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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 01/12/2025, n. 5259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5259 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluigi Canali, nel procedimento iscritto al n.r.g. 17697/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
nato in Brasile il [...], in [...] e quale genitore esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il Persona_1
27/04/2015;
, nata in Brasile il [...], in [...] Controparte_2
e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
, nato in [...] il [...];
[...]
, nata in Brasile il [...], in [...] e quale Parte_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_3
, nata in [...] il [...], ,
[...] Parte_3 nata in [...] il [...], e , nata in [...] il Parte_4
01/11/2013;
, nata in [...] il [...]; Parte_5
, nata in [...] il [...]; Parte_6 tutti con il patrocinio dell'avv. Carlofernando Parisi del foro di Catanzaro e dell'avv. stabilito Vagner Teixeira Cardoso, elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Pascali n. 6 presso lo studio dell'avv. Parisi
RICORRENTI contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia Controparte_3
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
* * *
RILEVATO IN FATTO
Con atto depositato il 27/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti del cittadino italiano
[...] nato il [...] a [...], frazione di Orzinuovi (BS), in seguito emigrato in Brasile Persona_4
e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano.
Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con memoria integrativa non autorizzata depositata in data 26.09.2025 parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione a sostegno della propria domanda e con nota di trattazione scritta depositata in data 10.11.2025 ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Il si è costituito con comparsa depositata in data 31.10.2025, eccependo la mancata Controparte_3 tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e chiedendo, quindi, il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
* * *
Ritiene il Tribunale, in linea con altri precedenti di merito, che il ricorso non sia fondato per mancanza di sufficiente documentazione a supporto della domanda alla data di introduzione della stessa.
La difesa ricorrente ha, infatti, depositato un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti, limitandosi a produrre la procura alle liti, l'albero genealogico, il certificato di battesimo dell'avo e i documenti di identità dei ricorrenti.
È evidente come, in assenza di ulteriore documentazione, non sia possibile evincere la linea di discendenza ininterrotta da cittadino italiano che fonderebbe il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis fatto valere.
Solo con successiva memoria integrativa (non autorizzata) del 26.09.2025 la difesa di parte ricorrente ha, in totale autonomia, provveduto a integrare la documentazione probatoria relativa alla discendenza iure sanguinis dei ricorrenti e ciò verosimilmente in ragione dell'intervenuta anticipazione della data di prima udienza.
Al riguardo, è tuttavia opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Ora, è evidente che, non essendosi ancora costituito il convenuto alla data del 26.09.2025, CP_3
l'esigenza di effettuare la produzione di documenti non allegati al ricorso non è in alcun modo giustificata dalle “difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che parte ricorrente, pur essendo a ciò espressamente onerata dal menzionato primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” ad essa parte “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma, c.p.c.), ha appunto omesso di corredare il ricorso di tutti i documenti fondanti la domanda.
Si ritiene, invero, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non smentiti da pronunce di legittimità (come noto, la S.C. si è pronunciata, in un caso isolato, sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt. 281- undecies, primo comma c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata
“…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.
Con l'introduzione del nuovo procedimento semplificato di cognizione (in luogo del precedente rito sommario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) e il suo inserimento ad opera dalla riforma (art. 3, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in attuazione del criterio di delega (art. 1, comma 5, lett. n), l. 26 novembre 2021, n. 206), nel nuovo Capo III-quater del Titolo I del Libro II del c.p.c., recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al Tribunale, il legislatore ha voluto approntare una disciplina sistematica per il procedimento in esame, qualificandolo come un giudizio a cognizione piena (e non sommaria) semplificata, aumentando il grado di predeterminazione delle regole di svolgimento del processo anche nelle fasi di trattazione e istruttoria e corrispondentemente diminuendo i poteri discrezionali del giudice che caratterizzavano il processo sommario.
Il procedimento semplificato si configura, dunque, come un rito a cognizione piena, con una disciplina normativamente ed esaurientemente prevista, la quale non prevede poteri discrezionali del giudice nella regolamentazione del processo maggiori di quelli del rito ordinario (di cui il rito semplificato condivide la fase conclusiva: cfr. art. 281-terdecies c.p.c.).
