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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 12/2/2025
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 581/2022 r.g.
tra con il patrocinio dell'Avv. Rita Schiavi Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di essere stato riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 78% con decreto di omologa del 30.10.2019 (doc. 1); di aver inoltrato in data 25.11.2019, a causa del peggioramento della malattia, una prima domanda di aggravamento per ottenere l'invalidità civile e il riconoscimento delle condizioni di disabilità ( doc. 2); che l'Ente resistente rigettava la domanda con la seguente motivazione “nei nostri archivi informatici risulta che lei ha in corso una precedente domanda del 23/01/2017 per la quale il procedimento non si è ancora concluso” ( doc. 4); che in data 24.11.2020 inoltrava una successiva domanda (doc. 3) anch'essa rigettata con la seguente motivazione “nei nostri archivi informatici risulta che lei ha in corso una precedente domanda del
25/11/2019 per la quale il procedimento non si è ancora concluso”(doc. 4).
Sostiene il ricorrente che a causa di un errore amministrativo imputabile all'ente resistente non ha potuto procedere con l'inoltro di una nuova domanda amministrativa e ha chiesto ordinarsi all'ente la chiusura dell'iter amministrativo mediante valutazione della domanda pendente del 25.11.2019, nonché di accertare la sussistenza del requisito dell'invalidità nella misura del 100% e condannare l'ente alla corresponsione della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71, ed infine accertare la sussistenza della condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 L. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa con condanna dell'ente al pagamento dei ratei maturati.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
La causa, non rilevata in prima udienza l'improcedibilità a fronte di mancato esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, ha seguito il rito ordinario ed è stata istruita mediante CTU medico-legale, e discussa all'udienza odierna. Quanto alla domanda volta ad ottenere da parte dell'ente la lavorazione della domanda amministrativa del 25.11.2019, la parte fa valere un autonomo diritto all'esame della propria istanza ed alla regolarizzazione presso l'ente del proprio fascicolo mediante chiusura delle pratiche concluse al fine di consentire l'inserimento di nuove domande di aggravamento, si osserva che è in atti un documento, CP_ denominato “trasmissione dei certificati medici all' , che reca il responso cui il ricorrente fa riferimento nel ricorso, che ha ritenuto la domanda inammissibile per pendenza di altra precedente analoga, domanda in realtà definita col decreto di omologa in atti.
Premesso che l'odierno giudizio è precipuamente volto a superare tale inerzia, sicché non si rinviene un interesse processuale specifico a tale domanda di condanna ad un facere che è stato compiutamente posto in essere mediante la disposta CTU, si osserva che la circostanza rileva in ogni caso in termini di procedibilità della domanda.
Nel merito, quanto al requisito sanitario, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il consulente, pur riscontrando un quadro clinico di complessa gravità (“Dispnea da sforzo in cardiomiopatia ipertensiva controllata farmacologicamente e broncopneumopatia cronica con deficit ventilatorio ostruttivo di grado lieve;
- sindrome del tunnel carpale a destra;
- artrosi polidistrettuale a prevalente interessamento spondilodiscoartrosico diffuso con rotoscoliosi sinistro-convessa dorso-lombare ed ernie discali multiple lombo-sacrali in coxartrosi sinistra e valgismo degli alluci - depressione maggiore cronica resistente alla terapia farmacologica.”) ha riconosciuto una invalidità pari all'80%, inferiore rispetto a quella richiesta per il diritto alla pensione di inabilità, negando che il paziente si trovi nelle condizioni per beneficiare dell'indennità richiesta.
Il consulente è giunto a tali conclusioni applicando il “calcolo riduzionistico e tenendo conto dell'incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del periziando, si perviene al riconoscimento di un'invalidità con una riduzione permanente della capacità lavorativa complessiva nella misura attuale del 80%, inferiore a quella richiesta per il diritto alla pensione di inabilità.”.
Quanto all'art. 3, co. 3, l. 104/92 il Ctu ha ritenuto non sussistente “la connotazione di gravità descritta al comma 3 del medesimo articolo di legge, in quanto la minorazione complessiva non riduce l'autonomia personale, correlata alla sua età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera personale o in quella di relazione” affermando, altresì, che il periziando possa essere giudicato in condizioni di disabilità lieve. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto a valutare la documentazione sanitaria prodotta per poi procedere ad una valutazione complessiva del ricorrente fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
Deve quindi rigettarsi la domanda volta al riconoscimento dei requisiti sanitari.
