ne consegue che, nel caso di specie, deve farsi riferimento, per la valutazione del superamento del TEG alle istruzioni del febbraio 2006 e non a quelle dell'Agosto – novembre 2009, come vorrebbe parte opponente e come ritenuto dal suo consulente nella relazione allegata alla opposizione sub 2, con la conseguenza che in assenza di allegazione e prova che la garanzia Confidi sia stata imposta dal creditore il costo della stessa non può essere considerato ai fini del calcolo del TEG.
In ragione di quanto sopra argomentato anche la eccezione relativa alla usurarietà del mutuo del
30.9.2009 e la relativa domanda di accertamento sono infondate.
7. Sostiene ancora parte opponente che sia indeterminato l'oggetto del contratto in riferimento alla pattuizione del tasso di interesse e delle condizioni economiche applicate ad entrambi i mutui chirografi.
Nel contratto 335334 del 30.6.2009 viene previsto un interesse pari a 6,75 % nominale annuo (art. 1).
Successivamente all'art 4 si legge:
Le Parti contraenti, fermo restando il tasso d'interesse innanzi previsto all' art. 1) per la determinazione della rata di preammortamento, la scadenza del quale è fissata al 30/06/2009, pagina 9 di 18 composta ca soli interessi da calcolare in via posticipata, mentre stabiliscono che il criterio per la determinazione del tasso d'interesse applicabile, è il seguente:
- media tasso EURIBOR 6 mesi, divisore 360 - componente variabile - maggiorato di 3,25 punti percentuali - componente fissa, convengono d'applicare alla presente operazione, un tasso d'interesse variabile per tutta la durata dell'ammortamento, mediante corresponsione di n° 14 rate semestrali posticipate, comprensive di capitale e di interessi, da pagarsi in contanti presso le casse dell'Istituto, alle previste scadenze del 30 Giugno e 31 Dicembre di ogni anno, a partire dalla scadenza finale del periodo di preammortamento suddetto per un importo capitale di 350.000,00 pari al 50% del finanziamento;
per il restante 50% una rata "bullet" da corrispondere alla scadenza.
Tutte tali rate semestrali d'ammortamento sono soggette a variabilità e la Ditta finanziata dichiara d' assumere ogni maggiore onere relativo, per effetto dell'adeguamento che l' è autorizzato ad CP_7 effettuare senza obbligo di preavviso, dell'interesse che, ferma restando la componente fissa, sarà determinato con arrotondamento allo 0,05 superiore e rilevato dai dati pubblicati dal quotidiano "Il
" o da altro quotidiano equipollente e precisamente, ferma restando sempre la componente CP_8 fissa:
- la media del tasso EURIBOR 6 mesi/360, riferita al mese precedente all'inizio di ogni semestre e quindi, per le semestralità con decorrenza dal 1 ° Gennaio, sarà applicata la rilevazione relativa al precedente mese di Dicembre e per le semestralità con decorrenza dal 1 ° Luglio, sarà applicata la rilevazione relativa al precedente mese di Giugno.
Il tasso nominale annuo del mutuo, quindi, risulterà per tutta la durata dell'ammortamento, in misura corrispondente a quella derivante dalla componenti innanzi precisate e varierà semestre per semestre in funzione del succitato parametro.
Nell'ipotesi che il parametro innanzi individuato non fosse pubblicato o non rilevabile, sarà presa a base l'ultimo dato pubblicato, il quale sarà soggetto in misura proporzionale, alle variazioni del tasso fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema – tasso fisso, ovvero tasso minimo di partecipazione - operazioni a tasso variabile ( così detto "Tasso di rifinanziamento Principale della
B.C.E.), secondo le risultanze che saranno rese note dagli Organi competenti in materia nel periodo di carenza delle dette pubblicazioni. Nel caso in cui il parametro precedentemente individuato per la determinazione del Tasso Annuo Nominate applicabile all'ammortamento del mutuo, dovesse scomparire e/o non essere più rilevato e comunque, non fosse più possibile la sua automatica sostituzione, la SS individuerà un altro parametro equivalente, che sin d'ora è autorizzata ad applicare seguendo le indicazioni desumibili dal mercato e dai provvedimenti nazionali o comunitari pagina 10 di 18 che potranno essere emanati sull'argomento.
