Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/04/2026, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02331/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01398/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Cardinale, Arcangela Vitolla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Militare per il personale Militare - 17 Reggimento Addestramento Volontari Acqui Capua, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. M_D -OMISSIS-datato 11.12.2024, notificato alla ricorrente in data 18.12.2024, emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, avente ad oggetto “Soldato VFI -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-. Decorrenza giuridica e amministrativa 24 settembre 2004 – 2° blocco E.I.” (all. 1), con il quale l’Amministrazione ha disposto il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato, per mancato superamento del corso basico di formazione, del Soldato VFI -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- ai sensi del combinato disposto degli artt. 956, co. 1, lett. b) e 957, co. 1, lett. e-bis) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, prodromico, preordinato, contestuale, connesso e comunque consequenziale o successivo a quello impugnato, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;
nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente di non veder avviato il procedimento relativo al proscioglimento in pendenza del termine per proporre istanza di riconoscimento da causa di servizio dell’infermità derivante dall’infortunio occorsole, nonché a vedersi correttamente computato il periodo di aspettativa per convalescenza fruito in attesa tanto del giudizio di idoneità al servizio - intervenuto peraltro a seguito di visita medica espletata successivamente al proscioglimento, come meglio si dirà nel prosieguo – quanto appunto dell’esito relativo all’instaurando procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con conseguente diritto della sig.ra -OMISSIS- a vedersi riammessa al primo corso utile di formazione di base per VFI dell’Esercito Italiano, anche non strettamente riferibile alla procedura concorsuale cui la ricorrente ha partecipato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Direzione Militare per il personale Militare - 17 Reggimento Addestramento Volontari Acqui Capua, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa AB AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. M_D -OMISSIS-datato 11.12.2024, con il quale l’Amministrazione ne ha disposto il proscioglimento dalla ferma e il collocamento in congedo illimitato per mancato superamento del corso basico di formazione “ai sensi del combinato disposto degli artt. 956, co. 1, lett. b) e 957, co. 1, lett. e-bis) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66”, concernente il Codice dell’Ordinamento militare;
Specificato che la medesima parte chiede, conseguentemente, di ordinare all’Amministrazione convenuta di procedere alla riammissione alla frequenza del primo corso utile di formazione di base previsto per i VFI dell’Esercito Italiano e, in via gradata, di annullare il provvedimento impugnato in attesa della definizione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità temporanea conseguente all’infortunio subito, presentata in data 17.02.2025;
Precisato, in fatto, che, secondo circostanze incontestate, in data 22.10.2024, l’attuale ricorrente, durante un’esercitazione militare per motivi di lavoro, al superamento del quarto ostacolo, cadeva dall’alto impattando violentemente con i talloni sul terreno, avvertendo una forte scossa provenire dalla schiena e riportando un trauma distorsivo lombare e una notevole contrattura delle MPV. In ragione dell’accaduto, accedeva al pronto soccorso dell’infermeria presidiaria e, a seguito di visita medica presso il Comando del giorno successivo, veniva posta in licenza straordinaria per convalescenza per giorni 3; in data 24.10.2024, la medesima ricorrente, rientrata presso la propria residenza, si recava al Pronto Soccorso dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, dove veniva sottoposta a RX rachide lombosacrale e RX Anca destra e sinistra e a consulenza ortopedica: veniva dimessa con conferma della diagnosi di trauma distorsivo lombare e una notevole contrattura delle MPV, guaribile in giorni 10 a partire dal 24.10.2024 al 02.10.2024, con prescrizione di risonanza magnetica del rachide lombo-sacrale, effettuata in data 25.10.2024; si rendeva, poi, necessario il prolungamento del periodo di malattia, fino al 3 novembre 2024, a seguito di visita specialistica effettuata in data 31.10.2024: oltre al riposo, si prescriveva alla stessa di “evitare mansioni gravose, stazione eretta prolungata e deambulazione prolungata, sollevamento e mobilizzazione pesi per almeno 15 giorni salvo complicazioni”; seguiva il prolungamento di ulteriori periodi di malattia e di licenza straordinaria per convalescenza, dapprima sino al 5.11.2024, poi sino al 24.11.2024; nuovamente rientrata