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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4154 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3246/2021 r.g. vertente tra
, difeso dall'avv. Paolo Muzzioli Parte_1
APPELLANTE
e
, difeso dall'avv. Francesco Terrazzino CP
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 30.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE , figlio di , deceduto in data 28.8.2005, nel 2020 Parte_1 Persona_1
conviene in giudizio la sorella , instando per: l'accertamento che la compravendita CP
in data 28.7.1987 tra e (venditori) e e Persona_1 Persona_2 CP
(acquirenti), avente ad oggetto appartamento in Roma, loc. Ostia Antica, Controparte_2
via Fiorelli 43, è inefficace in quanto dissimula una donazione diretta;
la restituzione alla massa ereditaria dell'immobile o del relativo valore;
la riduzione della donazione ai fini della reintegrazione della quota legittima al medesimo spettante;
la restituzione dei frutti maturati alla data della domanda.
contesta l'ammissibilità e la fondatezza delle domande. CP
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 7075/2021 respinge la domanda di riduzione della donazione e dichiara inammissibili le altre domande, con condanna dell'attore al rimborso delle spese processuali (€ 7.000 per compensi) ed al pagamento di una ulteriore somma, di pari importo, ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c..
Al riguardo il Tribunale rileva che: con atto pubblico in data 23.2.2007 Parte_1
ha dichiarato di rinunciare all'azione di riduzione confermando tutte le disposizioni
[...]
fatte in vita dal defunto genitore;
dall'accoglimento della domanda di simulazione della compravendita trarrebbe vantaggio non già l'attore bensì , nominata unica Persona_2
erede con testamento olografo pubblicato in data 10.7.2006.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo Parte_1
per l'accoglimento delle domande svolte, previa assunzione della prova per interpello e testi articolata in primo grado.
Al riguardo deduce due motivi: 1) la sentenza è nulla per difetto di motivazione in ordine alle questioni poste nel giudizio;
2) è incontestato che : nel testamento olografo pubblicato in data 10.7.2006 ha nominato erede universale la moglie Persona_1
e disposto un legato in favore di figlia di , Persona_2 CP_3 CP
avente ad oggetto la nuda proprietà dell'unico immobile, in Ostia Antica, facente parte dell'asse ereditario;
l'odierno appellante ha esercitato azione di riduzione nei confronti di per lesione della quota legittima, avanti al Tribunale di Agrigento e, solo nel CP_3 corso di tale giudizio, ha appreso che nella compravendita stipulata nel 1987 tra i genitori
(venditori) e e (acquirenti) non è stato corrisposto il CP Controparte_2
corrispettivo di £ 10.000.000; tale circostanza è stata dolosamente sottaciuta, con conseguente invalidità della dichiarazione di rinuncia all'azione di riduzione.
Si costituisce contestando l'ammissibilità e la fondatezza del CP
gravame e concludendo anche per la condanna ex art.96 c.p.c. ; in via subordinata, nel merito ripropone le domande volte ad inserire i beni ricevuti in donazione da Parte_1
con l'atto pubblico del 29.10.1997 e, in caso di violazione della legittima della
[...]
concludente, volte a disporre la riduzione della medesima donazione, previa ammissione delle articolate prove per testi.
La Corte così ragiona.
E' dirimente il rilievo, già posto a fondamento della sentenza appellata, che con atto pubblico in data 27.2.2007, successivamente alla morte del de Parte_1
cuius, ha espressamente confermato tutte le disposizioni fatte in vita dal proprio defunto genitore ed ha rinunciato all'azione di riduzione a lui eventualmente spettante.
In tal senso egli ha validamente disposto di diritti già in precedenza acquisiti al proprio patrimonio;
di tale atto abdicativo ora predica l'invalidità senza che sia stata esperita alcuna specifica impugnazione per vizio del consenso prestato ed invocando, comunque, un presupposto – la dolosa reticenza della controparte in ordine alla natura simulata della compravendita – in termini del tutto generici ed assertivi, privi di specifici riscontri anche nella articolata prova orale.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussiste anche in questo grado la responsabilità processuale ex art.96, comma 3,
c.p.c., già ritenuta dal Tribunale, persistendo i medesimi presupposti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando: - respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
tribunale di Roma n. 7075/2021;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali, in favore di CP
, liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza
[...]