Si allega al presente atto sotto lettera "C", sottoscritta debitamente dai Comparenti, per formarne parte integrante sostanziale, omessane la lettura per espressa e concorde volontà dei Comparenti stessi, una tabella nella quale sono evidenziate le quote di capitale ed interessi da restituire con le singole rate di ammortamento convenute.
Dalla stessa tabella, risulta anche il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre a seguito di tale ammortamento.
Le suddette rate semestrali di ammortamento, comprenderanno oltre alla quota di capitale rispettivamente indicato nella tabella allegata, gli interessi al tasso da determinare secondo i criteri di adeguamento dello stesso come sopra previsto.
Si precisa che, stante quanto sopra pattuito, per quanto riguarda la quota interessi, tale tabella ha carattere meramente esplicativo.
Alla luce di tali previsioni la determinazione degli interessi non è affatto indeterminata.
Le parti hanno previsto per il periodo di preammortamento un tasso fisso del 6.75%.
Per il periodo di ammortamento hanno previsto un tasso variabile pari alla media del tasso EURIBOR 6 mesi, divisore 360 maggiorato di 3,25 punti percentuali da pagarsi quanto alla metà del finanziamento, pari € 350.000,00, in 14 rate semestrali posticipate, comprensive di capitale e di interessi, alle previste scadenze del 30 Giugno e 31 Dicembre di ogni anno, a partire dalla scadenza finale del periodo di preammortamento suddetto;
per il restante 50% di 350.000,00 hanno previsto che tale somma, maggiorata degli interessi come sopra indicati, sarebbe stata pagata in un'unica soluzione alla scadenza.
La indicazione dell'EURIBOR 6 mesi, divisore 360 non è affatto indeterminato perché le parti avendo previsto che per la semestralità con decorrenza dal 1 ° Gennaio venga applicata la rilevazione relativa al precedente mese di Dicembre e per le semestralità con decorrenza dal 1 ° Luglio, quella del precedente mese di Giugno, hanno inteso riferirsi alla rilevazione del 31.12. e del 30.6, tanto che hanno precisato che ove le stesse non fossero pubblicate si deve fare riferimento all'ultimo dato pubblicato, previsione che non si spiegherebbe nel caso in cui le parti non avessero voluto fare riferimento alla rilevazione dell'ultimo giorno del mese precedente a quello di pagamento.
Quindi per questo contratto la eccezione relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse (e la correlata domanda di accertamento) è infondata, con la conseguenza che non deve trovare applicazione il tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB, con la conseguente inutilità di ammettere la richiesta CTU.
Analoga conclusione si deve ritenere per l'altro finanziamento, che ha la medesima struttura, salvo che l'interesse pattuito per il preammortamento è del 4,30%. pagina 11 di 18 7.1. Né può dirsi che tale parametro sia nullo per essere frutto di intesa restrittiva della concorrenza, come asserito dalla opponente nella memoria depositata ex art 171 ter n. 1 c.p.c..
Con sentenza 12007/2024 la Corte di SSzione provvedendo ex art 363 comma 3 c.p.c. ha infatti dettato i seguenti principi di diritto:
«i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice (quali deve ritenersi la SS di Risparmio di San Miniato non essendo neppure allegata la partecipazione della stessa ad una intesa vietata), non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in “applicazione” delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE»; «le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice;
a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse»; «in tale ultimo caso
(ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto
(limitatamente al periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore “genuino”, cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento».
