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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- NOCERA dott.ssa Rosella - PRESIDENTE rel.
2)- GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - GIUDICE
3)- MAZZOTTA dott.ssa Sara - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 7304/2024 R.G. TRA
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Maria Amorese Parte_1 e Lorenzo Perrone;
- ATTORE - E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Salvatore Fabio Controparte_1 Alemanno;
- CONVENUTA –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10/07/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con il 28/7/2012 Controparte_1 in Bari e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio erano nate due figlie: (26/02/2007) e (20/04/2013); Per_1 Per_2
• il Tribunale di Bari, con decreto n. 7598/2023 del 28/03/2023 e pubblicato il 30/03/2023, aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni concordate, che prevedevano l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, la regolamentazione del suo diritto di visita, il suo obbligo di versare € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 400,00 mensili per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, la ripartizione tra i coniugi dell'AUU al 50% e il suo obbligo a versare € 400,00 mensili a titolo di assegno muliebre;
• da novembre 2023, la figlia si era trasferita presso l'abitazione di suo padre;
Per_1
• lui lavorava come macchinista presso “Mercitalia Rail s.r.l.”, percependo uno stipendio mensile di € 2.400,00 e sopportava diverse spese;
• lei aveva intrapreso una stabile relazione sentimentale con un altro uomo;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Conclusivamente, chiedeva che il Tribunale adito disponesse il suo obbligo di versare € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie, la revoca del contributo al mantenimento della figlia , con lui residente, e Per_1 dell'assegno muliebre e l'obbligo di sua moglie di contribuire al mantenimento della figlia Per_1 in misura pari ad € 180,00 mensili. Fissata la comparizione personale delle parti, la convenuta si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata. All'udienza figurata del 06/02/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle seguenti condizioni riportate nella convenzione del 24/01/2025: affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo del padre di versare € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione integrale dell'AUU in favore della ed obbligo del di versare a titolo di assegno divorzile l'importo, con CP_1 Pt_1 liquidazione in unica soluzione, di € 5.600,00. Il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio il 16/7/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo del padre di versare € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione integrale dell'AUU in favore della ed obbligo del di versare a titolo di assegno divorzile l'importo, con CP_1 Pt_1 liquidazione in unica soluzione, di € 5.600,00) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bari il 28/07/2012 da e trascritto al n. 23, P. II, serie A, anno 2012; Parte_1 Controparte_1
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 24/01/2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 14/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
1)- NOCERA dott.ssa Rosella - PRESIDENTE rel.
2)- GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - GIUDICE
3)- MAZZOTTA dott.ssa Sara - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 7304/2024 R.G. TRA
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Maria Amorese Parte_1 e Lorenzo Perrone;
- ATTORE - E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Salvatore Fabio Controparte_1 Alemanno;
- CONVENUTA –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10/07/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con il 28/7/2012 Controparte_1 in Bari e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio erano nate due figlie: (26/02/2007) e (20/04/2013); Per_1 Per_2
• il Tribunale di Bari, con decreto n. 7598/2023 del 28/03/2023 e pubblicato il 30/03/2023, aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni concordate, che prevedevano l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, la regolamentazione del suo diritto di visita, il suo obbligo di versare € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 400,00 mensili per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie, la ripartizione tra i coniugi dell'AUU al 50% e il suo obbligo a versare € 400,00 mensili a titolo di assegno muliebre;
• da novembre 2023, la figlia si era trasferita presso l'abitazione di suo padre;
Per_1
• lui lavorava come macchinista presso “Mercitalia Rail s.r.l.”, percependo uno stipendio mensile di € 2.400,00 e sopportava diverse spese;
• lei aveva intrapreso una stabile relazione sentimentale con un altro uomo;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Conclusivamente, chiedeva che il Tribunale adito disponesse il suo obbligo di versare € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie, la revoca del contributo al mantenimento della figlia , con lui residente, e Per_1 dell'assegno muliebre e l'obbligo di sua moglie di contribuire al mantenimento della figlia Per_1 in misura pari ad € 180,00 mensili. Fissata la comparizione personale delle parti, la convenuta si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata. All'udienza figurata del 06/02/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle seguenti condizioni riportate nella convenzione del 24/01/2025: affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo del padre di versare € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione integrale dell'AUU in favore della ed obbligo del di versare a titolo di assegno divorzile l'importo, con CP_1 Pt_1 liquidazione in unica soluzione, di € 5.600,00. Il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio il 16/7/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno, obbligo del padre di versare € 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione integrale dell'AUU in favore della ed obbligo del di versare a titolo di assegno divorzile l'importo, con CP_1 Pt_1 liquidazione in unica soluzione, di € 5.600,00) sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bari il 28/07/2012 da e trascritto al n. 23, P. II, serie A, anno 2012; Parte_1 Controparte_1
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 24/01/2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 14/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera