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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/12/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1104/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
RI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1104/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ALESSIO VEGGIARI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALESSIO
VEGGIARI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ENZO MORRICO, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ENZO MORRICO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 11.9.2025, agisce nei confronti di Parte_1 presso la quale presta la propria attività lavorativa, Controparte_1
esponendo che è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal
11.6.1990 per lo svolgimento delle mansioni di operaio addetto alla manutenzione;
che ha percepito alcune voci retributive in via non occasionale;
che nonostante il percepimento sistematico e non occasionale di retribuzione per i titoli di cui al punto che precede, la società non includeva i relativi importi nell'accantonamento annuale del T.F.R.
Sulla scia di tali apporti, conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente chiedendo la Controparte_1
reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in dritto.
Assume in particolare che il lavoratore non avrebbe adempiuto al proprio onere probatorio sul ricevimento a titolo non occasionale determinate voci retributive;
che le voci retributive per cui è causa non farebbero parte del computo del TFR.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte – in data odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente agisce al fine di ottenere l'accertamento che tutte le somme allo stesso corrisposte in modo non occasionale nel corso dei diversi anni di lavoro alle dipendenze della società resistente (Cfr. doc. n. 4 ricorso) contribuiscono alla determinazione della base annuale di calcolo T.F.R. maturato e maturando dal lavoratore.
Orbene, emerge per tabulas dai documenti allegati che tali somme siano state corrisposte in modo periodico e non occasionale, con cadenza mensile o comunque continuativa, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente e, pertanto, devono concorrere alla determinazione del TFR, ai sensi dell'art. 2120 co. 2 c.c., secondo cui determinano la base imponibile per la determinazione del trattamento le
“somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
Ritiene il giudicante di far proprie le considerazioni argomentate dalla Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 24801 del 16.9.2024 riguardante la medesima vertenza.
Difatti, la Corte ha chiarito che “nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto possono essere ricompresi gli emolumenti incentivanti che, pur presentando in astratto il carattere dell'incertezza, sono erogati ai dipendenti con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire
2 necessariamente ex post, l'avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escluderne il carattere occasionale, senza che rilevi il fatto che l'ammissione al sistema incentivante dipende da una decisione datoriale (Cass n. 14242/24; Cass.n. 29440/17;
Cass.n. 16591/2014)”.
Pertanto, ai fini della corretta individuazione del TFR, i criteri identificativi sono dati dalla ricorrenza dell'emolumento percepito, quale corrispettivo delle prestazioni rese (anche non preventivamente certo), e tale da non costituire il frutto di una mera e unica occasionalità.
Come già affermato dalla Suprema Corte, “il secondo comma dell'art. 2120 c.c., nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v.
Cass. n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del 2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017).
Difatti, l'art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativa base di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2). L'espressione è così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testo dell'art. 2121 c.c. per l'indennità di anzianità. Ne restano esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati per situazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersi con frequenza l'occasione della prestazione lavorativa.
3 Si tratta di una dizione certamente idonea a comprendere compensi relativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità. Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del TFR è sufficiente che nel corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza e con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale (Cfr. Cass. n. 14242/2024; Cass. n. 18680/2014).
Ai fini della inclusione delle voci retributive oggetto di causa nella base annuale di calcolo del TFR, occorre, pertanto, verificarne, in concreto, il carattere non occasionale e sinallagmaticamente collegato alla prestazione lavorativa, tenuto conto della previsione di cui all'art. 40 CCNL DE e FO (rubricato “Trattamento di fine rapporto”), il quale prevede che: “In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti”; la predetta norma contrattuale collettiva contiene, pertanto, un rinvio alla previsione dell'art. 2120 c.c., non potendosi fondatamente ritenere, che il silenzio serbato dall'art. 43, comma 32, CCNL
DE e FO rispetto alle indennità ivi non espressamente contemplate possa essere idoneo ad escludere dalle voci retributive utili ai fini del calcolo del TFR le erogazioni diverse da quelle ivi richiamate, ove corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e a titolo non occasionale.
Deve, quindi, ritenersi che la corresponsione delle voci retributive di cui è causa non
è occasionale ed è sinallagmaticamente collegata alla prestazione lavorativa delle voci retributive. Pertanto, le stesse devono essere conteggiate ai fini della determinazione del
TFR spettante al lavoratore.
Ciò posto in ordine all'an della controversia, in merito al quantum parte ricorrente ha prodotto le buste paga relative al periodo 2005-2023 (Cfr. doc. n. 3 e 3bis ricorso). I calcoli da questa prodotti devono ritenersi corretti, in quanto elaborati sulla scorta degli esatti parametri contrattuali, peraltro nemmeno oggetto di specifica contestazione da parte resistente.
