Art. 27.
La disposizione di cui all' articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66 , convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 176 , va interpretata nel senso che la stessa trova applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle norme di attuazione dell' articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297 .
La disposizione di cui all' articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66 , convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 176 , va interpretata nel senso che la stessa trova applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre la data di entrata in vigore delle norme di attuazione dell' articolo 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297 .