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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. NT LI OR Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 719/2021 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 573/2020 del 26-28 ottobre 2020
PROMOSSA
dall' (P.I.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a in via Mazzini Pt_1
n. 1, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Danila
Cumbo nonché rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Bosco per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
C CONTRO
(C.F.: ), in per- Controparte_2 P.IVA_2
sona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Forlì in via Galvani
n. 17/b, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Diego
Pennino nonché rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Di Giosa per man-
dato in calce alla comparsa di costituzione di questo grado del giudizio
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] (C.F.: NGR Controparte_3
1 ) e nata a [...] il 7 agosto C.F._1 Controparte_4
1946 (C.F.: ), residenti a [...]
vara n.14;
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, con sede a Ravenna in via Trieste n. 76;
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_3
tempore, con sede a Roma in piazza Poli n. 42 ed elettivamente domiciliata in
Reggio di Calabria presso lo studio dell'avv. Giuseppe Morabito che la rappre-
senta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Ritenere e dichiarare:
- l'estromissione dal presente giudizio di appello delle altre dette parti già costituite nel giudizio di primo grado ( e Controparte_3 CP_6
) poiché il presente appello
[...] Controparte_5 Parte_2
per riforma parziale non è diretto nei loro confronti;
- che l'odierna appellante nei rapporti interni con Parte_3 [...]
, che derivano dal contratto di appalto o dalla legge, deve essere tenuta CP_7
comunque indenne per l'integrale credito risarcitorio (con gli accessori ricono-
sciuti in sentenza) siccome riconosciuto dal primo giudice in favore degli attori
Part
e e deve essere quindi riconosciuto in favore di essa CP_3 CP_4
il diritto di integrale manleva e/o rivalsa (o regresso) e/o garenzia nei confronti dell'appellata in persona del legale rappresentante pro tempore, per CP_8
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 i rapporti interni vigenti inter partes in ragione del contratto di appalto e per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per il CP_2 Controparte_2
1) Rigettare le domande formulate con l'atto di appello dell'
[...]
per le ragioni esposte nella narrativa degli atti difensivi Parte_1
depositati.
2) Accertare e dichiarare la fondatezza del diritto di regresso ex art. 1299 Cc in capo al , Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, traente Parte_1
titolo dalla sentenza n. 573/2020 del Tribunale civile di Marsala del 26 ottobre
2020 (depositata il 28 ottobre 2020), e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in esecuzione della sentenza n. 573/2020 del Tribunale civile di Marsala del 26
ottobre 2020 (depositata il 28 ottobre 2020) l'obbligo dell' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di corrispondere al
[...]
, in persona del le- Parte_4
gale rappresentante pro tempore l'importo di €9.159,02 oltre interessi legali,
moratori e rivalutazione monetaria.
3) Ci si associa alla richiesta, formulata dall'appellante, di estromis-
sione dal presente giudizio delle altre parti già costituite nel giudizio di primo grado.
Per Parte_2
Chiede che la Corte d'Appello dichiari, ogni contraria istanza e dedu-
zione previe le più opportune declaratorie, il passaggio in giudicato della
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 sentenza del Tribunale civile di Marsala n. 573/2020 emessa e depositata in data 26 ottobre 2020, non notificata, nella parte in cui statuisce l'infondatezza della domanda spiegata nei confronti di . Parte_2
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 573/2020 del 26-28 ottobre 2020, il Tribunale di
Marsala ha così statuito: «1) condanna e CP_9 [...]
, in solido tra loro e con pari ripartizione Parte_4
nei rapporti interni, a pagare, per il titolo risarcitorio indicato in motivazione,
in favore degli attori la somma di €11.200,00, oltre interessi al tasso legale
dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna e CP_9 Parte_4
, in solido tra loro, a rifondere gli attori delle spese di lite
[...]
che liquida in complessivi €286,00 per esborsi ed €5.600,00 per competenze
professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, Iva e Cpa
come per legge;
3) condanna a rifondere delle spese di lite CP_9 Parte_2
che liquida in complessivi €3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese ge-
nerali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) dichiara integralmente compensate le spese tra gli attori e
[...]
CP_10
5) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liqui-
date, definitivamente a carico delle convenute e , con CP_9 CP_8
pari ripartizione nei rapporti interni».
