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Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08091/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02275 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08091/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8091 del 2025, proposto da
IO GU, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sandra Bernardini ed Elena Orbini Michelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SC RF, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NZ TI, non costituito in giudizio; N. 08091/2025 REG.RIC.
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - sez. VII - n. 6972/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università di Pisa e di SC RF;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. Marco
LE e uditi per le parti gli avvocati Marco Mariani e Nicola Pignatelli;
Viste le conclusioni dell'Università appellata, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso per ottemperanza in epigrafe, parte ricorrente chiede che venga ordinato all'Università di Pisa di provvedere a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 6972/2025, entro il termine di 30 giorni, formulando contestualmente istanza perché, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione oltre il suddetto termine, sia nominato un commissario ad acta.
Con detta sentenza, pubblicata il 7 agosto 2025, sono stati rigettati sia l'appello principale dell'odierno ricorrente che gli appelli incidentali dell'Università di Pisa e del Prof. RF, nell'ambito del giudizio di appello proposto avverso la sentenza del
TAR Toscana, Sez. IV, n. 1314/2024, relativo alla procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia, SSD MED/41, presso il Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica dell'Università di Pisa. N. 08091/2025 REG.RIC.
L'ottemperanda sentenza ha statuito, tra l'altro, che: “In conclusione ritiene il
Collegio che l'appello principale e i ricorsi incidentali vadano respinti, fermo restando l'obbligo da parte dell'Università di Pisa di rivalutare puntualmente i curricula dei candidati, senza che sia necessaria la nomina di una nuova
Commissione, assicurando nella nuova valutazione la migliore leggibilità dei giudizi sui singoli parametri utilizzati, anche attraverso puntuali aggettivazioni tali da rendere chiare ed evidenti le ragioni di prevalenza di un candidato rispetto all'altro”.
Deduce il ricorrente che, successivamente alla pubblicazione della richiamata sentenza, oggetto del presente ricorso per ottemperanza, nonostante l'asseritamente diversa formula con cui, nel giudizio di appello, il ricorso principale e i due ricorsi incidentali sarebbero stati respinti, sono sorte divergenze interpretative tra la parte appellante principale (Prof. GU) e la parte resistente e appellante incidentale
(Università di Pisa) circa la corretta esecuzione delle prescrizioni conformative contenute nella motivazione.
Secondo l'odierno ricorrente, la motivazione della sentenza implicherebbe un riesercizio pieno del potere valutativo, necessariamente tramite la riconvocazione della Commissione di esperti che già si è a suo tempo espressa, ovvero una nuova, a scelta dell'Amministrazione.
Tale deduzione deriverebbe dalla constatazione che sarebbe stato contestato proprio il mancato rispetto dei criteri di valutazione e l'equiparazione incongrua tra profili non comparabili, con la conseguente omissione dell'esercizio di competenze valutative, necessariamente attribuite alla commissione giudicatrice, mentre si sarebbe verificata la loro arbitraria assunzione da parte del Consiglio di Dipartimento.
In tal senso, rammenta il ricorrente di aver intimato via PEC all'Università di Pisa di riconvocare la Commissione di esperti per dare attuazione alla richiamata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 6972/2025, senza che detta Università di abbia provveduto nel senso richiesto. N. 08091/2025 REG.RIC.
In particolare, con la nota di risposta di cui alla PEC del 17 settembre 2025,
l'Università avrebbe rappresentato che, al fine di dare attuazione alla richiamata sentenza, sarebbe stata di fatto già sufficiente la intervenuta deliberazione del
Consiglio di Dipartimento n. 74 del 10 dicembre 2024, che aveva già operato la rivalutazione dei candidati, senza tuttavia riattivare, evidenzia il ricorrente, la funzione valutativa della Commissione giudicatrice (né quella originaria, né una nuova).
Ad avviso del ricorrente, tale condotta configurerebbe la violazione del decisum della sentenza di cui in questa sede chiede l'ottemperanza.
In data 22 ottobre 2025 è stato depositato ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n.6972/2025.
Si sono costituiti in giudizio l'Università di Pisa e SC RF.
In data 6 febbraio e 12 febbraio 2026 ha depositato memoria e memoria di replica
SC RF.
In data 6 febbraio 2026 ha depositato memoria l'Università di Pisa.
In data 6 febbraio e 13 febbraio 2026 ha depositato memoria la parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso in ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile sotto diversi profili.
