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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/12/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 944/2019
Successivamente, all'udienza del 23 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Anna Zaccaria, nel procedimento iscritto al numero di R.G. di seguito indicato, sono comparsi: l'avv.
FR IA per parte attrice;
l'avv. Pietro D'Amelio per i convenuti CP_1
e . In particolare, l'avv. D'Amelio reitera le eccezioni preliminari e chiede CP_2 la revoca dell'ordinanza del 13.06.2022, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c, utili a supportare la domanda riconvenzionale. Infine, chiede la rimessione in termini per il deposito della memoria conclusionale. L'avv. IA si riporta alle note depositate ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Dopo breve discussione orale, il Giudice decide come da sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1126/2016 avente per oggetto “usucapione” promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FR CP_1 C.F._1
IA, giusta procura in atti
ATTRICE
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._2 CP_2
), in qualità di eredi di , con il C.F._3 Persona_1
pagina 1 di 9 patrocinio dell'avv. Pietro D'Amelio
(CF. ) – contumace Controparte_4 C.F._4
– contumace Controparte_5
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli artt. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., come modificati dalla l. 18/06/2009 n. 69, senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , qualificandosi come erede CP_1 legittimo dei genitori (nato il [...] e deceduto il 01.12.1993) e Persona_2
(nata il [...] e deceduta il 09.10.2007), entrambi deceduti Persona_3 ab intestato, ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale i suo germani
[...]
e per ottenere sentenza dichiarativa dello Persona_1 Controparte_4 scioglimento della comunione ereditaria, con conseguente divisione dei beni ereditari;
ha precisato che i beni costituenti l'asse ereditario sono tre distinte unità immobiliari ubicate in Salandra, l'una al Rione Case Popolari n.7 (abitazione, deposito e box auto), le altre due al Vico III° Regina Margherita nn. 6 e 7, nonchè tre terreni agricoli con enfiteusi concessa dal Comune di Salandra.
, costituendosi in giudizio con comparsa a firma dell'avv. Pietro Persona_1
D'Amelio, ha contestato la domanda attorea, eccependo preliminarmente l'intervenuto acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, in capo a esso convenuto, dell'immobile facente parte del patrimonio immobiliare indicato in citazione, ubicato in Salandra al Rione Case Popolari n.7 (ex civico n.1) e prima ancora del suolo su cui è stato edificato (a suo tempo acquistato dai genitori delle parti in causa dal Comune di Salandra il 22.04.1965), meglio individuati nell'atto introduttivo sub 1, 2 e 3, in virtù del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo dei detti beni, per oltre vent'anni, da parte di esso convenuto;
in via riconvenzionale, ha chiesto di dichiarare l'intervenuto acquisto da parte di , per intervenuta Persona_1 usucapione, dei medesimi beni;
in mero subordine, laddove la predetta eccezione e domanda riconvenzionale dovesse essere rigettata, di riconoscere, a suo favore, il diritto pagina 2 di 9 all'indennizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 936, co.2 c.c.. Ha evidenziato, inoltre, che i terreni indicati ai punti 6, 7 del patrimonio immobiliare nell'atto introduttivo, sono di proprietà del Comune di Salandra, concessi in godimento enfiteutico e posseduti come innanzi specificato, per cui risulterebbe trasmissibile iure hereditatis solo la quota del diritto di godimento, non anche la quota del diritto di proprietà del concedente, come invece erroneamente preteso dall'attore; quello indicato al punto 8, addirittura risulta concesso ad un terzo enfiteuta rispetto alle parti in causa e, pertanto, a maggior ragione non può rientrare a far parte della massa ereditaria da dividersi. Ha quindi dichiarato di non opporsi alla divisione dell'unico cespite divisibile, ovvero la casa materna indicata al punto 5 del patrimonio ereditario di cui all'atto introduttivo, con esclusione dalla massa attiva da dividersi dei terreni indicati in citazione sub 6 e 7 in quanto risultano essere di proprietà del Comune di Salandra e le parti in causa sono soltanto enfiteuti, del terreno sub 8 poiché lo stesso risulta in disponibilità di un terzo e degli altri beni immobili usucapiti sia dal sig. che dalla sig.ra . Persona_1 Controparte_4
