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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/11/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 9660 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. DIMARTINO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. TORCHIO)
RESISTENTE
1 OGGETTO: Azione di regresso Parte_1
I Con ricorso depositato il 25/11/2024, esercita azione di Parte_1 regresso ai sensi dell'art. 11 d.p.R. 1124/65, chiedendo all'adìto Tribunale di condannare il convenuto al rimborso delle prestazioni Controparte_1 erogate in seguito all'infortunio sul lavoro che in data 21/05/2018 costò la vita al sig. , per complessivi € 497.280,37. Persona_1
II Tempestivamente costituitosi in giudizio, il signor Controparte_1 eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso introduttivo del giudizio e, nel merito, chiede il rigetto delle avversarie domande.
III L'eccezione di inammissibilità del ricorso (rectius di decadenza dalla facoltà di produrre documenti) è stata esaminata nell'ordinanza emessa in data 09/09/2025, con la quale questo giudicante ha ritenuto acquisibili d'ufficio taluni dei documenti non ritualmente prodotti da oltre che Parte_1 gli atti del procedimento penale RGNR 4942/20191.
IV Ciò premesso, il ricorso è fondato.
IV.1 In punto di fatto, in data 01/02/2018, nella città di Ittre, in Belgio, il sig. , dipendente della ditta individuale MONTAGGI Persona_1
NI IC di , riportava un infortunio sul lavoro, Controparte_1 in conseguenza del quale decedeva in data 21.05.2018.
IV.2 In particolare, durante le manovre di spostamento di strutture metalliche mediante un sollevatore telescopico il sig. lungo una Per_1 strada a doppio senso di circolazione ma che consentiva il transito di un solo mezzo alla volta, e priva di strutture contro la fuoriuscita laterale, poneva il veicolo in retromarcia sul ciglio della strada, dalla quale il mezzo fuoriusciva, ribaltandosi e precipitando all'interno del canale acqueo che costeggiava la strada;
i gravi traumi riportati dal lavoratore ne determinarono, a distanza di alcuni giorni, il decesso.
IV.3 La tragica vicenda è stata oggetto del procedimento penale n.
4942/2019 RGNR, nel corso del quale il sig. è stato Controparte_1 riconosciuto responsabile del reato di omicidio colposo e condannato dal
Tribunale di Torino alla pena di anni due di reclusione;
la Corte di Appello di
Torino ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato; anche l'impugnazione della sentenza di secondo grado è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione, con ordinanza in data 27/02/2024; la sentenza che ha accertato la responsabilità penale dell'odierno convenuto
è, dunque, passata in giudicato.
V L'art. 10 d.p.R. 1164/65 dispone che
«l'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale
l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non
nel ricorso, in ordine all'entità delle somme erogate ai sensi dell'art. 85 d.p.R. 1124/1965 [omissis]»
3 ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti.
Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39».
V.1 Ai sensi del successivo art. 11,
« L assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal CP_2 precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo
d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili.
La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.
Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.
L può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso
contro
CP_2
l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile»
VI In conseguenza dell'infortunio sul lavoro, l' ha erogato, ex art. Parte_1
85 DPR 1124/65, le seguenti prestazioni:
- indennità temporanea (gg.105) € 6.536,01
- assegno funerario € 2.135,50
- valor capitale rendita coniuge superstite € 379.184,63
4 - ratei rendita erogati € 109.412,90
- rimborso visita specialistica € 10,33
e così complessivamente € 497.280,37, come risulta dalla documentazione versata in atti dall' CP_3
[.
Ai sensi del citato art. 10, permangono la responsabilità civile a carico
[...] di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, nonchè la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
VII.1 Nel caso di specie, l'odierno resistente ha riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, con sentenza passata in giudicato. Il pagamento da parte dell' di somme a titolo di indennità Parte_1
e spese accessorie fa sorgere, ai sensi dell'art. 11 cit., il diritto di regresso nei confronti delle persone civilmente responsabili;
la sentenza che accerta la responsabilità civile è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile.
VII.2 Nel presente giudizio, dunque, non è tenuto a dimostrare la Parte_1 responsabilità del convenuto nell'infortunio, bensì soltanto l'esistenza di una sentenza penale passata in giudicato che accerta la suddetta responsabilità, e le indennità versate all'infortunato o ai suoi aventi causa. Ne consegue che le doglianze del convenuto in ordine alla sussistenza della responsabilità nell'infortunio mortale per cui è causa sono prive di pregio, a fronte di un accertamento in sede penale ormai definitivo.
VII.3 Inoltre, le somme oggetto di causa sono state erogate attraverso provvedimenti che, per la loro natura amministrativa, sono assistiti da una presunzione di legittimità, con la conseguenza che, qualora il responsabile assuma essere tale erogazione, totalmente o parzialmente, non dovuta, è tenuto a dimostrare, per superare quella presunzione, che i relativi atti sono inficiati dalla mancanza dei presupposti di fatto o dalla violazione dei criteri vincolanti posti dalla legge;
il che non è avvenuto nel caso di specie.
