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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/10/2024, n. 37853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37853 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FO NO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37853 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte d'appello di Palermo ha confermato quella pronunciata, in data 2 marzo 2023, nei riguardi di AR Runfolo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che, in esito a giudizio abbreviato, l'aveva ritenuto responsabile per il reato di fabbricazione, anche nella forma tentata, di più armi clandestine (capo 1) e di detenzione delle armi clandestine medesime (capo 2) e l'aveva condannato a pena di giustizia. 1.1. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, in esito a una perquisizione domiciliare, nell'abitazione del ricorrente erano rinvenute, unitamente a diverso materiale per la relativa fabbricazione, due pistole giocattolo a salve, semiautomatiche, di marca Kimar, rispettivamente di calibro 9 mm e 8 mm, modificate mediante integrazione di un'autentica canna in acciaio, non occlusa dal tappo rosso, che poteva incamerare efficacemente munizioni calibro 9x17 mm e calibro 7,65x17 mm Browning, nonché una pistola giocattolo a salve semiautomatica, di marca LT, modificata con la sostituzione della canna originaria con altra in acciaio, la cui operazione di saldatura era stata, tuttavia, impedita dall'irruzione della polizia giudiziaria. La consulenza balistica disposta dall'Ufficio di Procura aveva consentito di accertare che tutte e tre le pistole erano idonee a incamerare ed espellere proiettili. Segnatamente, le due pistole Kimar, sottoposte a test di sparo, erano risultate efficienti e con piena capacità lesiva, sebbene la seconda, dopo aver esploso il primo colpo, aveva smesso di funzionare per difetto di anticipo di apertura. La pistola LT non era stata sottoposta a testa di sparo, poiché - come detto - il processo di trasformazione era in completo e, difatti, al momento dell'irruzione la nuova canna, già incastonata al fusto, non era stata ancora saldata. 1.2. Sulla scorta di tali evidenze, i Giudici di merito ritenevano integrati i reati di fabbricazione consumata di arma clandestina con riguardo alle due pistole Kimar (capo 1.A), quello di fabbricazione tentata di arma clandestina relativamente alla pistola LT (capo 1.B), infine il reato di detenzione di tutte e tre le suindicate armi (capo 2), condotta quest'ultima che si riteneva concorrere materialmente con quelle contestate al capo 1), siccome autonoma e non coincidente temporalmente con quella di fabbricazione. In particolare, la Corte di appello, rispondendo alle censure dell'imputato, confermava l'avversata qualificazione giuridica della condotta riguardante la seconda pistola Kimar in termini di reato consumato e la congruità del 2 tf`' trattamento sanzionatorio irrogato dal Giudice di primo grado, ivi compreso il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ricorre per cassazione Runfolo, per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Maurilio Panci, e deduce quattro motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'articolo 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, con riferimento al fatto contestato al capo 2) dell'imputazione. Tale condotta, in applicazione del principio di consunzione, doveva ritenersi assorbita nel fatto di cui al capo 1), poiché nessuna delle condotte previste e punite al secondo comma dell'articolo 23 I. n. 110 del 1975 può essere realizzata senza, contemporaneamente, detenere l'arma clandestina, prevista al terzo comma di tale disposizione. Le condotte sono state realizzate mediante un'unica azione e, pertanto, non possono concorrere materialmente. Le risultanze investigative hanno infatti dato contezza che sia la pistola LT, sia la seconda pistola Kimar, necessitavano di ulteriori perfezionamenti, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto, anche di ufficio, rilevare l'insussistenza del reato contestato al capo 2) e assolvere l'imputato dalla condotta della detenzione di dette due pistole. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione, in punto di ritenuto tentativo di fabbricazione d'arma clandestina riguardo alla pistola di marca LT. La relativa contestazione non sarebbe formulata in modo sufficientemente chiaro e preciso e, d'altra parte, nella lettera della rubrica non vi è alcun esplicito e specifico riferimento al tentativo. Tale genericità dell'imputazione avrebbe inciso negativamente sulla coerenza logica delle sentenze di merito, poiché il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato l'imputato responsabile dei «reati a lui ascritti», senza chiarire se la condanna, con riferimento alla contestazione sub 1.B, riguardava un'ipotesi di delitto tentato ovvero consumato. Detta equivocità si sarebbe, poi, ulteriormente riverberata nella dosimetria della pena, poiché il reato tentato della pistola non compiutamente modificata ha ricevuto lo stesso trattamento sanzionatorio, ex articolo 81 cod. pen., della fattispecie consumata relativa alla seconda arma indicata nella contestazione 1). Tale vizio è stato replicato dalla Corte di appello che ha, dunque, erroneamente ritenuto equilibrata e congrua la dosimetria della pena. 2.3. Con il terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione in punto di mancata assoluzione della condotta di detenzione della pistola LT nell'ambito della contestazione di cui al capo 2). Le sentenze di merito sarebbero contraddittorie poiché per un verso, quanto alla pistola LT, ritengono integrato il reato di fabbricazione di arma 3 clandestina nella forma tentata, per altro verso sanzionano la detenzione di un'oggetto che essi stessi non ritengono qualificabile come arma. Tale contraddizione logica avrebbe dovuto essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice di secondo grado. 2.4. Il quarto motivo sì appunta sulla violazione dell'art. 62-bis e sul correlato vizio di motivazione. Sarebbe stato immotivatamente trascurato il dato della confessione dell'imputato quale elemento di resipiscenza e quale indispensabile apporto intervenuto a colmare l'altrimenti lacunoso compendio probatorio. Infatti, le dichiarazioni dell'imputato hanno consentito di accertare che questi fosse il solo autore delle condotte contestate, nonché di stabilire che tale condotta riguardasse esclusivamente il reato di fabbricazione di armi e non la semplice detenzione, circostanza quest'ultima per nulla chiara dalle risultanze probatorie, poiché gli attrezzi rinvenuti sono di uso assolutamente comune per finalità lecite. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente alla censura contenuta nel primo motivo di ricorso inerente al reato di detenzione della pistola di marca LT, per le ragioni che si espongono di seguito. Per il resto il ricorso deduce motivi in parte inammissibili e in parte infondati, sicché va complessivamente rigettato. 1. Nonostante l'assenza all'odierna udienza del difensore di fiducia del ricorrente, il ricorso va comunque trattato con contraddittorio orale, a seguito di richiesta tempestivamente pervenuta dall'avv. Panci in data 15 aprile 2024, accolta con provvedimento nel 20 maggio 2024 e comunicata all'istante. Sono state, dunque, acquisite oralmente soltanto le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in quanto nel giudizio di cassazione, l'assenza del difensore di fiducia, a cui sia stato tempestivamente notificato in precedenza l'avviso per l'udienza, non comporta l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio e di rinviare l'udienza (ex multis Sez. 2, n. 29574 del 07/07/2022, Jovanovic Jagoda, Rv. 283682). 2. Tanto premesso, come anticipato il motivo è parzialmente fondato. 4 In generale, tra i reati di fabbricazione di arma clandestina e detenzione di arma clandestina è ravvisabile alcun concorso apparente di norme, tale da far venire in rilievo il principio di specialità ex art. 15 cod. pen., perché le condotte materiali dei due reati sono diverse. E, tuttavia, nel caso di specie il problema si pone limitatamente alla pistola di marca LT, per l'incontestata simultaneità delle condotte. Il punto di partenza dal quale muovere è quello secondo cui è arma clandestina, la cui detenzione integra il reato previsto dall'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, anche una pistola a salve, perché priva di matricola, artigianalmente trasformata in arma da sparo (da ultimo Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493, ma anche Sez. 1, n. 25470 del 31/01/2017, La Torre, n. m.; Sez. 1, n. 18137 del 07/03/2014, Centulani, Rv. 262268, in motivazione;
