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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 29/01/2026, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1431/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 29/01/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16863/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdano, 1-3 80131 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240069780230000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1874/2025 depositato il
30/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, notificato in data
19.7.2024 all'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I Napoli.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituiscono le convenute Agenzia della Riscossione e Regione Campania.
All'udienza fissata per la trattazione il collegio ha assunto la decisione come da dispositivo.
Il ricorrente impugnava una cartella di pagamento afferente al recupero di somme dovute per Addizionali
Regionali e Comunali su Modello Unico 2021 per l'anno d'imposta 2020, per un importo pari ad € 376,33;
parte ricorrente rappresenta in ricorso:
di aver regolarmente versato le imposte dovute in relazione alla insufficienza del credito d'imposta con ravvedimento operoso del 29.08.2022, anteriormente al controllo automatizzato e all'invio della comunicazione;
in particolare specifica che la richiesta oggetto dell'atto impugnato, riferito alla dichiarazione 2021 per l'anno d'imposta 2020, afferisce a valori diminuiti dei crediti derivanti da addizionali regionali e addizionali comunali che hanno origine dai precedenti crediti riportati nelle dichiarazioni 2019 e 2020 relativi rispettivamente agli anni di imposta 2018 e 2019, entrambe oggetto di dichiarazioni integrative e correttive dei minori crediti;
in ricorso parte ricorrente spiega: “La ricorrente, rilevato che per effetto della dichiarazione integrativa il credito disponibile alla data del 16.12.2020 era diminuito per l'addizionale regionale da € 270,00 ad
€ 75,00 con una differenza di € 195,00 e per l'addizionale comunale da € 264,00 ad € 188,00, con una differenza di € 76,00, con mod. F24 in data 29.08.2022, prot. 220829160511146149 ha effettuato il ravvedimento operoso con riferimento ai maggiori crediti compensati, o alle minori somme versate”
Tanto premesso, affida al ricorso le seguenti eccezioni: insussistenza del debito per avvenuto pagamento mediante ravvedimento operoso conseguente alla dichiarazione integrativa e carenza di motivazione in ordine alla reiterata richiesta di pagamento;
si costituisce la convenuta Nominativo_1, che chiede respingersi il ricorso assumendo la correttezza dell'operato dell'amministrazione finanziaria;
parte ricorrente deposita memoria illustrativa in cui ripercorreva le correzioni effettuate dalle dichiarazioni pregresse evidenziando ancora l'avvenuto versamento con ravvedimento operoso, nell'ammontare esposto dalla medesima Nominativo_1, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene fondato il ricorso per le ragioni di seguito spiegate;
in primo luogo va evidenziato che parte ricorrente documenta tutto quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio e nelle memorie illustrative;
E' dunque certamente accreditabile il motivo di censura in ordine all' intervenuto pagamento del tributo in interesse;
parte ricorrente ha infatti diligentemente allegato agli atti del ricorso le ricevute del pagamento effettuato, comprensivo inoltre delle sanzioni ed interessi dovuti;
occorre inoltre osservare che la parte convenuta e costituita in giudizio nulla ha controdedotto sullo specifico punto, rendendo così l'atto impugnato, anche sotto il profilo motivazionale certamente carente.
Per quanto sopra evidenziato, la Corte accoglie il ricorso;
le spese di lite, seguono come per legge, la soccombenza;
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso;
condanna la resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00 con distrazione al procuratore antistario.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 29/01/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16863/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdano, 1-3 80131 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240069780230000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1874/2025 depositato il
30/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, notificato in data
19.7.2024 all'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I Napoli.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituiscono le convenute Agenzia della Riscossione e Regione Campania.
All'udienza fissata per la trattazione il collegio ha assunto la decisione come da dispositivo.
Il ricorrente impugnava una cartella di pagamento afferente al recupero di somme dovute per Addizionali
Regionali e Comunali su Modello Unico 2021 per l'anno d'imposta 2020, per un importo pari ad € 376,33;
parte ricorrente rappresenta in ricorso:
di aver regolarmente versato le imposte dovute in relazione alla insufficienza del credito d'imposta con ravvedimento operoso del 29.08.2022, anteriormente al controllo automatizzato e all'invio della comunicazione;
in particolare specifica che la richiesta oggetto dell'atto impugnato, riferito alla dichiarazione 2021 per l'anno d'imposta 2020, afferisce a valori diminuiti dei crediti derivanti da addizionali regionali e addizionali comunali che hanno origine dai precedenti crediti riportati nelle dichiarazioni 2019 e 2020 relativi rispettivamente agli anni di imposta 2018 e 2019, entrambe oggetto di dichiarazioni integrative e correttive dei minori crediti;
in ricorso parte ricorrente spiega: “La ricorrente, rilevato che per effetto della dichiarazione integrativa il credito disponibile alla data del 16.12.2020 era diminuito per l'addizionale regionale da € 270,00 ad
€ 75,00 con una differenza di € 195,00 e per l'addizionale comunale da € 264,00 ad € 188,00, con una differenza di € 76,00, con mod. F24 in data 29.08.2022, prot. 220829160511146149 ha effettuato il ravvedimento operoso con riferimento ai maggiori crediti compensati, o alle minori somme versate”
Tanto premesso, affida al ricorso le seguenti eccezioni: insussistenza del debito per avvenuto pagamento mediante ravvedimento operoso conseguente alla dichiarazione integrativa e carenza di motivazione in ordine alla reiterata richiesta di pagamento;
si costituisce la convenuta Nominativo_1, che chiede respingersi il ricorso assumendo la correttezza dell'operato dell'amministrazione finanziaria;
parte ricorrente deposita memoria illustrativa in cui ripercorreva le correzioni effettuate dalle dichiarazioni pregresse evidenziando ancora l'avvenuto versamento con ravvedimento operoso, nell'ammontare esposto dalla medesima Nominativo_1, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene fondato il ricorso per le ragioni di seguito spiegate;
in primo luogo va evidenziato che parte ricorrente documenta tutto quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio e nelle memorie illustrative;
E' dunque certamente accreditabile il motivo di censura in ordine all' intervenuto pagamento del tributo in interesse;
parte ricorrente ha infatti diligentemente allegato agli atti del ricorso le ricevute del pagamento effettuato, comprensivo inoltre delle sanzioni ed interessi dovuti;
occorre inoltre osservare che la parte convenuta e costituita in giudizio nulla ha controdedotto sullo specifico punto, rendendo così l'atto impugnato, anche sotto il profilo motivazionale certamente carente.
Per quanto sopra evidenziato, la Corte accoglie il ricorso;
le spese di lite, seguono come per legge, la soccombenza;
P.Q.M.
Il giudice accoglie il ricorso;
condanna la resistente al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00 con distrazione al procuratore antistario.