5 VIII Le doglianze del convenuto in ordine alla presunta insussistenza tanto del nesso eziologico, quanto di una condotta illecita a sé imputabile mirano ad una rivisitazione del fatto che non è in questa sede ammissibile poiché, come detto, già svolta dal Tribunale penale con sentenza definitiva.
VIII.1 Anche il tema della presunta esorbitanza/abnormità della condotta tenuta dal lavoratore è stato affrontato in sede penale, e risolto in senso sfavorevole all'imputato (che, in caso contrario, sarebbe verosimilmente andato assolto da ogni imputazione).
VIII.2 Il Tribunale penale ebbe modo di osservare, al riguardo:
6 IX Alla luce delle considerazioni che precedono, deve Controparte_1 essere condannato al pagamento in favore dell' di € 497.280,37, oltre Parte_1 interessi legali e sino al saldo.
X Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dei parametri indicati dal d.m. 55/2014.
X.1 La richiesta di rifusione degli oneri riflessi ex art. 1, comma Parte_1
208, legge n. 266/2005, non è accoglibile. La recente Cass. 4399/2025 osserva, in proposito, che gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché «trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata» (nello stesso senso Cass. n.
3242/2024, secondo cui «i compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 cod. civ.,
7 l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi»).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell' di € 497.280,37, oltre interessi legali sino al saldo;
Parte_1
dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in € 13.745,00, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.
Così deciso in Torino, il 17 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Premesso che ha omesso di depositare i documenti indicati in ricorso e, a fronte dell'eccezione di Parte_1 decadenza sollevata dai convenuti, chiede che vengano acquisiti dal Giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c., unitamente agli atti del RGNR 4942/2019- RG TRIB 1502/2020 (imputato ); Controparte_1 rammentato che nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione (da ultimo, Cass. n. 22907 del 19/08/2024), appare nel caso di specie imprescindibile, al fine della compiuta ricostruzione dei fatti rilevanti nel presente giudizio, acquisire ex artt. 213 e 421 c.p.c. gli atti del procedimento penale sopra indicato, compresa la sentenza di primo grado che l' Parte_1 ha omesso di depositare unitamente al ricorso;
si ritengono parimenti acquisibili d'ufficio la denuncia d'infortunio (pacifico essendo che infortunio vi sia stato) ed il dettaglio delle prestazioni erogate dall con relativa attestazione del credito, trattandosi di Parte_1 documenti indispensabili per la decisione, oltre che meramente confermativi delle puntuali deduzioni contenute
2
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 9660 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. DIMARTINO) RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv. TORCHIO)
RESISTENTE
1 OGGETTO: Azione di regresso Parte_1
I Con ricorso depositato il 25/11/2024, esercita azione di Parte_1 regresso ai sensi dell'art. 11 d.p.R. 1124/65, chiedendo all'adìto Tribunale di condannare il convenuto al rimborso delle prestazioni Controparte_1 erogate in seguito all'infortunio sul lavoro che in data 21/05/2018 costò la vita al sig. , per complessivi € 497.280,37. Persona_1
II Tempestivamente costituitosi in giudizio, il signor Controparte_1 eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso introduttivo del giudizio e, nel merito, chiede il rigetto delle avversarie domande.
III L'eccezione di inammissibilità del ricorso (rectius di decadenza dalla facoltà di produrre documenti) è stata esaminata nell'ordinanza emessa in data 09/09/2025, con la quale questo giudicante ha ritenuto acquisibili d'ufficio taluni dei documenti non ritualmente prodotti da oltre che Parte_1 gli atti del procedimento penale RGNR 4942/20191.
IV Ciò premesso, il ricorso è fondato.
IV.1 In punto di fatto, in data 01/02/2018, nella città di Ittre, in Belgio, il sig. , dipendente della ditta individuale MONTAGGI Persona_1
NI IC di , riportava un infortunio sul lavoro, Controparte_1 in conseguenza del quale decedeva in data 21.05.2018.
IV.2 In particolare, durante le manovre di spostamento di strutture metalliche mediante un sollevatore telescopico il sig. lungo una Per_1 strada a doppio senso di circolazione ma che consentiva il transito di un solo mezzo alla volta, e priva di strutture contro la fuoriuscita laterale, poneva il veicolo in retromarcia sul ciglio della strada, dalla quale il mezzo fuoriusciva, ribaltandosi e precipitando all'interno del canale acqueo che costeggiava la strada;
i gravi traumi riportati dal lavoratore ne determinarono, a distanza di alcuni giorni, il decesso.
IV.3 La tragica vicenda è stata oggetto del procedimento penale n.
4942/2019 RGNR, nel corso del quale il sig. è stato Controparte_1 riconosciuto responsabile del reato di omicidio colposo e condannato dal
Tribunale di Torino alla pena di anni due di reclusione;
la Corte di Appello di
Torino ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato; anche l'impugnazione della sentenza di secondo grado è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione, con ordinanza in data 27/02/2024; la sentenza che ha accertato la responsabilità penale dell'odierno convenuto
è, dunque, passata in giudicato.