In primo luogo si chiede l'ottemperanza di una sentenza del Consiglio di Stato con cui gli appelli sono stati tutti respinti con conseguente consolidamento della pronuncia di primo grado.
Oltre al dato formale della inammissibilità di chiedere l'ottemperanza di una sentenza di rigetto, la preclusione ad agire in ottemperanza deriva anche dal dato sostanziale costituito dal fatto che il Consiglio di Stato ha consolidato gli effetti della sentenza del
Tar senza integrare la motivazione. N. 08091/2025 REG.RIC.
Infatti, con il sopra riportato passaggio finale della sentenza di appello (“fermo restando …”) il Consiglio di Stato non ha inteso stabilire un diverso obbligo conformativo, ma ha solo confermato l'obbligo già derivante dalla sentenza del Tar e ribadito l'obbligo, per l'amministrazione, di adempiere alle statuizioni del primo giudice di cui al punto 5. della sentenza del TAR per la Toscana n 1314/2024, senza la previsione di ulteriori obblighi conformativi e senza integrare o correggere la sentenza di primo grado.
Va aggiunto che l'Università di Pisa, con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 74 del 10 dicembre 2024, ha provveduto, nelle more dell'azione di ottemperanza, a dare esecuzione alla sentenza di primo grado, confermata in sede di appello con l'ottemperanda sentenza.
Osserva il Collegio, al riguardo, che tale circostanza conferma ulteriormente l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza, in quanto non può ravvisarsi alcun interesse da parte del ricorrente all'esecuzione della sentenza di appello in presenza di atto attuativo già intervenuto e peraltro non contestato in questa sede quale elusivo.
Peraltro, si osserva nel merito che, nelle more, la Deliberazione del Consiglio di
Dipartimento n. 74 del 10 dicembre 2024 è stata oggetto di impugnazione avanti il
TAR per la Toscana, che ha confermato la corretta esecuzione della predetta sentenza n. 1314/2024, accertando la corrispondenza degli atti rinnovati alle statuizioni della decisione impugnata in primo grado e confermata in appello.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), dichiara il ricorso per ottemperanza inammissibile. N. 08091/2025 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IE, Presidente
IO Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco LE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco LE ER IE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02275 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08091/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8091 del 2025, proposto da
IO GU, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sandra Bernardini ed Elena Orbini Michelucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SC RF, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Pignatelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NZ TI, non costituito in giudizio; N. 08091/2025 REG.RIC.
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - sez. VII - n. 6972/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università di Pisa e di SC RF;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. Marco
LE e uditi per le parti gli avvocati Marco Mariani e Nicola Pignatelli;
Viste le conclusioni dell'Università appellata, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso per ottemperanza in epigrafe, parte ricorrente chiede che venga ordinato all'Università di Pisa di provvedere a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 6972/2025, entro il termine di 30 giorni, formulando contestualmente istanza perché, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione oltre il suddetto termine, sia nominato un commissario ad acta.
Con detta sentenza, pubblicata il 7 agosto 2025, sono stati rigettati sia l'appello principale dell'odierno ricorrente che gli appelli incidentali dell'Università di Pisa e del Prof. RF, nell'ambito del giudizio di appello proposto avverso la sentenza del
TAR Toscana, Sez. IV, n. 1314/2024, relativo alla procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia, SSD MED/41, presso il Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica dell'Università di Pisa. N. 08091/2025 REG.RIC.
L'ottemperanda sentenza ha statuito, tra l'altro, che: “In conclusione ritiene il
Collegio che l'appello principale e i ricorsi incidentali vadano respinti, fermo restando l'obbligo da parte dell'Università di Pisa di rivalutare puntualmente i curricula dei candidati, senza che sia necessaria la nomina di una nuova
Commissione, assicurando nella nuova valutazione la migliore leggibilità dei giudizi sui singoli parametri utilizzati, anche attraverso puntuali aggettivazioni tali da rendere chiare ed evidenti le ragioni di prevalenza di un candidato rispetto all'altro”.
Deduce il ricorrente che, successivamente alla pubblicazione della richiamata sentenza, oggetto del presente ricorso per ottemperanza, nonostante l'asseritamente diversa formula con cui, nel giudizio di appello, il ricorso principale e i due ricorsi incidentali sarebbero stati respinti, sono sorte divergenze interpretative tra la parte appellante principale (Prof. GU) e la parte resistente e appellante incidentale
(Università di Pisa) circa la corretta esecuzione delle prescrizioni conformative contenute nella motivazione.
