Ordinanza cautelare 24 ottobre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3124 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10819 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Napolano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angela Fiorentino in Roma, via E.Q. Visconti, n. 11;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, in persona dei rispettivi legale rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento interdittivo a contrarre con la pubblica amministrazione, emesso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Registro Decreti R. -OMISSIS-);
- del successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. -OMISSIS- del MIT di revoca del suddetto decreto;
- di tutti gli atti preordinati connessi e conseguenziali a tali atti;
nonché, per quanto di ragione e necessario, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli – sulle istanze di revoca, avanzate a mezzo p.e.c. del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, del provvedimento di sospensione emesso in data -OMISSIS- da parte del medesimo Ispettorato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa RA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame, -OMISSIS- (nel prosieguo anche “-OMISSIS-” o “Società”) impugna il provvedimento interdittivo a contrarre con la pubblica amministrazione adottato nei suoi confronti il -OMISSIS- dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d’ora innanzi “MIT” o “Ministero”) ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 - giusto provvedimento di sospensione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli (nel prosieguo “Ispettorato”) n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, emesso ai sensi del comma 1 del cit. art. 14 all’esito dell’ispezione eseguita il -OMISSIS- presso il cantiere della Società, sito in -OMISSIS- – efficace “ con decorrenza dalla data di cui alla notificazione del (citato) provvedimento di sospensione ovvero dalla diversa data ivi indicata, ed efficacia per tutto il periodo di durata della sospensione sino alla intervenuta revoca del provvedimento stesso ”.
La stessa Società impugna anche il successivo provvedimento ministeriale del -OMISSIS- di revoca dell’interdizione, adottato dal MIT in ragione dell’aver -OMISSIS- documentato di aver successivamente ottenuto “ decreto di archiviazione emesso dal GIP in data -OMISSIS- in relazione alle violazioni riscontrate nel corso del sopralluogo in cantiere datato -OMISSIS- da cui è conseguito il provvedimento di sospensione n. -OMISSIS-”, trasmesso dalla Società al Ministero con nota acquisita al prot. n. -OMISSIS-.
In particolare il MIT provvedeva in autotutela, ai sensi all’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, alla revoca atteso che l’Ispettorato, ripetutamente interpellato dal Ministero con note in data 22 e 30 maggio 2025 e poi -OMISSIS-, non forniva alcun riscontro informativo al MIT, nemmeno rispondendo all’ulteriore istanza di cui alla nota del MIT prot. n. -OMISSIS-, con cui il Ministero, nel comunicare l'avvenuta trasmissione del decreto di archiviazione da parte della Società, chiedeva se vi fossero eventuali motivi ostativi alla emissione del decreto di revoca del provvedimento interdittivo adottato.
-OMISSIS- agiva, altresì, ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso l’inerzia tenuta dall’Ispettorato sull’istanza di revoca del citato provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, da costei avanzata all’Ispettorato medesimo con note del 6 e -OMISSIS- entrambe rimaste prive di riscontro.
La ricorrente - nell’evidenziare di mantenere “ un interesse a contestare la legittimità del provvedimento interdittivo che, comunque, essendo stato revocato (e non annullato), ha avuto un periodo di efficacia interinale – dal -OMISSIS- al -OMISSIS- - nel quale ha prodotto ed, ancora, può produrre danni e, comunque, risulta tale annotazione di precedente pregresso all’ANAC suscettibile di avere pregiudizi, dovendolo dichiarare nelle gare cui partecipa ” – chiede che venga, in particolare, accertata l’illegittimità anche del provvedimento interdittivo del MIT del -OMISSIS-.
