Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 15.05.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive dell'opposta e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 14.20.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4167 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Pietro Parte_1
Sapienza)
opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
(Avv. Fabio Lorenzini)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, con atto di citazione del 15.03.2022 avverso il decreto ingiuntivo n. 501/2022, emesso, su ricorso della , in Controparte_1
– che, per l'effetto, conferma;
- Condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate, in difetto di nota, in complessivi € 3.500,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su istanza della , il Controparte_1
Tribunale di Palermo ha ingiunto alla il pagamento della complessiva somma di Parte_1
€ 7.500,00 a titolo di penale per l'inadempimento del contratto sottoscritto dalle parti il 21.06.2019,
oltre interessi e spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 15.03.2022, la ha, a propria volta, eccepito Parte_1
l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della ricorrente, assumendo la violazione da parte di quest'ultima del principio di buona fede nel rapporto contrattuale, e ritenendo di nulla dovere a titolo di penale;
parte opponente ha comunque eccepito l'eccessiva onerosità della clausola, instando per la revoca del d.i. impugnato.
Resistendo all'opposizione, parte opposta ha affermato la debenza delle poste ingiunte, contrastando le avverse eccezioni ed invocando il rigetto dell'opposizione con la conferma del d.i.
Poste le superiori premesse in fatto, mette conto osservare, in diritto, che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e, dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n.
3156/02; sez. I, n. 8718/00).
Ancora più specificatamente, come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione (Cass. Civ., sez. III,
n. 3996/2020).
In concreto, è pacifico, oltre che provato documentalmente, che il 21.06.2019 la e la Parte_1
società B2B Italia s.r.l. – che ha ceduto il proprio credito in favore della ai sensi dell'art. CP_1
1264 c.c. con contratto del 27.05.2021 in atti – sottoscrissero, con sottoscrizioni apposte in ogni pagina dell'accordo mai disconosciute –, un contratto in forza del quale quest'ultima si impegnava a sviluppare il fatturato della , tramite la ricerca di clienti e di agenti nel territorio Parte_1
italiano, europeo ed extra europeo, per cercare di raggiungere gli obiettivi concordati, ovvero l'obiettivo massimo (100%), che doveva garantire lo sviluppo di un fatturato di € 150.000,00 per ogni annualità a fronte del quale la B2B avrebbe ricevuto un compenso per l'attività svolta di €
7.500,00, ed un obiettivo minimo (30%), che doveva garantire un fatturato di € 45.000,00 annue a fronte del quale la B2B avrebbe ricevuto un compenso di € 2.250,00.
Secondo le condizioni generali di contratto, e, in particolare, a mente dell'art. 5, rubricato “obblighi del partner/fornitore”, la , quale impresa fornitrice, avrebbe dovuto redigere, “con la Pt_1 diligenza richiesta nei rapporti commerciali tra imprese, un report provvisorio sull'andamento e soddisfazione dell'incarico professionale conferito alla B2B, in modo che la stessa abbia costantemente il monitoraggio del proprio operato”, al fine di mettere eventualmente in atto tempestivi correttivi del proprio operato.
Ancor più significativamente, la disposizione succitata prevedeva che “il Partner/Fornitore,
comunque, si obbliga a redigere in modo completo ed esaustivo e in una unica soluzione, Relazione
(vedi Format/Relazione fac-simile allegato) da inviarsi a mezzo lettera a/r/Pec entro e non oltre la scadenza della 1^ e della 2^ annualità, che le parti intendono quali termini di natura essenziale”; le parti precisavano, peraltro, il contenuto obbligatorio della relazione (“presentazioni, trattative, esiti
positivi, negativi, mancati e ancora in trattativa, nonché il valore economico incassato anche se
pari a zero”).
Dunque, era onere della redigere e trasmettere alla B2B una relazione esaustiva e completa di Pt_1
tutti i dati specificatamente previsti, entro un termine indicato dalle parti come “essenziale” della prima e della seconda annualità (rispettivamente 30.06.2020 e 30.06.2021).