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve essere accolto e deve essere accertato il diritto del ricorrente a includere nella base annuale di calcolo del TFR le voci retributive indicate in ricorso, per le annualità interessate, con conseguente condanna della società resistente ad includere tali voci retributive nell'accantonamento del TFR maturato.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario per tutti gli anni dal 2005 al 2023 ad eccezione del 2014 e del 2015; richiamo in servizio negli anni
2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2022, 2023; ore di guida negli anni 2011 e 2012; compenso per le trasferte entro e oltre i 35 km dalla sede di lavoro negli anni 2007,
2008, 2009, 2012, 2013, 2016; indennità particolare per tutti gli anni dal 2005 al 2023; indennità di reperibilità per tutti gli anni dal 2005 al 2023;
2. CONDANNA ad includere CP_1 Controparte_1 nell'accantonamento del T.F.R. maturato e maturando dal ricorrente tutte le somme corrisposte in dipendenza dei rapporti di lavoro a titolo di lavoro straordinario per tutti gli anni dal 2005 al 2023 ad eccezione del 2014 e del 2015; richiamo in servizio negli anni 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2022, 2023; ore di guida negli anni 2011 e 2012; compenso per le trasferte entro e oltre i 35 km dalla sede di lavoro negli anni 2007,
2008, 2009, 2012, 2013, 2016; indennità particolare per tutti gli anni dal 2005 al 2023; indennità di reperibilità per tutti gli anni dal 2005 al 2023;
3. CONDANNA al pagamento – in favore del Controparte_1 ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00 oltre aumento del 30%, spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 03/12/2025
Il giudice
Giorgio RI
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
RI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1104/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ALESSIO VEGGIARI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALESSIO
VEGGIARI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. ENZO MORRICO, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ENZO MORRICO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 11.9.2025, agisce nei confronti di Parte_1 presso la quale presta la propria attività lavorativa, Controparte_1
esponendo che è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal
11.6.1990 per lo svolgimento delle mansioni di operaio addetto alla manutenzione;
che ha percepito alcune voci retributive in via non occasionale;
che nonostante il percepimento sistematico e non occasionale di retribuzione per i titoli di cui al punto che precede, la società non includeva i relativi importi nell'accantonamento annuale del T.F.R.
Sulla scia di tali apporti, conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente chiedendo la Controparte_1
reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in dritto.
Assume in particolare che il lavoratore non avrebbe adempiuto al proprio onere probatorio sul ricevimento a titolo non occasionale determinate voci retributive;
che le voci retributive per cui è causa non farebbero parte del computo del TFR.
Istruita in via esclusivamente documentale la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte – in data odierna.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente agisce al fine di ottenere l'accertamento che tutte le somme allo stesso corrisposte in modo non occasionale nel corso dei diversi anni di lavoro alle dipendenze della società resistente (Cfr. doc. n. 4 ricorso) contribuiscono alla determinazione della base annuale di calcolo T.F.R. maturato e maturando dal lavoratore.
Orbene, emerge per tabulas dai documenti allegati che tali somme siano state corrisposte in modo periodico e non occasionale, con cadenza mensile o comunque continuativa, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente e, pertanto, devono concorrere alla determinazione del TFR, ai sensi dell'art. 2120 co. 2 c.c., secondo cui determinano la base imponibile per la determinazione del trattamento le
“somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
Ritiene il giudicante di far proprie le considerazioni argomentate dalla Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 24801 del 16.9.2024 riguardante la medesima vertenza.
Difatti, la Corte ha chiarito che “nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto possono essere ricompresi gli emolumenti incentivanti che, pur presentando in astratto il carattere dell'incertezza, sono erogati ai dipendenti con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese e per i quali risulta, in base ad una verifica da eseguire
2 necessariamente ex post, l'avvenuta corresponsione per un tempo significativo tale da escluderne il carattere occasionale, senza che rilevi il fatto che l'ammissione al sistema incentivante dipende da una decisione datoriale (Cass n. 14242/24; Cass.n. 29440/17;
Cass.n. 16591/2014)”.
Pertanto, ai fini della corretta individuazione del TFR, i criteri identificativi sono dati dalla ricorrenza dell'emolumento percepito, quale corrispettivo delle prestazioni rese (anche non preventivamente certo), e tale da non costituire il frutto di una mera e unica occasionalità.
Come già affermato dalla Suprema Corte, “il secondo comma dell'art. 2120 c.c., nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro” (Cass. n. 15080 del 2008; nello stesso senso v.
Cass. n. 7488 del 2000; n. 12411 del 2002; n. 11448 del 2004; n. 9252 del 2008; n. 16591 del 2014; n. 29440 del 2017).