V L'art. 10 d.p.R. 1164/65 dispone che
«l'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale
l'infortunio è derivato.
Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non
nel ricorso, in ordine all'entità delle somme erogate ai sensi dell'art. 85 d.p.R. 1124/1965 [omissis]»
3 ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti.
Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39».
V.1 Ai sensi del successivo art. 11,
« L assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal CP_2 precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo
d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili.
La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.
Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.
Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.
L può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso
contro
CP_2
l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile»
VI In conseguenza dell'infortunio sul lavoro, l' ha erogato, ex art. Parte_1
85 DPR 1124/65, le seguenti prestazioni:
- indennità temporanea (gg.105) € 6.536,01
- assegno funerario € 2.135,50
- valor capitale rendita coniuge superstite € 379.184,63
4 - ratei rendita erogati € 109.412,90
- rimborso visita specialistica € 10,33
e così complessivamente € 497.280,37, come risulta dalla documentazione versata in atti dall' CP_3
[.
Ai sensi del citato art. 10, permangono la responsabilità civile a carico
[...] di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, nonchè la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile.
VII.1 Nel caso di specie, l'odierno resistente ha riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, con sentenza passata in giudicato. Il pagamento da parte dell' di somme a titolo di indennità Parte_1
e spese accessorie fa sorgere, ai sensi dell'art. 11 cit., il diritto di regresso nei confronti delle persone civilmente responsabili;
la sentenza che accerta la responsabilità civile è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile.
VII.2 Nel presente giudizio, dunque, non è tenuto a dimostrare la Parte_1 responsabilità del convenuto nell'infortunio, bensì soltanto l'esistenza di una sentenza penale passata in giudicato che accerta la suddetta responsabilità, e le indennità versate all'infortunato o ai suoi aventi causa. Ne consegue che le doglianze del convenuto in ordine alla sussistenza della responsabilità nell'infortunio mortale per cui è causa sono prive di pregio, a fronte di un accertamento in sede penale ormai definitivo.
VII.3 Inoltre, le somme oggetto di causa sono state erogate attraverso provvedimenti che, per la loro natura amministrativa, sono assistiti da una presunzione di legittimità, con la conseguenza che, qualora il responsabile assuma essere tale erogazione, totalmente o parzialmente, non dovuta, è tenuto a dimostrare, per superare quella presunzione, che i relativi atti sono inficiati dalla mancanza dei presupposti di fatto o dalla violazione dei criteri vincolanti posti dalla legge;
il che non è avvenuto nel caso di specie.
5 VIII Le doglianze del convenuto in ordine alla presunta insussistenza tanto del nesso eziologico, quanto di una condotta illecita a sé imputabile mirano ad una rivisitazione del fatto che non è in questa sede ammissibile poiché, come detto, già svolta dal Tribunale penale con sentenza definitiva.
VIII.1 Anche il tema della presunta esorbitanza/abnormità della condotta tenuta dal lavoratore è stato affrontato in sede penale, e risolto in senso sfavorevole all'imputato (che, in caso contrario, sarebbe verosimilmente andato assolto da ogni imputazione).
VIII.2 Il Tribunale penale ebbe modo di osservare, al riguardo:
6 IX Alla luce delle considerazioni che precedono, deve Controparte_1 essere condannato al pagamento in favore dell' di € 497.280,37, oltre Parte_1 interessi legali e sino al saldo.
X Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dei parametri indicati dal d.m. 55/2014.
X.1 La richiesta di rifusione degli oneri riflessi ex art. 1, comma Parte_1
208, legge n. 266/2005, non è accoglibile. La recente Cass. 4399/2025 osserva, in proposito, che gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché «trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata» (nello stesso senso Cass. n.
3242/2024, secondo cui «i compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 cod. civ.,
7 l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi»).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell' di € 497.280,37, oltre interessi legali sino al saldo;
Parte_1
dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in € 13.745,00, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge.
Così deciso in Torino, il 17 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Premesso che ha omesso di depositare i documenti indicati in ricorso e, a fronte dell'eccezione di Parte_1 decadenza sollevata dai convenuti, chiede che vengano acquisiti dal Giudice ai sensi dell'art. 421 c.p.c., unitamente agli atti del RGNR 4942/2019- RG TRIB 1502/2020 (imputato ); Controparte_1 rammentato che nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente - qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione (da ultimo, Cass. n. 22907 del 19/08/2024), appare nel caso di specie imprescindibile, al fine della compiuta ricostruzione dei fatti rilevanti nel presente giudizio, acquisire ex artt. 213 e 421 c.p.c. gli atti del procedimento penale sopra indicato, compresa la sentenza di primo grado che l' Parte_1 ha omesso di depositare unitamente al ricorso;
si ritengono parimenti acquisibili d'ufficio la denuncia d'infortunio (pacifico essendo che infortunio vi sia stato) ed il dettaglio delle prestazioni erogate dall con relativa attestazione del credito, trattandosi di Parte_1 documenti indispensabili per la decisione, oltre che meramente confermativi delle puntuali deduzioni contenute
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