CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3465/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 42/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 05/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q01498/2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q01498/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q01498/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 srl, operante nel settore del “Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli”, impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di accertamento n. TY7032Q01498-2018, (periodo d'imposta 2013) chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
La pretesa in contestazione scaturiva dai controlli posti in essere dall'Agenzia delle entrate di Siracusa la quale aveva accertato che la Società - nei periodi d'imposta tra il 2013 e il 2016 – aveva intrattenuto con la “Società_2” rapporti “commerciali”.
Nello specifico la Società_2 aveva emesso, nei confronti della società Società_1 srl, fatture (meglio indicate in atti per nn. date ed importi) per “Ideazione e sviluppo eventi sportivi di automobilismo con pubblicità striscioni e applicazione vs logo per Campionato e Trofeo italiano Velocità
Montagna su nostre autovetture da competizione” (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia riteneva che le fatture ed i relativi importi fossero privi dei requisiti d'inerenza, certezza e determinabilità.
Pertanto, procedeva al recupero a tassazione (art. 41- bis del D.P.R. n. 600/1973, art. 54 D.P.R. n.
633/1972 e artt. 25 e 32 del D.Lgs. n. 446/1997).
La Società impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa deducendone l'illegittimità (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia si costituita e contro deduceva.
La Commissione di prima istanza, con sentenza n. 42/01/23, ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura riferita al “difetto di potere del soggetto sottoscrittore del provvedimento” in contestazione (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato, per i motivi che di seguito saranno esaminati, la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
La Società appellata si è costituita ed ha contro dedotto.
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Agenzia ha versato in atti (art. 58 d.lvo 546 del 1992) l'atto dispositivo con il quale il Direttore pro tempore – ad integrazione di un proprio precedente provvedimento - ha conferito la delega di firma al
Funzionario che ha sottoscritto il provvedimento in contestazione (cfr. documentazione in atti).
L'atto di conferimento indica il destinatario della delega e delle attività delegate (art. 42 Dpr n. 600/1973).
2.- Il primo Giudice non ha esaminato gli ulteriori motivi di ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia che sono state riproposte in questa sede a fini devolutivi.
3.- La Società appellata ha prodotto la documentazione richiestale dall'Agenzia delle entrate riguardante i rapporti commerciali intrattenuti - tra il 2013 e il 2016 - con la “Società_2: è emerso che la Società_2 era priva di una organizzazione, di risorse umane e mezzi strumentali.
Quest'ultima - in estrema sintesi – aveva posto in essere un sistema di promozione pubblicitaria - sponsorizzazione attraverso l'offerta di pubblicità riportata su autovetture di competizione, in manifestazioni automobilistiche così come si evince dai relativi contratti promo pubblicitari (cfr. documentazione in atti).
4.- L'Agenzia delle entrate, tuttavia, non ha rilevato criteri oggettivi ai fini della determinazione del prezzo della prestazione fatturata: non è stato documentato il criterio di calcolo delle prestazioni, non sempre uniformi;
non è stata provata l'effettività, l'inerenza e la certezza delle prestazioni,nonché l' “utilità” ricavata da parte dei soggetti sponsor anche in relazione ai contesti di pubblico e geografico in cui gli eventi avevano luogo.
5.- L'Agenzia ha documentato che il legale rappresentante della
“Società_2 LTD”, pur in assenza di una reale organizzazione e mezzi d'impresa, negli anni in esame (2012-2016) aveva movimentato capitali per oltre un milione di euro, dei quali una buona parte è stata trasferita all'estero (Malta).
La Società pur incassando dai committenti (bonifici e assegni) le somme concordate ha effettuato operazioni di prelievo allo sportello e a mezzo assegni a copertura dell'importo incassato (cfr. documentazione in atti).
6.- L'articolo 1, lett. a), del D.Lgs 74/2000 dispone che “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l' imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.
7.- La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … con riferimento al tema della distribuzione, tra
Amministrazione finanziaria e contribuente, dell'onere probatorio, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti … nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una "cartiera" o una società "fantasma") e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 30/10/2013, n. 24426).
8.- La Società appellata non ha adeguatamente provato la concreta effettuazione delle prestazioni di cui alle fatture in questione.
