Ordinanza cautelare 23 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01431/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1431 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco,63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- di protocollo in data -OMISSIS-, notificato il 16 ottobre 2024, con il quale il Direttore generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi due;
- di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso o conseguenziale;
‘VISTI’
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il dott. Marco AL e uditi per le parti i difensori dello Stato Bonora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si controverte sulla legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi due inflitta al ricorrente - Segretario Generale dell’associazione professionale a carattere sindacale tra militari (d’ora in poi, APCSM) “S.I.A.M.O. Esercito” – per aver diramato un comunicato stampa con cui ha invitato il Ministro della difesa a vagliare con «ponderazione e dialogo» la posizione disciplinare di un proprio iscritto, il -OMISSIS- -OMISSIS-
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La sanzione disciplinare impugnata, irrogata al ricorrente all’esito di un procedimento disciplinare “di stato” (notoriamente più grave di un procedimento “di corpo”), trae origine dal comunicato stampa di seguito trascritto, deliberato collegialmente dal direttivo nazionale dell’APCSM di appartenenza e diramato dall’odierno dirigente sindacale:
“APPELLO DEL S.I.A.M.O. ESERCITO AL MINISTRO DELLA DIFESA:
PONDERAZIONE E DIALOGO DURANTE L’INCHIESTA SUL GEN. -OMISSIS-
-OMISSIS- -OMISSIS-. Il Generale -OMISSIS- sembra suscitare un coinvolgimento politico che ha destato una certa attenzione.
Questa situazione ha suscitato preoccupazione all'interno del S.I.A.M.O. Esercito. Il Segretario Generale esprime perplessità sul fatto che un membro del governo, in un particolare momento storico caratterizzato da guerre e forti tensioni internazionali, dedichi particolare attenzione a un alto -OMISSIS-, dando, per lo più, impressione di parzialità e mancanza di equidistanza. Il suo post del -OMISSIS- nel quale definiva il generale -OMISSIS- un “farneticante” le cui opinioni “screditano l’esercito, le Difesa e la costituzione” ha le sembianze, infatti, di una condanna senza appello già emessa da chi ora si appresterebbe a giudicarlo in esito ad un procedimento disciplinare viziato all’origine.
Alla luce di ciò, sarebbe lecito il dubbio che l'indagine formale avviata dal Ministro nei confronti del -OMISSIS- possa essere influenzata da pregiudizi o miri, nella peggiore delle ipotesi, a irrigidire le già restrittive norme per chi indossa un’uniforme e ad introdurre sanzioni più severe per le violazioni alle libertà costituzionali da parte del personale militare.
-OMISSIS-, Segretario Generale del S.I.A.M.O. Esercito, afferma: “la nostra Organizzazione vigilerà con molta attenzione sull’operato del Ministro e garantirà all’Ufficiale Generale, neo iscritto al S.I.A.M.O., che il procedimento disciplinare nei suoi confronti sia terzo ed imparziale e non vi sia un interesse politico superiore inteso a trasformarlo in un capro espiatorio di una condotta del vertice politico alquanto irrituale e poco ortodossa nei modi e nei tempi di comunicazione. Si chiede al Ministro di ponderare attentamente le scelte intraprese e di coinvolgere le organizzazioni sindacali prima di apportare modifiche a normative che possano influenzare il nostro operato militare.”
È importante sottolineare che l'articolo 1472 del Codice dell’Ordinamento Militare è il risultato di una evoluzione della normativa volta a consentire la massima espansione delle libertà costituzionali nella prospettiva della democraticità dell’ordinamento militare, è già dotato di meccanismi di controllo per preservare l'immagine delle istituzioni militari e che una sua disapplicazione o falsa interpretazione da parte dell'Amministrazione risulterebbe dannosa per l'immagine della stessa.
Inoltre, sollecitiamo un confronto costruttivo con il Ministro per promuovere una politica legislativa condivisa, basata sulla sinergia intrisa di fattiva collaborazione in armonia con l’ordinamento in vigore.
SIAMO Esercito: la tua scelta, la nostra forza!
SIAMO sempre al tuo fianco!
DIRETTIVO NAZIONALE
S.I.A.M.O. Esercito”.
Ad avviso del Collegio, la sanzione disciplinare impugnata è illegittima, poiché affetta dai vizi di violazione di legge (artt. 1466 e 1472, 1476 bis e ter, 1479 bis del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" (COM); articoli 712, 713, comma 2, 717, e 732 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90) ed eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto:
- il ricorrente ha agito nella sua qualità di dirigente sindacale;
- la tesi della P.A., volta a scindere e isolare la figura del “militare” da quella del “dirigente sindacale”, non merita condivisione in quanto il dirigente sindacale militare non può spogliarsi del proprio status quando esercita le prerogative del suo ufficio;
- le affermazioni contenute nel comunicato rientrano nel legittimo esercizio del diritto di critica sindacale, riconosciuto anche ai militari (l’art. 1479 bis, primo comma, lettera a), del COM, prevede al riguardo una precisa guarentigia, stabilendo che « i militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM (…) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l’esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale »);
- il linguaggio utilizzato nel comunicato (che si apre e si conclude con un invito al dialogo, alla ponderazione, al confronto costruttivo con il Ministro e alla fattiva collaborazione per promuovere una politica legislativa condivisa) rispetta il principio di continenza, pur valutato nella specifica accezione che questa assume in ambito militare;
- il diritto di critica sindacale, se esercitato in modo continente (come nella specie), non può essere fonte di responsabilità disciplinare, in quanto espressione di una libertà costituzionalmente protetta anche in ambito militare;
- il comunicato, pur (inevitabilmente) occasionato dalla vicenda di un singolo militare, mira a tutelare l’interesse collettivo dell’intera categoria dei militari a che il procedimento disciplinare instaurato nei confronti dei singoli debba sempre essere condotto con imparzialità e senza condizionamenti esterni e a che la vicenda del V. non costituisca l’occasione per introdurre, nell’ordinamento militare, norme più restrittive delle libertà costituzionali e sanzioni più severe rispetto a quelle vigenti;
- il comunicato è privo di qualsiasi riferimento ad argomenti riservati, inerenti il servizio o l’organizzazione militare né è finalizzato alla propaganda politica;
- non è ravvisabile un’effettiva e autentica lesone del prestigio dell’Amministrazione né emergono violazioni dei doveri attinenti al giuramento e al grado disciplinati dagli artt. 712 e 713 del TUROM né l’Amministrazione ha specificato, nella (estremamente succinta) motivazione del provvedimento impugnato, in che modo il ricorrente li avrebbe travalicati.
Alla luce delle considerazioni sopra sinteticamente svolte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare impugnata.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e tutti i soggetti nominativamente menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA FL, Presidente
Marco AL, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AL | IA FL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.