Art. 8. Sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti applica alle imprese le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 7. Le sanzioni amministrative accessorie sono il richiamo, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di linea. Esse sono applicate nei termini e nelle modalita' di cui al presente articolo, indipendentemente dalla circostanza che le sanzioni amministrative pecuniarie siano state comminate alla stessa impresa titolare o alle imprese associate o subaffidatarie autorizzate ad esercitare il servizio di linea medesimo.
2. L'impresa che compie le infrazioni di cui all'articolo 7, comma 8, dalla lettera a) alla lettera f), incorre nella sospensione per un periodo di centottanta giorni di tutte le autorizzazioni di cui la stessa e' titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione si interrompe alla data in cui l'impresa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo Ministero, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa.
3. Decorso il periodo di sospensione previsto al comma 2, senza che l'impresa abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima incorre nella revoca di tutte le autorizzazioni in cui risulta titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.
4. Quando le infrazioni di cui all'articolo 7, comma 8, dalla lettera a) alla lettera f), sono commesse da un'impresa subaffidataria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sospendere per un periodo di centottanta giorni la medesima impresa dall'esercizio di tutti servizi di linea, con conseguente eliminazione temporanea dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle relative autorizzazioni. Il periodo di sospensione dell'esercizio per l'impresa subaffidataria si interrompe alla data in cui la stessa impresa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo Ministero, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa. Il provvedimento di sospensione viene comunicato all'impresa subaffidataria e all'impresa titolare dell'autorizzazione.
5. Decorso il periodo di sospensione previsto al comma 4, senza che l'impresa subaffidataria abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima viene definitivamente eliminata dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle autorizzazioni.
6. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni molto gravi individuate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni. E' disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due infrazioni e' inferiore a sei mesi.
7. L'impresa che commette ulteriori due infrazioni molto gravi, individuate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, entro il periodo dei tre anni successivo al provvedimento di sospensione di cui al comma 6, incorre nella revoca dell'autorizzazione, salvo quanto previsto al comma 8.
8. L'impresa che commette l'infrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), incorre nella revoca dell'autorizzazione.
9. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette sei infrazioni gravi o molto gravi, individuate all'articolo 7, nell'esercizio di un servizio di linea, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione, in tali ipotesi, varia da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni. E' disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due delle sei infrazioni sia inferiore a tre mesi, nonche' quando due delle sei infrazioni commesse sono ritenute molto gravi.
10. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione e' adottata anche nel caso previsto dall' articolo 178, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni.
11. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni lievi nell'esercizio di un servizio di linea, e' richiamata a non reiterare le infrazioni. Il richiamo e' intimato all'impresa responsabile delle infrazioni e, ove diversa, all'impresa titolare dell'autorizzazione.
Nota all' art. 8 :
- L' art. 178, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cosi' recita:
«7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorita' competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.».
2. L'impresa che compie le infrazioni di cui all'articolo 7, comma 8, dalla lettera a) alla lettera f), incorre nella sospensione per un periodo di centottanta giorni di tutte le autorizzazioni di cui la stessa e' titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione si interrompe alla data in cui l'impresa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo Ministero, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa.
3. Decorso il periodo di sospensione previsto al comma 2, senza che l'impresa abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima incorre nella revoca di tutte le autorizzazioni in cui risulta titolare, in forma singola o come membro di una riunione di imprese.
4. Quando le infrazioni di cui all'articolo 7, comma 8, dalla lettera a) alla lettera f), sono commesse da un'impresa subaffidataria, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a sospendere per un periodo di centottanta giorni la medesima impresa dall'esercizio di tutti servizi di linea, con conseguente eliminazione temporanea dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle relative autorizzazioni. Il periodo di sospensione dell'esercizio per l'impresa subaffidataria si interrompe alla data in cui la stessa impresa ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aver regolarizzato la propria posizione con riferimento all'infrazione commessa, salvo riprendere il decorso di detto periodo, qualora, a seguito di accertamenti del medesimo Ministero, non risulti l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'impresa. Il provvedimento di sospensione viene comunicato all'impresa subaffidataria e all'impresa titolare dell'autorizzazione.
5. Decorso il periodo di sospensione previsto al comma 4, senza che l'impresa subaffidataria abbia regolarizzato la propria posizione, la medesima viene definitivamente eliminata dal novero delle imprese subaffidatarie indicate nelle autorizzazioni.
6. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni molto gravi individuate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni. E' disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due infrazioni e' inferiore a sei mesi.
7. L'impresa che commette ulteriori due infrazioni molto gravi, individuate all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, entro il periodo dei tre anni successivo al provvedimento di sospensione di cui al comma 6, incorre nella revoca dell'autorizzazione, salvo quanto previsto al comma 8.
8. L'impresa che commette l'infrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), incorre nella revoca dell'autorizzazione.
9. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette sei infrazioni gravi o molto gravi, individuate all'articolo 7, nell'esercizio di un servizio di linea, incorre nella sospensione dell'autorizzazione. La sospensione dell'autorizzazione, in tali ipotesi, varia da un minimo di venti ad un massimo di quaranta giorni. E' disposto il massimo termine della sospensione nel caso in cui il periodo intercorrente tra due delle sei infrazioni sia inferiore a tre mesi, nonche' quando due delle sei infrazioni commesse sono ritenute molto gravi.
10. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione e' adottata anche nel caso previsto dall' articolo 178, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni.
11. L'impresa che, nell'arco di tre anni, commette tre infrazioni lievi nell'esercizio di un servizio di linea, e' richiamata a non reiterare le infrazioni. Il richiamo e' intimato all'impresa responsabile delle infrazioni e, ove diversa, all'impresa titolare dell'autorizzazione.
Nota all' art. 8 :
- L' art. 178, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cosi' recita:
«7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorita' competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.».