Difatti, l'art. 2120 c.c., nel testo modificato dalla legge n. 297 del 1982, ha accolto un criterio omnicomprensivo del calcolo del trattamento di fine rapporto, che include nella relativa base di computo "tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese" (comma 2). L'espressione è così ampia da includere qualsiasi compenso corrisposto al dipendente per un titolo connesso al rapporto di lavoro, anche se privo del "carattere continuativo" precedentemente richiesto dal vecchio testo dell'art. 2121 c.c. per l'indennità di anzianità. Ne restano esclusi, quindi, soltanto quegli emolumenti erogati per situazioni straordinarie ed imprevedibili, tali da far ragionevolmente presumere che non possa ripetersi con frequenza l'occasione della prestazione lavorativa.
3 Si tratta di una dizione certamente idonea a comprendere compensi relativi a prestazioni che presentino carattere di ricorrenza nel tempo, anche se variabili nella cadenza temporale e nella quantità. Al fine dell'inclusione nella base di calcolo del TFR è sufficiente che nel corso del rapporto i compensi siano erogati con frequenza e con carattere di corrispettività rispetto alle prestazioni rese, in modo tale da escluderne la corresponsione a titolo occasionale (Cfr. Cass. n. 14242/2024; Cass. n. 18680/2014).
Ai fini della inclusione delle voci retributive oggetto di causa nella base annuale di calcolo del TFR, occorre, pertanto, verificarne, in concreto, il carattere non occasionale e sinallagmaticamente collegato alla prestazione lavorativa, tenuto conto della previsione di cui all'art. 40 CCNL DE e FO (rubricato “Trattamento di fine rapporto”), il quale prevede che: “In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è dovuto al lavoratore un trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni di legge vigenti”; la predetta norma contrattuale collettiva contiene, pertanto, un rinvio alla previsione dell'art. 2120 c.c., non potendosi fondatamente ritenere, che il silenzio serbato dall'art. 43, comma 32, CCNL
DE e FO rispetto alle indennità ivi non espressamente contemplate possa essere idoneo ad escludere dalle voci retributive utili ai fini del calcolo del TFR le erogazioni diverse da quelle ivi richiamate, ove corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro e a titolo non occasionale.
Deve, quindi, ritenersi che la corresponsione delle voci retributive di cui è causa non
è occasionale ed è sinallagmaticamente collegata alla prestazione lavorativa delle voci retributive. Pertanto, le stesse devono essere conteggiate ai fini della determinazione del
TFR spettante al lavoratore.
Ciò posto in ordine all'an della controversia, in merito al quantum parte ricorrente ha prodotto le buste paga relative al periodo 2005-2023 (Cfr. doc. n. 3 e 3bis ricorso). I calcoli da questa prodotti devono ritenersi corretti, in quanto elaborati sulla scorta degli esatti parametri contrattuali, peraltro nemmeno oggetto di specifica contestazione da parte resistente.
Alla luce di quanto prospettato il ricorso deve essere accolto e deve essere accertato il diritto del ricorrente a includere nella base annuale di calcolo del TFR le voci retributive indicate in ricorso, per le annualità interessate, con conseguente condanna della società resistente ad includere tali voci retributive nell'accantonamento del TFR maturato.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto del ricorrente all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a titolo di lavoro straordinario per tutti gli anni dal 2005 al 2023 ad eccezione del 2014 e del 2015; richiamo in servizio negli anni
2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2022, 2023; ore di guida negli anni 2011 e 2012; compenso per le trasferte entro e oltre i 35 km dalla sede di lavoro negli anni 2007,
2008, 2009, 2012, 2013, 2016; indennità particolare per tutti gli anni dal 2005 al 2023; indennità di reperibilità per tutti gli anni dal 2005 al 2023;
2. CONDANNA ad includere CP_1 Controparte_1 nell'accantonamento del T.F.R. maturato e maturando dal ricorrente tutte le somme corrisposte in dipendenza dei rapporti di lavoro a titolo di lavoro straordinario per tutti gli anni dal 2005 al 2023 ad eccezione del 2014 e del 2015; richiamo in servizio negli anni 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2022, 2023; ore di guida negli anni 2011 e 2012; compenso per le trasferte entro e oltre i 35 km dalla sede di lavoro negli anni 2007,
2008, 2009, 2012, 2013, 2016; indennità particolare per tutti gli anni dal 2005 al 2023; indennità di reperibilità per tutti gli anni dal 2005 al 2023;
3. CONDANNA al pagamento – in favore del Controparte_1 ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00 oltre aumento del 30%, spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 03/12/2025
Il giudice
Giorgio RI
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