Con particolare riferimento agli atti introduttivi e alle preclusioni che subiscono le parti già in questo momento, va ribadito che, poiché nel successivo corso del procedimento le parti possono esercitare le attività difensive che sono conseguenza delle domande ed eccezioni delle altre parti (art. 281-duodecies, terzo comma c.p.c.) e possono modificare e precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, solo se autorizzate dal giudice e a condizione che “l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte” (art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.), poiché, dunque, per espressa previsione normativa, la possibilità di svolgere attività assertive e di produzione documentale ulteriori a quanto già compiuto nell'atto introduttivo è giustificata e condizionata dallo svolgimento dialettico del processo, si ritiene che le parti, nel procedimento semplificato, se non autorizzate dal giudice in presenza delle suddette condizioni, non possano, successivamente al deposito degli atti introduttivi, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, né possano liberamente modificare e precisare le domande e le eccezioni nel corso del procedimento.
Benché non espressamente sancita, tale preclusione è chiaramente ricavabile per implicito dalla disciplina legislativa sopra richiamata1 ed è in linea con il criterio di delega che indicava di disciplinare il procedimento semplificato, “mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti” (art. 1, comma 5, lett. n), n. 4), l. 206/2021).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, buona parte degli interpreti ritengono che, insieme alla allegazione dei fatti (costitutivi quanto all'attore, estintivi, modificativi o impeditivi quanto al convenuto), le parti debbano altresì, a pena di decadenza, effettuare le produzioni documentali e indicare le richieste istruttorie volte a dimostrare tali fatti.
In mancanza di tale completa attività, si verrebbe meno alla ratio legis di disciplinare un rito, in cui alla prima udienza il thema decidendum e il thema probandum siano chiaramente definiti, salvo quanto reso necessario dallo sviluppo dialettico del processo, solo in tal modo potendo effettivamente procedersi a una rapida definizione del giudizio.
Del resto, l'obbligo del convenuto di prendere posizione in comparsa in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione è pienamente coerente solo con la concentrazione negli atti introduttivi delle allegazioni e delle richieste istruttorie.
Laddove, per contro, si consentisse all'attore di produrre successivamente (e sino a quando, in mancanza di esplicita scadenza?) i documenti meramente indicati nel ricorso, dovrebbe consentirsi al convenuto di contestare, successivamente (in un termine all'uopo concesso?) la fondatezza dei fatti ex adverso allegati, ed eventualmente
contro
-produrre o dedurre a prova, con ciò determinandosi un ingiustificato ritardo delle attività strumentali alla trattazione della causa e una altrettanto ingiustificata disarticolazione delle scansioni processuali delineate dal legislatore.
È, quindi, del tutto coerente con il dato normativo ritenere che, seppure il terzo comma dell'art. 281- undecies c.p.c. non sancisca espressamente la preclusione in parola, con il deposito dell'atto introduttivo l'attore debba necessariamente non solo indicare ma anche produrre i documenti a sostegno della domanda.
Ciò premesso, poiché, nel caso in esame, alla data di deposito dell'atto introduttivo, parte ricorrente ha pressoché del tutto omesso la prova della sussistenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, avendo provveduto a tale produzione documentale in via del tutto autonoma a ridosso dell'anticipata udienza di trattazione, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Né può, infatti, ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che alla data del deposito documentale non era ancora costituita in giudizio, ovvero autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento, in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, limitatamente alle sole fasi di studio e introduttiva, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nonché il mancato deposito di note scritte da parte del resistente. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti;
• condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in € 2.905,00, CP_3 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 01/12/2025
Il Giudice Gianluigi Canali 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano, nella pur differente materia del lavoro, Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353 e Corte cost., 14 gennaio 1977, n. 13
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Gianluigi Canali, nel procedimento iscritto al n.r.g. 17697/2024, promosso da:
, nato in [...] il [...]; Parte_1
nato in Brasile il [...], in [...] e quale genitore esercente la Controparte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata in [...] il Persona_1
27/04/2015;
, nata in Brasile il [...], in [...] Controparte_2
e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_2
, nato in [...] il [...];
[...]
, nata in Brasile il [...], in [...] e quale Parte_2 genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori Persona_3
, nata in [...] il [...], ,
[...] Parte_3 nata in [...] il [...], e , nata in [...] il Parte_4
01/11/2013;
, nata in [...] il [...]; Parte_5
, nata in [...] il [...]; Parte_6 tutti con il patrocinio dell'avv. Carlofernando Parisi del foro di Catanzaro e dell'avv. stabilito Vagner Teixeira Cardoso, elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Pascali n. 6 presso lo studio dell'avv. Parisi
RICORRENTI contro
, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia Controparte_3
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 20.11.2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.
