Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 08/04/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 51/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
TA CABRAS Presidente Valeria MISTRETTA Consigliere EN BRANDOLINI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 26321 del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:
· RR IA, nato a [...] il [...], residente a [...] – c.f.: [...], in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’impresa individuale “Pescheria Marceddì di IA RR (P. IVA: 01202390959), con sede in AL (OR) alla via Masangiocu n. 33, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall’Avv. Paolo Firinu (c.f.: [...]), presso il cui studio, in AN via Carlo Meloni 5, è elettivamente domiciliato (e-mail per le comunicazioni: avvpaolofirinu@cnfpec.it; fax 0783/303793)
Visto l’atto di citazione depositato il 31 gennaio 2025;
Uditi, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario dott.ssa Annalisa Lombardini, il relatore Consigliere EN BR e il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Elisabetta Usai e l’avv. Paolo Firinu per il convenuto.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 31 gennaio 2025, la locale Procura ha evocato in giudizio innanzi a questa Sezione il sig. RR IA, in proprio, e quale titolare e legale rappresentate dell’Impresa individuale “Pescheria Marceddì di IA RR, per sentirlo condannare al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di euro 28.909,05 o di quella diversa che si riterrà all’esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia e con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione, per l’illegittima percezione per l’annualità 2021, di contributi pubblici a ristoro delle limitazioni all’attività di pesca e di acquacoltura connesse allo svolgimento di esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca, ai sensi dell’ art. 332 del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 recante il “Codice dell’Ordinamento Militare”
1.1. La specifica notizia di danno ha trovato origine nella denuncia della Guardia di Finanza, Sezione operativa navale di AN, in data 21 ottobre 2023, in seguito alla quale l’Organo requirente ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa-contabile sulla base della documentazione acquisita dall’organo di polizia giudiziaria su delega della stessa Procura.
Gli indennizzi sono stati erogati dal Ministero della Difesa, per il tramite del Comando Militare Autonomo della Sardegna, su una linea di credito intestata al Comune nel cui territorio insistono le aree ammesse ai benefici.
Sulla base del Protocollo d’intesa del 9/08/1999 e del Protocollo d’intesa integrativo del 26/10/2016 (specificamente relativo al poligono di Capo Frasca), sottoscritti tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna, gli indennizzi in parola possono essere concessi, tra gli altri, ai pescatori iscritti al Compartimento Marittimo di AN (eccettuati quelli registrati al Circondario marittimo di Bosa e quelli operanti nelle acque interne non aventi sbocco a mare).
In base all’art. 3 del menzionato Protocollo, i destinatari delle misure di indennizzo sono i pescatori o, più precisamente, qualunque persona che svolga un’attività di pesca professionale marittima, iscritta negli anzidetti Uffici circondariali Locali marittimi, che attestino i seguenti requisiti:
· regolare iscrizione al registro dei pescatori marittimi (comma 1);
· regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi (comma 2);
· comprovato esercizio dell'attività di pesca, nelle zone interessate per almeno 120 giorni nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo (nel caso di prima istanza di accesso al beneficio), in accordo con la normativa sulla tracciabilità (comma 3).
Sulla base dell’art. 4 del menzionato Protocollo di Intesa, il criterio di individuazione dei beneficiari è definito con riferimento al luogo di ormeggio dell’unità di pesca.
L’Ufficio requirente ha ricordato che, come chiarito nel parere espresso dal Comando Militare autonomo della Sardegna del 28 ottobre 1999, il soggetto beneficiario è l’armatore dell’imbarcazione, quale operatore economico danneggiato, nella misura pari a tante “quote” quanti sono i dipendenti imbarcati”.
