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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
VIGORITA CELESTE, Giudice
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1194/2022 depositato il 18/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320161460000561001 IRPEF-ALTRO
- sul ricorso n. 1195/2022 depositato il 18/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Indirizzo_
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320161460000560002 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 1194/2022 R.G. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria su fabbricati di sua proprietà, documento n. 04320161460000561001, notificatagli il
25.1.2022, per debiti portati da:
1) Cartella n. 04320130006248470000 – Contributo consortile 2012 e Contravvenzione C.d.S. 2012;
2) Cartella n. 04320140009103149000 – Sanzioni amm.ve 2010 e Contravvenzioni C.d.S. 2011;
3) Cartella n. 04320140012323171000 – Sanzioni amm.ve 2010 e Contravvenzioni C.d.S. 2011;
4) Cartella n. 04320140013211931000 – Contributo consortile 2014;
5) Avviso di accertamento n. TVK010804497/2014 – Iva, Irap e Irpef 2012;
6) Avviso di accertamento n. TVK010800834/2015 – Iva, Irap e Irpef 2011.
Con separato ricorso iscritto al n. 1195/2022 Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria su terreni di sua proprietà, documento n. 04320161460000560002, notificatagli il
25.1.2022, per i medesimi debiti sopra indicati.
I due ricorsi sono stati riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Ha eccepito l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, delle cartelle e degli avvisi di accertamento richiamati nell'atto impugnato, rimarcando che agli avvisi di accertamento (mai notificati) non sono seguite le relative cartelle di pagamento, né le intimazioni di pagamento;
la mancata indicazione delle modalità di proposizione del ricorso;
la prescrizione dei tributi, delle sanzioni e degli interessi per decorrenza del termine quinquennale;
la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/73, non essendo il pignoramento iniziato entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento; la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Ha variamente argomentato in tema di validità della notifica nell'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore dell'A.
G.O. in merito alle cartelle sub 2) e 3) e al ruolo della Prefettura di Rieti di cui alla cartella sub 1).
Ha dedotto che gli atti presupposti sono stati ritualmente notificati e che ad essi ha fatto seguito la notificazione di plurime intimazioni di pagamento, da ultimo quella n. 04320209003096344000, notificata l'8.2.2020, e che parimenti risulta notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
04376201600000562000.
Ha prodotto documentazione al riguardo.
Ha evidenziato che l'atto è adeguatamente motivato in quanto conforme al modello legale e che non è prevista la preventiva instaurazione del contraddittorio.
Ha contrastato l'eccezione di prescrizione osservando che al contribuente sono state notificate le seguenti intimazioni di pagamento:
intimazione n. 04320179001156743000, notificata il 21.2.2017;
intimazione n. 04320179004929008000, notificata il 12.9.2017;
intimazione n. 04320189004386452000, notificata il 9.7.2018;
intimazione n. 04320199002755400000, notificata il 26.4.2019;
intimazione n. 04320209003096344000, notificata l'8.2.2020.
Ha argomentato, infine, su questioni che non hanno formato oggetto di doglianza da parte del contribuente.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha ribadito quanto lamentato in ricorso contestando l'idoneità della documentazione prodotta da parte resistente a dar prova della rituale notifica degli atti presupposti.
Ha evidenziato di non essere più, da tempo, residente all'indirizzo di Indirizzo_1 in Foggia e di vivere a Roma sin dal 2005 dove ha contratto matrimonio, come da contratto di locazione prodotto agli atti.
Ha soggiunto che l'art. 4 del Decreto “Sostegni” (d.L. n. 41/2021) ha previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1°.
