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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3965/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3965/2025
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocino dell'avv. LAPENTA GRAZIELLA che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. MACRI' ELISA lo rappresenta e difende in Controparte_1 virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 17.06.2025 Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 18.03.1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
236 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...], , Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15.02.2023.
Con ricorso depositato il 24.02.2025, parte ricorrente chiedeva unicamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Con decreto del 06.03.2025, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
17.06.2025.
Con memoria difensiva del 16.06.2025, si costituiva in giudizio , nulla Controparte_1 opponendo alla domanda formulata da parte ricorrente in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
All'udienza del 17.06.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n.
898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione omologato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
SPESE di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3965/2025
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocino dell'avv. LAPENTA GRAZIELLA che la rappresenta e difende Parte_1 in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. MACRI' ELISA lo rappresenta e difende in Controparte_1 virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 17.06.2025 Per il P.M.:
“visto, nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in TORINO il 18.03.1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
236 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata a [...] il [...], , Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 15.02.2023.
Con ricorso depositato il 24.02.2025, parte ricorrente chiedeva unicamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Con decreto del 06.03.2025, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
17.06.2025.
Con memoria difensiva del 16.06.2025, si costituiva in giudizio , nulla Controparte_1 opponendo alla domanda formulata da parte ricorrente in punto cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
All'udienza del 17.06.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n.
898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione omologato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi per la separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
SPESE di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.