al Comando in data 24.11.2024, a seguito di visita in infermeria, la ricorrente veniva posta nuovamente in convalescenza straordinaria sino al 09.12.2024; in data 10.12.2024 la stessa veniva sottoposta a visita ortopedica presso il Poliambulatorio militare di Caserta, dove le veniva diagnosticata la guarigione dalla fase acuta. Nelle more del periodo di convalescenza, in data 04.12.2024, le veniva notificato il provvedimento prot. M_D -OMISSIS- da parte dell’Infermeria Presidiaria “Tipo B” di Caserta, contenente l’invito a sottoporsi a visita medico legale il giorno 19.12.2024. Contestualmente, il Ministero della Difesa, per il tramite del Comando di appartenenza della ricorrente, il 17° Reggimento Addestramento Volontario “Acqui”, avviava, in data 28.11.2024, il procedimento amministrativo finalizzato al proscioglimento dalla ferma contratta, per superamento del limite massimo di assenze, pari o superiore ad un terzo della durata del corso di formazione di base, procedimento conclusosi, in data 11.12.2024, con l’adozione del provvedimento qui impugnato;
Considerato che, con i motivi di ricorso, parte ricorrente lamenta:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 956 C.1 LETT. B) E 957 C. 1 LETT. E BIS) DEL D. LGS. N. 66/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1503 DEL D.LGS. N. 66/2010 - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA POICHÉ L'AMMINISTRAZIONE NON HA ADEGUATAMENTE VALUTATO TUTTI GLI ELEMENTI DEL CASO PRIMA DI EMETTERE IL PROSCIOGLIMENTO - ERRATO COMPUTO DEL PERIODO DI LICENZA STRAORDINARIA PER CONVALESCENZA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELLE CONSEGUENZE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI;
II) ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ILLEGITTIMA ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO IN PENDENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO DELL'INFERMITÀ CONSEGUENTE ALL’INFORTUNIO SUBITO;
Visto l’art. 957, c. 1, lett. e-bis) del D.Lgs. n. 66/2010, rubricato “Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma”, nella parte in cui dispone: “1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi: (…) e-bis) rinuncia ovvero mancato superamento dei corsi basici di formazione previsti per la ferma prefissata iniziale, salvi i casi di infermità dipendente da causa di servizio”;
Visto l’art. 1503 del D.Lgs. n. 66/2010, rubricato “Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata”, laddove prevede, per quanto d’interesse: “1. La licenza straordinaria è disciplinata secondo le disposizioni recate dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 2. La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime: ((a) fino a quattro mesi per ogni anno di servizio per i volontari in ferma prefissata iniziale)); b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale (…). Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio”;
Ritenuta la fondatezza del ricorso atteso che, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 957, c. 1, lett. e-bis), “Casi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma” e 1503 del D. Lgs. N. 66/2010, “Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata”, citati, alcun proscioglimento poteva essere formulato dall’amministrazione odierna convenuta in data 17.12.2024, ovvero prima dell’espletamento della visita medico legale di idoneità (disposta, invero, per 19.12.2024), del superamento del periodo di licenza straordinaria normativamente previsto (ordinariamente, fino a quattro mesi) e, in ogni caso, durante la pendenza del termine semestrale per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità conseguente all’infortunio, subito, secondo circostanze non contestate, durante un’esercitazione militare svolta per motivi di lavoro, istanza effettivamente inoltrata, nei termini, in data 17.02.2025;
Preso, peraltro, atto che con verbale del 19.12.2024 (avverso il quale, parte ricorrente, ha proposto ricorso gerarchico): “la Commissione, riunita per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati ad accertare il mantenimento/riqualificazione dei requisiti psico-fisici e idoneità al servizio militare incondizionato per “protusione discale con iniziale discopatia L5 - S1”” ha espresso “giudizio di NON IDONEITA’ a partire dal 19.12.2024”;
Valutato che il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, vada conseguentemente accolto, dovendosi disporre l’annullamento del provvedimento gravato in attesa della definizione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata in data 17.02.2025, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione resistente vorrà adottare al suo esito;
Stimato che le spese di lite debbano seguire la regola della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria per procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR UR NA, Presidente
AB AP, Consigliere, Estensore
NA AB, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB AP | AR UR NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.