Articolo 923 del Codice della navigazione
Articolo 928Articolo 921
Versione
21 aprile 1942
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Versione
3 aprile 1977
Art. 923.
(Determinazione dell'indennita').

Quando, a norma delle disposizioni di questo codice, una indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro, s'intendono comprese nella retribuzione lo stipendio o la paga base e le altre indennita' di carattere fisso e continuativo, a tal fine indicate nelle norme corporative.

((A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennita' di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977))
Entrata in vigore il 3 aprile 1977
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