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RILEVATO IN FATTO
Con atto depositato il 27/12/2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti del cittadino italiano
[...] nato il [...] a [...], frazione di Orzinuovi (BS), in seguito emigrato in Brasile Persona_4
e mai naturalizzatosi cittadino brasiliano.
Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 20.11.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con memoria integrativa non autorizzata depositata in data 26.09.2025 parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione a sostegno della propria domanda e con nota di trattazione scritta depositata in data 10.11.2025 ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Il si è costituito con comparsa depositata in data 31.10.2025, eccependo la mancata Controparte_3 tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e chiedendo, quindi, il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato, si è limitato a prenderne visione.
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Ritiene il Tribunale, in linea con altri precedenti di merito, che il ricorso non sia fondato per mancanza di sufficiente documentazione a supporto della domanda alla data di introduzione della stessa.
La difesa ricorrente ha, infatti, depositato un ricorso ex art. 281-decies c.p.c. per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti, limitandosi a produrre la procura alle liti, l'albero genealogico, il certificato di battesimo dell'avo e i documenti di identità dei ricorrenti.
È evidente come, in assenza di ulteriore documentazione, non sia possibile evincere la linea di discendenza ininterrotta da cittadino italiano che fonderebbe il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis fatto valere.
Solo con successiva memoria integrativa (non autorizzata) del 26.09.2025 la difesa di parte ricorrente ha, in totale autonomia, provveduto a integrare la documentazione probatoria relativa alla discendenza iure sanguinis dei ricorrenti e ciò verosimilmente in ragione dell'intervenuta anticipazione della data di prima udienza.
Al riguardo, è tuttavia opportuno rilevare che, ai sensi del primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c., nella formulazione vigente ratione temporis, “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
Il quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c. prevede, poi, che “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Ora, è evidente che, non essendosi ancora costituito il convenuto alla data del 26.09.2025, CP_3
l'esigenza di effettuare la produzione di documenti non allegati al ricorso non è in alcun modo giustificata dalle “difese della controparte”, discendendo unicamente dal fatto che parte ricorrente, pur essendo a ciò espressamente onerata dal menzionato primo comma dell'art. 281-undecies c.p.c. e in mancanza dell'allegazione di una “causa” ad essa parte “non imputabile” (v. art. 153, secondo comma, c.p.c.), ha appunto omesso di corredare il ricorso di tutti i documenti fondanti la domanda.
Si ritiene, invero, in linea con condivisibili precedenti della giurisprudenza di merito, allo stato non smentiti da pronunce di legittimità (come noto, la S.C. si è pronunciata, in un caso isolato, sul diverso rito sommario ex art. 702-bis c.p.c., oggi soppresso), che dalla lettura coordinata dei richiamati artt. 281- undecies, primo comma c.p.c. e 281-duodecies, quarto comma c.p.c., si ricavi una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281-duodecies c.p.c., che subordina la produzione di documenti in corso di lite alla previa richiesta di termine necessitata
“…dalle difese della controparte”, termine concesso non in via automatica, ma solo a seguito del vaglio da parte dell'autorità giudiziaria.
Con l'introduzione del nuovo procedimento semplificato di cognizione (in luogo del precedente rito sommario ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.) e il suo inserimento ad opera dalla riforma (art. 3, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in attuazione del criterio di delega (art. 1, comma 5, lett. n), l. 26 novembre 2021, n. 206), nel nuovo Capo III-quater del Titolo I del Libro II del c.p.c., recante la disciplina del procedimento di cognizione dinanzi al Tribunale, il legislatore ha voluto approntare una disciplina sistematica per il procedimento in esame, qualificandolo come un giudizio a cognizione piena (e non sommaria) semplificata, aumentando il grado di predeterminazione delle regole di svolgimento del processo anche nelle fasi di trattazione e istruttoria e corrispondentemente diminuendo i poteri discrezionali del giudice che caratterizzavano il processo sommario.
Il procedimento semplificato si configura, dunque, come un rito a cognizione piena, con una disciplina normativamente ed esaurientemente prevista, la quale non prevede poteri discrezionali del giudice nella regolamentazione del processo maggiori di quelli del rito ordinario (di cui il rito semplificato condivide la fase conclusiva: cfr. art. 281-terdecies c.p.c.).
