Ordinanza cautelare 28 agosto 2025
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01740/2026REG.PROV.COLL.
N. 05711/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5711 del 2025, proposto da
NI AZ, ON HI, ZI LE, SI TA, RA NI, AT AN, NA CA, CA OR, AS AL, IC AS, UR CC, TO AR, AU TI, CA AV, CR CO, IC CO, IO De EL, ST De EL, ST De ON, NI De LI, CO GI Dell'RS, ZI NG, TO AN, NZ ER, IT OR, LA SC, TR RA, BI UL, RA AN, ST GI, ET US, SS OR, IO UE, TE IM, SS La AT, GI IB, AU IO, AR AN, IO RA, SA MA, TO OL, ER RS, OS PA, NN MI, ZI PA, LA LI, AU PI, IC MP, BI AT, NN AT, IL LI, BR RD, AR RI, IT LD, AN SC, MO NO IA e LA RR, rappresentati e difesi dall'avvocato Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di USzia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato SS Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di USzia;
nei confronti
SI RT, IA LL, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2238/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. SA AF MO e uditi per le parti l’avvocato Rizzo.
Si dà atto che l'avvocato Urso ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda la procedura di progressione tra aree indetta da Roma Capitale ai sensi dell’art. 52 comma1 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 13 comma 6 del ccnl del comparto Funzioni locali per il triennio 2019 – 2021 e del regolamento comunale approvato con deliberazione G.C. n. 236 del 7 luglio 2023, finalizzata alla copertura di n. 2.055 posti in diversi profili professionali, fra i quali n. 690 progressioni nel profilo di funzionario di Polizia locale (codice PVFPL).
2. I ricorrenti, poi appellanti come in epigrafe indicati, partecipanti alla selezione, hanno impugnato:
- la graduatoria definitiva ottenuta all'esito della procedura selettiva per n. 690 progressioni nel profilo "Funzionario Polizia Locale" (codice PVFPL);
- le modalità di svolgimento della procedura selettiva, i criteri utilizzati, nonché i verbali redatti nelle diverse sedute della Commissione esaminatrice della procedura selettiva per n. 690 progressioni nel profilo funzionario Polizia locale (codice PVFPL);
- gli eventuali altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti”.
3. Il Tar lazio – Roma, con sentenza 31 gennaio 2025 n. 2238, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
4. Gli appellanti in epigrafe indicati hanno gravato la sentenza con ricorso n. 5711 del 2025.
5. Nel corso del presente grado di giudizio si è costituita Roma Capitale.
6. All’udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
8. Con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e asserito conflitto d’interesse fra i ricorrenti.
8.1. Con sentenza n. 2238 del 2025 il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso per asserita incompatibilità delle posizioni dei ricorrenti, nonché per carenza di interesse al ricorso degli stessi, ritenendo che i ricorrenti non avessero allegato, né dimostrato, l'utilità concreta derivante dall'accoglimento del ricorso, né fornito elementi per la verifica della prova di resistenza.
8.2. Parte appellante ha dedotto che i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della procedura selettiva nel suo complesso e la conseguente integrale rinnovazione.
Non può sussistere pertanto, ad avviso di parte appellante, conflitto di interessi fra i ricorrenti.
8.3. Con il secondo motivo gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata dimostrazione dell’interesse e mancanza della “prova di resistenza”.
8.4. Il Tar ha ritenuto dirimente che i ricorrenti abbiano “ omesso di allegare quale sia l’effettiva incidenza che tali asseriti vizi, come genericamente contestati, avrebbero sugli esiti da ciascuno di loro conseguiti nell’ambito della procedura di progressione per cui è causa, non essendo in atti rinvenibile alcuna indicazione di quale sia il punteggio ottenuto dai singoli ricorrenti con riferimento agli altri “macro-criteri di valutazione ed attribuzione del punteggio ” (“esperienza maturata” e “titolo di studio”, a cui venivano attribuiti massimo 35 punti ciascuno), ritenuti dagli stessi ricorrenti “oggettivi” e dunque capaci di “restitui(re) un punteggio non "manipolabile” discrezionalmente dalla commissione”).
Secondo il Tar, “ ben si comprende, infatti, come – attesa l’incontestata oggettività di ben 70 punti su 100 conseguibili - non sia possibile configurare in modo univoco, per ciascuno dei ricorrenti, la cosiddetta “prova di resistenza”, essendo precluso al Collegio valutare in relazione a ognuno di essi se l’attribuzione di quei 19 punti, in tesi gli unici ad essere stati assegnati in maniera arbitraria, basti a collocarli in posizione utile e con quali esiti, anche in relazione ad un (quanto meno potenziale) conflitto di interessi tra gli stessi ”.