1.2000 e il 31.12.2010, nello specifico tutti i debiti residui alla data del 23.3.2021, fino a euro 5.000, mentre la Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto la cancellazione automatica di tutti i debiti fino a euro 1.000 risultanti dai singoli carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Con ulteriore memoria illustrativa Ricorrente_1 ha sottolineato la sua assenzada Foggia negli anni 2013 e 2014, accertata anche da due sentenze emesse dal Tribunale di Foggia e dalla Corte d'Appello di
Bari. Ha ribadito quanto già esposto in ricorso e nelle precedenti memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, in via preliminare, che difetta la giurisdizione del giudice tributario in merito alle cartelle sub 2) e 3) e al ruolo della Prefettura di Rieti di cui alla cartella sub 1). Si tratta, invero, di pretese derivanti da sanzioni amministrative, devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Nel merito, rileva che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione prova l'avvenuta notifica delle cartelle sub 1) e 4) aventi ad oggetto il contributo consortile.
Segnatamente, la cartella sub 1) è stata depositata presso la casa comunale dopo essersi accertata l'assenza del Ricorrente_1 presso la residenza di Indirizzo_1 in Foggia (fatto pacificamente ammesso dal contribuente). La raccomandata informativa (n. 689112669706) è stata ricevuta dal medesimo contribuente che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento in data 9.1.2015.
Anche la cartella sub 4) è stata depositata presso la casa comunale dopo essersi accertata l'assenza del destinatario. A detto adempimento è seguito l'invio della raccomandata informativa (n. 689142525773) restituita al mittente per compiuta giacenza. In atti v'è la prova della spedizione della raccomandata con relativo avviso di ricevimento.
L'argomento con il quale il ricorrente contesta la regolarità di dette notifiche per essere egli dimorante in Roma non ha pregio. La notifica è stata eseguita presso la residenza ufficiale del Ricorrente_1, risultante dai registri anagrafici, la qual cosa rende legittimo l'operato dell'agente della riscossione.
Detti carichi, benché di importo esiguo, non possono dirsi annullati ex lege.
L'art. 4 del d.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto “Sostegni”) ha previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1°.
1.2000 e il 31.12.2010 in presenza di determine condizioni reddituali del contribuente. Nel caso in esame i ruoli sono stati affidati all'agente della riscossione in epoca successiva al 31.12.2010, posto che si tratta di tributi afferenti agli anni di imposta 2012 e 2014 e che, peraltro, non v'è prova dell'ulteriore presupposto reddituale.
Parimenti, ad essi non è applicabile lo “stralcio” di cui all'art. 1, comma 222, della L. n. 197/2022 che ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei ruoli affidati all'agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Nel caso in esame, l'ente impositore si identifica nel consorzio di bonifica, ente di diritto pubblico distinto sia dalle amministrazioni statali sia dagli enti previdenziali.
Benché manchi la prova della notifica degli avvisi di accertamento sub 5) e 6), detta doglianza è preclusa al contribuente.
Invero, al ricorrente risultano notificate ben cinque intimazioni di pagamento che contemplano, tutte, oltre ai carichi di cui alle cartelle sub 1) e 4) anche i due avvisi di accertamento n. TVK010804497/2014 e n. TVK010800834/2015.
Si tratta delle seguenti intimazioni, tutte notificate a mezzo PEC all'indirizzo Email_3, la cui riconducibilità all'odierno ricorrente non è controversa:
n. 04320179001156743000, notificata il 21.2.2017;
n. 04320179004929008000, notificata il 12.9.2017;
n. 04320189004386452000, notificata il 9.7.2018;
n. 04320199002755400000, notificata il 26.4.2019; n. 04320209003096344000, notificata l'8.2.2020.
La mancata impugnazione di dette (plurime) intimazioni ha comportato la cristallizzazione delle pretese tributarie e la conseguente impossibilità per il ricorrente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992, di contestare l'omessa notifica degli atti tributari ad esse sottesi (sul tema, cfr.: Cass., 10 novembre 2025,
n. 29594; Cass. 11 marzo 2025, n. 6436).
Insussistenti sono gli ulteriori vizi denunciati dal ricorrente.
Le iscrizioni ipotecarie, in applicazione del disposto dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, sono state ritualmente precedute dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376201600000562000, notificata mediante deposito presso la casa comunale dopo essersi accertata l'assenza del destinatario presso la residenza anagrafica. A detto adempimento è seguito l'invio della raccomandata informativa (n.
