TAR Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3124
TAR
Ordinanza cautelare 24 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 10 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 14 comma 2 del d. lgs. n. 81/2008; Violazione degli artt. 7 ss e 10 bis della l. n. 241/1990 (omesso avviso di avvio del procedimento)

    Il provvedimento di interdizione è vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità, pertanto non trova applicazione l'art. 7 della L. n. 241/1990.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008; Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; Violazione della circolare del MIT n. 1733 del 3 novembre 2006 (adozione tardiva del provvedimento interdittivo)

    La circostanza che siano trascorsi oltre sette mesi dall'irrogazione della sospensione non inficia la legittimità dell'interdizione, trattandosi di un provvedimento con portata meramente ricognitiva di un divieto stabilito direttamente dalla legge, adottabile anche a distanza di tempo. Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare non è perentorio.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 14, comma 2, comma 11 e comma 16. del d.lgs. n. 81/2008; Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria (sostanziale inefficacia della sospensione)

    Il MIT ha agito correttamente richiedendo ripetutamente aggiornamenti all'Ispettorato e provvedendo alla revoca non appena venuto a conoscenza dell'archiviazione. La natura dovuta e vincolata del decreto interdittivo consente la sua adozione anche successiva alla perdita di efficacia della sospensione, in quanto misura accessoria e ricognitiva di una violazione.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 14, commi 2 e 11, del d.lgs. n. 81/2008; Eccesso di potere per difetto di istruttoria (sostanziale inefficacia della sospensione)

    Il MIT ha agito correttamente richiedendo ripetutamente aggiornamenti all'Ispettorato e provvedendo alla revoca non appena venuto a conoscenza dell'archiviazione. La natura dovuta e vincolata del decreto interdittivo consente la sua adozione anche successiva alla perdita di efficacia della sospensione, in quanto misura accessoria e ricognitiva di una violazione.

  • Accolto
    Illegittimità del provvedimento di revoca per mancata corretta perimetrazione dell'efficacia interdittiva

    Il Ministero, anziché revocare il provvedimento interdittivo con efficacia ex nunc, avrebbe dovuto limitarne l'effetto al periodo di effettiva efficacia della sospensione, ovvero fino alla data del decreto di archiviazione che ne determina la decadenza ex lege.

  • Accolto
    Silenzio serbato dall'Ispettorato sulle istanze di revoca della sospensione

    Il silenzio serbato dall'Ispettorato sulle istanze di revoca è illegittimo. L'Ispettorato è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 3124
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3124
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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