Secondo l'ultimo inciso dell'art. 5, le parti convenivano, molto efficacemente, che “viene
espressamente pattuito che, se tale importantissima e unica obbligazione in capo al
partner/fornitore, non venisse ottemperata nel predetto termine e nella forma stabilita, per tacita
soddisfazione, o per qualsiasi altra mera motivazione, B2B Italia potrà, a sua discrezione,
applicare l'art. 10”.
A mente di detta ultima disposizione, rubricata “clausola risolutiva espressa”, se il partner/fornitore si fosse reso “gravemente negligente” relativamente all'“unica tutela richiesta a
tutela di B2B Italia e, nello specifico, omessa relazione obbligatoria, mendace, tardiva, inviata
maldestramente subito dopo Estratto Conto o non espletata per come previsto dall'art. 5 delle
CGC”, B2B avrebbe potuto chiedere “a titolo di penale contrattuale, il pagamento immediato di un importo pari al compenso stabilito del 100% riferito ad un'annualità”.
In buona sostanza, secondo gli accordi, l'unica “importantissima” obbligazione gravante sulla
, quale unica tutela delle B2B, consisteva nella redazione di una relazione, di cui le parti Pt_1
concordavano il contenuto, da trasmettere entro il termine - inteso come “essenziale” - della scadenza della prima annualità, id est il 30.06.2020, pena il pagamento (quale penale) di un importo pari a quello dovuto per il compenso pattuito del 100% per annualità (ovvero € 7.500,00).
E tuttavia, è la stessa opponente ad ammettere di non avere adempiuto alla propria obbligazione,
riconoscendo di non avere trasmesso nel termine previsto la relazione di cui si dibatte ed assumendo di averla trasmessa in allegato alla pec del 04.11.2020 (successivamente alla scadenza del termine) prodotta in atti, reputando “insignificante” l'obbligo previsto a suo carico di inviare un report annuale relativo alle attività svolte e agli affari conclusi.
Contr Dunque, la rappresentazione fattuale della – cessionaria del credito della B2B, originaria creditrice – ha trovato avallo probatorio.
Al contrario, le censure labialmente agitate dalla in ordine ad un inadempimento della B2B Pt_1
alle proprie obbligazioni appaiono smentite dalla documentazione prodotta dalla stessa, dalla quale sembra potersi ricavare lo svolgimento dell'incarico ricevuto di reperimento di clientela.
Non può essere accolta, infine, l'eccezione di eccessiva onerosità della penale.
In proposito, deve osservarsi che, se è vero che, secondo il disposto di cui all'art. 1384 c.c., la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'ammontare è manifestamente eccessivo,
avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento; lo è altrettanto che siffatta riduzione era stata eseguita.
All'udienza del 19.07.2022, infatti, questo Giudice proponeva ex art. 185 bis c.p.c. il pagamento da parte dell'opponente della somma di € 4.500,00, operando una significativa riduzione della penale.
Siffatta proposta, a cui l'opposta ha aderito, non è stata accettata dall'opponente, che non ha neppure motivato la propria decisione.
D'altra parte, non può non considerarsi la condotta tenuta dalla nel corso del giudizio: Pt_1
spiegata l'opposizione e chiesta la concessione dei termini per deduzioni istruttorie, nulla ha essa depositato, astenendosi dallo svolgere alcuna attività, senza partecipare all'udienza successiva alla concessione dei termini e senza depositare neppure note conclusive.
E allora, sulla scorta della documentazione prodotta a corredo del ricorso proposto in sede monitoria e dei dati probatori assunti in questa fase di opposizione, a fronte della raggiunta prova del fatto costitutivo del diritto vantato dalla società ricorrente e rivelatesi non fondate, per i motivi sopra esposti, le difese agitate dall'opponente, il decreto ingiuntivo, opposto in questa sede, deve trovare conferma, con il rigetto dell'interposta opposizione.
Conclusivamente, in ossequio al principio della soccombenza, l'opponente va condannata a rifondere all'opposta le spese sostenute in giudizio, che vanno liquidate, d'ufficio, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M.
n. 147/22, e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.500,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 15 maggio 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Francesca Taormina