Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00757/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02801/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2801 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola Due Muzzane di Bonfanti Mariagabriella, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo Studio, in Milano, alla via Corridoni, n. 39;
contro
AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli uffici di questa, in Milano, alla via Freguglia, n. 1;
Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio;
nei confronti
A.P.L.- Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso principale:
- del provvedimento datato 27 giugno 2022, prot. uscita n. 0049780, di rigetto della richiesta di autotutela presentata dall’azienda agricola ricorrente ai sensi della l. n. 228 del 2012;
- per l’accertamento dell’obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell’art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all’AGEA di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C-348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C-46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19;
con i motivi aggiunti:
- dell’intimazione di pagamento n. 135 2023 90002637 49/000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 20 aprile 2023;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l’iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente;
e per l’accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all’iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AG ex art. 8- ter l. n. 33 del 2009;
e per la dichiarazione dell’obbligo di AG di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente;
e per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla «Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell’istanza» con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. ES TA e udito il difensore di parte ricorrente;
Osservato che con ricorso seguito da motivi aggiunti l’Azienda Agricola Due Muzzane di Bonfanti Mariagabriella ha chiesto a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’annullamento del diniego, da parte di AGEA, dell’autotutela invocata dalla ricorrente rispetto ai provvedimenti e agli atti con cui sono state pretese somme a titolo di prelievo supplementare dovuto per le campagne lattiere 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009; nonché l’annullamento dell’intimazione di pagamento n. 135 2023 90002637 49/000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 20 aprile 2023;
Osservato che all’udienza straordinaria del 13 febbraio 2024 il difensore della società ricorrente ha dichiarato che, con riferimento alle campagne lattiere 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, questa ha richiesto ad AGEA il ricalcolo delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare ai sensi dell'articolo 10- ter d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. con mod. con l. 10 agosto 2023, n. 103, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 947 l. 30 dicembre 2025, n. 199;
Osservato che alla medesima udienza il difensore ha dichiarato che, con riferimento alla campagna lattiera 2008/2009, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza del 18 aprile 2024, n. 7703, ha annullato gli atti di determinazione del prelievo supplementare da parte di AGEA, con «conseguente necessità per l’Amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione del prelievo supplementare dovuto, applicando i criteri previsti a legislazione vigente» ;
Osservato che, come ritenuto anche dal citato difensore, i fatti riferiti vincolano l’amministrazione, a una generale rivalutazione della posizione della società ricorrente, facendo venir meno le ragioni dell’istanza di autotutela e comportando – al contempo – l’inefficacia degli atti volti all’esecuzione coattiva del credito da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione;
Ritenuto, conclusivamente, che sia venuto meno l’interesse al ricorso, che deve pertanto essere dichiarato improcedibile;
Osservato che, data la complessità della vicenda controversia, le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES TA, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Sergio Occhionero, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES TA |
IL SEGRETARIO