come per legge, nonché al pagamento della somma ulteriore di € 4.500,00 ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c.;
- dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 1.7.2025
IL PRESIDENTE est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3246/2021 r.g. vertente tra
, difeso dall'avv. Paolo Muzzioli Parte_1
APPELLANTE
e
, difeso dall'avv. Francesco Terrazzino CP
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 30.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE , figlio di , deceduto in data 28.8.2005, nel 2020 Parte_1 Persona_1
conviene in giudizio la sorella , instando per: l'accertamento che la compravendita CP
in data 28.7.1987 tra e (venditori) e e Persona_1 Persona_2 CP
(acquirenti), avente ad oggetto appartamento in Roma, loc. Ostia Antica, Controparte_2
via Fiorelli 43, è inefficace in quanto dissimula una donazione diretta;
la restituzione alla massa ereditaria dell'immobile o del relativo valore;
la riduzione della donazione ai fini della reintegrazione della quota legittima al medesimo spettante;
la restituzione dei frutti maturati alla data della domanda.
contesta l'ammissibilità e la fondatezza delle domande. CP
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 7075/2021 respinge la domanda di riduzione della donazione e dichiara inammissibili le altre domande, con condanna dell'attore al rimborso delle spese processuali (€ 7.000 per compensi) ed al pagamento di una ulteriore somma, di pari importo, ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c..
Al riguardo il Tribunale rileva che: con atto pubblico in data 23.2.2007 Parte_1
ha dichiarato di rinunciare all'azione di riduzione confermando tutte le disposizioni
[...]
fatte in vita dal defunto genitore;
dall'accoglimento della domanda di simulazione della compravendita trarrebbe vantaggio non già l'attore bensì , nominata unica Persona_2
erede con testamento olografo pubblicato in data 10.7.2006.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo Parte_1
per l'accoglimento delle domande svolte, previa assunzione della prova per interpello e testi articolata in primo grado.
Al riguardo deduce due motivi: 1) la sentenza è nulla per difetto di motivazione in ordine alle questioni poste nel giudizio;
2) è incontestato che : nel testamento olografo pubblicato in data 10.7.2006 ha nominato erede universale la moglie Persona_1
e disposto un legato in favore di figlia di , Persona_2 CP_3 CP
avente ad oggetto la nuda proprietà dell'unico immobile, in Ostia Antica, facente parte dell'asse ereditario;
l'odierno appellante ha esercitato azione di riduzione nei confronti di per lesione della quota legittima, avanti al Tribunale di Agrigento e, solo nel CP_3 corso di tale giudizio, ha appreso che nella compravendita stipulata nel 1987 tra i genitori
(venditori) e e (acquirenti) non è stato corrisposto il CP Controparte_2
corrispettivo di £ 10.000.000; tale circostanza è stata dolosamente sottaciuta, con conseguente invalidità della dichiarazione di rinuncia all'azione di riduzione.
Si costituisce contestando l'ammissibilità e la fondatezza del CP
gravame e concludendo anche per la condanna ex art.96 c.p.c. ; in via subordinata, nel merito ripropone le domande volte ad inserire i beni ricevuti in donazione da Parte_1
con l'atto pubblico del 29.10.1997 e, in caso di violazione della legittima della
[...]
concludente, volte a disporre la riduzione della medesima donazione, previa ammissione delle articolate prove per testi.
La Corte così ragiona.
E' dirimente il rilievo, già posto a fondamento della sentenza appellata, che con atto pubblico in data 27.2.2007, successivamente alla morte del de Parte_1
cuius, ha espressamente confermato tutte le disposizioni fatte in vita dal proprio defunto genitore ed ha rinunciato all'azione di riduzione a lui eventualmente spettante.
In tal senso egli ha validamente disposto di diritti già in precedenza acquisiti al proprio patrimonio;
di tale atto abdicativo ora predica l'invalidità senza che sia stata esperita alcuna specifica impugnazione per vizio del consenso prestato ed invocando, comunque, un presupposto – la dolosa reticenza della controparte in ordine alla natura simulata della compravendita – in termini del tutto generici ed assertivi, privi di specifici riscontri anche nella articolata prova orale.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussiste anche in questo grado la responsabilità processuale ex art.96, comma 3,
c.p.c., già ritenuta dal Tribunale, persistendo i medesimi presupposti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando: - respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
tribunale di Roma n. 7075/2021;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali, in favore di CP
, liquidate in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza
[...]
come per legge, nonché al pagamento della somma ulteriore di € 4.500,00 ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c.;
- dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 1.7.2025
IL PRESIDENTE est.