Nel caso di specie parte opponente non ha in alcun modo dato prova che nel periodo oggetto del pagina 12 di 18 contratto il tasso Euribor sia stato alterato da condotte illecite di terzi. Né rileva quanto accertato dall'indagine svolta dalla Commissione Europea il 4 Dicembre 2013, peraltro neppure prodotta da parte opponente, in quanto tale indagine è stata svolta relativamente al periodo dal settembre 2005 al maggio
2008 e dunque per un periodo antecedente alla stipula dei mutui per cui è causa.
7.2 Ancora parte attrice opponente ha dedotto che vi sia la mancata corrispondenza tra il tasso indicato in contratto e quello risultante dal piano d'ammortamento e che questo, se è dato capire il ragionamento fatto da tale parte, comporterebbe la indeterminatezza del tasso di interesse indicato in contratto.
Tale argomentazione è fallace.
Il tasso pattuito tra le parti è quello sopra indicato.
La tabella che prevede le rate semestrali di ammortamento, come precisato nel contratto, ha carattere meramente esplicativo, essendo il tasso previsto tra le parti variabile e dunque destinato a variare, a seguito della rilevazione nel tempo dei tassi Euribor 6 mesi divisore 360.
7.3 Ancora parte attrice asserisce che l'oggetto del contratto è indeterminato, attesa la mancata indicazione del regime finanziario di calcolo della rata e del piano d'ammortamento.
In realtà, poiché nel contratto è scritto che viene allegata una tabella nella quale sono evidenziate le quote di capitale ed interessi da restituire con le singole rate di ammortamento convenute e che dalla stessa tabella risulta anche il capitale residuo che viene a determinarsi semestre per semestre a seguito di tale ammortamento nonché che le suddette rate semestrali di ammortamento, comprenderanno oltre alla quota di capitale rispettivamente indicato nella tabella allegata, gli interessi al tasso da determinare secondo i criteri di adeguamento dello stesso come sopra previsto è chiaro che le parti abbiano voluto fare riferimento ad un ammortamento cd. alla francese, come del resto ha ben compreso il consulente di parte attrice opponente.
In tale schema la capitalizzazione composta è quindi, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato (Cass. n. 27823/2023; cfr. ancora in motivazione Cass. 15130/2024), con la conseguenza che non possono condividersi in diritto le conclusioni cui perviene parte opponente.
Peraltro ad abundantiam occorre rilevare che la Suprema Corte (cfr. Cass. 15130/2024, alla cui ampia motivazione si rimanda) ha recentemente statuito, seppure esaminando la ipotesi del mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, ma con argomenti che possono essere spesi anche ove si tratti di mutuo bancario a tasso variabile con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla pagina 13 di 18 francese" quale quello di specie, che l'ammortamento alla francese da una parte non contrasta con il divieto di cui all'art. 1283 c.c. e dall'altra che, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Del resto non si può non rilevare che l'anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., si ha soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo e che nei piani di ammortamento alla francese invece nessun interesse viene calcolato sugli interessi maturati nel periodo precedente e quindi non sussiste nessun anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c..
Ne consegue pertanto che anche tale motivo di opposizione (e la correlata domanda di accertamento) in quanto infondato deve essere rigettato.
7.4 Sostiene ancora parte attrice opponente che vi sia divergenza tra il TAEG/ISC dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato.
Tale deduzione è assolutamente generica. Peraltro anche ove la stessa fosse vera ciò non potrebbe comportare la applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
La inserzione nel contratto di tale tasso è “deputato, secondo le previsioni normative, a svolgere una mera funzione informativa della mutuataria in ordine al costo complessivo dell'operazione di finanziamento e non già a determinare di per sé alcuna condizione del rapporto;
ne discende che, al più, si potrebbe ipotizzare la responsabilità della Banca per inadempimento dei suoi obblighi informativi, con ogni conseguenza risarcitoria, nell'ipotesi in cui fosse stato allegato e provato che il cliente abbia subito un danno in conseguenza di esso” (cfr Trib. Roma n.43/2020), nel caso di specie però neppure allegato.
Che tale sia la conseguenza appare evidente dall'esame della disciplina dell'ISC.
