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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/10/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 350/23 RG
Udienza del 20.10.25
È presente, via teams, l'avv.Bertocchi.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte convenuta conclude come da atto introduttivo, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 350/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Marco LÈ
- parte convenuta (contumace):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: di essere creditrice della della somma di oltre € 53.292,64; CP_2 che con atto di compravendita del 26.6.20 (notaio rep. n. 19.704, racc. n. 10.411), Persona_1 successivo al sorgere del predetto credito, la aveva alienato al LÈ il diritto di proprietà CP_2 su tutti gli immobili dei quali era proprietaria, vale a dire: unità immobiliari costituenti un unico compendio sito nel Comune di Massa in Via Aurelia Ovest n. 113, precisamente:
- porzione di fabbricato ad uso civile abitazione costituito da due appartamenti attigui disposti su di un unico livello al piano terra e composti uno da camera e cucina (mappale 3) e l'altro da cucina e bagno (mappale 93), entrambi con adiacenti aree esclusive (graffate al fabbricato), e con adiacenti terreni pertinenziali a formare un corpo unico della superficie complessiva di metri quadrati 471 (quattrocentosettantuno) circa ed un area urbana della superficie di metri quadrati 91
(novantuno) circa.
Il tutto a confini: proprietà mappali 4, 56, 27, 47, strada, s.s.a o a.c..
Indicazioni e dichiarazioni ai sensi del comma 1-bis dell'art. 29 Legge 27 febbraio 1985 n. 52, come modificato dal comma
14 art. 19 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78:
Identificazione catastale: gli appartamenti in oggetto sono censiti nel Catasto Fabbricati di detto Comune in ditta a
" ", Controparte_2 foglio 88 mappali:
- 3, Via Aurelia Ovest n. 113, piano T, z.c. 1, Cat. A/4 cl. 3, vani 2, S.C. 35 mq., Rendita euro 103,29;
- 93, Via Aurelia Ovest n. 113, piano T, z.c. 1, Cat. A/4 cl. 3, vani 1,5 S.C. 34 mq., Rendita euro 77,47. L'area urbana in oggetto è censita nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 88, mappale 89, Via Aurelia Ovest n. 113 piano T, area urbana, mq. 91.
I terreni pertinenziali sono censiti nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 88, mappali:
- 2, vigneto cl. 3, are 02.00, R.D.euro 1,19 R.A.euro 1,08;
- 91, vigneto cl. 3, are 02.00, R.D.euro 1,19 R.A.euro 1,08;
- 144, relit strad, are 00.66;
- 145, relit strad, are 00.05;
che tale atto doveva essere ritenuto simulato, essendo avvenuto ad un prezzo assai inferiore al valore di mercato ed il prezzo non essendo poi stato mai versato;
che esso era comunque revocabile ex art. 2901 cc.
L'attrice ha quindi chiesto la declaratoria della simulazione della compravendita in questione;
in subordine la sua declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cc;
in ulteriore subordine la condanna del
LÈ al risarcimento del danno.
Contumace la si è invece costituito il LÈ, il quale ha contestato la CP_2 ricostruzione dell'attore, sostenendo: che la compravendita era stata reale;
che il valore degli immobili era assai inferiore a quello allegato dall'attrice; che il prezzo era stato effettivamente versato;
che non aveva alcuna conoscenza della situazione debitoria della che in CP_2 conseguenza della trascrizione della domanda giudiziale aveva dovuto rinunciare ad un mutuo particolarmente favorevole per la ristrutturazione, con conseguente danno, consistente nel fatto che per un futuro mutuo dovrà sborsare interessi maggiori di quelli che erano stati pattuiti per quello rinunciato. Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento del danno.
Motivi della decisione
Anche senza necessità di indagare in merito al valore degli immobili per i quali è causa, appare assorbentemente fondata la domanda di simulazione, per le ragioni che seguono.
Per un verso, a fronte della contestazione, da parte dell'attrice, dell'effettività del pagamento del prezzo della compravendita, il convenuto non ha fornito la relativa prova.
Anche ammessa la consegna degli assegni alla venditrice (il convenuto ha chiesto in proposito una prova per testi, la quale risulta però superflua, in ragione di quanto seguirà), questo non prova infatti l'effettivo incasso degli stessi da parte della venditrice;
prova, si aggiunga, che il convenuto avrebbe potuto agevolmente fornire, producendo la documentazione bancaria relativa al proprio conto corrente.