Sez. 3, n. 9286 del 10/02/2011, Piserchia, Rv. 249757). Nel caso che ci occupa, per la pistola LTi la trasformazione è stata ritenuta incompleta e l'ipotesi di fabbricazione arrestatasi alla fase del tentativo. In Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La marca, Rv. 270902, nell'affermare che i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù dell'operatività del principio di specialità - non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo, si è, tuttavia, chiarito che «l'operatività del principio di specialità presuppone l'unità naturalistica del fatto e che, pertanto, resta impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati qualora l'agente ponga in essere una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione o al porto illegale di un'arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alterazione dell'arma medesima». Nel caso oggetto di scrutinio, se per le due armi di marca Kimar, già completamente trasformate al momento dell'irruzione dei militari, in assenza di elementi di segno contrario evincibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa, deve ritenersi che vi sia stata la condotta di fabbricazione, cui è seguita la detenzione dell'arma clandestinizzata, non così per la pistola di marca LT, rispetto alla quale è configurabile il solo reato di fabbricazione tentata di arma clandestina. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, annullata limitatamente al reato di detenzione della pistola di marca LT, perché il fatto non sussiste, e conseguentemente dev'essere eliminata la relativa pena di due mesi di reclusione ed euro 334,00 di multa. 2. Il secondo motivo è inammissibile perché non è stato dedotto con l'atto di appello ed è, comunque, manifestamente infondato. 5 La contestazione del fatto come tentativo, pur se non svolta formalmente nella rubrica del capo 1), è resa assolutamente intellegibile alla lettera b. del capo stesso, dove si fa riferimento al «compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a fabbricare (...)», sicché - contrariamente all'assunto del ricorrente -non v'è alcuna equivocità tale da inficiare la motivazione delle sentenze di merito, neppure sotto il profilo della dosimetria. A tale ultimo proposito, osserva il Collegio, che la censura con cui si lamenta l'incongruità dell'asserita identità di trattamento sanzionatorio irrogato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. tra la fattispecie di fabbricazione consumata (relativa alla seconda arma Kimar) e quella tentata (di marca LT) muove da un presupposto errato: il Giudice per le indagini preliminari ha determinato la pena correttamente partendo dal capo 1), punito più gravemente, e per la condotta LA) si è attestato nel minimo di tre anni reclusione ed euro 4.000,00 di multa per una delle due pistole Kinnar, l'ha aumentata di un anno reclusione ed euro 500,00 di multa per la seconda pistola Kimar, quindi ha operato un aumento di soli sei mesi reclusione ed euro 500,00 di multa per la pistola di marca LT, infine ha aumentato di ulteriori sei mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il capo 2). 3. Privo di pregio il terzo motivo di ricorso. E' principio pacifico quello secondo cui è qualificabile come arma anche quella temporaneamente inefficiente perché mancante di un pezzo essenziale, qualora, sebbene i componenti della stessa non siano più in commercio, detto pezzo possa essere riattato anche artigianalmente, con conseguente recupero delle potenzialità di tiro. Si è invero ritenuto che sussistente il pericolo per l'ordine pubblico anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv. 275465; Sez. 1, n. 28796 del 04/06/2018, Contaldo, Rv. 273297; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Farciglia, Rv. 255686). Ebbene, nel caso che ci occupa, l'arma LT, come ha posto in rilievo il Giudice di primo grado, necessitava della sola saldatura della canna, operazione agevolmente eseguibile e interrotta unicamente dall'irruzione della Polizia giudiziaria. 4. Infine, la censura che si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. 6 Il Consigliere estensore Le sentenze di merito hanno escluso detto beneficio sulla scorta dell'assenza di elementi, evincibili dagli atti ovvero dedotti dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione. La Corte di appello si è inoltre fatta carico di chiarire (p. 4 e 5 della sentenza impugnata) l'irrilevanza, a detti fini, dell'invocato stato d'incensuratezza, dell'opzione per il rito abbreviato e dell'asserito comportamento collaborativo dell'imputato. Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di detenzione della pistola di marca LT perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 334,00 di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso, il 13 giugno 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore generale, STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 37853 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 13/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte d'appello di Palermo ha confermato quella pronunciata, in data 2 marzo 2023, nei riguardi di AR Runfolo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città che, in esito a giudizio abbreviato, l'aveva ritenuto responsabile per il reato di fabbricazione, anche nella forma tentata, di più armi clandestine (capo 1) e di detenzione delle armi clandestine medesime (capo 2) e l'aveva condannato a pena di giustizia. 1.1. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, in esito a una perquisizione domiciliare, nell'abitazione del ricorrente erano rinvenute, unitamente a diverso materiale per la relativa fabbricazione, due pistole giocattolo a salve, semiautomatiche, di marca Kimar, rispettivamente di calibro 9 mm e 8 mm, modificate mediante integrazione di un'autentica canna in acciaio, non occlusa dal tappo rosso, che poteva incamerare efficacemente munizioni calibro 9x17 mm e calibro 7,65x17 mm Browning, nonché una pistola giocattolo a salve semiautomatica, di marca LT, modificata con la sostituzione della canna originaria con altra in acciaio, la cui operazione di saldatura era stata, tuttavia, impedita dall'irruzione della polizia giudiziaria. La consulenza balistica disposta dall'Ufficio di Procura aveva consentito di accertare che tutte e tre le pistole erano idonee a incamerare ed espellere proiettili. Segnatamente, le due pistole Kimar, sottoposte a test di sparo, erano risultate efficienti e con piena capacità lesiva, sebbene la seconda, dopo aver esploso il primo colpo, aveva smesso di funzionare per difetto di anticipo di apertura. La pistola LT non era stata sottoposta a testa di sparo, poiché - come detto - il processo di trasformazione era in completo e, difatti, al momento dell'irruzione la nuova canna, già incastonata al fusto, non era stata ancora saldata. 1.2. Sulla scorta di tali evidenze, i Giudici di merito ritenevano integrati i reati di fabbricazione consumata di arma clandestina con riguardo alle due pistole Kimar (capo 1.A), quello di fabbricazione tentata di arma clandestina relativamente alla pistola LT (capo 1.B), infine il reato di detenzione di tutte e tre le suindicate armi (capo 2), condotta quest'ultima che si riteneva concorrere materialmente con quelle contestate al capo 1), siccome autonoma e non coincidente temporalmente con quella di fabbricazione. In particolare, la Corte di appello, rispondendo alle censure dell'imputato, confermava l'avversata qualificazione giuridica della condotta riguardante la seconda pistola Kimar in termini di reato consumato e la congruità del 2 tf`' trattamento sanzionatorio irrogato dal Giudice di primo grado, ivi compreso il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Ricorre per cassazione Runfolo, per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Maurilio Panci, e deduce quattro motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'articolo 23, comma 3, legge n. 110 del 1975, con riferimento al fatto contestato al capo 2) dell'imputazione. Tale condotta, in applicazione del principio di consunzione, doveva ritenersi assorbita nel fatto di cui al capo 1), poiché nessuna delle condotte previste e punite al secondo comma dell'articolo 23 I. n. 110 del 1975 può essere realizzata senza, contemporaneamente, detenere l'arma clandestina, prevista al terzo comma di tale disposizione. Le condotte sono state realizzate mediante un'unica azione e, pertanto, non possono concorrere materialmente. Le risultanze investigative hanno infatti dato contezza che sia la pistola LT, sia la seconda pistola Kimar, necessitavano di ulteriori perfezionamenti, sicché la Corte di appello avrebbe dovuto, anche di ufficio, rilevare l'insussistenza del reato contestato al capo 2) e assolvere l'imputato dalla condotta della detenzione di dette due pistole. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione, in punto di ritenuto tentativo di fabbricazione d'arma clandestina riguardo alla pistola di marca LT. La relativa contestazione non sarebbe formulata in modo sufficientemente chiaro e preciso e, d'altra parte, nella lettera della rubrica non vi è alcun esplicito e specifico riferimento al tentativo. Tale genericità dell'imputazione avrebbe inciso negativamente sulla coerenza logica delle sentenze di merito, poiché il Giudice per le indagini preliminari ha dichiarato l'imputato responsabile dei «reati a lui ascritti», senza chiarire se la condanna, con riferimento alla contestazione sub 1.B, riguardava un'ipotesi di delitto tentato ovvero consumato. Detta equivocità si sarebbe, poi, ulteriormente riverberata nella dosimetria della pena, poiché il reato tentato della pistola non compiutamente modificata ha ricevuto lo stesso trattamento sanzionatorio, ex articolo 81 cod. pen., della fattispecie consumata relativa alla seconda arma indicata nella contestazione 1). Tale vizio è stato replicato dalla Corte di appello che ha, dunque, erroneamente ritenuto equilibrata e congrua la dosimetria della pena. 2.3. Con il terzo motivo è dedotto il vizio di motivazione in punto di mancata assoluzione della condotta di detenzione della pistola LT nell'ambito della contestazione di cui al capo 2). Le sentenze di merito sarebbero contraddittorie poiché per un verso, quanto alla pistola LT, ritengono integrato il reato di fabbricazione di arma 3 clandestina nella forma tentata, per altro verso sanzionano la detenzione di un'oggetto che essi stessi non ritengono qualificabile come arma. Tale contraddizione logica avrebbe dovuto essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice di secondo grado. 2.4. Il quarto motivo sì appunta sulla violazione dell'art. 62-bis e sul correlato vizio di motivazione. Sarebbe stato immotivatamente trascurato il dato della confessione dell'imputato quale elemento di resipiscenza e quale indispensabile apporto intervenuto a colmare l'altrimenti lacunoso compendio probatorio. Infatti, le dichiarazioni dell'imputato hanno consentito di accertare che questi fosse il solo autore delle condotte contestate, nonché di stabilire che tale condotta riguardasse esclusivamente il reato di fabbricazione di armi e non la semplice detenzione, circostanza quest'ultima per nulla chiara dalle risultanze probatorie, poiché gli attrezzi rinvenuti sono di uso assolutamente comune per finalità lecite. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato limitatamente alla censura contenuta nel primo motivo di ricorso inerente al reato di detenzione della pistola di marca LT, per le ragioni che si espongono di seguito. Per il resto il ricorso deduce motivi in parte inammissibili e in parte infondati, sicché va complessivamente rigettato. 1. Nonostante l'assenza all'odierna udienza del difensore di fiducia del ricorrente, il ricorso va comunque trattato con contraddittorio orale, a seguito di richiesta tempestivamente pervenuta dall'avv. Panci in data 15 aprile 2024, accolta con provvedimento nel 20 maggio 2024 e comunicata all'istante. Sono state, dunque, acquisite oralmente soltanto le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, in quanto nel giudizio di cassazione, l'assenza del difensore di fiducia, a cui sia stato tempestivamente notificato in precedenza l'avviso per l'udienza, non comporta l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio e di rinviare l'udienza (ex multis Sez. 2, n. 29574 del 07/07/2022, Jovanovic Jagoda, Rv. 283682). 2. Tanto premesso, come anticipato il motivo è parzialmente fondato. 4 In generale, tra i reati di fabbricazione di arma clandestina e detenzione di arma clandestina è ravvisabile alcun concorso apparente di norme, tale da far venire in rilievo il principio di specialità ex art. 15 cod. pen., perché le condotte materiali dei due reati sono diverse. E, tuttavia, nel caso di specie il problema si pone limitatamente alla pistola di marca LT, per l'incontestata simultaneità delle condotte. Il punto di partenza dal quale muovere è quello secondo cui è arma clandestina, la cui detenzione integra il reato previsto dall'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, anche una pistola a salve, perché priva di matricola, artigianalmente trasformata in arma da sparo (da ultimo Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493, ma anche Sez. 1, n. 25470 del 31/01/2017, La Torre, n. m.; Sez. 1, n. 18137 del 07/03/2014, Centulani, Rv. 262268, in motivazione;