1.2. Nel caso all’esame, dagli accertamenti condotti dalla G.d.F. è emerso che l’Impresa individuale di RR IA è dotata di abilitazione alla pesca entro 3 miglia dalla costa nei compartimenti marittimi di AN, AR e Porto Torres e armatrice dell’imbarcazione "LINDA" 0S1320, di mt. 5,68, motorizzata con motore entrobordo da 25hp e che questi, in qualità di armatore, ha presentato al Reparto Infrastrutture del Comando militare autonomo della Sardegna del Ministero della Difesa domande di indennizzo, per l’anno 2021, dalle quali si evince che in quello stesso anno (così come per gli anni seguenti) la predetta imbarcazione è ormeggiata a circa 35 km dal comune di Guspini (CA) e che la zona di pesca è quella compresa tra Marceddì e Capo Frasca.
Nei Ruolini di equipaggio allegati alle domande figurano TA AV, imbarcato per gli anni 2021/2022 con la qualifica di Comandante e direttore di macchina e RA IA, con la qualifica di mozzo.
Gli indennizzi richiesti sono stati concessi.
Dagli approfondimenti svolti dai militari della G.d.F. finalizzati alla verifica della corrispondenza tra quanto stabilito dal bando di assegnazione e le attività realmente svolte dalla società, ed in particolare in relazione agli artt. 3 e 4 del richiamato Protocollo d'intesa integrativo del 2016, esitati nella menzionata relazione del 21/10/2023 e, a seguito di delega istruttoria della Procura erariale, nella relazione del 17/05/2024, è emerso quanto segue:
1) l’iscrizione al registro dei pescatori marittimi, verificata attraverso i documenti forniti dal Comando Militare Sardegna, è stata regolarmente fatta in data 20/07/2020;
2) la verifica della regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi, effettuata mediante la consultazione delle banche dati in uso al Corpo della G.d.F, ha evidenziato criticità poichè per TA AV, imbarcato per gli anni 2021/2022, sono risultati periodi di iscrizione a ruoli assicurativi e previdenziali come lavoro marittimo da marzo a dicembre 2021 e come dipendente part-time da gennaio 2022 a febbraio 2022 della ditta "Pescheria Marceddì di RA IA" e per RA IA, armatore e titolare dell'impresa di pesca in oggetto, imbarcato per gli anni dal 2021 all’attualità, è risultata l’iscrizione ai ruoli assicurativi e previdenziali come titolare della ditta "Pescheria Marceddì di RA IA";
3) in relazione all’esercizio dell’attività di pesca nelle zone interessate per almeno 120 giorni nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo (nel caso di prima istanza di accesso al beneficio) in accordo con la normativa sulla tracciabilità, RR IA avrebbe dichiarato di vendere il pescato come venditore ambulante autorizzato e che il restante pesce non venduto viene conferito alla IT AC presso il mercato ittico di AR. Tuttavia, il requisito non è stato ritenuto conforme a quanto richiesto dal Protocollo d’Intesa stante che l'iscrizione al Registro dei Pescatori di AN è stata fatta in data 20/07/2020 e, di conseguenza, sarebbe da presumersi il mancato rispetto del termine dei 120 giorni di pesca nei due anni precedenti alla prima richiesta di indennizzo poiché, non essendo l'imbarcazione iscritta nel previsto registro, non avrebbe potuto effettuare attività di pesca ed, inoltre, la documentazione attestante i conferimenti acquisiti durante le indagini non sarebbe sufficiente a raggiungere detto requisito.
L’Organo requirente, quindi, in conseguenza delle risultanze istruttorie e verificati gli importi percepiti nell’annualità di riferimento, ha ritenuto, che l’odierno convenuto abbia attestato falsamente il possesso dei necessari requisiti e, quindi, abbia percepito indebitamente i predetti contributi, nella riscontrata misura di euro 28.909,05.
Pertanto, evidenziate le finalità dei contributi stessi e il nesso diretto che deve intercorrere tra l’impossibilità, per un’impresa localizzata in un’area interessata da esercitazioni militari, allo svolgimento della propria attività nei luoghi di pesca abituale e il decremento di fatturato parametrato alla remunerazione della forza lavoro locale normalmente impiegata, la Procura ha ritenuto integrati tutti gli elementi della responsabilità erariale a carico del signor RR IA per l’indebita percezione dei contributi di che trattasi.