Per altro verso è documentalmente provato che il LÈ era un vicino di casa della
CP_2
Questo emerge infatti dai certificati di residenza storica dei convenuti, dai quali risulta che la
è stata residente in [...], v. Aurelia ovest 291 dal 28.9.91 al 7.7.20 e che il LÈ è CP_2 stato residente in [...], v. Aurelia ovest 293 dal 7.6.90 quantomeno fino al 20.1.23 (data del certificato).
Né, a smentire le risultanze di tali certificati, vale l'allegazione del LÈ, secondo la quale egli, pur essendo formalmente residente in v. Aurelia ovest 293, si sarebbe di fatto trasferito in v.
Serchio 25 (allegazione a sostegno della quale il LÈ ha in effetti prodotto un contratto di locazione).
È infatti lo stesso LÈ ad allegare (v. la relativa richiesta di prova per testi) che tale trasferimento risalirebbe al febbraio 2019. Anche ammesso il trasferimento, questo non toglie dunque che i convenuti sono stati vicini di casa per quasi venti anni.
Questo, se di per sé non rivestirebbe un significato particolare, per un verso diventa invece decisamente significativo, nella prospettiva di un accordo simulatorio, alla luce della prima circostanza (il mancato pagamento del prezzo), per altro verso conferisce a quest'ultima ancora maggiore rilevanza.
Ad ogni modo, anche al netto di queste ultime considerazioni, rimane il fatto che il mancato incasso del prezzo, in assenza di giustificazioni alternative di sorta, non può trovare spiegazione se non appunto nell'otrtica della simulazione.
La relativa domanda va dunque accolta, con assorbimento di quella di revoca.
Quanto poi alla riconvenzionale del LÈ, essa va ovviamente respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara la simulazione della compravendita di cui in motivazione;
respinge la domanda proposta dal LÈ; condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
CH Fornaciari
Udienza del 20.10.25
È presente, via teams, l'avv.Bertocchi.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Parte convenuta conclude come da atto introduttivo, si riporta agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 350/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_1
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Marco LÈ
- parte convenuta (contumace):
Controparte_2
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
Oggetto del processo
L'attrice ha dedotto: di essere creditrice della della somma di oltre € 53.292,64; CP_2 che con atto di compravendita del 26.6.20 (notaio rep. n. 19.704, racc. n. 10.411), Persona_1 successivo al sorgere del predetto credito, la aveva alienato al LÈ il diritto di proprietà CP_2 su tutti gli immobili dei quali era proprietaria, vale a dire: unità immobiliari costituenti un unico compendio sito nel Comune di Massa in Via Aurelia Ovest n. 113, precisamente:
- porzione di fabbricato ad uso civile abitazione costituito da due appartamenti attigui disposti su di un unico livello al piano terra e composti uno da camera e cucina (mappale 3) e l'altro da cucina e bagno (mappale 93), entrambi con adiacenti aree esclusive (graffate al fabbricato), e con adiacenti terreni pertinenziali a formare un corpo unico della superficie complessiva di metri quadrati 471 (quattrocentosettantuno) circa ed un area urbana della superficie di metri quadrati 91
(novantuno) circa.
Il tutto a confini: proprietà mappali 4, 56, 27, 47, strada, s.s.a o a.c..
Indicazioni e dichiarazioni ai sensi del comma 1-bis dell'art. 29 Legge 27 febbraio 1985 n. 52, come modificato dal comma
14 art. 19 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78:
Identificazione catastale: gli appartamenti in oggetto sono censiti nel Catasto Fabbricati di detto Comune in ditta a
" ", Controparte_2 foglio 88 mappali:
- 3, Via Aurelia Ovest n. 113, piano T, z.c. 1, Cat. A/4 cl. 3, vani 2, S.C. 35 mq., Rendita euro 103,29;
- 93, Via Aurelia Ovest n. 113, piano T, z.c. 1, Cat. A/4 cl. 3, vani 1,5 S.C. 34 mq., Rendita euro 77,47. L'area urbana in oggetto è censita nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 88, mappale 89, Via Aurelia Ovest n. 113 piano T, area urbana, mq. 91.