L'art. 117 comma 8° del TUB dispone che la “Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto determinato. I contratti difformi sono nulli”. L'art 9 della delibera
CICR del 4.03.2003 prevede che la Banca d'Italia debba individuare “le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un
“Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca
d'Italia medesima”. Il titolo X, capitolo 1, sezione II, paragrafo 9 delle Istruzioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia il 25.07.2003 prevedono che “il contratto e il “documento di pagina 14 di 18 sintesi” […] riportano un “indicatore sintetico di costo” (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui;
anticipazioni bancarie;
altri finanziamenti”. Il paragrafo 8 stabilisce che al contratto deve essere unito un documento di sintesi e che quest'ultimo deve costituire “il frontespizio del contratto ed è redatto secondo modalità, anche grafiche, di immediata percezione e comprensione”.
Ritiene lo scrivente che, come statuito dal Tribunale di Salerno con ordinanza in data 27.1.2017, la tesi Par che vorrebbe far derivare dalla mancata indicazione nel contratto dell' o dalla sua erronea indicazione la nullità, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art 117 TUB, pur fatta propria da parte della giurisprudenza, (cfr. Trib. Cagliari 29 marzo 2016 n. 5295, richiamato da parte ricorrente;
e Trib Napoli 15 maggio 2015 n. 7779), non sia condivisibile.
Infatti, come ben messo in evidenza dalla pronuncia del menzionato Tribunale campano, l'omessa indicazione nel contratto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non ne inficia la validità, costituendo quest'ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge chiaramente dall'art. 9, sezione II, capitolo 1, titolo X delle predette istruzioni della Banca
d'Italia, ma non costituisce un elemento tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale.
Infatti l'art 3, sezione III, capitolo 1, titolo X delle istruzioni suddette, sotto la rubrica “contenuto dei contratti” prevede che i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti alla banca, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sez. IV del presente Capitolo (Comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo.
È solo l'art. 9, della sezione II del capitolo 1 del titolo X, sezione intitolata “Pubblicità e Informazione
Precontrattuale” che prevede che il contratto e il "documento di sintesi" di cui al par. 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno a oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003.
La collocazione sistematica di detta norma sotto la sezione concernente la pubblicità e l'informazione precontrattuale, e non nell'art. 3 della sezione II, disciplinante la forma ed il contenuto minimo dei contratti bancari, non può che portare a concludere che l'eventuale omissione di tale elemento non comporti la nullità del contratto quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri pagina 15 di 18 economici, come prescritto, quale contenuto minimo del contratto, dall'art. 3.
Pertanto, anche ove rispondesse a verità quanto allegato da parte attrice, da ciò non ne potrebbero derivare le conseguenze dallo stesso allegate con la conseguenza che è ultroneo tale accertamento.
7.5 Sostiene ancora parte attrice che l'interesse moratorio sia nullo.
Nei contratti si legge: ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata, produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza, l'interesse di mora a carico della
Ditta finanziata ed a favore dell'Istituto. Il tasso di mora é stabilito maggiorando di 3 punti percentuali il tasso convenzionale come sopra pattuito e tempo per tempo applicato.
Tale previsione non è nulla essendo detto interesse chiaramente determinato alla luce della determinatezza del tasso di interesse previsto nei contratti, alla luce di quanto sopra rilevato, maggiorato di 3 punti percentuali.
Né può dirsi che tale tasso sia nullo per essere usurario.
Costituisce principio costantemente affermato (cfr. da ultimo Cass. 16526 del 13/06/2024) quello secondo cui, poiché la l. n. 108 del 1996 si applica anche agli interessi moratori, la mancata ricomprensione dei medesimi nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano, comunque, la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali. In tal caso il tasso-soglia sarà dato dal TEGM, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato;
laddove, invece, i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Sez. U. 18/09/2020, n. 19597).
Nella circolare del 3.7.2013 della Banca D'Italia si legge:
Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.
