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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/09/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani – Sez. Civile- in persona della Giudice Dott.ssa Adele Pipitone, all'esito del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.1600 dell'anno 2024 R.G. Affari Civili Contenziosi promossa da
(la ), in persona Parte_1 Pt_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Turchia, . PLAJ CAD. Parte_3
C P.IVA (Turchia) n. rappresentata e difesa Parte_4 Parte_5 PartitaIVA_1 dall'Avvocato Serena Cungi (C.F. del foro di Firenze giusto mandato in C.F._1 atti, ricorrente
Contro
la in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale in Erice (TP) Via Leopoldo Franchetti 36, P. IVA P.IVA_2 resistente- contumace
Oggetto: contratto di fornitura e adempimento.
CONCLUSIONI
Come da note conclusionali
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente giudizio ha origine dalla domanda proposta dalla società istante, diretta ad ottenere l'adempimento ed il conseguente pagamento della somma dovuta in ragione del contratto di fornitura di merci e di cui alla Fattura n. EA02024000000004 del 26/07/2024 per l'importo complessivo pari ad € 151.284,50.
A fronte della consegna della merce (cfr.doc. in atti) veniva eseguito il pagamento parziale di
€.50.000,00, rimanendo, così, un credito residuo, come richiesto e pari ad €.101.284,50.
Parte istante lamenta, quindi, che, a seguito del pagamento parziale e nonostante i ripetuti solleciti, la società acquirente non abbia provveduto al saldo del prezzo dovuto, rendendo, pertanto, necessaria, la proposizione della presente azione giudiziale.
Rimasta contumace in giudizio, pur a seguito di rituale notifica, la causa, istruita con documentali, veniva posta in decisione ex art.281 sexies c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note autorizzate.
Occorre rilevare, in via incidentale, come nel corso del giudizio veniva emesso, a istanza di parte, provvedimento cautelare di sequestro giudiziale, nella ritenuta ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 669 bis – 670 e ss c.p.c.
La domanda attorea nel merito è fondata e come tale va accolta.
1 In via preliminare, occorre precisare che, alla fattispecie, in esame appare applicabile la disciplina di cui alla Convenzione di Vienna del 1980, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza prevalente per cui ove sia dedotta in giudizio un'obbligazione nascente da vendita internazionale, tra le parti contraenti deve farsi riferimento alla Convenzione di Vienna sulla vendita di cose mobili dell'11 aprile 1980 (resa esecutiva con la l. n. 765 del 1985), che, dettando una disciplina sostanziale uniforme, si applica a prescindere dalle norme di diritto internazionale privato degli Stati contraenti, poiché il diritto materiale uniforme ha carattere di specialità, in quanto risolve direttamente il problema della regolamentazione della fattispecie, evitando il doppio passaggio consistente nell'individuazione del diritto applicabile e, quindi, nell'applicazione dello stesso, in conformità alle regole del diritto internazionale privato (così
Cass., sez. II, 25/01/2018 n.1867)
Individuata la normativa di riferimento, è appena il caso di osservare che, a fronte dell'assunzione dell'obbligazione di fornitura, parte venditrice ha effettivamente consegnato la merce, coma da documentazione versata in atti, così conformandosi alla prescrizione di cui all'art. 30, per cui il venditore s'impegna, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente
Convenzione, a consegnare le merci, a trasferirne la proprietà e, ove il caso, a consegnare tutti i relativi documenti.
Del pari, parte acquirente, a seguito della consegna, si è assunta l'obbligo, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione, a pagare il prezzo ed a prendere in consegna le merci (art.53).
Secondo quanto ancora previsto dalla Convenzione, (art. 61) ove l'acquirente non ha adempiuto ad uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto di vendita o dalla presente Convenzione, il venditore può:
a ) esercitare i diritti previsti agli articoli da 62 a 65;
…..
Il venditore può esigere dall'acquirente il pagamento del prezzo, la presa in consegna delle merci
o l'adempimento degli altri obblighi dell'acquirente, a meno che non si sia avvalso di un mezzo incompatibile con dette esigenze (art.62).
Nel caso di specie, allora, la richiesta di pagamento del saldo prezzo, come convenuto, in conformità alla normativa richiamata, risponde all'esigenza ed all'interesse contrattuale della parte non inadempiente a ché il contratto abbia completa esecuzione e discende, quindi, dalla corretta conclusione del contratto e dalla parziale esecuzione dello stesso.
Per giurisprudenza costante, infatti, laddove il contraente agisca in giudizio al fine di ottenere la risoluzione contrattuale – così come l'adempimento -, lo stesso dovrà provare soltanto la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza per l'adempimento, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, incombendo sulla parte convenuta l'onere di dare prova dell'effettivo adempimento (cfr. per tutte Cass. S.U. 13533/2001; Cass. 15659/2011).
A tal riguardo si osserva che parte attrice ha effettivamente provato sia la sussistenza della fonte negoziale del rapporto sia l'avvenuta esecuzione della prestazione sulla stessa incombente al momento della conclusione del contratto (alias la consegna dei beni) (cfr.
2 produzione documentale), laddove parte convenuta non ha fornito alcuna utile prova in ordine all'effettiva esecuzione della prestazione come specificatamente indicata in contratto né, parimenti, in ordine all'eventuale impossibilità della prestazione per causa alla stessa non imputabile.
Dimostrato l'inadempimento – che riveste i caratteri della gravità e della colpevolezza, avuto riguardo all'assetto degli interessi reciproci delle parti come in contratto - in assenza di alcun elemento probatorio contrario, deve essere accolta la domanda di esatta esecuzione della prestazione contrattuale dedotta, e così per l'importo ancora dovuto pari ad €. ad
€.101.284,50.
Sulla predetta somma devono essere riconosciuti, altresì, gli interessi, dalla data della proposizione della presente domanda e fino al soddisfo, in quanto debito di valuta.
Le spese di lite, per la presente fase e per la fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.147/2022, - ai valori minimi - tenuto conto dell'attività svolta e della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
- In accoglimento della domanda, condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Erice (TP) Via Leopoldo Franchetti 36, P. IVA al pagamento della somma riconosciuta come dovuta e pari ad P.IVA_2 euro 101.284,50, oltre interessi legali, dalla data di proposizione della presente domanda e fino al soddisfo;
- Condanna la resistente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.350,00 per esborsi ed €. 9.950,00 per compensi di procuratore, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge. Così deciso in Trapani, all'esito della camera di consiglio del 06.09.2025
La Giudice
Dott.ssa Adele Pipitone
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