La decisione scaturisce dalla domanda di risarcimento proposta da
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 e nei confronti dell' (d'ora Controparte_3 Controparte_4 CP_9
Part in poi, e del (d'ora in Controparte_2
avanti, ), per i danni subiti nel loro immobile, situato a poca distanza CP_8
dal complesso ospedaliero “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, ove nel 2014
Part erano stati avviati lavori di ristrutturazione che l' aveva dato in appalto alla
, lavori – eseguiti dalla che era stata costituita dalle CP_8 Controparte_5
Contr CP_ società appositamente designate dalla per la relativa ese- CP_8
cuzione – che, per le modalità di svolgimento (scavi e sbancamenti per la cui effettuazione erano stati utilizzati martelli idraulici su cingoli che avevano com-
portato una continua vibrazione del suolo e del sottosuolo, roccioso e di tipo compatto), avevano determinato lesioni in detto immobile.
1.1. Per la parziale riforma della sentenza del giudice lilibetano ha pro-
Part posto appello l' dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame, CP_8
concludendo nei termini trascritti in epigrafe.
Anche , che copriva la responsabilità civile della Parte_2 CP_8
per gli eventi in questione, ha concluso come supra riportato.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 24 ottobre 2023 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito.
2. Con l'unico motivo di appello – intitolato «Omessa e/o comunque insufficiente motivazione e/o trattazione di un punto decisivo per il giudizio,
fatto valere dall' con la domanda di rivalsa e/o manleva e garenzia Parte_3
verso » –, la appellante afferma che il Tribunale si è limitato a statuire CP_8
la responsabilità solidale e paritetica del 50% in capo alla stazione appaltante
Part (essa e impresa aggiudicataria ( , senza dire alcunché CP_8
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 relativamente ai «rapporti interni tra le stesse parti e sul diritto di rivalsa e/o manleva spettante alla stazione appaltante» in base all'art. 20 del contratto d'ap-
palto, ai sensi del quale «l'appaltatore assume la responsabilità di danni a per-
sone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà,
sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabi-
lità al riguardo».
Dunque – così si legge a pag. 9 dell'atto di appello –, «il contratto d'ap-
palto inter partes pone, nei rapporti interni, a totale ed esclusivo carico dell'im-
presa appaltatrice la responsabilità di danni a cose, arrecate a terzi in conse-
guenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando così la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo e di ciò il primo giudice non ha tenuto alcun conto».
2.1. Dal canto suo, deduce, innanzi tutto, che il richiamato CP_8
art. 20 così prosegue: «A tal fine l'appaltatore assume l'impegno, ai sensi dell'art. 125, comma 4, del Dpr n. 207/2010, a trasmettere almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, un'assicurazione per danni di cui al superiore comma 1 e di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori,
sino alla data di emissione del certificato di collaudo».
Quindi, così espone la propria difesa: «Il tenore letterale della norma
individua la responsabilità dell'appaltatore e la relativa manleva a favore
della committente:
a) per i danni cagionati dallo stesso appaltatore;
b) richiedendo “a tal fine” a copertura degli stessi la polizza assicura-
tiva stipulata a copertura della responsabilità civile per danni a terzi, la cui
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 validità è terminata alla data di emissione del certificato di collaudo, avvenuta
l'11 settembre 2018.
L' , in data 17 settembre 2018, (successivamente allo Parte_1
spirare dei termini ex art. 183 Cpc concessi dal Tribunale di Marsala) ha tra-
smesso alla il certificato di collaudo nel quale viene attestata la CP_8
buona esecuzione dell'opera, oltre che l'assenza di richieste di danni (doc. C,
D).
La polizza in argomento è stata svincolata e non sono pervenute richie-
ste di pagamento da parte dell' . Parte_1
L'obbligo contrattuale di manleva a carico della non ricom- CP_8
prende la “responsabilità oggettiva” che deve essere addebitata pro quota alla
stessa committente, in considerazione del fatto che i danni oggetto dell'accer-
tata responsabilità risarcitoria derivano non solo dall'attività “esecutrice”,
ma anche dall'omesso controllo e vigilanza dell' , omissione Parte_1
alla stessa committente addebitabile e non contestata, non avendo la stessa
committente impugnato il relativo capo della sentenza nell'atto di appello.
La responsabilità oggettiva è, e rimane a carico dell' , Parte_1
avendo essa stessa, in difetto di prova liberatoria, concorso alla causazione del
danno».
2.1.1. Così riassunte le posizioni delle parti, ritiene la Corte che l'ap-
pello sia fondato e che, dunque, debba essere accolto.