Il ricorso è, in particolare, affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 14 comma 2 del d. lgs. n. 81/2008; Violazione degli artt. 7 ss e 10 bis della l. n. 241/1990 , in relazione all’omesso avviso di avvio del procedimento di interdizione, che avrebbe consentito alla Società di rendere note al Ministero le circostanze che solo successivamente hanno condotto alla revoca del relativo decreto;
2) Violazione dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008; Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; Violazione della circolare del MIT n. 1733 del 3 novembre 2006 , atteso che il provvedimento di sospensione è stato trasmesso dall’Ispettorato al Ministero in data 4 febbraio 2025 (in tal senso la nota prot. -OMISSIS-, in atti) e il provvedimento interdittivo del MIT è stato emesso solo il successivo -OMISSIS-, quando era, quindi, già decorso il termine di 45 giorni individuato nella circolare del MIT per la conclusione del relativo procedimento;
3) V iolazione dell’art. 14, comma 2, comma 11 e comma 16. del d.lgs. n. 81/2008; Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria , evidenziando in subordine la Società che “ il provvedimento (interdittivo) emesso è illegittimo quanto a decorrenza ed efficacia. Conseguenzialmente, lo è anche il provvedimento successivo di revoca, laddove, invece, avrebbe dovuto essere non una revoca ma un annullamento vero e proprio del provvedimento interdittivo emesso (almeno) in parte qua, e non revocarlo, evitando che residuassero effetti sino al -OMISSIS- (decorrenti dal -OMISSIS-) ”, sostanzialmente lamentando che l’effetto dell’interdizione si sia prodotto oltre il periodo di efficacia della sospensione , sull’assunto che esso “ era, già, in realtà, legalmente:
i) privo di efficacia dal 06.12.2024, quando se ne era chiesta la revoca e l’Ispettorato non si era pronunziato come obbligato (ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008);
ii) in ogni caso, a tutto concedere, in data -OMISSIS-, era stato emesso provvedimento di archiviazione che, ai sensi dell’art. 14 comma 16 del D. Lgs. 81/08, certamente determina, anche in mancanza di precedente revoca comunque, la decadenza dei provvedimenti di sospensione (eventualmente) ancora efficaci ”;
4) V iolazione dell’art. 14, commi 2 e 11, del d.lgs. n. 81/2008; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, affermando -OMISSIS- che il MIT avrebbe dovuto ritenere - di fatto - inefficace la sospensione dalla data dell’istanza di revoca perché a quella data (come accertato, successivamente, in sede di archiviazione) già ne sussistevano i presupposti.
2. Il MIT ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si costituivano in giudizio, poi eccependo con memoria depositata il 17 ottobre 2025 il difetto di legittimazione passiva del secondo e, comunque, l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse in ragione dell’intervenuta revoca dell’interdizione, nonché diffusamente argomentando sull’infondatezza di tutte le doglianze proposte avverso gli atti del MIT.
3. La Sezione con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, “ Ritenuto che il ricorso in esame, a una sommaria delibazione propria della presente fase, presenti quel fumus di fondatezza … limitatamente alle doglianze inerenti alla mancata illegittima considerazione del provvedimento di archiviazione del GIP del -OMISSIS- ai fini della determinazione del periodo di interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione, giusto quanto disposto dall’articolo 14, comma 16, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ”, disponeva “ la sospensione parziale dei gravati provvedimenti, nella parte in cui dagli stessi è derivata l’interdizione della società ricorrente a contrarre con la pubblica amministrazione fino alla data della revoca del provvedimento ministeriale di interdizione (-OMISSIS-) e non quantomeno fino alla data di adozione, da parte del GIP, del provvedimento di archiviazione del procedimento penale instaurato in relazione alle violazioni riscontrate dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli durante il sopralluogo in cantiere del -OMISSIS- ”;
Con tale ordinanza si ordinava, altresì, “ che l’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli depositi in giudizio … una documentata relazione di chiarimenti in ordine alle ragioni per le quali non ha riscontrato l’istanza di revoca del provvedimento di sospensione, anche a fronte dei solleciti inviati dalla società ricorrente e del fatto che era stata fornita prova dell’avvenuto pagamento dell’oblazione in relazione alle violazioni a suo tempo riscontrate e sanzionate ”.
4. L’Ispettorato si costituiva in giudizio, assolvendo a tale incombente istruttorio con deposito documentale eseguito il 14 novembre 2025.
5. La Sezione, all’esito della camera di consiglio del 3 dicembre 2025, con sentenza n. -OMISSIS-, accoglieva la domanda proposta dalla Società ai sensi dell’art. 117 c.p.a., ritenendo illegittimo il silenzio serbato dall’Ispettorato sulle istanze di revoca avanzate da -OMISSIS- il 6 e -OMISSIS- “ con conseguente condanna dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli all’adozione di un formale ed esplicito provvedimento che si pronunci su tale richiesta, da rendere entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente sentenza ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa se anteriore ”.
