Articolo 22 della Legge 19 dicembre 1992, n. 489
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22 dicembre 1992
Art. 22. Piante ornamentali: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991 , deve avvenire nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorita' unica e centrale responsabile per le prestazioni concernenti la qualita';
b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicate le relative misure sanzionatorie;
d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1992