Part 2.1.2. Il Tribunale ha respinto la domanda di rivalsa dell' al ri-
guardo affermando che, «in assenza di migliori allegazioni delle parti, ai sensi dell'art. 2055, 3° comma, Cc, devono presumersi uguali le singole colpe»
Part dell' e della CP_8
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 Così motivando, il Tribunale ha completamente omesso di considerare
Part che tra l' e la era intervenuta una statuizione pattizia diretta a CP_8
regolamentare i loro rapporti interni proprio in ordine all'aspetto in questione.
Viceversa, il chiarissimo e inequivocabile tenore letterale dell'art. 20 –
mai richiamato nell'impugnata sentenza – non lascia dubbi circa l'obbligo della
Part
di «sollevare» l' dall'obbligo risarcitorio per i danni causati a CP_8
e in conseguenza dell'esecuzione dei lavori Controparte_3 Controparte_4
e delle attività connesse;
obbligo – come si è visto – che il Tribunale ha affer-
mato sussistente in solido nei confronti dei danneggiati, quantificando il rela-
tivo risarcimento in €11.200,00.
2.2. Né la pur suggestiva tesi prospettata dalla può portare a CP_8
diversa conclusione.
Part 2.2.1. Infatti, non è certo la natura della responsabilità de qua dell'
e della nei confronti degli allora attori e – che CP_8 CP_3 CP_4
il Tribunale ha sussunto nell'alveo dell'art. 2050 Cc – a poter incidere sull'ob-
bligo della verso l'odierna appellante ai sensi del richiamato art. 20, CP_8
svolgendosi l'una (la responsabilità) e l'altro (l'obbligo) su piani diversi, giac-
ché la mancanza di prova liberatoria («avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno» così l'art. 2050) determina unicamente l'obbligo risarcitorio
Part anche dell' ma evidentemente non esclude l'operatività del diritto ex art. 20.
Part 2.2.2. Parimenti, neanche il fatto che l' non ebbe a rivolgere a
[...]
richieste di pagamento prima dello svincolo della polizza può far venir CP_7
meno il diritto qui esercitato dalla stessa e ciò sia perché non risulta Pt_1
che tale diritto dovesse essere esercitato non oltre una scadenza temporale
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 successiva alla conclusione dei lavori de quibus, sia perché – com'è di tutta evidenza – solo nel momento in cui gli attori e chiesero CP_3 CP_4
Part il risarcimento si presentò l'attualità dell'esigenza, per l' di esercitare il diritto previsto dal più volte citato art. 20.
3. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi il diritto dell' di essere CP_9
sollevata dalla da ogni responsabilità conseguente al pagamento di CP_8
somme di danaro a qualunque titolo corrisposte, in dipendenza dell'impugnata sentenza, in favore di e Controparte_3 Controparte_4
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della al rim- CP_8
Part borso, all' delle spese di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo.
4.1. Vanno, invece, compensate le spese di lite tra la appellante e
[...]
giacché – come si legge nell'atto di citazione in appello – la chiamata Pt_2
in giudizio sella stessa in questo grado è avvenuta «per il solo rispetto formale delle regole dell'integrità del contraddittorio del giudizio», senza che nei suoi confronti sia stata rivolta alcuna domanda.
4.1.1. Nulla, poi, deve statuirsi in ordine alle spese de quibus nei rap-
porti tra la appellante, da una parte, e , e Controparte_3 CP_4 [...]
dall'altra, giacché questi ultimi non si sono costituiti. Controparte_5
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_3
e sull'appello proposto
[...] CP_4 Controparte_5
dall' avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 573/2020 CP_9
del 26-28 ottobre 2020, così provvede:
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9 1) in parziale riforma della stessa, dichiara il diritto dell' CP_9
di essere sollevata dalla da ogni responsabilità conseguente al paga- CP_8
mento di somme di danaro a qualunque titolo corrisposte, in dipendenza dell'impugnata sentenza, in favore di e Controparte_3 Controparte_4
2) condanna , in persona del suo legale rappresentante pro CP_8
tempore, al rimborso, all' delle spese dei due gradi del giudizio, CP_9
che liquida, quanto a quelle del primo grado, in €2.738,00, oltre spese generali e accessori di legge, e, quanto a quelle di questo grado, in €3.966,00, oltre con-
tributo unificato, spese generali e accessori di legge;
3) compensa interamente le parti di questo grado del giudizio nei rap-
porti tra la appellante e . Parte_2
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 6 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
NT LI OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. NT LI OR Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 719/2021 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 573/2020 del 26-28 ottobre 2020
PROMOSSA
dall' (P.I.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a in via Mazzini Pt_1
n. 1, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Danila
Cumbo nonché rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Bosco per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
C CONTRO
(C.F.: ), in per- Controparte_2 P.IVA_2
sona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede a Forlì in via Galvani
n. 17/b, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Diego
Pennino nonché rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Di Giosa per man-
dato in calce alla comparsa di costituzione di questo grado del giudizio
E NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...] (C.F.: NGR Controparte_3
1 ) e nata a [...] il 7 agosto C.F._1 Controparte_4
1946 (C.F.: ), residenti a [...]
vara n.14;
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, con sede a Ravenna in via Trieste n. 76;
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_3
tempore, con sede a Roma in piazza Poli n. 42 ed elettivamente domiciliata in
Reggio di Calabria presso lo studio dell'avv. Giuseppe Morabito che la rappre-
senta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Ritenere e dichiarare:
- l'estromissione dal presente giudizio di appello delle altre dette parti già costituite nel giudizio di primo grado ( e Controparte_3 CP_6
) poiché il presente appello
[...] Controparte_5 Parte_2
per riforma parziale non è diretto nei loro confronti;
- che l'odierna appellante nei rapporti interni con Parte_3 [...]
, che derivano dal contratto di appalto o dalla legge, deve essere tenuta CP_7
comunque indenne per l'integrale credito risarcitorio (con gli accessori ricono-
sciuti in sentenza) siccome riconosciuto dal primo giudice in favore degli attori
Part
e e deve essere quindi riconosciuto in favore di essa CP_3 CP_4
il diritto di integrale manleva e/o rivalsa (o regresso) e/o garenzia nei confronti dell'appellata in persona del legale rappresentante pro tempore, per CP_8
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 i rapporti interni vigenti inter partes in ragione del contratto di appalto e per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Per il CP_2 Controparte_2
1) Rigettare le domande formulate con l'atto di appello dell'
[...]
per le ragioni esposte nella narrativa degli atti difensivi Parte_1
depositati.
2) Accertare e dichiarare la fondatezza del diritto di regresso ex art. 1299 Cc in capo al , Parte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, traente Parte_1
titolo dalla sentenza n. 573/2020 del Tribunale civile di Marsala del 26 ottobre
2020 (depositata il 28 ottobre 2020), e, per l'effetto, accertare e dichiarare, in esecuzione della sentenza n. 573/2020 del Tribunale civile di Marsala del 26
ottobre 2020 (depositata il 28 ottobre 2020) l'obbligo dell' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di corrispondere al
[...]
, in persona del le- Parte_4
gale rappresentante pro tempore l'importo di €9.159,02 oltre interessi legali,
moratori e rivalutazione monetaria.
3) Ci si associa alla richiesta, formulata dall'appellante, di estromis-
sione dal presente giudizio delle altre parti già costituite nel giudizio di primo grado.
Per Parte_2
Chiede che la Corte d'Appello dichiari, ogni contraria istanza e dedu-
zione previe le più opportune declaratorie, il passaggio in giudicato della
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 sentenza del Tribunale civile di Marsala n. 573/2020 emessa e depositata in data 26 ottobre 2020, non notificata, nella parte in cui statuisce l'infondatezza della domanda spiegata nei confronti di . Parte_2
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 573/2020 del 26-28 ottobre 2020, il Tribunale di
Marsala ha così statuito: «1) condanna e CP_9 [...]
, in solido tra loro e con pari ripartizione Parte_4
nei rapporti interni, a pagare, per il titolo risarcitorio indicato in motivazione,
in favore degli attori la somma di €11.200,00, oltre interessi al tasso legale
dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna e CP_9 Parte_4
, in solido tra loro, a rifondere gli attori delle spese di lite
[...]
che liquida in complessivi €286,00 per esborsi ed €5.600,00 per competenze
professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, Iva e Cpa
come per legge;
3) condanna a rifondere delle spese di lite CP_9 Parte_2
che liquida in complessivi €3.500,00, oltre rimborso forfetario delle spese ge-
nerali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
4) dichiara integralmente compensate le spese tra gli attori e
[...]
CP_10
5) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liqui-
date, definitivamente a carico delle convenute e , con CP_9 CP_8
pari ripartizione nei rapporti interni».
La decisione scaturisce dalla domanda di risarcimento proposta da
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 e nei confronti dell' (d'ora Controparte_3 Controparte_4 CP_9
Part in poi, e del (d'ora in Controparte_2
avanti, ), per i danni subiti nel loro immobile, situato a poca distanza CP_8
dal complesso ospedaliero “Abele Ajello” di Mazara del Vallo, ove nel 2014
Part erano stati avviati lavori di ristrutturazione che l' aveva dato in appalto alla
, lavori – eseguiti dalla che era stata costituita dalle CP_8 Controparte_5
Contr CP_ società appositamente designate dalla per la relativa ese- CP_8
cuzione – che, per le modalità di svolgimento (scavi e sbancamenti per la cui effettuazione erano stati utilizzati martelli idraulici su cingoli che avevano com-
portato una continua vibrazione del suolo e del sottosuolo, roccioso e di tipo compatto), avevano determinato lesioni in detto immobile.
1.1. Per la parziale riforma della sentenza del giudice lilibetano ha pro-
Part posto appello l' dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame, CP_8
concludendo nei termini trascritti in epigrafe.
Anche , che copriva la responsabilità civile della Parte_2 CP_8
per gli eventi in questione, ha concluso come supra riportato.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 24 ottobre 2023 la causa è
stata posta in decisione senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 Cpc,
avendone le parti in precedenza già fruito.
2. Con l'unico motivo di appello – intitolato «Omessa e/o comunque insufficiente motivazione e/o trattazione di un punto decisivo per il giudizio,
fatto valere dall' con la domanda di rivalsa e/o manleva e garenzia Parte_3
verso » –, la appellante afferma che il Tribunale si è limitato a statuire CP_8
la responsabilità solidale e paritetica del 50% in capo alla stazione appaltante
Part (essa e impresa aggiudicataria ( , senza dire alcunché CP_8
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 relativamente ai «rapporti interni tra le stesse parti e sul diritto di rivalsa e/o manleva spettante alla stazione appaltante» in base all'art. 20 del contratto d'ap-
palto, ai sensi del quale «l'appaltatore assume la responsabilità di danni a per-
sone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà,
sia quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabi-
lità al riguardo».
Dunque – così si legge a pag. 9 dell'atto di appello –, «il contratto d'ap-
palto inter partes pone, nei rapporti interni, a totale ed esclusivo carico dell'im-
presa appaltatrice la responsabilità di danni a cose, arrecate a terzi in conse-
guenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando così la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo e di ciò il primo giudice non ha tenuto alcun conto».
2.1. Dal canto suo, deduce, innanzi tutto, che il richiamato CP_8
art. 20 così prosegue: «A tal fine l'appaltatore assume l'impegno, ai sensi dell'art. 125, comma 4, del Dpr n. 207/2010, a trasmettere almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, un'assicurazione per danni di cui al superiore comma 1 e di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori,
sino alla data di emissione del certificato di collaudo».
Quindi, così espone la propria difesa: «Il tenore letterale della norma
individua la responsabilità dell'appaltatore e la relativa manleva a favore
della committente:
a) per i danni cagionati dallo stesso appaltatore;
b) richiedendo “a tal fine” a copertura degli stessi la polizza assicura-
tiva stipulata a copertura della responsabilità civile per danni a terzi, la cui
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 validità è terminata alla data di emissione del certificato di collaudo, avvenuta
l'11 settembre 2018.
L' , in data 17 settembre 2018, (successivamente allo Parte_1
spirare dei termini ex art. 183 Cpc concessi dal Tribunale di Marsala) ha tra-
smesso alla il certificato di collaudo nel quale viene attestata la CP_8
buona esecuzione dell'opera, oltre che l'assenza di richieste di danni (doc. C,
D).
La polizza in argomento è stata svincolata e non sono pervenute richie-
ste di pagamento da parte dell' . Parte_1
L'obbligo contrattuale di manleva a carico della non ricom- CP_8
prende la “responsabilità oggettiva” che deve essere addebitata pro quota alla
stessa committente, in considerazione del fatto che i danni oggetto dell'accer-
tata responsabilità risarcitoria derivano non solo dall'attività “esecutrice”,
ma anche dall'omesso controllo e vigilanza dell' , omissione Parte_1
alla stessa committente addebitabile e non contestata, non avendo la stessa
committente impugnato il relativo capo della sentenza nell'atto di appello.
La responsabilità oggettiva è, e rimane a carico dell' , Parte_1
avendo essa stessa, in difetto di prova liberatoria, concorso alla causazione del
danno».
2.1.1. Così riassunte le posizioni delle parti, ritiene la Corte che l'ap-
pello sia fondato e che, dunque, debba essere accolto.
Part 2.1.2. Il Tribunale ha respinto la domanda di rivalsa dell' al ri-
guardo affermando che, «in assenza di migliori allegazioni delle parti, ai sensi dell'art. 2055, 3° comma, Cc, devono presumersi uguali le singole colpe»
Part dell' e della CP_8
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 Così motivando, il Tribunale ha completamente omesso di considerare
Part che tra l' e la era intervenuta una statuizione pattizia diretta a CP_8
regolamentare i loro rapporti interni proprio in ordine all'aspetto in questione.
Viceversa, il chiarissimo e inequivocabile tenore letterale dell'art. 20 –
mai richiamato nell'impugnata sentenza – non lascia dubbi circa l'obbligo della
Part
di «sollevare» l' dall'obbligo risarcitorio per i danni causati a CP_8
e in conseguenza dell'esecuzione dei lavori Controparte_3 Controparte_4
e delle attività connesse;
obbligo – come si è visto – che il Tribunale ha affer-
mato sussistente in solido nei confronti dei danneggiati, quantificando il rela-
tivo risarcimento in €11.200,00.
2.2. Né la pur suggestiva tesi prospettata dalla può portare a CP_8
diversa conclusione.
Part 2.2.1. Infatti, non è certo la natura della responsabilità de qua dell'
e della nei confronti degli allora attori e – che CP_8 CP_3 CP_4
il Tribunale ha sussunto nell'alveo dell'art. 2050 Cc – a poter incidere sull'ob-
bligo della verso l'odierna appellante ai sensi del richiamato art. 20, CP_8
svolgendosi l'una (la responsabilità) e l'altro (l'obbligo) su piani diversi, giac-
ché la mancanza di prova liberatoria («avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno» così l'art. 2050) determina unicamente l'obbligo risarcitorio
Part anche dell' ma evidentemente non esclude l'operatività del diritto ex art. 20.
Part 2.2.2. Parimenti, neanche il fatto che l' non ebbe a rivolgere a
[...]
richieste di pagamento prima dello svincolo della polizza può far venir CP_7
meno il diritto qui esercitato dalla stessa e ciò sia perché non risulta Pt_1
che tale diritto dovesse essere esercitato non oltre una scadenza temporale
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8 successiva alla conclusione dei lavori de quibus, sia perché – com'è di tutta evidenza – solo nel momento in cui gli attori e chiesero CP_3 CP_4
Part il risarcimento si presentò l'attualità dell'esigenza, per l' di esercitare il diritto previsto dal più volte citato art. 20.
3. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi il diritto dell' di essere CP_9
sollevata dalla da ogni responsabilità conseguente al pagamento di CP_8
somme di danaro a qualunque titolo corrisposte, in dipendenza dell'impugnata sentenza, in favore di e Controparte_3 Controparte_4
4. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della al rim- CP_8
Part borso, all' delle spese di entrambi i gradi del giudizio, come liquidate in dispositivo.
4.1. Vanno, invece, compensate le spese di lite tra la appellante e
[...]
giacché – come si legge nell'atto di citazione in appello – la chiamata Pt_2
in giudizio sella stessa in questo grado è avvenuta «per il solo rispetto formale delle regole dell'integrità del contraddittorio del giudizio», senza che nei suoi confronti sia stata rivolta alcuna domanda.
4.1.1. Nulla, poi, deve statuirsi in ordine alle spese de quibus nei rap-
porti tra la appellante, da una parte, e , e Controparte_3 CP_4 [...]
dall'altra, giacché questi ultimi non si sono costituiti. Controparte_5
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_3
e sull'appello proposto
[...] CP_4 Controparte_5
dall' avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 573/2020 CP_9
del 26-28 ottobre 2020, così provvede:
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9 1) in parziale riforma della stessa, dichiara il diritto dell' CP_9
di essere sollevata dalla da ogni responsabilità conseguente al paga- CP_8
mento di somme di danaro a qualunque titolo corrisposte, in dipendenza dell'impugnata sentenza, in favore di e Controparte_3 Controparte_4
2) condanna , in persona del suo legale rappresentante pro CP_8
tempore, al rimborso, all' delle spese dei due gradi del giudizio, CP_9
che liquida, quanto a quelle del primo grado, in €2.738,00, oltre spese generali e accessori di legge, e, quanto a quelle di questo grado, in €3.966,00, oltre con-
tributo unificato, spese generali e accessori di legge;
3) compensa interamente le parti di questo grado del giudizio nei rap-
porti tra la appellante e . Parte_2
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 6 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
NT LI OR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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