6. La ricorrente con successiva memoria insiste per l’accoglimento della domanda di annullamento degli atti del MIT, evidenziando che “ In data recente l’Ispettorato di Napoli con nota prot. N. -OMISSIS- ha comunicato al difensore che “ai sensi dell’art. 14 comma 16 del D. Lgs. 81/08 il provvedimento di sospensione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- è da ritenersi decaduto a seguito del Decreto di archiviazione emesso dal -OMISSIS- ” (in atti) e, dunque, concludendo che “ Laddove il Tribunale non possa accogliere il ricorso secondo quanto richiesto nelle successive conclusioni di merito (efficacia sino al -OMISSIS- ovvero al -OMISSIS-), il ricorrente dichiara il proprio interesse ad ottenere la revoca del provvedimento dell’Ispettorato con effetto dalla data della presentazione, ad impugnare la nota ultima dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – Area Metropolitana di Napoli, n -OMISSIS-, con la quale non si pronunzia a seguito della sentenza di Codesto Tribunale -OMISSIS- e, quindi, chiede, in via preliminare, il rinvio della decisione nel merito onde consentire la prosecuzione del giudizio avverso il silenzio, in sede di ottemperanza ”.
7. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 l’istanza di rinvio avanzata da parte ricorrente veniva disattesa. La causa veniva, dunque, trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
8. In via preliminare, deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, formalmente sollevata in atti dall’Avvocatura, nella considerazione che i provvedimenti avversati di interdizione e di successiva revoca sono stati adottati da altra amministrazione (il MIT), al pari del presupposto atto di sospensione, provvedimento quest’ultimo a ben vedere emesso dall’articolazione territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, soggetto pubblico istituito con d.lgs. n. 149/2015, avente personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia organizzativa e contabile (in tal senso, l’art. 1, comma 3), rispetto al quale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita unicamente funzioni di vigilanza sull’attività complessiva (“ ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie ”) e non può considerarsi direttamente responsabile degli atti adottati da questi nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, con la conseguenza che “ il Ministero non è un legittimo contraddittore nei giudizi in cui sono impugnati gli atti emessi dall’Ispettorato del Lavoro ” (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione IV, n. 2046/2023).
Deve, dunque, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, spettando essa in via esclusiva all’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato (in tal senso, questo Tribunale, Sezione II, n. 4522/2025), ovvero - per quel che interessa l’azione di annullamento di cui si controverte in questa sede - il MIT.
9. Deve, invece, essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, formulata dall’Avvocatura nella memoria depositata il 17 ottobre 2025 in ragione dell’aver il decreto di interdizione oramai perso efficacia, atteso che la mera revoca del provvedimento interdittivo (peraltro anch’essa avversata), ancorché intervenuta prima della notificazione del ricorso, non priva il ricorrente della legittimazione ad agire, attesa la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla rimozione degli effetti lesivi già prodotti. La rilevanza dell’interdizione ai fini della qualificazione per la partecipazione a gare pubbliche integra, inoltre, un pregiudizio attuale e concreto, idoneo a fondare l’interesse di -OMISSIS- all’impugnazione (in tal senso, questa Sezione III, n. 15503/2025).
10. Ciò posto il ricorso proposto da -OMISSIS- avverso gli atti in epigrafe deve essere respinto per quel che riguarda il provvedimento interdittivo emesso dal Ministero il -OMISSIS-, come visto già reso privo di efficacia per effetto del successivo decreto di revoca adottato in autotutela dal MIT il 25 dello stesso mese.
10.1. Non coglie, innanzi tutto, nel segno il primo motivo di censura, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento (specificamente formulato avverso tale decreto), in ossequio a quel consolidato orientamento giurisprudenziale anche di questa Sezione che ritiene che “ trattandosi di atto vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità, non trova applicazione l’art. 7 della L. n. 241/1990 ” (in tal senso, ex multis , questa Sezione III, n. 15278/2025).
10.2. Deve, poi, essere parimenti disattesa anche la doglianza relativa alla tempestività dell’adozione del provvedimento interdittivo (secondo motivo), nella considerazione che la circostanza che al momento dell’adozione del decreto fossero già trascorsi oltre sette mesi dall’irrogazione della sospensione non inficia la legittimità dell’interdizione, trattandosi di un provvedimento con “ portata meramente ricognitiva di un divieto stabilito direttamente dalla legge ” che, in quanto tale, può essere adottato anche a distanza di tempo (in tal senso, questa Sezione III, n. 15503/2025), sempreché - come si vedrà (confr. il successivo § 11 della presente decisione) - la sua efficacia venga pur sempre circoscritta al periodo effettivo di sospensione.
Ben si comprende, dunque, come - a fronte di una conseguenza predeterminata dalla legge nei presupposti e nella sua portata - sia del tutto fuori luogo invocare il mancato rispetto di un siffatto termine, peraltro evidentemente non perentorio nonché previsto da una circolare con riferimento all’istruttoria propedeutica delle strutture territoriali (in tal senso, oltre al precedente della Sezione sopra richiamato, anche questo Tribunale, Sezione IV, n. 6452/2024, ove viene valorizzato l’utilizzo, nell’invocata circolare del MIT n. 1733 del 3 novembre 2006, dell’espressione “ normalmente ”).