La contumacia di parte resistente esclude una condanna sulle spese, rispetto alle quali il ricorrente
è comunque esente come da dichiarazione in atti. CP_ Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico dell' a fronte dell'esenzione di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 581/2022 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo a parte ricorrente, al momento dell'accertamento medico svolto in sede di CTU, di una percentuale di invalidità dell'80% e delle condizioni di cui all'art. 3, co. 1,
l. 104/92, respinge la domanda;
- Nulla sulle spese di lite;
CP_
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'
Tivoli 12/2/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 12/2/2025
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 581/2022 r.g.
tra con il patrocinio dell'Avv. Rita Schiavi Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di essere stato riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa pari al 78% con decreto di omologa del 30.10.2019 (doc. 1); di aver inoltrato in data 25.11.2019, a causa del peggioramento della malattia, una prima domanda di aggravamento per ottenere l'invalidità civile e il riconoscimento delle condizioni di disabilità ( doc. 2); che l'Ente resistente rigettava la domanda con la seguente motivazione “nei nostri archivi informatici risulta che lei ha in corso una precedente domanda del 23/01/2017 per la quale il procedimento non si è ancora concluso” ( doc. 4); che in data 24.11.2020 inoltrava una successiva domanda (doc. 3) anch'essa rigettata con la seguente motivazione “nei nostri archivi informatici risulta che lei ha in corso una precedente domanda del
25/11/2019 per la quale il procedimento non si è ancora concluso”(doc. 4).
Sostiene il ricorrente che a causa di un errore amministrativo imputabile all'ente resistente non ha potuto procedere con l'inoltro di una nuova domanda amministrativa e ha chiesto ordinarsi all'ente la chiusura dell'iter amministrativo mediante valutazione della domanda pendente del 25.11.2019, nonché di accertare la sussistenza del requisito dell'invalidità nella misura del 100% e condannare l'ente alla corresponsione della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71, ed infine accertare la sussistenza della condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 L. 104/92 a decorrere dalla domanda amministrativa con condanna dell'ente al pagamento dei ratei maturati.
L'ente resistente è rimasto contumace, nonostante la ritualità e tempestività della notifica.
La causa, non rilevata in prima udienza l'improcedibilità a fronte di mancato esperimento dell'accertamento tecnico preventivo, ha seguito il rito ordinario ed è stata istruita mediante CTU medico-legale, e discussa all'udienza odierna. Quanto alla domanda volta ad ottenere da parte dell'ente la lavorazione della domanda amministrativa del 25.11.2019, la parte fa valere un autonomo diritto all'esame della propria istanza ed alla regolarizzazione presso l'ente del proprio fascicolo mediante chiusura delle pratiche concluse al fine di consentire l'inserimento di nuove domande di aggravamento, si osserva che è in atti un documento, CP_ denominato “trasmissione dei certificati medici all' , che reca il responso cui il ricorrente fa riferimento nel ricorso, che ha ritenuto la domanda inammissibile per pendenza di altra precedente analoga, domanda in realtà definita col decreto di omologa in atti.
Premesso che l'odierno giudizio è precipuamente volto a superare tale inerzia, sicché non si rinviene un interesse processuale specifico a tale domanda di condanna ad un facere che è stato compiutamente posto in essere mediante la disposta CTU, si osserva che la circostanza rileva in ogni caso in termini di procedibilità della domanda.
Nel merito, quanto al requisito sanitario, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il consulente, pur riscontrando un quadro clinico di complessa gravità (“Dispnea da sforzo in cardiomiopatia ipertensiva controllata farmacologicamente e broncopneumopatia cronica con deficit ventilatorio ostruttivo di grado lieve;
- sindrome del tunnel carpale a destra;
- artrosi polidistrettuale a prevalente interessamento spondilodiscoartrosico diffuso con rotoscoliosi sinistro-convessa dorso-lombare ed ernie discali multiple lombo-sacrali in coxartrosi sinistra e valgismo degli alluci - depressione maggiore cronica resistente alla terapia farmacologica.”) ha riconosciuto una invalidità pari all'80%, inferiore rispetto a quella richiesta per il diritto alla pensione di inabilità, negando che il paziente si trovi nelle condizioni per beneficiare dell'indennità richiesta.
Il consulente è giunto a tali conclusioni applicando il “calcolo riduzionistico e tenendo conto dell'incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del periziando, si perviene al riconoscimento di un'invalidità con una riduzione permanente della capacità lavorativa complessiva nella misura attuale del 80%, inferiore a quella richiesta per il diritto alla pensione di inabilità.”.
Quanto all'art. 3, co. 3, l. 104/92 il Ctu ha ritenuto non sussistente “la connotazione di gravità descritta al comma 3 del medesimo articolo di legge, in quanto la minorazione complessiva non riduce l'autonomia personale, correlata alla sua età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera personale o in quella di relazione” affermando, altresì, che il periziando possa essere giudicato in condizioni di disabilità lieve. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto a valutare la documentazione sanitaria prodotta per poi procedere ad una valutazione complessiva del ricorrente fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
Deve quindi rigettarsi la domanda volta al riconoscimento dei requisiti sanitari.
La contumacia di parte resistente esclude una condanna sulle spese, rispetto alle quali il ricorrente
è comunque esente come da dichiarazione in atti. CP_ Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico dell' a fronte dell'esenzione di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 581/2022 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo a parte ricorrente, al momento dell'accertamento medico svolto in sede di CTU, di una percentuale di invalidità dell'80% e delle condizioni di cui all'art. 3, co. 1,
l. 104/92, respinge la domanda;
- Nulla sulle spese di lite;
CP_
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'
Tivoli 12/2/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni