Art. 35.
Ai fini dell'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali i Consorzi provinciali antitubercolari, istituiti ai sensi dell' articolo 270 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono equiparati ai Consorzi di Comuni e a quelli di Province indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 .
Le norme contenute negli articoli 33 e 34 e nei comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.
Ai fini dell'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali i Consorzi provinciali antitubercolari, istituiti ai sensi dell' articolo 270 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono equiparati ai Consorzi di Comuni e a quelli di Province indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 .
Le norme contenute negli articoli 33 e 34 e nei comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.