Articolo 27 della Legge 7 agosto 1982, n. 526
Articolo 26Articolo 28
Versione
12 agosto 1982
Art. 27.
La disposizione di cui all' articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66 , convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 176 , va interpretata nel senso che la stessa trova applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle norme di attuazione dell' articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297 .
Entrata in vigore il 12 agosto 1982
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