Con particolare riferimento agli atti introduttivi e alle preclusioni che subiscono le parti già in questo momento, va ribadito che, poiché nel successivo corso del procedimento le parti possono esercitare le attività difensive che sono conseguenza delle domande ed eccezioni delle altre parti (art. 281-duodecies, terzo comma c.p.c.) e possono modificare e precisare le domande, le eccezioni e le conclusioni, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, solo se autorizzate dal giudice e a condizione che “l'esigenza sorg[a] dalle difese della controparte” (art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c.), poiché, dunque, per espressa previsione normativa, la possibilità di svolgere attività assertive e di produzione documentale ulteriori a quanto già compiuto nell'atto introduttivo è giustificata e condizionata dallo svolgimento dialettico del processo, si ritiene che le parti, nel procedimento semplificato, se non autorizzate dal giudice in presenza delle suddette condizioni, non possano, successivamente al deposito degli atti introduttivi, produrre documenti e formulare istanze istruttorie, né possano liberamente modificare e precisare le domande e le eccezioni nel corso del procedimento.
Benché non espressamente sancita, tale preclusione è chiaramente ricavabile per implicito dalla disciplina legislativa sopra richiamata1 ed è in linea con il criterio di delega che indicava di disciplinare il procedimento semplificato, “mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti” (art. 1, comma 5, lett. n), n. 4), l. 206/2021).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, buona parte degli interpreti ritengono che, insieme alla allegazione dei fatti (costitutivi quanto all'attore, estintivi, modificativi o impeditivi quanto al convenuto), le parti debbano altresì, a pena di decadenza, effettuare le produzioni documentali e indicare le richieste istruttorie volte a dimostrare tali fatti.
In mancanza di tale completa attività, si verrebbe meno alla ratio legis di disciplinare un rito, in cui alla prima udienza il thema decidendum e il thema probandum siano chiaramente definiti, salvo quanto reso necessario dallo sviluppo dialettico del processo, solo in tal modo potendo effettivamente procedersi a una rapida definizione del giudizio.
Del resto, l'obbligo del convenuto di prendere posizione in comparsa in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti offerti in comunicazione è pienamente coerente solo con la concentrazione negli atti introduttivi delle allegazioni e delle richieste istruttorie.
Laddove, per contro, si consentisse all'attore di produrre successivamente (e sino a quando, in mancanza di esplicita scadenza?) i documenti meramente indicati nel ricorso, dovrebbe consentirsi al convenuto di contestare, successivamente (in un termine all'uopo concesso?) la fondatezza dei fatti ex adverso allegati, ed eventualmente
contro
-produrre o dedurre a prova, con ciò determinandosi un ingiustificato ritardo delle attività strumentali alla trattazione della causa e una altrettanto ingiustificata disarticolazione delle scansioni processuali delineate dal legislatore.
È, quindi, del tutto coerente con il dato normativo ritenere che, seppure il terzo comma dell'art. 281- undecies c.p.c. non sancisca espressamente la preclusione in parola, con il deposito dell'atto introduttivo l'attore debba necessariamente non solo indicare ma anche produrre i documenti a sostegno della domanda.
Ciò premesso, poiché, nel caso in esame, alla data di deposito dell'atto introduttivo, parte ricorrente ha pressoché del tutto omesso la prova della sussistenza delle condizioni di legge, vale a dire la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, avendo provveduto a tale produzione documentale in via del tutto autonoma a ridosso dell'anticipata udienza di trattazione, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate, il ricorso deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Né può, infatti, ritenersi che la produzione tardiva, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, sia stata necessitata dalle difese della controparte, che alla data del deposito documentale non era ancora costituita in giudizio, ovvero autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso un termine perentorio per l'adempimento, in mancanza di qualsivoglia giustificazione al tardivo deposito, e non può pertanto ritenersi utilizzabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D. Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, limitatamente alle sole fasi di studio e introduttiva, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nonché il mancato deposito di note scritte da parte del resistente. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• rigetta la domanda di riconoscimento dello status di cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti;
• condanna parte ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in € 2.905,00, CP_3 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 01/12/2025
Il Giudice Gianluigi Canali 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si vedano, nella pur differente materia del lavoro, Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353 e Corte cost., 14 gennaio 1977, n. 13