689394530934) restituita al mittente per compiuta giacenza. In atti v'è la prova della spedizione della raccomandata con relativo avviso di ricevimento.
Diversamente da quanto lamentato dal contribuente, gli atti impugnati contengono a pag. 2 le informazioni essenziali per la proposizione del ricorso giurisdizionale. Peraltro, il vizio sarebbe irrilevante nel caso di specie, avendo il contribuente proposto tempestivi ricorsi avverso i due provvedimenti di iscrizione.
La mancata emissione delle cartelle esattoriali dopo la notifica degli avvisi di accertamento sub 5) e 6) non deriva dall'inadempienza dell'agente della riscossione bensì dalla natura esecutiva degli accertamenti, novità introdotta a far data dal 1°.
7.2011 dal d.L. n. 78/2010.
Insussistente è la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 atteso che l'iscrizione ipotecaria ha natura cautelare ed esula dall'esecuzione forzata. Peraltro, le intimazioni notificate al contribuente possono essere equiparate all'avviso di cui all'art. 50 citato.
Insussistente è, altresì, l'eccepita prescrizione dei tributi, delle sanzioni e degli interessi, considerate le plurime intimazioni notificate al contribuente che hanno efficacemente interrotto i relativi termini.
La possibilità di interloquire con l'A.F. prima dell'iscrizione di ipoteca è garantita dalla obbligatoria notifica della comunicazione preventiva, adempimento che l'agente della riscossione ha correttamente espletato, per quanto detto sopra.
I ricorsi devono, pertanto, essere rigettati e il ricorrente condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario limitatamente alle cartelle sottese n.
04320140009103149000 e n. 04320140012323171000 e al ruolo della Prefettura di Rieti di cui alla cartella sottesa n. 04320130006248470000;
rigetta nel resto i ricorsi riuniti;
condanna Ricorrente_1 al rimborso dele spese di lite sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in euro 2.500.
Così deciso in Foggia il 18 febbraio 2026
Il Presidente est. OL AN
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
VIGORITA CELESTE, Giudice
INFANTE ENRICO GIACOMO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1194/2022 depositato il 18/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320161460000561001 IRPEF-ALTRO
- sul ricorso n. 1195/2022 depositato il 18/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Indirizzo_
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320161460000560002 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: discute il ricorso e si riporta ai propri scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 1194/2022 R.G. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria su fabbricati di sua proprietà, documento n. 04320161460000561001, notificatagli il
25.1.2022, per debiti portati da:
1) Cartella n. 04320130006248470000 – Contributo consortile 2012 e Contravvenzione C.d.S. 2012;
2) Cartella n. 04320140009103149000 – Sanzioni amm.ve 2010 e Contravvenzioni C.d.S. 2011;
3) Cartella n. 04320140012323171000 – Sanzioni amm.ve 2010 e Contravvenzioni C.d.S. 2011;
4) Cartella n. 04320140013211931000 – Contributo consortile 2014;
5) Avviso di accertamento n. TVK010804497/2014 – Iva, Irap e Irpef 2012;
6) Avviso di accertamento n. TVK010800834/2015 – Iva, Irap e Irpef 2011.
Con separato ricorso iscritto al n. 1195/2022 Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria su terreni di sua proprietà, documento n. 04320161460000560002, notificatagli il
25.1.2022, per i medesimi debiti sopra indicati.
I due ricorsi sono stati riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Ha eccepito l'omessa notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, delle cartelle e degli avvisi di accertamento richiamati nell'atto impugnato, rimarcando che agli avvisi di accertamento (mai notificati) non sono seguite le relative cartelle di pagamento, né le intimazioni di pagamento;
la mancata indicazione delle modalità di proposizione del ricorso;
la prescrizione dei tributi, delle sanzioni e degli interessi per decorrenza del termine quinquennale;
la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/73, non essendo il pignoramento iniziato entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento; la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Ha variamente argomentato in tema di validità della notifica nell'ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore dell'A.
G.O. in merito alle cartelle sub 2) e 3) e al ruolo della Prefettura di Rieti di cui alla cartella sub 1).