La condotta dannosa in esame è stata ritenuta connotata da dolo poiché scientemente e volutamente preordinata all’artificiosa rappresentazione documentale dei requisiti, in realtà assenti. La Procura ha ritenuto sussistente anche l’occultamento doloso del danno il cui disvelamento è stato raggiunto solo a conclusione delle indagini condotte dalla Sezione operativa navale di AN della Guardia di Finanza.
Il signor RR è stato, quindi, invitato a formulare le proprie deduzioni ai sensi dell’art. 67 C.G.C., con atto notificato a mezzo posta certificata in data 24/08/2024, a cui non è seguito alcun riscontro da parte dell’invitato.
Pertanto, la Procura ha formalizzato l’atto di citazione in giudizio confermando integralmente l’addebito di responsabilità di cui all’invito alle controdeduzioni.
1.3. Con Decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale del 31 gennaio 2025 è stata fissata l’odierna udienza per la discussione del giudizio.
1.4. Con memoria difensiva depositata il 27.11.2025, si è costituito in giudizio il Sig. RR IA a mezzo dell’avv. Paolo Firinu contrastando in toto la pretesa attorea.
Nel merito, la Difesa ha osservato che RA IA svolge attività di pesca e di commercio di prodotti ittici, in proposito ricordando che l’impresa del suo assistito è dotata di abilitazione alla pesca entro le 3 miglia dalla costa, nei compartimenti marittimi di AN AR e Porto Torres ed è armatrice dell’imbarcazione Linda 0S1320 di mt 5,68 motorizzata con un motore entrobordo da 25HP, ormeggiata nel porticciolo di Marceddì, esercente l’attività di pesca nell’area compresa tra Marceddì e Capo Frasca, ragion per cui è stata presentata, relativamente all’anno 2021, la domanda per ottenere gli indennizzi a ristoro delle limitazioni all’attività di pesca e acquacoltura connesse allo svolgimento di esercitazioni militari di cui all’art 332 del d.lgs. 66/2010.
Quanto ai requisiti di cui all’art. 3 del Protocollo d’Intesa, la Difesa ha evidenziato come, nel caso di specie, nulla è stato rilevato e/o contestato in relazione ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 di detto articolo stante la regolare iscrizione al registro dei pescatori marittimi e la regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi del personale imbarcato, compreso l’armatore, mentre è stato ritenuto, dall’Organo requirente, non rispettato il requisito di cui al successivo comma 3 dello stesso articolo, ossia il comprovato esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca, nelle zone interessate, nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo.
Detto requisito non sussisterebbe, secondo la prospettazione attorea, in quanto il convenuto RR si è iscritto al registro dei pescatori marittimi in data 20/07/2020.
Sul punto la Difesa ha evidenziato che la domanda concernente gli indennizzi relativi all’anno 2021 è stata presentata il 17/03/2022 di talché essa è stata presentata 605 (seicentocinque) giorni dopo l’inizio ufficiale dell’attività di pesca da parte del convenuto e, di conseguenza, nei due anni precedenti la presentazione della domanda questi aveva maturato le 120 giornate di pesca. Inoltre, sulla base dei documenti sulla tracciabilità del pescato, nell’anno 2021, il RA ha emesso 62 documenti di trasporto e nell’anno 2022, sino al mese di febbraio, 10 documenti di trasporto corrispondenti quindi a 72 giornate di pesca fruttuosa e documentata. Tenuto, poi, conto che ogni giornata di pesca fruttuosa è preceduta da una uscita in barca per buttare le reti e /o gli strumenti di cattura, ne deriva che il dato deve essere moltiplicato per 2 (due) considerando una giornata per calare le reti ed una per tirare le reti in barca con il pescato, pertanto, 72 documenti di trasporto dimostrano che il convenuto ha svolto attività di pesca per almeno 144 giorni, integrando così il richiesto requisito del comprovato esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca, nelle zone interessate, nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo.
Ciò considerato anche, secondo la prospettazione difensiva, che l’art. 3 punto 3 del Protocollo di intesa tra il Ministero della difesa e la Regione Autonoma della Sardegna, richiede il comprovato esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca, nelle zone interessate, e non che ogni uscita in mare per pescare sia positiva e quindi fruttuosa. In conseguenza non è assodato che ad ogni uscita possa corrispondere sempre e comunque un documento di trasporto del pescato. Richiamato il contenuto dell’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 4/2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di acquacoltura, la Difesa ha sottolineato che l’attività di pesca non è solo la cattura dei pesci ma, anche, la cala, la posa, il traino e il recupero di un attrezzo da pesca, e in ragione di ciò è evidente che ad ogni documento di trasporto corrispondono almeno 2 (due) giornate di pesca.
In considerazione delle suesposte argomentazioni, la Difesa ha insistito sul fatto che il suo assistito al momento di presentazione della domanda (17/03/2022), era in possesso di tutti i requisiti richiesti per percepire gli indennizzi a ristoro delle limitazioni all’attività di pesca e acquacoltura connesse allo svolgimento di esercitazioni militari di cui all’art 332 del d.lgs. 66/2010, e di conseguenza non ha percepito, indebitamente, la somma di € 28.909,05, né, parimenti, ha posto in essere una condotta dolosa come sostenuto dall’Organo requirente.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della pretesa attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. A supporto ha prodotto anche i documenti di trasporto e tracciabilità del pescato.
1.5. All’odierna udienza l’Organo Requirente ha precisato che l’unica particolarità di questo giudizio è data dal fatto che la domanda è stata presentata nel 2022, ma si riferisce all'annualità 2021 e, pertanto, alla luce della costante giurisprudenza, anche di questa Sezione, il biennio deve essere riferito all'annualità della contribuzione, onde comprendere se il soggetto era, o meno, già pescatore per un arco di tempo considerato apprezzabile ai fini del sacrificio richiesto per la legittima corresponsione dell’indennizzo a ristoro. Sul punto l’Organo requirente ha richiamato le sentenze di questa Sezione nn. 177 e 178 del 2025. Ha infine evidenziato che il ruolino di equipaggio è stato armato il 18 settembre 2020, circostanza questa che comproverebbe la mancata sussistenza del requisito dei 120 giorni. Ha quindi confermato le conclusioni di cui all’atto di citazione.
L’avv. Firinu ha puntualizzato che il comma 3 della norma che qui viene in considerazione non è chiaro e, nel raccordo con la normativa sulla tracciabilità, dà luogo a difficili interpretazioni. Ad ogni modo, comunque, l’articolato non dispone che l’operatore debba dimostrare, con riferimento a ciascuna uscita in barca, di aver pescato. Richiama, per tutto il resto, il contenuto della memoria difensiva di cui ribadisce argomentazioni e conclusioni.
Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
2. In via pregiudiziale di rito la Sezione, in coerenza con i propri precedenti (cfr. ex multis: sentenza n. 238/2018 confermata dalla sentenza n. 316/2020 della Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello; sentenza n. 84 del 2023, ordinanze n. 26 e n. 27 del 2024, sentenza n. 109 del 2025; sentenza n. 132/2025 e altre), da cui non rinviene motivi (nuovi e/o sopravvenuti) che ne giustifichino un discostamento, afferma la propria giurisdizione in relazione alla vicenda controversa (art. 15 c.g.c.). Va, infatti, ribadito anche in questa sede che “il finanziamento pubblico in favore delle attività di pesca, se da un lato trova ragione giustificativa contingente nello sgombero degli specchi d’acqua in concomitanza con le esercitazioni militari, dall’altro lato è direttamente orientato a favorire il settore ed evitare la dismissione delle attività. In questo quadro gli operatori sono chiamati a partecipare al programma pubblico di sostegno tramite la prosecuzione dell’attività nonostante i blocchi temporanei imposti dalle esigenze del Ministero della Difesa, con la conseguenza che la percezione dei finanziamenti rientra in un rapporto qualificabile in termini di rapporto di servizio sostanziale, con conseguente competenza giurisdizionale della Corte dei conti in tutti i casi in cui venga contestato l’indebita fruizione dei contributi e il conseguente perfezionamento di un pregiudizio erariale a carico dell’amministrazione” (sentenza n. 132/2025).