10.3. Ugualmente infondata appare, poi, anche la censura con cui -OMISSIS- sostiene che il MIT avrebbe dovuto del tutto astenersi dall’adozione del decreto interdittivo, attesa la sostanziale inefficacia della sospensione fin dalla data dell’istanza di revoca avanzata da -OMISSIS- all’Ispettorato, addebitando, sotto tale profilo, al Ministero un asserito difetto di istruttoria (quinto motivo).
Osserva, infatti, il Collegio come risulti dalla stessa ricostruzione degli avvenimenti offerta da -OMISSIS- in ricorso, come confermata dalla documentazione versata in giudizio da parte resistente, che il MIT abbia ripetutamente richiesto all’Ispettorato, senza ricevere alcuna risposta, aggiornamenti in merito alla persistente efficacia del provvedimento di sospensione (in tal senso, le note in data -OMISSIS-), poi tempestivamente attivandosi per la relativa revoca non appena venuta a conoscenza dell’emissione del decreto di archiviazione (comunicata al MIT dalla Società con nota dell’-OMISSIS-, all’indomani dell’adozione del provvedimento interdittivo), chiedendo nuovamente lumi all’Ispettorato il 1-OMISSIS- e, attesa l’inerzia di quest’ultimo, poi provvedendo autonomamente in autotutela, nel senso, peraltro, richiesto dalla stessa Società, che infatti, con detta nota dell’-OMISSIS-, avanzava relativa “ istanza di sospensione, annullamento e revoca ”.
Ben si comprende, dunque, come alcuna negligenza sia addebitabile al MIT.
La cennata natura dovuta e vincolata nonché meramente ricognitiva del decreto interdittivo induce, infatti, a ritenere che la adozione in data successiva alla sopravvenuta inefficacia della sospensione non elida la legittimità dell’atto, “ trattandosi non di un provvedimento sanzionatorio autonomo ma di una misura accessoria , (come già evidenziato) meramente ricognitiva di una condizione già realizzatasi e rilevante ai fini pubblicistici ” (in tal senso, da ultimo questa Sezione III, n. 16079/2025).
Ne discende come l’adozione di un provvedimento interdittivo anche successiva alla perdita di efficacia della sospensione non rappresenti né un’anomalia né un vizio, bensì sia l’espressione di un potere-dovere dell’Amministrazione di dare atto, mediante atto espresso e tracciabile, di una violazione che ha effettivamente inciso sull’affidabilità dell’impresa.
In altri termini, ciò che rileva è che la sospensione abbia prodotto effetti: laddove ciò accada, il provvedimento interdittivo assolve, quindi, ad una funzione di cristallizzazione giuridica di un’inadempienza sostanziale.
10.4. Del tutto legittimamente, dunque, il Ministero il -OMISSIS- provvedeva ad emettere ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti di -OMISSIS- il provvedimento interdittivo in epigrafe, in ragione dell’intervenuto provvedimento di sospensione dell’Ispettorato n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
11. Lo stesso non può - però - dirsi per quel che concerne il successivo decreto di revoca di tale provvedimento interdittivo (anch’esso avversato da -OMISSIS-) adottato dal Ministero il -OMISSIS-, ritenendo il Collegio che il MIT piuttosto che revocare il provvedimento interdittivo con efficacia ex nunc , avrebbe dovuto esattamente perimetrarne l’effetto interdittivo al solo periodo di effettiva efficacia della sospensione, in ossequio alla previsione dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, a mente della quale “ Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti ”.
11.1. Come accennato, la Società, con il terzo motivo di ricorso, sostanzialmente lamenta che l’efficacia dell’interdizione si sia protratta oltre quella del provvedimento di sospensione, assumendo che quest’ultimo sarebbe di fatto divenuto privo di efficacia fin dal -OMISSIS- ovvero dalla data di inoltro da parte di -OMISSIS- all’Ispettorato della prima istanza di revoca della sospensione (poi reiterata il 19) o, quanto meno, dal -OMISSIS-, data di adozione, da parte del GIP, del provvedimento di archiviazione del procedimento penale instaurato in relazione alle violazioni riscontrate dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli durante il sopralluogo in cantiere del -OMISSIS-.