Si è costituita, con comparsa a firma dell'avv. CP_6 Controparte_4
la quale ha eccepito preliminarmente l'intervenuto acquisto della proprietà a
[...] titolo originario per intervenuta usucapione da parte di essa convenuta, dell'area superficiaria sovrastante l'abitazione dei genitori ubicata in Salandra, posta al piano terra di Vico III Regina Margherita n.7 ed indicata in citazione sub 4, del primo piano e del secondo piano indicati in citazione sub 5; in via riconvenzionale, ha chiesto di dichiarare l'intervenuto acquisto da parte di per intervenuta Controparte_4 usucapione, dei medesimi beni;
in mero subordine, laddove la predetta eccezione e domanda riconvenzionale dovesse essere rigettata, di riconoscere, a suo favore, il diritto all'indennizzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 936, co.2 c.c.. Ha evidenziato, inoltre, che i terreni indicati ai punti 6 e 7 del patrimonio immobiliare nell'atto introduttivo, sono di proprietà del concessi in godimento enfiteutico e posseduti come Parte_1 innanzi specificato, per cui risulterebbe trasmissibile iure hereditatis solo la quota del diritto di godimento, non anche la quota del diritto di proprietà del concedente, come invece erroneamente preteso dall'attore; quello indicato al punto 8, addirittura risulta concesso ad un terzo enfiteuta rispetto alle parti in causa e, pertanto, a maggior ragione non può rientrare a far pare della massa ereditaria da dividersi. Ha quindi dichiarato di non opporsi alla divisione dell'unico cespite divisibile, ovvero la casa materna indicata al punto 5 del patrimonio ereditario di cui all'atto introduttivo, con esclusione dalla massa pagina 3 di 9 attiva da dividersi dei terreni indicati in citazione sub 6 e 7 in quanto risultano essere di proprietà del Comune di Salandra e le parti in causa sono soltanto enfiteuti, del terreno sub 8 poiché lo stesso risulta in disponibilità di un terzo e degli altri beni immobili usucapiti sia dal sig. che dalla sig.ra . Persona_1 Controparte_4
Parte attrice ha tempestivamente contestato le domande di usucapione proposte dai convenuti.
Espletato con esito negativo il procedimento di mediazione delegato dal G.I. in ordine alle domande riconvenzionali e depositate dalle parti le memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c, con ordinanza del 13.06.2022, ritenute superflue le richieste istruttorie e ritenuto che la decisione sulle domande riconvenzionali di usucapione avanzate dai convenuti apparisse pregiudiziale all'attuazione della divisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 21.11.2023, è stata dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto decesso del convenuto . Persona_1
Riassunto il processo con ricorso tempestivamente depositato dalla difesa attorea, si sono costituiti i germani e , figli del de cuius CP_3 CP_2 Persona_1
, i quali hanno eccepito: la non integrità del contraddittorio e la improcedibilità
[...] della domanda per intervenuta estinzione del giudizio in dipendenza della omessa notifica del ricorso nei confronti di coniuge del de cuius;
Controparte_5
l'improcedibilità della domanda introduttiva per mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria nei confronti degli eredi del defunto;
la Persona_1 carenza di legittimazione passiva della convenuta , Controparte_7 moglie di uno de figli del de cuius, , premorto al padre il 22.12.2012 senza Persona_2 aver lasciato figli, non potendo chiaramente la stessa rivestire la qualità di erede di
[...]
(ex suocero), con conseguente necessità di una pronuncia di Persona_1 estromissione della stessa dal presente giudizio, in ipotesi di sua costituzione.
L'altra convenuta benchè ritualmente citata, non si è Controparte_4 costituita ed è rimasta contumace.
Quindi, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria con ordinanza del 27.11.2024, verificata la regolarità Controparte_5 della notifica nei suoi confronti, nonché della sua mancata costituzione in giudizio, previa declaratoria della contumacia della stessa, è stata fissata per precisazione delle pagina 4 di 9 conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 04.06.2025, rinviata all'udienza odierna, nella quale la causa viene discussa e decisa.
2. SULL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA PER OMESSA
NOTIFICA DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE.
