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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/11/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2921/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2921/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...]_1 C.F._1
(NO) il 13/02/1977 Con il patrocinio dell'Avv. PILONI SILVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. PILONI SILVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ed ordinare all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Veruno di provve ri elazione alla emananda sentenza, sull'atto di matrimonio concordatario contratto tra le parti in Veruno in data 23/06/2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2012, Parte II serie A n. 4;
Pag. 1 2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, , ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la mad a via Borgomanero n.
3. La responsabilità Pt_2 genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genit ssumeranno di comune accordo le decisioni relative alla salute (inclusa la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti), alla residenza, all'istruzione (compresa l'individuazione della scuola con la quale entrambi i genitori intratterranno rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive extrascolastiche - che dovranno essere individuate tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
per contro, limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 bis c.c.;
3) assegnare il domicilio familiare ubicato in - Veruno alla via Borgomanero n. 3, di cui risulta essere esclusiva Pt_2 proprietaria la madre della sig.ra , con tutti gli arredi ivi esistenti alla moglie. Il sig. ha già rilasciato Pt_1 CP_1
l'abitazione coniugale asportando i propri effetti personali per trasferirsi in Gattico- Veruno alla via Santa Cristina n. 26; 4) prendere atto che i coniugi convengono, salvo diverso accordo tra loro direttamente intercorso, il seguente palinsesto di incontri padre-figlio strutturato in base alla turnazione di lavoro di entrambi i genitori ed alle eventuali reperibilità della sig.ra : a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 15,30 alle ore 18,00 della domenica pomeriggio;
b) un Pt_1
infrasettimanale, indicativamente il mercoledì pomeriggio/sera, con possibilità di pernottamento del minore presso il padre;
c) le festività natalizie (Natale e Santo Stefano, Primo dell'anno ed Epifania), nonché, le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) verranno trascorse presso ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza; il medesimo criterio verrà adottato anche per la ripartizione delle altre festività civili e religiose ed i relativi ponti d) durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. Il regime di frequentazione sopra indicato potrà venire ulteriormente ampliato e/o modificato, previo accordo tra le parti e, ciò, anche in considerazione delle esigenze e bisogni del figlio, e tenuto conto della variabilità della turnistica lavorativa delle parti. I coniugi s'impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro il 31 maggio di ogni anno. Al termine dei predetti periodi di ferie/festività, riprenderà il calendario di visite ordinario. Il palinsesto è stato riportato nel piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
5) prendere atto che il padre concorrerà al mantenimento del figlio versando a mezzo di bonifico bancario un assegno pari ad €. 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza da agosto 2025. Tale assegno dovrà essere rivalutato secondo gli indici Istat ogni anno nel mese di agosto (primo aggiornamento agosto 2026);
6) prendere atto che le parti hanno concordato di ripartire tra di loro tutte le spese di carattere straordinario afferenti alla prole nella misura del 50%. Le spese in parola sono individuate e disciplinate come da “Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” emanato dal Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, già allegato al ricorso introduttivo e che si intende integralmente richiamato. Il genitore che effettua la spesa dovrà chiederne il rimborso all'altro genitore, il quale dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta. In merito alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra le parti, le stesse concordano, altresì, che l'assenso dovrà pervenire per iscritto entro una settimana dalla richiesta scritta inoltrata dal genitore che effettua la spesa e che ne chiede il rimborso (la mancata risposta varrà come assenso);
7) prendere atto che i coniugi hanno concordato che la signora beneficerà in via esclusiva dell'assegno unico;
Pt_1
8) prendere atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano al richiedersi reciprocamente un assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento;
9) prendere atto che i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rinnovo e/o al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio con iscrizione dei figli minori sullo stesso;
10) prendere atto che la sig.ra si impegna a continuare a farsi esclusivo carico al 100% del finanziamento Pt_1 contratto dai coniugi con l'Istituto di c esa San Palo in data 13.04.2018 per le spese di ristrutturazione dell'immobile famigliare;
11) prendere atto che le parti, entro due mesi dall'emissione della sentenza di separazione, si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso Intesa San Paolo.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in Veruno (NO), in data 23/6/2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2012. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio , in data 6/4/2014, minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 7/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]
MA (NO) in data 13/02/1977 e , nato in [...]_1
(PV) in data 17/10/1973;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 13/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2921/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...]_1 C.F._1
(NO) il 13/02/1977 Con il patrocinio dell'Avv. PILONI SILVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. PILONI SILVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e ed ordinare all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Veruno di provve ri elazione alla emananda sentenza, sull'atto di matrimonio concordatario contratto tra le parti in Veruno in data 23/06/2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2012, Parte II serie A n. 4;
Pag. 1 2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore, , ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la mad a via Borgomanero n.
3. La responsabilità Pt_2 genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genit ssumeranno di comune accordo le decisioni relative alla salute (inclusa la selezione delle strutture sanitarie e dei professionisti), alla residenza, all'istruzione (compresa l'individuazione della scuola con la quale entrambi i genitori intratterranno rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive extrascolastiche - che dovranno essere individuate tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
per contro, limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 bis c.c.;
3) assegnare il domicilio familiare ubicato in - Veruno alla via Borgomanero n. 3, di cui risulta essere esclusiva Pt_2 proprietaria la madre della sig.ra , con tutti gli arredi ivi esistenti alla moglie. Il sig. ha già rilasciato Pt_1 CP_1
l'abitazione coniugale asportando i propri effetti personali per trasferirsi in Gattico- Veruno alla via Santa Cristina n. 26; 4) prendere atto che i coniugi convengono, salvo diverso accordo tra loro direttamente intercorso, il seguente palinsesto di incontri padre-figlio strutturato in base alla turnazione di lavoro di entrambi i genitori ed alle eventuali reperibilità della sig.ra : a) a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alle ore 15,30 alle ore 18,00 della domenica pomeriggio;
b) un Pt_1
infrasettimanale, indicativamente il mercoledì pomeriggio/sera, con possibilità di pernottamento del minore presso il padre;
c) le festività natalizie (Natale e Santo Stefano, Primo dell'anno ed Epifania), nonché, le festività pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo) verranno trascorse presso ciascun genitore seguendo il criterio dell'alternanza; il medesimo criterio verrà adottato anche per la ripartizione delle altre festività civili e religiose ed i relativi ponti d) durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore. Il regime di frequentazione sopra indicato potrà venire ulteriormente ampliato e/o modificato, previo accordo tra le parti e, ciò, anche in considerazione delle esigenze e bisogni del figlio, e tenuto conto della variabilità della turnistica lavorativa delle parti. I coniugi s'impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi di ferie entro il 31 maggio di ogni anno. Al termine dei predetti periodi di ferie/festività, riprenderà il calendario di visite ordinario. Il palinsesto è stato riportato nel piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo;
5) prendere atto che il padre concorrerà al mantenimento del figlio versando a mezzo di bonifico bancario un assegno pari ad €. 200,00 entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza da agosto 2025. Tale assegno dovrà essere rivalutato secondo gli indici Istat ogni anno nel mese di agosto (primo aggiornamento agosto 2026);
6) prendere atto che le parti hanno concordato di ripartire tra di loro tutte le spese di carattere straordinario afferenti alla prole nella misura del 50%. Le spese in parola sono individuate e disciplinate come da “Protocollo d'Intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” emanato dal Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, già allegato al ricorso introduttivo e che si intende integralmente richiamato. Il genitore che effettua la spesa dovrà chiederne il rimborso all'altro genitore, il quale dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta. In merito alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo tra le parti, le stesse concordano, altresì, che l'assenso dovrà pervenire per iscritto entro una settimana dalla richiesta scritta inoltrata dal genitore che effettua la spesa e che ne chiede il rimborso (la mancata risposta varrà come assenso);
7) prendere atto che i coniugi hanno concordato che la signora beneficerà in via esclusiva dell'assegno unico;
Pt_1
8) prendere atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano al richiedersi reciprocamente un assegno a titolo di concorso al proprio mantenimento;
9) prendere atto che i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rinnovo e/o al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio con iscrizione dei figli minori sullo stesso;
10) prendere atto che la sig.ra si impegna a continuare a farsi esclusivo carico al 100% del finanziamento Pt_1 contratto dai coniugi con l'Istituto di c esa San Palo in data 13.04.2018 per le spese di ristrutturazione dell'immobile famigliare;
11) prendere atto che le parti, entro due mesi dall'emissione della sentenza di separazione, si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato acceso presso Intesa San Paolo.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in Veruno (NO), in data 23/6/2012 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2012. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio , in data 6/4/2014, minorenne. Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 7/11/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]
MA (NO) in data 13/02/1977 e , nato in [...]_1
(PV) in data 17/10/1973;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 13/11/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
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