I terreni pertinenziali sono censiti nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio 88, mappali:
- 2, vigneto cl. 3, are 02.00, R.D.euro 1,19 R.A.euro 1,08;
- 91, vigneto cl. 3, are 02.00, R.D.euro 1,19 R.A.euro 1,08;
- 144, relit strad, are 00.66;
- 145, relit strad, are 00.05;
che tale atto doveva essere ritenuto simulato, essendo avvenuto ad un prezzo assai inferiore al valore di mercato ed il prezzo non essendo poi stato mai versato;
che esso era comunque revocabile ex art. 2901 cc.
L'attrice ha quindi chiesto la declaratoria della simulazione della compravendita in questione;
in subordine la sua declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cc;
in ulteriore subordine la condanna del
LÈ al risarcimento del danno.
Contumace la si è invece costituito il LÈ, il quale ha contestato la CP_2 ricostruzione dell'attore, sostenendo: che la compravendita era stata reale;
che il valore degli immobili era assai inferiore a quello allegato dall'attrice; che il prezzo era stato effettivamente versato;
che non aveva alcuna conoscenza della situazione debitoria della che in CP_2 conseguenza della trascrizione della domanda giudiziale aveva dovuto rinunciare ad un mutuo particolarmente favorevole per la ristrutturazione, con conseguente danno, consistente nel fatto che per un futuro mutuo dovrà sborsare interessi maggiori di quelli che erano stati pattuiti per quello rinunciato. Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al risarcimento del danno.
Motivi della decisione
Anche senza necessità di indagare in merito al valore degli immobili per i quali è causa, appare assorbentemente fondata la domanda di simulazione, per le ragioni che seguono.
Per un verso, a fronte della contestazione, da parte dell'attrice, dell'effettività del pagamento del prezzo della compravendita, il convenuto non ha fornito la relativa prova.
Anche ammessa la consegna degli assegni alla venditrice (il convenuto ha chiesto in proposito una prova per testi, la quale risulta però superflua, in ragione di quanto seguirà), questo non prova infatti l'effettivo incasso degli stessi da parte della venditrice;
prova, si aggiunga, che il convenuto avrebbe potuto agevolmente fornire, producendo la documentazione bancaria relativa al proprio conto corrente.
Per altro verso è documentalmente provato che il LÈ era un vicino di casa della
CP_2
Questo emerge infatti dai certificati di residenza storica dei convenuti, dai quali risulta che la
è stata residente in [...], v. Aurelia ovest 291 dal 28.9.91 al 7.7.20 e che il LÈ è CP_2 stato residente in [...], v. Aurelia ovest 293 dal 7.6.90 quantomeno fino al 20.1.23 (data del certificato).
Né, a smentire le risultanze di tali certificati, vale l'allegazione del LÈ, secondo la quale egli, pur essendo formalmente residente in v. Aurelia ovest 293, si sarebbe di fatto trasferito in v.
Serchio 25 (allegazione a sostegno della quale il LÈ ha in effetti prodotto un contratto di locazione).
È infatti lo stesso LÈ ad allegare (v. la relativa richiesta di prova per testi) che tale trasferimento risalirebbe al febbraio 2019. Anche ammesso il trasferimento, questo non toglie dunque che i convenuti sono stati vicini di casa per quasi venti anni.
Questo, se di per sé non rivestirebbe un significato particolare, per un verso diventa invece decisamente significativo, nella prospettiva di un accordo simulatorio, alla luce della prima circostanza (il mancato pagamento del prezzo), per altro verso conferisce a quest'ultima ancora maggiore rilevanza.
Ad ogni modo, anche al netto di queste ultime considerazioni, rimane il fatto che il mancato incasso del prezzo, in assenza di giustificazioni alternative di sorta, non può trovare spiegazione se non appunto nell'otrtica della simulazione.
La relativa domanda va dunque accolta, con assorbimento di quella di revoca.
Quanto poi alla riconvenzionale del LÈ, essa va ovviamente respinta.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale dichiara la simulazione della compravendita di cui in motivazione;
respinge la domanda proposta dal LÈ; condanna i convenuti in solido a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, cap ed iva di legge.
CH Fornaciari