Ha dedotto che gli atti presupposti sono stati ritualmente notificati e che ad essi ha fatto seguito la notificazione di plurime intimazioni di pagamento, da ultimo quella n. 04320209003096344000, notificata l'8.2.2020, e che parimenti risulta notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
04376201600000562000.
Ha prodotto documentazione al riguardo.
Ha evidenziato che l'atto è adeguatamente motivato in quanto conforme al modello legale e che non è prevista la preventiva instaurazione del contraddittorio.
Ha contrastato l'eccezione di prescrizione osservando che al contribuente sono state notificate le seguenti intimazioni di pagamento:
intimazione n. 04320179001156743000, notificata il 21.2.2017;
intimazione n. 04320179004929008000, notificata il 12.9.2017;
intimazione n. 04320189004386452000, notificata il 9.7.2018;
intimazione n. 04320199002755400000, notificata il 26.4.2019;
intimazione n. 04320209003096344000, notificata l'8.2.2020.
Ha argomentato, infine, su questioni che non hanno formato oggetto di doglianza da parte del contribuente.
Con memoria illustrativa Ricorrente_1 ha ribadito quanto lamentato in ricorso contestando l'idoneità della documentazione prodotta da parte resistente a dar prova della rituale notifica degli atti presupposti.
Ha evidenziato di non essere più, da tempo, residente all'indirizzo di Indirizzo_1 in Foggia e di vivere a Roma sin dal 2005 dove ha contratto matrimonio, come da contratto di locazione prodotto agli atti.
Ha soggiunto che l'art. 4 del Decreto “Sostegni” (d.L. n. 41/2021) ha previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1°.
1.2000 e il 31.12.2010, nello specifico tutti i debiti residui alla data del 23.3.2021, fino a euro 5.000, mentre la Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha previsto la cancellazione automatica di tutti i debiti fino a euro 1.000 risultanti dai singoli carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Con ulteriore memoria illustrativa Ricorrente_1 ha sottolineato la sua assenzada Foggia negli anni 2013 e 2014, accertata anche da due sentenze emesse dal Tribunale di Foggia e dalla Corte d'Appello di
Bari. Ha ribadito quanto già esposto in ricorso e nelle precedenti memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, in via preliminare, che difetta la giurisdizione del giudice tributario in merito alle cartelle sub 2) e 3) e al ruolo della Prefettura di Rieti di cui alla cartella sub 1). Si tratta, invero, di pretese derivanti da sanzioni amministrative, devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Nel merito, rileva che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione prova l'avvenuta notifica delle cartelle sub 1) e 4) aventi ad oggetto il contributo consortile.
Segnatamente, la cartella sub 1) è stata depositata presso la casa comunale dopo essersi accertata l'assenza del Ricorrente_1 presso la residenza di Indirizzo_1 in Foggia (fatto pacificamente ammesso dal contribuente). La raccomandata informativa (n. 689112669706) è stata ricevuta dal medesimo contribuente che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento in data 9.1.2015.
Anche la cartella sub 4) è stata depositata presso la casa comunale dopo essersi accertata l'assenza del destinatario. A detto adempimento è seguito l'invio della raccomandata informativa (n. 689142525773) restituita al mittente per compiuta giacenza. In atti v'è la prova della spedizione della raccomandata con relativo avviso di ricevimento.
L'argomento con il quale il ricorrente contesta la regolarità di dette notifiche per essere egli dimorante in Roma non ha pregio. La notifica è stata eseguita presso la residenza ufficiale del Ricorrente_1, risultante dai registri anagrafici, la qual cosa rende legittimo l'operato dell'agente della riscossione.
Detti carichi, benché di importo esiguo, non possono dirsi annullati ex lege.
L'art. 4 del d.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto “Sostegni”) ha previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1°.
1.2000 e il 31.12.2010 in presenza di determine condizioni reddituali del contribuente. Nel caso in esame i ruoli sono stati affidati all'agente della riscossione in epoca successiva al 31.12.2010, posto che si tratta di tributi afferenti agli anni di imposta 2012 e 2014 e che, peraltro, non v'è prova dell'ulteriore presupposto reddituale.
