Articolo 3 della Legge 6 agosto 1975, n. 419
Articolo 2Articolo 4
Versione
13 settembre 1975
Art. 3.
I soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche quando all'atto della domanda possano far valere almeno un anno di contribuzione.
Entrata in vigore il 13 settembre 1975
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