Sentenza 26 marzo 2015
Massime • 1
È valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata in Procura, considerato che in virtù dell'art. 337, comma primo, cod. proc. pen. la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente. (Nella specie la Corte ha affermato che la nomina tacita è desumibile anche dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale e che l'autentica del difensore, autorizzato dall'art. 39 predetto, può ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull'atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto).
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- 1. Calunnia: non sussiste se la falsa querela presentata è priva di autenticazione della sottoscrizioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Non è configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa accusa abbia ad oggetto fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida atteso che, in siffatta ipotesi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale. (Fattispecie relativa a querela priva di autenticazione della sottoscrizione - Cassazione penale , sez. VI , 29/11/2017, n. 335). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 29/11/2017 , n. 335 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, …
Leggi di più… - 2. La nomina del difensore non può essere desunta dalla sola circostanza che il legale abbia autenticato la firma del querelanteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Disp. att. cod. proc. pen., art. 39) Il fatto La Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto l'affermazione di penale responsabilità dello stesso e dell'altro imputato, in relazione al reato di concorso in truffa (così riqualificata l'originaria contestazione di insolvenza fraudolenta) e li condannava a pene ritenute di giustizia oltre che alla rifusione dei danni da liquidarsi in separata sede alla costituita parte civile. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2015, n. 13813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13813 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 26/03/2015
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 473
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 36853/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
RE IO N. IL 26/03/1960;
avverso la sentenza n. 507/2012 TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, del 17/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE AMICIS GAETANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 17 ottobre 2012 il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di EC NI ex artt. 129 e 529 c.p.p., in ordine al reato di cui all'art. 388 c.p., commi 3 e 4. 2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso immediato per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Napoli, deducendo la violazione del disposto di cui all'art. 337 c.p., per avere il Giudice di primo grado erroneamente ritenuto che la sottoscrizione della querela da parte della persona offesa, pur tempestivamente presentata e seguita dalla firma del difensore che l'aveva depositata, non potesse considerarsi autentica, mancando, tra l'altro, anche la prova del conferimento di un mandato difensivo, o di "altro incarico specifico", al medesimo legale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni dal ricorrente indicate, non avendo il Tribunale fatto applicazione del principio, affermato da questa Suprema Corte in un caso analogo, secondo cui è valida la querela sottoscritta dalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata in Procura, considerato che, in virtù dell'art. 337 c.p.p., comma 1, la querela presentata da un incaricato deve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39, disp. att. c.p.p., anche dal difensore, nominato formalmente ovvero tacitamente (Sez. 5^, n. 39049 del 09/10/2007, dep. 23/10/2007, Rv. 238192, in relazione ad un caso in cui la Corte ha affermato che la nomina tacita è desumibile anche dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale e che l'autentica del difensore, autorizzato dall'art. 39 predetto, può ritenersi assolta dal difensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull'atto di querela di seguito a quella del titolare del diritto).
Nel caso in esame, infatti, l'atto di querela risulta esser stato presentato presso la locale Procura della Repubblica dal difensore, con attestazione di autenticità della sottoscrizione della persona offesa.
2. S'impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con la trasmissione degli atti al Tribunale in dispositivo indicato, per la celebrazione del relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e trasmette agli atti al Tribunale di Avellino per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2015