La difesa dei convenuti e ha eccepito l'improcedibilità della CP_3 CP_2 domanda deducendo che il processo, interrotto per l'intervenuta morte del convenuto
, non è stato riassunto nei confronti di tutti gli eredi di Persona_1 quest'ultimo, poichè l'atto di riassunzione risulta notificato solo a e CP_3 [...]
, figli del de cuius, nonché a (moglie del figlio CP_2 Controparte_7 premorto , mentre non è stato notificato a Persona_2 Controparte_5 coniuge del de cuius.
Va osservato che, in tema di riassunzione del processo interrotto in presenza di litisconsorzio necessario, la tempestiva riassunzione eseguita nei confronti di uno o più dei litisconsorti necessari impedisce ogni decadenza o preclusione, poiché i suoi effetti conservativi si estendono agli altri soggetti necessari pretermessi. La decadenza per violazione del termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c. deve essere scrutinata esclusivamente con riferimento alla data di deposito dell'atto di riassunzione e alla sua notifica entro il termine indicato dal giudice alle parti originariamente costituite. Qualora il processo sia stato riassunto nei confronti di alcuni litisconsorti necessari, il giudice, su istanza di parte, deve concedere termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c., anche se la relativa richiesta di stata formulata dopo la scadenza del termine di riassunzione, atteso che il ripristino del litisconsorzio necessario interviene nell'alveo di un processo già regolarmente riemerso dallo stato di quiescenza. La concessione di tale termine non costituisce illegittima rimessione in termini, ma rappresenta l'applicazione del principio di integrazione necessaria del contraddittorio che opera in combinato disposto con la disciplina della riassunzione del processo interrotto (cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 10226 del 28.04.2010).
Nel caso in esame, il processo è stato interrotto in data 21.11.2023 e riassunto dall'attore con ricorso depositato in data 08.01.2024. Con decreto del 12.01.2024, il G.I. ha fissato l'udienza del 28.05.204, disponendo la notifica del ricorso e del decreto a cura del richiedente entro i termini di legge. L'attore ha tempestivamente notificato ricorso e decreto a e (coniuge del CP_3 CP_2 Controparte_7
pagina 5 di 9 figlio premorto). Quindi, con note di trattazione scritta del 27.05.2024, ha chiesto termine per la notifica a Controparte_5
Con ordinanza del 28.05.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di a cura di parte attrice, entro il termine perentorio del Controparte_5
30.06.2024, e fissata l'udienza per la verifica della regolarità dell'instaurazione del contraddittorio. Con ordinanza del 27.11.2024, il G.I. verificata la regolarità della notifica alla convenuta nonché della sua mancata costituzione in Controparte_5 giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Pertanto, considerata la tempestività del deposito dell'atto di riassunzione e della sua notifica entro il termine assegnato con decreto del 12.01.2024, nonché della notifica dell'integrazione del contraddittorio, l'eccezione di improcedibilità della domanda va rigettata.
3. SULL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA
INTRODUTTIVA PER MANCATA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DEL DEFUNTO
OR CO NI.
L'eccezione è infondata e va rigettata, atteso che il procedimento di mediazione è stato validamente esperito nei confronti dell'originario convenuto e, Persona_1 pertanto, gli effetti della mediazione devono estendersi anche agli eredi costituitisi in corso di causa a seguito dell'intervenuto decesso dello stesso.
4. SULL'ISTANZA DI REVOCA DELL'ORDINANZA DEL 13.06.2022.
Non può essere accolta l'istanza di revoca dell'ordinanza del 13.06.2022 formulata dai convenuti, atteso che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti. Devono infatti confermarsi le determinazioni assunte nel corso del giudizio rispetto alle istanze di prova orale avanzate dalle parti e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, ritenendosi le stesse inammissibili, per le motivazioni di cui alla sopra citata ordinanza del 13.06.2022, che in questa sede si richiama e conferma integralmente.
