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Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/10/2024, n. 38793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38793 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la 'requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38793 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RO CH propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e di euro 400,00 di multa, per il reato di cui all'art. 2 L. n. 638/1983 per non aver versato all'INPS, in qualità di legale rappresentante della Diesse Sintesi s.r.I., le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, pari a euro 12.210,28 per il periodo dicembre 2016 a novembre 2017. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1. Il ricorrente, con il primo motivo, lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione del minimo superamento della soglia, senza che il giudice abbia effettuato una valutazione complessiva della fattispecie concreta e specificatamente delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno e del pericolo. In particolare, il giudice ha omesso di valutare lo stato di incensuratezza dell'imputato, l'entità del superamento della soglia di punibilità, pari a soli euro 2.210,28, la occasionalità della condotta. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e in •ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Il giudice di merito non ha considerato gli elementi positivi suscettibili di apprezzamento al fine della concessione delle attenuanti generiche, come l' incensuratezza dell'imputato e la unicità della violazione, mai verificatasi né precedentemente né successivamente al periodo contestato. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla statuizione relativa al pagamento delle spese in favore della parte civile nel giudizio di appello. Rappresenta che la Corte territoriale ha accolto il motivo di gravame sollevato dall'imputato avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado, e conseguentemente ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, tuttavia errando nel condannare l'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile nel giudizio d'appello, che avrebbe dovuto quantomeno compensare. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La parte civile costituita ha depositato conclusioni e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). Ne deriva che le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine alla ravvisabilità della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da motivazione conforme alle indicazioni enucleabili dalla predetta pronuncia delle Sezioni unite ed esente da vizi logico-giuridici. Peraltro, si osserva che la giurisprudenza, con riferimento ai reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, ha precisato che solo il superamento in misura significativa della soglia di punibilità preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, il giudice può procedere a valutare i restanti parametri afferenti la fattispecie concreta nella sua globalità (Sez. 3. n. 15020 del 22/01/2019, Rv. 275931). Pertanto, si è affermato che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, ritenendosi legittima l'esclusione della causa di non punibilità con riferimento ad una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare superiore all'11°/0 dell'importo della soglia stessa (Sez.3 n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946) mentre ha ritenuto che sia applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in assenza di ulteriori elementi ostativi, laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, ovvero sia eccedente la soglia di punibilità per un ammontare inferiore ad euro 10.000 e pari al 4 % circa dell'importo della soglia stessa (Sez.3, n. 12906 del 13/11/2018, Rv. 276546). 1. 1. Orbene, nel caso in disamina, il giudice a quo, nel negare il riconoscimento della causa di non punibilità, ha ritenuto decisivo ed assorbente il parametro relativo all'ammontare delle somme non versate, pari a euro 12.210,28, onde non occorreva valutare i restanti parametri affèrenti .la condotta nella sua ihterezza. Nè può ritenersi fondata la doglia. nza relativa al minimb superamento del valore soglia, posto che la divergenza tra gli importi non versati e la soglia di non punibilità ammonta a euro 2.210,28, importo che non può ritenersi prossimo alla soglia predeterminata dal legislatore, discostandosi dalla stessa, pari a euro 10.000,00, di quasi il 2 5 % dell'importo della soglia stessa: motivazione senz'altro congrua ed esente da vizi logico - giuridici 2. Per quanto attiene alle circostanze attenuanti generiche, il giudice a quo ne ha negato il riconoscimento, facendo richiamo all'ammontare delle somme non versate e alla loro destinazione pubblica: motivazione senz'altro adeguata, tanto più che la Corte di appello ha evidenziato anche l'assenza di elementi positivi, peraltro neppure addotti dal ricorrente che si è limitato a richiamare l'incensuratezza e l'episodicità del fatto, senza tener conto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). 3. La Corte territoriale non ha accolto la richiesta di riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento e la riduzione o la compensazione delle spese processuali. Il giudice di merito A 7Th Il Consigliere estensore ha accolto il motivo di gravame inerente alla sussistenza della continuazione, confermando il fatto e l'ammontare delle somme non versate all'INPS. L'accoglimento del motivo di gravame non comporta quindi alcuna conseguenza in ordine alle statuizioni inerenti alle spese di giudizio né alla misura del risarcimento del danno liquidato alla parte civile costituita, nella specie all'INPS, non essendovi alcuna socconnbenza della parte civile. 4. Alla declaratoria dell'inannnnissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. A carico del ricorrente vanno altresì poste, secondo la regola della soccombenza, le spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile da liquidarsi in complessivi euro 1500,00 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 17 maggio 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