Sez. 3, n. 9286 del 10/02/2011, Piserchia, Rv. 249757). Nel caso che ci occupa, per la pistola LTi la trasformazione è stata ritenuta incompleta e l'ipotesi di fabbricazione arrestatasi alla fase del tentativo. In Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La marca, Rv. 270902, nell'affermare che i reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù dell'operatività del principio di specialità - non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo, si è, tuttavia, chiarito che «l'operatività del principio di specialità presuppone l'unità naturalistica del fatto e che, pertanto, resta impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati qualora l'agente ponga in essere una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione o al porto illegale di un'arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alterazione dell'arma medesima». Nel caso oggetto di scrutinio, se per le due armi di marca Kimar, già completamente trasformate al momento dell'irruzione dei militari, in assenza di elementi di segno contrario evincibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa, deve ritenersi che vi sia stata la condotta di fabbricazione, cui è seguita la detenzione dell'arma clandestinizzata, non così per la pistola di marca LT, rispetto alla quale è configurabile il solo reato di fabbricazione tentata di arma clandestina. La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, annullata limitatamente al reato di detenzione della pistola di marca LT, perché il fatto non sussiste, e conseguentemente dev'essere eliminata la relativa pena di due mesi di reclusione ed euro 334,00 di multa. 2. Il secondo motivo è inammissibile perché non è stato dedotto con l'atto di appello ed è, comunque, manifestamente infondato. 5 La contestazione del fatto come tentativo, pur se non svolta formalmente nella rubrica del capo 1), è resa assolutamente intellegibile alla lettera b. del capo stesso, dove si fa riferimento al «compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a fabbricare (...)», sicché - contrariamente all'assunto del ricorrente -non v'è alcuna equivocità tale da inficiare la motivazione delle sentenze di merito, neppure sotto il profilo della dosimetria. A tale ultimo proposito, osserva il Collegio, che la censura con cui si lamenta l'incongruità dell'asserita identità di trattamento sanzionatorio irrogato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. tra la fattispecie di fabbricazione consumata (relativa alla seconda arma Kimar) e quella tentata (di marca LT) muove da un presupposto errato: il Giudice per le indagini preliminari ha determinato la pena correttamente partendo dal capo 1), punito più gravemente, e per la condotta LA) si è attestato nel minimo di tre anni reclusione ed euro 4.000,00 di multa per una delle due pistole Kinnar, l'ha aumentata di un anno reclusione ed euro 500,00 di multa per la seconda pistola Kimar, quindi ha operato un aumento di soli sei mesi reclusione ed euro 500,00 di multa per la pistola di marca LT, infine ha aumentato di ulteriori sei mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il capo 2). 3. Privo di pregio il terzo motivo di ricorso. E' principio pacifico quello secondo cui è qualificabile come arma anche quella temporaneamente inefficiente perché mancante di un pezzo essenziale, qualora, sebbene i componenti della stessa non siano più in commercio, detto pezzo possa essere riattato anche artigianalmente, con conseguente recupero delle potenzialità di tiro. Si è invero ritenuto che sussistente il pericolo per l'ordine pubblico anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione, per l'impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità (Sez. 1, n. 18218 del 06/03/2019, Romano, Rv. 275465; Sez. 1, n. 28796 del 04/06/2018, Contaldo, Rv. 273297; Sez. 1, n. 16638 del 27/03/2013, Farciglia, Rv. 255686). Ebbene, nel caso che ci occupa, l'arma LT, come ha posto in rilievo il Giudice di primo grado, necessitava della sola saldatura della canna, operazione agevolmente eseguibile e interrotta unicamente dall'irruzione della Polizia giudiziaria. 4. Infine, la censura che si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. 6 Il Consigliere estensore Le sentenze di merito hanno escluso detto beneficio sulla scorta dell'assenza di elementi, evincibili dagli atti ovvero dedotti dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione. La Corte di appello si è inoltre fatta carico di chiarire (p. 4 e 5 della sentenza impugnata) l'irrilevanza, a detti fini, dell'invocato stato d'incensuratezza, dell'opzione per il rito abbreviato e dell'asserito comportamento collaborativo dell'imputato. Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di detenzione della pistola di marca LT perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 334,00 di multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso, il 13 giugno 2024 Il Presidente