2.1. Acclarata la propria giurisdizione, la Sezione al fine dell’esaustiva comprensione della vicenda controversa ricorda che sulla base del Protocollo d’intesa del 9/08/1999 e del Protocollo d’intesa integrativo del 26/10/2016 (specificamente relativo al poligono di Capo Frasca), sottoscritti tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna, gli indennizzi in parola possono essere concessi, tra gli altri, ai pescatori iscritti al Compartimento Marittimo di AN (eccettuati quelli registrati al Circondario marittimo di Bosa e quelli operanti nelle acque interne non aventi sbocco a mare). In base all’art. 3 del menzionato Protocollo, i destinatari delle misure di indennizzo sono i pescatori, ossia qualunque persona che svolga un’attività di pesca professionale marittima, iscritta negli anzidetti Uffici circondariali/Locali marittimi, che attesti i seguenti requisiti:
· regolare iscrizione al registro dei pescatori marittimi (comma 1);
· regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi (comma 2);
· comprovato esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca, nelle zone interessate, nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo (nel caso di prima istanza di accesso al beneficio), in accordo con la normativa sulla tracciabilità (comma 3).
Il criterio di individuazione dei beneficiari è definito con riferimento al luogo di ormeggio dell’unità di pesca (art. 4 Protocollo cit.) e, quale soggetto beneficiario viene individuato l’armatore della imbarcazione, quale operatore economico danneggiato, nella misura pari a tante “quote” quanti sono i dipendenti imbarcati (cfr. Comando Militare autonomo della Sardegna, Parere del 28 ottobre 1999). Sono infatti il legale rappresentante della società o il titolare dell’impresa individuale, esercenti l’attività di pesca, a presentare la domanda di indennizzo per gli imbarcati e per i relativi periodi nel corso dell’anno di cui si tratta.
Lo scopo dei contributi in questione è, in sostanza, quello di ristorare le imprese di pesca operanti nelle aree interessate da ordinanze di sgombero in relazione allo svolgimento di esercitazioni militari. Si tratta, infatti, di operazioni invasive, che pregiudicano forme di sviluppo economico legate allo sfruttamento di specchi di mare idonei alla pesca, sicché gli indennizzi evitano la perdita di posti di lavoro per la manodopera locale e i danni indiretti all’indotto, che si verificherebbero qualora le imprese operanti nella pesca decidessero di abbandonare i territori sardi prescelti per finalità militari dallo Stato italiano.
L’intento del legislatore statale, pertanto, consiste nel sostegno all’economia locale sotto forma di ristori alla pesca in specchi d’acqua altrimenti meno remunerativi a causa di superiori scelte di ordine militare, analogamente a quanto avviene in relazione alle contribuzioni pubbliche elargite per l’attuazione di progetti di sviluppo in aree depresse.
Il criterio di determinazione della misura del beneficio è espressione del collegamento tra l’impossibilità, per un’impresa localizzata in un’area interessata da esercitazioni militari, dello svolgimento della propria attività nei luoghi di pesca abituale e il conseguente detrimento economico che ne deriva, che si traduce in una perdita di un fatturato parametrato alla remunerazione della forza lavoro locale normalmente impiegata, la cui salvaguardia assurge a valore da tutelare. Di conseguenza, non può essere ammessa ai contributi di cui trattasi, l’impresa di pesca che non abbia sopportato un effettivo pregiudizio in conseguenza dell’attività (lecita) dell’Amministrazione e che non sia in grado di fornirne prova (Cass. civ. n. 32227 del 13 dicembre 2018). Parimenti, non può essere ammessa ai contributi di cui trattasi un’impresa che, pur rispettato il requisito formale della residenza e dell’appartenenza a una Capitaneria nelle aree interessate, svolga concretamente la propria attività abituale in mari diversi da quelli interdetti.