letta la 'requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 38793 Anno 2024 Presidente: GALTERIO DONATELLA Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 17/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. RO CH propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, il ricorrente è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e di euro 400,00 di multa, per il reato di cui all'art. 2 L. n. 638/1983 per non aver versato all'INPS, in qualità di legale rappresentante della Diesse Sintesi s.r.I., le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, pari a euro 12.210,28 per il periodo dicembre 2016 a novembre 2017. 2. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1. Il ricorrente, con il primo motivo, lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione del minimo superamento della soglia, senza che il giudice abbia effettuato una valutazione complessiva della fattispecie concreta e specificatamente delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, dell'entità del danno e del pericolo. In particolare, il giudice ha omesso di valutare lo stato di incensuratezza dell'imputato, l'entità del superamento della soglia di punibilità, pari a soli euro 2.210,28, la occasionalità della condotta. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e in •ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Il giudice di merito non ha considerato gli elementi positivi suscettibili di apprezzamento al fine della concessione delle attenuanti generiche, come l' incensuratezza dell'imputato e la unicità della violazione, mai verificatasi né precedentemente né successivamente al periodo contestato. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla statuizione relativa al pagamento delle spese in favore della parte civile nel giudizio di appello. Rappresenta che la Corte territoriale ha accolto il motivo di gravame sollevato dall'imputato avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado, e conseguentemente ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, tuttavia errando nel condannare l'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile nel giudizio d'appello, che avrebbe dovuto quantomeno compensare. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La parte civile costituita ha depositato conclusioni e nota spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). Ne deriva che le determinazioni adottate dal giudice a quo, in ordine alla ravvisabilità della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da motivazione conforme alle indicazioni enucleabili dalla predetta pronuncia delle Sezioni unite ed esente da vizi logico-giuridici. Peraltro, si osserva che la giurisprudenza, con riferimento ai reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, ha precisato che solo il superamento in misura significativa della soglia di punibilità preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, il giudice può procedere a valutare i restanti parametri afferenti la fattispecie concreta nella sua globalità (Sez. 3. n. 15020 del 22/01/2019, Rv. 275931). Pertanto, si è affermato che la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare vicinissimo alla soglia di punibilità, ritenendosi legittima l'esclusione della causa di non punibilità con riferimento ad una evasione di imposta eccedente la soglia di legge per un ammontare superiore all'11°/0 dell'importo della soglia stessa (Sez.3 n. 16599 del 20/02/2020, Rv. 278946) mentre ha ritenuto che sia applicabile la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in assenza di ulteriori elementi ostativi, laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, ovvero sia eccedente la soglia di punibilità per un ammontare inferiore ad euro 10.000 e pari al 4 % circa dell'importo della soglia stessa (Sez.3, n. 12906 del 13/11/2018, Rv. 276546). 1. 1. Orbene, nel caso in disamina, il giudice a quo, nel negare il riconoscimento della causa di non punibilità, ha ritenuto decisivo ed assorbente il parametro relativo all'ammontare delle somme non versate, pari a euro 12.210,28, onde non occorreva valutare i restanti parametri affèrenti .la condotta nella sua ihterezza. Nè può ritenersi fondata la doglia. nza relativa al minimb superamento del valore soglia, posto che la divergenza tra gli importi non versati e la soglia di non punibilità ammonta a euro 2.210,28, importo che non può ritenersi prossimo alla soglia predeterminata dal legislatore, discostandosi dalla stessa, pari a euro 10.000,00, di quasi il 2 5 % dell'importo della soglia stessa: motivazione senz'altro congrua ed esente da vizi logico - giuridici 2. Per quanto attiene alle circostanze attenuanti generiche, il giudice a quo ne ha negato il riconoscimento, facendo richiamo all'ammontare delle somme non versate e alla loro destinazione pubblica: motivazione senz'altro adeguata, tanto più che la Corte di appello ha evidenziato anche l'assenza di elementi positivi, peraltro neppure addotti dal ricorrente che si è limitato a richiamare l'incensuratezza e l'episodicità del fatto, senza tener conto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). 3. La Corte territoriale non ha accolto la richiesta di riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento e la riduzione o la compensazione delle spese processuali. Il giudice di merito A 7Th Il Consigliere estensore ha accolto il motivo di gravame inerente alla sussistenza della continuazione, confermando il fatto e l'ammontare delle somme non versate all'INPS. L'accoglimento del motivo di gravame non comporta quindi alcuna conseguenza in ordine alle statuizioni inerenti alle spese di giudizio né alla misura del risarcimento del danno liquidato alla parte civile costituita, nella specie all'INPS, non essendovi alcuna socconnbenza della parte civile. 4. Alla declaratoria dell'inannnnissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. A carico del ricorrente vanno altresì poste, secondo la regola della soccombenza, le spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile da liquidarsi in complessivi euro 1500,00 oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 17 maggio 2024 Il Presidente