TAR Catania, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 686
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della L. n. 475/1968. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza. Violazione del principio di proporzionalità. Disparità di trattamento.

    La proporzione di una farmacia ogni 3.300 abitanti va riferita alla popolazione complessiva del Comune, non a quella delle singole circoscrizioni. L'amministrazione ha discrezionalità nella pianificazione per garantire l'accessibilità, e la concentrazione in zone frequentate è consentita. I dati demografici utilizzati dal Comune sono considerati validi anche se non ancora pubblicati dall'ISTAT, e le perizie di parte con dati più vecchi non sono probanti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, della L. n. 475/1968. Difetto di motivazione.

    La contestazione dei dati demografici non è provata, in quanto le perizie di parte sono datate e non attuali rispetto al momento della rilevazione comunale. L'amministrazione ha motivatamente tenuto conto dell'orientamento espresso da ASP e Ordine dei farmacisti.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa. Illogicità manifesta e irragionevolezza.

    La precedente delibera aveva rinviato la proposta del RUP proprio in attesa del parere dell'ASP che suggeriva di annettere parte del centro urbano, dimostrando coerenza procedimentale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 475/1968.

    La riperimetrazione, estendendo la zona di pertinenza a parte del centro urbano, è ragionevole per assicurare l'interesse pubblico all'ottenimento di un efficace servizio farmaceutico, considerando la mancata assegnazione della sede costiera nei precedenti interpelli e il rispetto della distanza minima tra esercizi.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Le censure sono infondate nel merito, come già argomentato per il ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Illegittimità in via autonoma

    La contestazione dei dati demografici non è provata, in quanto le perizie di parte sono datate e non attuali rispetto al momento della rilevazione comunale. L'amministrazione ha motivatamente tenuto conto dell'orientamento espresso da ASP e Ordine dei farmacisti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 686
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 686
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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