Pertanto il Tar ha ritenuto il ricorso inammissibile per genericità dei vizi contestati e mancata allegazione dell’incidenza degli asseriti vizi sulla posizione individuale, così non essendo dimostrato il superamento della prova di resistenza.
Gli appellanti hanno dedotto di avere domandato “ l’annullamento della procedura selettiva nel suo complesso e la sua integrale rinnovazione, deducendo gravi vizi afferenti al concreto svolgimento della selezione dei candidati, avvenuta mediante criteri valutativi palesemente inidonei, eccessivamente discrezionali (rectius arbitrari!) che hanno interamente inficiato lo svolgimento della procedura selettiva vanificandone la funzione primaria, ossia quella di selezionare i 690 candidati più meritevoli di accedere alla superiore qualifica professionale ”.
Pertanto gli stessi aspirano alla ripetizione della stessa “ con criteri legittimi e corretti che assicurino una corretta selezione dei candidati più preparati e meritevoli di accedere alla superiore qualifica professionale ”. Ne deriverebbe la non necessità di allegare il superamento della prova di resistenza.
8.5. Roma Capitale si è difesa deducendo la genericità del ricorso in quanto parte ricorrente, qui appellante, con la domanda introduttiva del giudizio, avrebbe formulato “ mere allegazioni ”, in quanto tali prive di dimostrazione, riguardanti “ questioni metagiuridiche o para giornalistiche, destinate, ove mai fondate, alla competenza di altro plesso giurisdizionale ”.
Sono poi elencati gli aspetti generici, privi di indicazioni e portata specifica, quali i nominativi dei “ premiati sospetti ”, che sarebbero stati favoriti dalla Commissione, degli “ esclusi eccellenti ”, dei candidati ai quali sarebbero stati “ somministrati i quesiti riportati nel ricorso, né vi è prova alcuna, in atti, della esatta corrispondenza contenutistica e letterale con eventuali quesiti effettivamente sottoposti a taluno dei candidati ”.
Secondo l’Amministrazione neppure vi sarebbe chiarezza sulla partecipazione dei ricorrenti alla selezione e sui relativi esiti.
Roma Capitale ha altresì sottolineato che gli appellanti, già ricorrenti in primo grado, avrebbero impugnato “ esclusivamente le operazioni della Commissione Esaminatrice relative alla valutazione dei curricula ed allo svolgimento del colloquio orale, preordinate all’assegnazione dei 19 punti attribuibili con riferimento al terzo macro-criterio di valutazione ”, relativo alla “ competenza professionale ”, omettendo finanche di “ allegare quale sia stata l’effettiva incidenza dei vizi (genericamente) lamentati sugli esiti concorsuali di ciascuno di essi, impedendo una concreta verifica sull’interesse azionato individualmente e sulla procedibilità del ricorso cumulativo sotto il profilo del potenziale conflitto di interessi ”.
8.6. Il Collegio osserva quanto segue.
8.7. La domanda caducatoria finalizzata a determinare, in sede conformativa, la rinnovazione dell’intera gara non richiede il superamento della prova di resistenza, né consente di evidenziare un conflitto di interessi fra i ricorrenti.
Nel caso di specie detta domanda risulta posta in modo generico e perplesso e il ricorso, come affermato dal Tar e dedotto da Roma Capitale, è comunque inammissibile per i motivi di seguito illustrati.
8.8. Si leggono nel ricorso introduttivo alcune espressioni che evocano l’interesse alla rinnovazione dell’intera gara, quali, nel punto 5, “ la procedura sarebbe inevitabilmente viziata e, come tale, sarebbe meritevole di essere annullata e ripetuta con modalità di selezione corrette, imparziali ed efficaci rispetto al fine da realizzare ”, nel punto 8, “ la totale inadeguatezza della procedura selettiva a cui hanno partecipato rispetto al fine pubblico da perseguire ”, e nel punto 10, “ L’intera procedura selettiva si è in realtà rivelata una farsa ”. Nella parte in diritto si legge che “ tale procedura selettiva deve essere annullata ”.
Pertanto, l’interesse alla rinnovazione dell’intera gara è stato formulato in modo generico.
8.9. Inoltre, esso non trova corrispondenza negli atti impugnati e nelle censure dedotte.
8.10. Si legge infatti nell’ incipit del ricorso introduttivo che parte ricorrente, qui appellante, ha chiesto l’annullamento della “graduatoria definitiva”, delle “ modalità di svolgimento della procedura selettiva, dei criteri utilizzati, nonché, dei verbali ”, nonché di “ eventuali altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti ”.
In calce allo stesso ricorso le domande formulate attengono all’annullamento della “impugnata graduatoria ” e all’annullamento di “ ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, ancorché sconosciuto, relativo all'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale ”.
La parte in diritto si conclude affermando che si confida nella “ caducazione di tutti gli atti impugnati ”.
Sono quindi impugnate la graduatoria definitiva e le modalità di svolgimento della procedura selettiva, nonché i verbali redatti nelle diverse sedute della Commissione esaminatrice. Anzi, il ricorso si conclude chiedendo l’annullamento della sola graduatoria definitiva e genericamente degli atti presupposti.
Pertanto risultano gravati gli atti della Commissione, non gli atti di indizione della procedura, non potendosi ritenere che essi siano stati impugnati con la clausola di stile riguardante l’impugnazione di “ eventuali altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti ”.
Laddove parte ricorrente ha chiesto la “ caducazione di tutti gli atti impugnati ” e “ l’annullamento della procedura ” non ha presentato una domanda di annullamento che supporta una pronuncia di caducazione dell’intera gara, atteso che, quanto meno, non sono stati impugnati gli atti di indizione della gara.
La portata conformativa di una pronuncia dipende dall’annullamento pronunciato dal giudice e quindi dalla domanda caducatoria presentata, quanto all’oggetto, cioè agli atti impugnati, oltre che dalle censure dedotte.
Le censure dedotte con un grado di specificità idoneo ad assumere la connotazione richiesta dall’art. 40 comma 1 lett. d) c.p.a. riguardano le operazioni della Commissione esaminatrice relative alla valutazione dei curricula e allo svolgimento del colloquio orale.
Peraltro, non sono contenute nella parte del ricorso introduttivo dedicata ai motivi di diritto. Secondo la giurisprudenza, i motivi di ricorso devono essere posizionati, a pena di inammissibilità, nella parte del ricorso a essi dedicata, mentre sono inammissibili i “motivi intrusi”, cioè quei motivi di appello inclusi in una parte dell’atto non dedicata ai motivi di diritto (Cons. St., sez. V, 5 ottobre 2017 n. 4643).
La parte del ricorso introduttivo recante i motivi di diritto è invece contenuta in due facciate, che contengono assunti relativi all’asserita insufficienza del voto numerico, oltre che a una generica violazione, dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e non discriminazione nell’azione della PA e, infine, all’eccesso di potere, difetto di motivazione, nonché violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. Detti assunti non sono tuttavia declinati in concreto.
In ogni caso, la parte iniziale del ricorso introduttivo contiene, oltre alla due censure specificamente dedotte, espressioni generiche e colorite utilizzate per qualificare la procedura o fasi di essa.
Nella parte iniziale del ricorso si trovano riferimenti alla “ totale inadeguatezza della procedura selettiva a cui hanno partecipato rispetto al fine pubblico da perseguire ” e al fatto che la “ intera procedura selettiva si è in realtà rivelata una farsa che - anziché promuovere i più meritevoli - si è concretizzata in una sorta di simulacro di selezione che ha consentito di premiare con la progressione verticale chi, già a priori, si intendeva promuovere ”, oltre che “ manipolabile ”.
Vi sarebbero inoltre dei “ premiati sospetti ”, che sarebbero stati favoriti dalla Commissione, oltre che degli “ esclusi eccellenti ”.
Senonché dette affermazioni non trovano corrispondenza in specifici elementi e sono supportate con il riferimento a due presunti esclusi, che sarebbero noti alle cronache per avere svolto azioni positive, senza peraltro indicare per quali motivi specifici essi avrebbero meritato un giudizio positivo.
8.11. In tale contesto le censure ritualmente formulate riguardano specificamente l’attribuzione del punteggio per la competenza professionale, con riferimento alla valutazione del curriculum, e il punteggio conseguito nel colloquio.
Né parte appellante ha specificamente illustrato, e comprovato, le concrete ragioni per le quali i rilievi dedotti, afferenti, come visto, a specifici aspetti della procedura, supportino l’invalidità dell’intera gara e degli atti di indizione della stessa nella loro totalità, se non con espressioni generiche e allusive, prive del requisito di specificità.
Nel ricorso in appello si legge infatti, nel terzo motivo di diritto, dedicato proprio al merito dei vizi dedotti, che “ l’attribuzione di ben 19 punti sui 100 totali secondo criteri non oggettivi, non predeterminati, non verificabili a posteriori e del tutto arbitrari, senza che la Commissione abbia mai fornito una motivazione intellegibile dell’attribuzione dei punteggi nella parte soggettiva relativa ai colloqui e alla valutazione dei curricula ”. Gli assunti spesi successivamente sono volti a supportare detta affermazione iniziale.
Del resto, la stessa parte appellante ha sintetizzato la domanda proposta con il ricorso introduttivo nel seguente senso: “ In definitiva, con ricorso n. 8335/2024 dinnanzi alla Sezione II del TAR Lazio, gli odierni appellanti, evidenziando gravi vizi procedurali e lesione dei principi di trasparenza, imparzialità e meritocrazia, tra cui:
- L'attribuzione arbitraria dei punteggi relativi alle competenze professionali;
- La mancata verbalizzazione delle domande dei colloqui e l'utilizzo di domande irrilevanti e generiche (ad es.: "Cosa farebbe se fuggisse un leone?");
- L'assegnazione di punteggi per titoli estranei al profilo di Funzionario (es. "sommelier", "agente immobiliare")”. Parte appellante ha altresì precisato di avere “impugnato la graduatoria definitiva della selezione per n. 690 progressioni verticali al profilo di "Funzionario Polizia Locale", nonché le modalità di svolgimento della procedura selettiva e i relativi atti, lamentandone l'illegittimità per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento (par condicio), domandandone l’annullamento e chiedendone la ripetizione ”.
Pertanto il ricorso introduttivo ha ad oggetto, anche secondo parte appellante, gli atti della Commissione e la graduatoria definitiva e le censure dedotte hanno riguardo a profili riguardanti l’attività della Commissione stessa.
I motivi di ricorso, anche in base a quanto dedotto in appello, riguardano la valutazione dei curricula e lo svolgimento del colloquio orale e attengono quindi ad aspetti che comportano l’assegnazione dei diciannove punti (sui cento complessivi).
8.12. Le censure dedotte quindi non supportano l’annullamento degli atti di gara e la rinnovazione della stessa, potendo piuttosto determinare un annullamento parziale degli atti della Commissione e della graduatoria.
Pertanto, l’effetto conformativo che ne deriva non consiste nella riedizione dell’intera gara. Anzi, gli effetti conformativi, in quanto scindibili, neppure richiedono il necessario riesame della posizione degli altri concorrenti (rimesso piuttosto al potere di autotutela).
Sicché l’ammissibilità delle specifiche doglianze dedotte avrebbe richiesto l’allegazione dell’effettiva incidenza dei vizi lamentati sugli esiti concorsuali di ciascuno dei ricorrenti, nella prospettiva del superamento della prova di resistenza e della valutazione dell’eventuale conflitto di interessi in funzione dell’ammissibilità del ricorso cumulativo.
Parte appellante ha invece argomentato la mancanza di conflitto di interessi muovendo dall’interesse alla ripetizione dell’intera gara. Infatti la giurisprudenza ha precisato che “ In relazione ad una procedura concorsuale, qualora le censure proposte con il ricorso siano dirette ad ottenere la riedizione della procedura stessa sulla base di modalità conformi a legge, e non il conseguimento di una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata, non sussiste in capo al deducente l'onere di fornire alcuna prova di resistenza ” (fra le tante Cons. Stato, Sez. VII, 30 giugno 2023 n. 6414).
Senonché, nel caso di specie, come visto, le specifiche censure dedotte non supportano l’interesse alla riedizione della gara.
Ne deriva che l’interesse alla rinnovazione della gara non trova corrispondenza nel contenuto del ricorso, quanto ad atti impugnati e a censure dedotte. Inoltre queste ultime avrebbero preteso l’allegazione dell’effettiva incidenza dei vizi (genericamente) lamentati sugli esiti concorsuali di ciascuno dei ricorrenti.
Pertanto la domanda contenuta nel ricorso introduttivo non risulta adeguatamente supportata.
Essa risulta piuttosto generica e perplessa, oltre che mancante dell’allegazione dello specifico interesse di parte ricorrente, qui appellante, nei termini sopra visti.
Deve quindi essere confermata la sentenza del Tar.
9. In conclusione, l’appello va respinto, confermandosi la decisione in rito.
Risulta assorbita ogni altra questione e censura.
10. La peculiarità della vicenda nel suo insieme giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo o respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SS AG, Presidente FF
IO Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
SA AF MO, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AF MO | SS AG |
IL SEGRETARIO