Sentenza breve 26 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 24 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 26/11/2025, n. 21245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21245 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21245/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13385/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13385 del 2025, proposto da System 7 Railtechnology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6C26A820A, B6C26A92DD, B6C26AA3B0, rappresentata e difesa dall'avvocato Giandomenico Pittelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bolzano, via Vintler n. 17;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianpaolo Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci, 24;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:
1. del provvedimento di esclusione dalla procedura aperta n. DAC.0255.2025 per l'affidamento della
“Fornitura, in regime di Full Maintenance Service, di Rincalzatrici da scambi”, adottato in data 01.10.2025, prot. RFI_DAC\A0011\P\2025\0005787, notificato al RTI costituendo SYSTEM7 OL BH (mandataria) - M2 Railtech S.r.l. e Italy Rail S.r.l. (mandanti) in data 01.10.2025, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ivi richiamato;
2. della nota del 23.10.2025 recante il rigetto dell'istanza di riesame/annullamento in autotutela e conferma dell'esclusione, prot. RFI_DAC\A0011\P\2025\0006360;
3. del provvedimento di aggiudicazione se ed in quanto, medio tempore , disposto a favore dei controinteressati, ad oggi non comunicato, né pubblicato;
4. nonché di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche se non espressamente indicato o non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. AL BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 120, comma 5, c.p.a.;
Rilevato che:
- il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
- sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
- ritenuta la compatibilità con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa a norma dell’art. 120, comma 5, c.p.a.;
Premesso che:
- la ricorrente System 7 Railtechnology S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento con le mandanti Italy Rail S.r.l. e M2Railtech S.r.l., impugna il provvedimento di esclusione del 1° ottobre 2025 dalla procedura aperta in epigrafe indicata, motivato dalla mancata iscrizione, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, degli operatori economici nel pertinente sistema di qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (d’ora in poi soltanto RFI), requisito speciale richiesto dal disciplinare di gara;
- in particolare, al momento della presentazione dell’offerta, l’iscrizione della mandante Italy Rail S.r.l. risultava sospesa per effetto di una precedente determinazione di RFI del 2 luglio 2025;
Rilevato che:
- con il primo motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità della condotta di RFI, che avrebbe illegittimamente disposto l’esclusione “ senza considerare la natura meramente temporanea e regolarizzabile della misura della sospensione e senza tener conto dell’istanza tempestiva di revoca della sospensione, proposta con integrale produzione documentale entro il termine assegnato da RFI ” (pag. 9 del ricorso), tanto più che la sospensione sarebbe dipesa non dalla perdita di capacità tecnico-professionali ma dalla necessità di sanare mere carenze documentali;
- conseguentemente, RFI avrebbe inopinatamente equiparato la sospensione dal sistema di qualificazione alla perdita definitiva del requisito, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e della regola della continuità del possesso dei requisiti per come interpretata e applicata in modo estensivo dalla giurisprudenza;
- con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la mancata considerazione dell’istanza di revoca della sospensione, caricata sul portale di RFI da Italy Rail S.r.l. dopo la conoscenza del provvedimento di esclusione e l’omessa attivazione del soccorso istruttorio;
- con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, viene dedotta la mancata conoscenza da parte Italy Rail S.r.l. del provvedimento di sospensione, giacché caricato sul portale ma inviato ad una PEC di altra società, sicché lo stesso sarebbe inopponibile e non spendibile nella procedura di gara, oltre a dover consentire, in subordine, un’applicazione non formalistica dell’art. 97 in tema di preclusioni all’estromissione del partecipante privo dei requisiti;
- si è costituita in giudizio RFI, concludendo per il rigetto del ricorso;
- alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, dato avviso alle parti dell’eventualità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati;
- innanzitutto, devono considerarsi irricevibili, in quanto tardive, le censure mosse avverso il provvedimento di sospensione di Italy Rail S.r.l. dal sistema di qualificazione, atto presupposto rispetto all’esclusione (atto presupponente);
- è irrilevante in questo giudizio, dunque, il fatto che si tratti di regolarizzazione meramente formale e non di perdita di un requisito sostanziale;
- in linea di principio, deve aversi riguardo al fatto che le due vicende (sospensione dalla qualificazione e partecipazione alla gara) sono autonome e distinte e non interferiscono se non per il profilo attinente al possesso attuale del requisito speciale di partecipazione;
- la scissione rende, dunque, irrilevante la presentazione da parte dell’operatore economico di un’istanza di revoca in corso di gara e non giustifica l’attivazione del soccorso istruttorio per la sanatoria di un requisito di partecipazione radicalmente mancante;
- sotto questo profilo, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, non vi è alcuna differenza tra sospensione quale provvedimento temporaneo e cancellazione dal sistema di qualificazione, poiché entrambe le misure, ai fini della gara, rendono inoperante il requisito e vincolato l’atto di esclusione;
- peraltro, l’eventuale riammissione al sistema di qualificazione opera ex nunc , sicché, anche a voler seguire la tesi della ricorrente, questa non potrebbe dispiegare effetti retroattivi sul piano del rispetto del termine per la presentazione delle offerte;
- neppure rileva, per le medesime ragioni, il principio della continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, al momento della presentazione delle offerte mancanti;
- anche l’ultimo motivo è infondato, posto che il disciplinare dei sistemi di qualificazione di RFI, come documentato dalla resistente, prevede che le comunicazioni avvengano tramite il portale acquisti, il quale genera anche una PEC di avviso, la cui correttezza è onere dell’iscritto verificare;
- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI TR, Presidente
AL BE, Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL BE | RI TR |
IL SEGRETARIO