5. SULLE DOMANDE RICONVENZIONALI DI USUCAPIONE.
5.1. Ciò posto, va rilevato che le domande riconvenzionali di usucapione proposte dai convenuti sono del tutto infondate e vanno, pertanto, rigettate per quanto di seguito esplicitato.
pagina 6 di 9 5.2. Deve rammentarsi che al fine di provare un possesso utile ad usucapire non basta affermare di avere posseduto il bene per oltre vent'anni, espressione talmente generica che lascia invariati i termini essenziali della fattispecie (Cass. 21873/2018). Difatti, colui che pretende di avere acquistato il bene per usucapione deve dare dimostrazione di quando e come abbia cominciato a possedere, fornendo la prova del tempo di questo possesso continuato e indisturbato e della qualità uti dominus di questo potere di fatto esercitato sul bene.
In particolare, secondo le disposizioni codicistiche, il possesso deve essere continuato
(art. 1158 c.c.), non violento o clandestino (art. 1163 c.c.) e ininterrotto (art. 1167 c.c.).
Inoltre, esso deve essere non equivoco, ingenerandosi altrimenti in terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione dell'interessato. Ciò è a dirsi soprattutto in materia di comunione, anche ereditaria, ove si eserciti il possesso sull'intero bene, in quanto l'usucapione del bene comune, sebbene non necessiti di interversione del titolo del possesso, richiede tuttavia che il compossessore, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, sia tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, occorrendo a tal fine un godimento del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più in uti condominus, e non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (Cass. 15845/2012). In altri termini, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
La volontà di possedere uti dominus e non uti condominus non può desumersi dal fatto che il comunista abbia utilizzato il bene comune provvedendo al pagamento delle spese e alla manutenzione, sussistendo una presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella sua qualità di comproprietario e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri. Pertanto, il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato con palese manifestazione della volontà in pagina 7 di 9 modo da escludere gli altri dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, dovendo atteggiarsi quale proprietario esclusivo dell'intero bene e non della propria quota, manifestando, altresì, tale volontà in modo inequivoco anche agli altri comproprietari, non essendo sufficiente che essi si astengano dal godimento del bene.
5.3. Applicando tali principi al caso di specie, non risulta provato che i convenuti abbiano esercitato sugli immobili in questione un potere di fatto in termini di esclusività ed in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti domini.
In particolare, la inequivoca volontà di possedere gli immobili de quo uti dominus e non più uti condominus non può desumersi dal fatto che i convenuti abbiano provveduto alla manutenzione dei fabbricati e alla coltivazione dei terreni, sussistendo al riguardo una presunzione iuris tantum che essi abbiano agito nella qualità di comproprietari e che abbiano anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri comproprietari (cfr., sul punto, Cass., n. 5226/2002; Cass. n. 7221/2009; Cass., 20561/2012).
Del resto, i capitoli di prova orale articolati dai convenuti si riferiscono a circostanze o a condotte compiute, pur esercizio di facoltà di un comproprietario, che tuttavia non hanno assunto la “veste” di inconciliabilità logico-giuridica con il possesso degli altri comproprietari, e pertanto non possono supportare alcuna richiesta di usucapione.
Per contro, dalla documentazione prodotta emerge che, nel corso degli anni, l'attore ha assunto comportamenti incompatibili con la domanda di usucapione, in quanto escludenti l'animus possidendi in capo ai convenuti, quali il pagamento pro quota dei tributi relativi agli immobili in questione (v. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n.2 cpc di parte attrice).
Nè la dedotta usucapione trova la minima conferma in ulteriori elementi probatori, per cui non è in alcun modo credibile da parte di questo Tribunale la tesi in merito prospettata ed in alcun modo provata dai convenuti.
Le domande riconvenzionali di usucapione vanno, pertanto, rigettate.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri contenuti nel D.M. n. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), in ragione della semplicità delle questioni trattate.
pagina 8 di 9 Non può essere accolta la domanda attorea di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non essendo emersa la prova dell'elemento psicologico di aver agito in giudizio in mala fede o colpa grave in capo ai convenuti.
Con separata ordinanza va disposto il prosieguo del giudizio sulla domanda di divisione.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande riconvenzionali di usucapione proposte dai convenuti;
2) condanna i convenuti, in via solidale, al pagamento a favore dell'attore delle spese di lite, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore dell'avv. FR IA, antistatario;
3) dispone con separata ordinanza il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Matera il 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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