2.2. Nel merito, in considerazione di quanto sopra premesso e per le motivazioni di cui appresso la domanda formulata dalla Procura Regionale non può trovare accoglimento.
2.2.1. La Sezione evidenzia come il caso all’esame, la cui particolarità/diversità rispetto ad altri già definiti da questa Sezione, di cui anche alle sentenze richiamate dalla Procura, è stata riconosciuta anche dall’Organo requirente nel corso dell’odierno dibattimento, si connota per il fatto che l’asserita indebita percezione dell’indennizzo sarebbe ascrivibile solo ed esclusivamente al fatto che essendo stata fatta l’iscrizione al Registro dei Pescatori di AN nel 2020 (precisamente il 20/07/2020) “è da presumersi che non sia stato rispettato il termine dei 120 giorni di pesca nei due anni precedenti alla prima richiesta di indennizzo” (anno 2022 per il 2021). Secondo la prospettazione attorea, tra l’altro, la documentazione acquisita attestante i conferimenti del pescato non sarebbe sufficiente a comprovare i richiesti 120 giorni di pesca e, di conseguenza, stante la carenza del requisito, risulterebbe accertata “la responsabilità del convenuto per l’indebita percezione dei contributi di cui al combinato degli artt. 332 e 325, comma 15, d.lgs. n. 66/2010, con correlato danno per l’Erario, di euro 28.909,05”. Inoltre, la condotta dannosa posta in essere dal convenuto RR sarebbe connotata da dolo poiché “scientemente e volutamente preordinata all’artificiosa rappresentazione documentale dei requisiti, in realtà assenti, per l’ottenimento di benefici pubblici non dovuti” e sussisterebbe, in specie, un occultamento doloso del danno per le motivazioni tutte di cui all’atto di citazione in giudizio, di cui si è già detto in parte narrativa.
Di diverso avviso la Difesa del convenuto il quale ha precisato che la domanda concernente gli indennizzi relativi all’anno 2021 è stata presentata il 17/03/2022 ossia 605 giorni dopo l’inizio ufficiale dell’attività di pesca – termine ampiamente ricomprendente i controversi 120 giorni – e che, come documentato dai documenti di trasporto del periodo considerato, sono state accertate ben 72 giornate di pesca fruttuosa che, di fatto corrispondono ad almeno 144 giorni di attività di pesca tenuto conto che, al di là delle uscite infruttuose, ogni giornata di pesca positiva è preceduta da una uscita in barca per calare le reti: in sostanza, un giorno per buttare le reti e /o gli strumenti di cattura e un giorno per tirare le reti in barca con il pescato.
Di conseguenza il suo assistito, al momento di presentazione della domanda, era in possesso di tutti i requisiti richiesti per percepire gli indennizzi contestati.
La Difesa ha, altresì, sottolineato come in specie non sia ravvisabile alcuna condotta dolosa posta in essere al fine di percepire indebitamente un beneficio economico.
2.2.4. Osserva la Sezione che dagli atti di causa risulta incontestata la sussistenza in capo al convenuto degli altri requisiti richiesti dal richiamato articolo 3 del Protocollo d’Intesa del 2016, stanti le accertate regolarità sia dell’iscrizione al Registro dei pescatori marittimi da parte del convenuto che ai ruoli previdenziali e assicurativi degli imbarcati.