11.2. Ebbene, il Collegio - atteso che la durata del provvedimento di interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione è, come visto, strettamente correlata dalla legge al periodo di efficacia del presupposto provvedimento di sospensione (il tal senso, il su riportato disposto del citato art. 14, comma 2) e nella considerazione che la mera istanza di revoca avanzata dal soggetto attinto dalla sospensione, anche in caso di intervenuto versamento dell’importo dell’oblazione conseguente alla contestazione formulata, non valga di per se a privare di efficacia il provvedimento di sospensione, spettando all’Ispettorato di pronunciarsi al riguardo con proprio provvedimento espresso (in tal senso, la citata sentenza n. -OMISSIS- di accoglimento della domanda proposta da -OMISSIS- avverso il silenzio dell’Ispettorato sulle proprie istanze di revoca del 6 e -OMISSIS-) - ritiene che tale censura debba essere accolta nel senso di ritenere che il Ministero, una volta acquisito da -OMISSIS- il decreto di archiviazione, avrebbe dovuto provvedere al ritiro del decreto interdittivo (già legittimamente emesso nei confronti della Società il -OMISSIS-) con decorrenza fin dal -OMISSIS-, ovvero dalla data di adozione del provvedimento di archiviazione, valendo tale atto a determinare ex lege la decadenza del provvedimento di sospensione.
In tal senso depone il disposto del comma 16 del citato art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, che stabilisce, infatti, che “ L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).”.
Considerato, dunque, che, come visto, il provvedimento interdittivo è – quando alla sua adozione – conseguenziale alla sospensione disposta dall’Ispettorato e l’effetto interdittivo (pur se connesso all’adozione e notificazione del provvedimento interdittivo ministeriale) ha comunque decorrenza dall’adozione della sospensione e la sua durata corrisponde alla durata ed alla efficacia della sospensione stessa, il Collegio è dell’avviso che il MIT, piuttosto che revocare il decreto interdittivo dal -OMISSIS- (data di adozione del decreto di revoca) avrebbe dovuto sostanzialmente emettere un nuovo provvedimento postumo di interdizione, efficace per il solo periodo di efficacia della sospensione e, dunque - allo stato - dal -OMISSIS- e -OMISSIS-, data dell’archiviazione che, per legge, fa venir meno ogni effetto ulteriore della sospensione.
12. In conclusione, dunque, per quanto fin qui detto il ricorso proposto da -OMISSIS- deve essere accolto nei limiti anzidetti, con annullamento del decreto di revoca del -OMISSIS- nella sola parte in cui non limita l’efficacia dell’effetto interdittivo di cui al decreto del -OMISSIS- (decorrente dal -OMISSIS-) fino al -OMISSIS-, con ordine al Ministero di provvedere in tal senso, entro un termine che appare equo fissare in venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte.
12.1. Nell’intento di orientare l’azione conformativa che il Ministero è chiamato ad eseguire in adempimento della presente pronuncia, il Collegio ritiene di specificare come debba, comunque, essere fatto l’eventuale atto con cui l’Ispettorato, nel pronunciarsi espressamente sull’istanza di -OMISSIS- in ottemperanza alla citata sentenza n. -OMISSIS-, revochi il provvedimento di sospensione, se del caso anticipando ulteriormente il termine di efficacia del provvedimento di sospensione, al quale non potrà che seguire l’obbligo del MIT di (nuovamente) parametrare l’efficacia del proprio provvedimento interdittivo.
Preme al riguardo evidenziare che, infatti, come evidenziato da -OMISSIS- nella memoria del 9 gennaio 2026, ad oggi l’Ispettorato (nonostante lo spirare del termine al riguardo assegnatogli nella citata sentenza n. -OMISSIS-) non si sia ancora pronunciato sull’istanza di revoca del provvedimento di sospensione avanzata il 6 e -OMISSIS-, osservando il Collegio come, con la citata nota prot. -OMISSIS- (versata in atti dalla Società), tale ente si limitato a comunicare a -OMISSIS- solo il verificarsi di un effetto già prodottosi ex lege (quello di decadenza del provvedimento di sospensione fin dal -OMISSIS-) - nota avverso la quale -OMISSIS- ben potrà, ove ne ricorrano i presupposti, instaurare un relativo autonomo giudizio volto ad ottenere l’ottemperanza da parte dell’Ispettorato alla citata sentenza n. -OMISSIS-.
13. Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della fattispecie e l’accoglimento solo parziale del gravame proposto, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti in qualsiasi modo indicati nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA ZI, Presidente
RA IC, Consigliere, Estensore
Marco AV, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IC | NA ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.