Pertanto sono usurari solo i tassi moratori (ove pattuiti con la maggiorazione dell'interesse corrispettivo non usurario) che aumentino il tasso soglia del 3,15% (2,1 x 1.5%). pagina 16 di 18 Ne consegue pertanto che il tasso moratorio previsto nel caso di specie non è usurario, perché inferiore a tale percentuale.
Pertanto anche la relativa eccezione (e la correlata domanda di accertamento) non merita accoglimento.
7.6 Alla luce di quanto suddetto deve affermarsi che sia infondata anche la eccezione (e la correlata domanda di accertamento) con la quale parte opponente contesta la decadenza dal beneficio del termine asserendo di essere creditrice e non debitrice.
8. Sostiene infine parte opponente in relazione alla posizione di che la fideiussione Parte_2 dal medesimo rilasciata sia contraria alla legge anti trust, con conseguente nullità della clausola 5 relativa alla decadenza ex. art. 1957 c.c.
8.1 Va in primo luogo precisato che si tratta di eccezione volta unicamente a paralizzare la domanda avanzata dall'opposta - non di domanda riconvenzionale finalizzata a far accertare con efficacia di giudicato una questione riservata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia d'impresa, con la conseguenza che la stessa può essere esaminata nel merito.
Tale eccezione è infondata.
Infatti la parte che voglia far valere la nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata dal provvedimento della banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 deve documentare tutte le circostanze fattuali necessarie all'accertamento della nullità parziale del contratto
“a valle” dell'intesa anticoncorrenziale (cfr. Cass. n. 30383/2024; Cass 1851/2025) e dunque deve documentare i seguenti elementi:
i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia;
ii) la natura della fideiussione ominibus della fideiussione de qua, giacché il provvedimento della
Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus;
iii) la stipulazione della fideiussione nell'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia; iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento suddetto;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, essendo stata l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., che ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa tempestivamente proposta con l'opposizione.
Nel caso di specie, a prescindere da ogni altra considerazione, difettano le condizioni sub ii) non essendo quelle rilasciate in data 30.6.2009 e 20.10.2009 (cfr. doc. 7 del fascicolo monitorio) delle fideiussioni omnibus, e la condizione sub iii) essendo le due fideiussioni state stipulate nel 2009 e pagina 17 di 18 dunque in un periodo che fuoriesce dall'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia.
Infatti essendo detto accertamento, operato nel 2005, non può consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva a tale accertamento il pregresso accordo anticoncorrenziale.
Pertanto, ove la parte opponente avesse voluto provare che la clausola è nulla per dipendere da una intesa restrittiva della concorrenza avrebbe dovuto in primo luogo allegare la persistenza di detta intesa restrittiva della concorrenza ed in secondo luogo offrirne specifica prova non potendo valersi per il periodo successivo al 2005 della istruttoria effettuata dalla Banca d'Italia per giungere alla emanazione del provvedimento n. 55 del 2005.
Nel caso di specie invece parte opponente non ha né allegato né provato ciò.
Pertanto anche la eccezione de qua deve essere rigettata.
9. In definitiva essendo tutti i motivi di opposizione (e tutte le correlate domande di accertamento) proposti da parte opponente infondati deve essere rigettata la opposizione proposta da
[...]
e da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_3 Parte_2
934/2023 emesso in data 2.10.2023 dal giudice designato del Tribunale di Livorno, nonché le domande di accertamento degli stessi proposte.
10. Le ulteriori spese della fase a cognizione piena del giudizio seguono la soccombenza e dunque debbono essere poste a carico degli opponenti in solido fra di loro.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la opposizione proposta da e da Controparte_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 934/2023 emesso in data 2.10.2023 dal Parte_2 giudice designato del Tribunale di Livorno nonché le domande di accertamento dagli stessi proposte e li condanna, in solido fra di loro, a rifondere alla e ulteriori spese della fase a Controparte_1 cognizione piena del giudizio che liquida in € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.441,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 6.164,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
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