Risulta, altresì accertata dalla la G.d.F. incaricata delle indagini sia la veridicità del luogo di ormeggio abituale dichiarato (porticciolo di Marceddì) che la capacità di pesca della imbarcazione “Linda 0S1320” nell’area oggetto di temporanea interdizione. Infatti, risulta in atti che detta imbarcazione “è sempre stata munita di motore come si evince dai ruolino d'equipaggio” e che, quindi, “è stata sempre idonea al raggiungimento delle aree di pesca d'interesse” tenuto conto delle sue caratteristiche costruttive, della motorizzazione e della distanza che si dovrebbe percorrere giornalmente per raggiungere l’area “Nuova Tango 812” in relazione alla quale la barca suddetta “per percorrere la distanza di circa 1,5 km, pari a circa 0,5 miglia nautiche (distanza che intercorre tra Marceddi e il punto più vicino dell'area Nuova Tango 812), in completa assenza di vento (Scala Beaufort) e mare calmo (Scala Douglas), impiegherebbe circa 10 minuti (tempo comprendente anche le manovre di disormeggio). Per percorrere la distanza tra il luogo di ormeggio e il luogo dichiarato (sud di Capo Frasca) di circa 12 km/7 miglia nautiche impiegherebbe orientativamente tra i 20 e i 30 minuti alle stesse condizioni sopracitate” (cfr. G.d.F. Sezione operativa navale di AN, nota di risposta al Decreto di delega istruttoria della Procura).
Risulta, altresì, confermata in atti anche la veridicità di quanto dichiarato dal convenuto in relazione al conferimento del pescato, in particolare di quello non venduto come ambulante autorizzato, tenuto conto dei documenti acquisiti, dalla G.d.F., dall’IT AC Srl di AR.
Pertanto, come già sopra evidenziato, l’asserita indebita percezione dell’indennizzo sarebbe riconducibile alla sola carenza dei 120 giorni di pesca di cui al comma 3 dell’art. 3 del Protocollo d’Intesa più volte citato, che la Procura ha fatto discendere, “in via presuntiva”, unicamente dal fattore temporale della data di iscrizione al Registro dei Pescatori di AN (unico elemento probatorio fornito) e da una ritenuta sic et simpliciter insufficienza dei documenti di trasporto del pescato, a motivazione della quale, tuttavia, non ha fornito alcun elemento e/o argomentazione di valutazione.
Ribadito, anche in questa sede, che il requisito dei 120 giorni di pesca deve essere posseduto con riferimento al periodo per il quale si chiede l’indennizzo (2021) e non alla data della domanda (17 marzo 2022), la Sezione, nel caso di specie, deve rilevare come l’Organo requirente non abbia allegato evidenze probatorie sufficienti per ritenere che l’attività di pesca non sia stata esercitata dalla ditta individuale “Pescheria Marceddì di IA RA” facente capo all’odierno convenuto posto, tra l’altro, che questo ha prodotto n. 72 documenti di trasporto complessivi, di cui 62 relativi all’anno 2021 oggetto dell’erogato indennizzo.
Considerato che nel 2021 persistevano, in tutti i settori e, per quanto qui di interesse, in quello della pesca marittima, i gravi disagi apportati della pandemia da COVID-19, la numerosità dei documenti di trasporto prodotti e l’accertata idoneità della imbarcazione “Linda 0S1320” alla pesca nell’area oggetto di temporanea interdizione, comprovano l’intervenuto esercizio dell’attività di pesca svolta e tra l’altro, come pure evidenziato dalla difesa, non è assodato che ogni uscita in mare per pescare sia positiva, e quindi fruttuosa, e pertanto ad essa possa corrispondere un documento di trasporto del pescato, di talché è ragionevolmente plausibile, sulla base degli elementi precisi e concordanti sin qui rappresentati, che l’attività di pesca sia stata effettuata dal convenuto anche in altre, ulteriori, giornate. Basti considerare, in proposito, che sulla base di quanto statuito dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 4/2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di acquacoltura, la pesca professionale quale “attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce” è diretta non solo “alla ricerca di organismi acquatici viventi” ma, anche, “alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca”.
