Art. 2.
All'onere di lire 17.500.000, derivante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967 si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
All'onere di lire 26.300.000 di cui al secondo comma del precedente articolo si fara' fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , per lire 17.500.000, con riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e, per lire 8.800.000, con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 418 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo luglio-dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 17.500.000, derivante dall'applicazione del primo comma del precedente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1966 e 1967 si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.
All'onere di lire 26.300.000 di cui al secondo comma del precedente articolo si fara' fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , per lire 17.500.000, con riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 413 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e, per lire 8.800.000, con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 418 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo luglio-dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.