Parimenti, ad essi non è applicabile lo “stralcio” di cui all'art. 1, comma 222, della L. n. 197/2022 che ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei ruoli affidati all'agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali. Nel caso in esame, l'ente impositore si identifica nel consorzio di bonifica, ente di diritto pubblico distinto sia dalle amministrazioni statali sia dagli enti previdenziali.
Benché manchi la prova della notifica degli avvisi di accertamento sub 5) e 6), detta doglianza è preclusa al contribuente.
Invero, al ricorrente risultano notificate ben cinque intimazioni di pagamento che contemplano, tutte, oltre ai carichi di cui alle cartelle sub 1) e 4) anche i due avvisi di accertamento n. TVK010804497/2014 e n. TVK010800834/2015.
Si tratta delle seguenti intimazioni, tutte notificate a mezzo PEC all'indirizzo Email_3, la cui riconducibilità all'odierno ricorrente non è controversa:
n. 04320179001156743000, notificata il 21.2.2017;
n. 04320179004929008000, notificata il 12.9.2017;
n. 04320189004386452000, notificata il 9.7.2018;
n. 04320199002755400000, notificata il 26.4.2019; n. 04320209003096344000, notificata l'8.2.2020.
La mancata impugnazione di dette (plurime) intimazioni ha comportato la cristallizzazione delle pretese tributarie e la conseguente impossibilità per il ricorrente, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546/1992, di contestare l'omessa notifica degli atti tributari ad esse sottesi (sul tema, cfr.: Cass., 10 novembre 2025,
n. 29594; Cass. 11 marzo 2025, n. 6436).
Insussistenti sono gli ulteriori vizi denunciati dal ricorrente.
Le iscrizioni ipotecarie, in applicazione del disposto dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, sono state ritualmente precedute dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376201600000562000, notificata mediante deposito presso la casa comunale dopo essersi accertata l'assenza del destinatario presso la residenza anagrafica. A detto adempimento è seguito l'invio della raccomandata informativa (n.
689394530934) restituita al mittente per compiuta giacenza. In atti v'è la prova della spedizione della raccomandata con relativo avviso di ricevimento.
Diversamente da quanto lamentato dal contribuente, gli atti impugnati contengono a pag. 2 le informazioni essenziali per la proposizione del ricorso giurisdizionale. Peraltro, il vizio sarebbe irrilevante nel caso di specie, avendo il contribuente proposto tempestivi ricorsi avverso i due provvedimenti di iscrizione.
La mancata emissione delle cartelle esattoriali dopo la notifica degli avvisi di accertamento sub 5) e 6) non deriva dall'inadempienza dell'agente della riscossione bensì dalla natura esecutiva degli accertamenti, novità introdotta a far data dal 1°.
7.2011 dal d.L. n. 78/2010.
Insussistente è la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 atteso che l'iscrizione ipotecaria ha natura cautelare ed esula dall'esecuzione forzata. Peraltro, le intimazioni notificate al contribuente possono essere equiparate all'avviso di cui all'art. 50 citato.
Insussistente è, altresì, l'eccepita prescrizione dei tributi, delle sanzioni e degli interessi, considerate le plurime intimazioni notificate al contribuente che hanno efficacemente interrotto i relativi termini.
La possibilità di interloquire con l'A.F. prima dell'iscrizione di ipoteca è garantita dalla obbligatoria notifica della comunicazione preventiva, adempimento che l'agente della riscossione ha correttamente espletato, per quanto detto sopra.
I ricorsi devono, pertanto, essere rigettati e il ricorrente condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario limitatamente alle cartelle sottese n.
04320140009103149000 e n. 04320140012323171000 e al ruolo della Prefettura di Rieti di cui alla cartella sottesa n. 04320130006248470000;
rigetta nel resto i ricorsi riuniti;
condanna Ricorrente_1 al rimborso dele spese di lite sostenute dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in euro 2.500.
Così deciso in Foggia il 18 febbraio 2026
Il Presidente est. OL AN