Fermo restando che l’attività di pesca, ai fini di quanto richiesto dal Protocollo d’Intesa, deve sempre essere comprovata, è tuttavia indubbio che detto requisito non può ritenersi inesistente, ovvero carente, laddove vi siano strumenti probatori sufficientemente adeguati a dimostrarne l’effettivo svolgimento, come nel caso di specie in cui, oltre alla documentazione relativa al pescato, risulta accertato che il convenuto è iscritto al registro dei pescatori, Compartimento marittimo di AN, dal luglio del 2020 e che da tale momento poteva esercitare l’attività di pesca.
Si ricorda, poi, che gli indennizzi siano stati richiesti per il solo anno 2021.
Va, quindi, evidenziato che, al di là di quanto già detto circa la particolarità/diversità del caso all’esame rispetto ad altri casi analoghi già definiti, pure richiamati dalla Procura, in cui, unitamente ad altre violazioni del Protocollo d’intesa, i convenuti non erano stati in grado di fornire neanche un principio di prova per contrastare la pretesa attorea e vi era carenza assoluta dei documenti sulla tracciabilità del pescato o i conferimenti erano talmente esigui da apparire incompatibili con una attività di pesca professionale, nel caso di specie il convenuto ha dimostrato documentalmente che l’attività di pesca è, ed è stata, effettivamente svolta.
In ultimo, la Sezione osserva come nella fattispecie all’esame sia da escludere la sussistenza di un doloso occultamento e dell’intento fraudolento del ricorrente poichè l’elemento probatorio che dovrebbe dimostrare la carenza del requisito di cui al comma 3 dell’art. 3 del menzionato Protocollo d’Intesa, ossia il fatto che “vista l'iscrizione al Registro dei Pescatori di AN fatta in data 20/07/2020, è da presumersi che non sia stato rispettato il termine dei 120 giorni di pesca nei due anni precedenti alla prima richiesta di indennizzo poiché, non essendo l'imbarcazione iscritta nel previsto registro, non avrebbe potuto effettuare attività di pesca”, non concretizza una ipotesi di mendace dichiarazione del convenuto, trattandosi di dato certificato e notorio, correttamente riportato nella richiesta di indennizzo.
2.3. In conclusione, la domanda risarcitoria va rigettata e il convenuto RR IA deve essere assolto da ogni addebito.
2.3.1. Il proscioglimento nel merito rende necessario provvedere alla liquidazione delle spese legali a suo favore.
La Sezione, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico dell’Amministrazione di appartenenza, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, considerato che il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera (art. 2, comma 1) e ai fini della liquidazione del compenso deve tenersi conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e che i valori medi delle tabelle allo stesso allegate, in applicazione dei parametri generali, non sono vincolanti per la liquidazione stessa, posto che il giudice può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete (art. 4, comma 1).
In specie, tenuto conto della difficoltà della lite e della pronta definizione del giudizio nonché dei valori esposti nella tabella 11 allegata al menzionato Decreto Ministeriale (giudizi innanzi alla Corte dei conti), considerata l’assenza di notule e l’attività difensiva concretamente svolta (l’odierno giudizio è stato definito in esito a un’unica udienza di discussione), la Sezione liquida la somma omnicomprensiva di euro 1.800,00 (euro milleottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA secondo Legge.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando sul giudizio n. 26321 del Registro di Segreteria, ogni contraria istanza, deduzione o eccezioni reiette:
· rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla Procura regionale e, per l’effetto, assolve il convenuto RR IA, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’impresa individuale "Pescheria Marceddì di IA RA" da ogni addebito;
· liquida gli onorari del difensore del convenuto, assolto dall’addebito di responsabilità, da porre a carico del Ministero della Difesa, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, in 1.800,00 (euro milleottocento/00), cui occorre aggiungere le spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA secondo legge.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente EN BR) (f.to digitalmente TA BR)
Depositata in Segreteria il 08/04/2026 Il Dirigente f.to digitalmente Paolo Carrus