Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2015, n. 13813
CASS
Sentenza 26 marzo 2015

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata in Procura, considerato che in virtù dell'art. 337, comma primo, cod. proc. pen. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente. (Nella specie la Corte ha affermato che la nomina tacita è desumibile anche dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale e che l'autentica del difensore, autorizzato dall'art. 39 predetto, può ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull'atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto).

Commentari2

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    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2019

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2015, n. 13813
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13813
Data del deposito : 26 marzo 2015

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