Secondo l'odierno ricorrente, la motivazione della sentenza implicherebbe un riesercizio pieno del potere valutativo, necessariamente tramite la riconvocazione della Commissione di esperti che già si è a suo tempo espressa, ovvero una nuova, a scelta dell'Amministrazione.
Tale deduzione deriverebbe dalla constatazione che sarebbe stato contestato proprio il mancato rispetto dei criteri di valutazione e l'equiparazione incongrua tra profili non comparabili, con la conseguente omissione dell'esercizio di competenze valutative, necessariamente attribuite alla commissione giudicatrice, mentre si sarebbe verificata la loro arbitraria assunzione da parte del Consiglio di Dipartimento.
In tal senso, rammenta il ricorrente di aver intimato via PEC all'Università di Pisa di riconvocare la Commissione di esperti per dare attuazione alla richiamata sentenza di questo Consiglio di Stato n. 6972/2025, senza che detta Università di abbia provveduto nel senso richiesto. N. 08091/2025 REG.RIC.
In particolare, con la nota di risposta di cui alla PEC del 17 settembre 2025,
l'Università avrebbe rappresentato che, al fine di dare attuazione alla richiamata sentenza, sarebbe stata di fatto già sufficiente la intervenuta deliberazione del
Consiglio di Dipartimento n. 74 del 10 dicembre 2024, che aveva già operato la rivalutazione dei candidati, senza tuttavia riattivare, evidenzia il ricorrente, la funzione valutativa della Commissione giudicatrice (né quella originaria, né una nuova).
Ad avviso del ricorrente, tale condotta configurerebbe la violazione del decisum della sentenza di cui in questa sede chiede l'ottemperanza.
In data 22 ottobre 2025 è stato depositato ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n.6972/2025.
Si sono costituiti in giudizio l'Università di Pisa e SC RF.
In data 6 febbraio e 12 febbraio 2026 ha depositato memoria e memoria di replica
SC RF.
In data 6 febbraio 2026 ha depositato memoria l'Università di Pisa.
In data 6 febbraio e 13 febbraio 2026 ha depositato memoria la parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso in ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile sotto diversi profili.
In primo luogo si chiede l'ottemperanza di una sentenza del Consiglio di Stato con cui gli appelli sono stati tutti respinti con conseguente consolidamento della pronuncia di primo grado.
Oltre al dato formale della inammissibilità di chiedere l'ottemperanza di una sentenza di rigetto, la preclusione ad agire in ottemperanza deriva anche dal dato sostanziale costituito dal fatto che il Consiglio di Stato ha consolidato gli effetti della sentenza del
Tar senza integrare la motivazione. N. 08091/2025 REG.RIC.
Infatti, con il sopra riportato passaggio finale della sentenza di appello (“fermo restando …”) il Consiglio di Stato non ha inteso stabilire un diverso obbligo conformativo, ma ha solo confermato l'obbligo già derivante dalla sentenza del Tar e ribadito l'obbligo, per l'amministrazione, di adempiere alle statuizioni del primo giudice di cui al punto 5. della sentenza del TAR per la Toscana n 1314/2024, senza la previsione di ulteriori obblighi conformativi e senza integrare o correggere la sentenza di primo grado.
Va aggiunto che l'Università di Pisa, con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 74 del 10 dicembre 2024, ha provveduto, nelle more dell'azione di ottemperanza, a dare esecuzione alla sentenza di primo grado, confermata in sede di appello con l'ottemperanda sentenza.
Osserva il Collegio, al riguardo, che tale circostanza conferma ulteriormente l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza, in quanto non può ravvisarsi alcun interesse da parte del ricorrente all'esecuzione della sentenza di appello in presenza di atto attuativo già intervenuto e peraltro non contestato in questa sede quale elusivo.
Peraltro, si osserva nel merito che, nelle more, la Deliberazione del Consiglio di
Dipartimento n. 74 del 10 dicembre 2024 è stata oggetto di impugnazione avanti il
TAR per la Toscana, che ha confermato la corretta esecuzione della predetta sentenza n. 1314/2024, accertando la corrispondenza degli atti rinnovati alle statuizioni della decisione impugnata in primo grado e confermata in appello.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), dichiara il ricorso per ottemperanza inammissibile. N. 08091/2025 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IE, Presidente
IO Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco LE, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco LE ER IE
IL SEGRETARIO