Di contro l'Agenzia delle entrate ha addotto apprezzabili elementi di prova a sostegno della propria tesi secondo la quale le prestazioni in parola non sarebbero state effettivamente eseguite.
9.- Il c.d. “contraddittorio preventivo” è previsto per fattispecie diverse da quella qui in esame: accertamenti ex artt. 37 bis e 38 Dpr n. 600/1973 (violazione disposizioni antielusive e all'accertamento sintetico del reddito); per gli accertamenti basate su indagini finanziarie o scostamenti tra la redditività fatta registrare dal contribuente e quella puntuale prevista dallo studio di settore.
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale gravante sull'amministrazione finanziaria, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purchè il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa dando così ingresso alla cd. prova di resistenza, nella specie peraltro non assolta dalla contribuente” (Cassazione, 12 dicembre 2019, n. 32541).
10.- Il provvedimento in contestazione è adeguatamente motivato: ha consentito alla Società di esercitare il proprio diritto alla difesa in ben due gradi di giudizio.
Il provvedimento, inoltre, indica le violazioni commesse, le norme di riferimento del D.Lgs. n. 471/1997;
l'ammontare minimo e massimo della sanzione, un prospetto di riepilogo delle sanzioni applicabili;
l'esito dell'applicazione del cumulo giuridico e del cumulo materiale.
11.- La Società appellata ha versato in atti la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Catania (procedimento analogo: n. 12798/19 rgnr) relativo a fatture emesse dalla Società_2
Ltd per sponsorizzazioni di gare automobilistiche: il Pubblico Ministero ha ritenuto che " … l'attività di pilota del Società_3 effettivamente risultava accertata e pertanto l'oggetto della sponsorizzazione si deve considerare esistente … " e che, sotto il profilo della congruità del prezzo, "appare difficoltoso ipotizzarne la non corrispondenza al vero trattandosi di un ambito caratterizzato da valutazioni estremamente complesse e sostanzialmente rimesse alla volontà delle parti".
Tale decisione, tuttavia, non è stata emessa all'esito di un dibattimento come prescritto dall'art. 21 bis del d.lvo 74 del 2000.
La Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 26467 del 1 ottobre 2025) ha chiarito che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, anche se emessa con la formula “Perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, anche quando i fatti accertati in sede penale siano gli stessi in merito ai quali l'ufficio tributario ha effettuato l'accertamento nei confronti del contribuente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di cui euro 1.500,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per il presente grado in favore dell'Agenzia appellante.
Palermo, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO RO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3465/2023 depositato il 06/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 42/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 05/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q01498/2018 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q01498/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7032Q01498/2018 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 srl, operante nel settore del “Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli”, impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa l'Avviso di accertamento n. TY7032Q01498-2018, (periodo d'imposta 2013) chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
La pretesa in contestazione scaturiva dai controlli posti in essere dall'Agenzia delle entrate di Siracusa la quale aveva accertato che la Società - nei periodi d'imposta tra il 2013 e il 2016 – aveva intrattenuto con la “Società_2” rapporti “commerciali”.
Nello specifico la Società_2 aveva emesso, nei confronti della società Società_1 srl, fatture (meglio indicate in atti per nn. date ed importi) per “Ideazione e sviluppo eventi sportivi di automobilismo con pubblicità striscioni e applicazione vs logo per Campionato e Trofeo italiano Velocità
Montagna su nostre autovetture da competizione” (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia riteneva che le fatture ed i relativi importi fossero privi dei requisiti d'inerenza, certezza e determinabilità.
Pertanto, procedeva al recupero a tassazione (art. 41- bis del D.P.R. n. 600/1973, art. 54 D.P.R. n.
633/1972 e artt. 25 e 32 del D.Lgs. n. 446/1997).
La Società impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa deducendone l'illegittimità (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia si costituita e contro deduceva.
La Commissione di prima istanza, con sentenza n. 42/01/23, ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura riferita al “difetto di potere del soggetto sottoscrittore del provvedimento” in contestazione (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato, per i motivi che di seguito saranno esaminati, la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
La Società appellata si è costituita ed ha contro dedotto.
Con successiva memoria ha insistito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- L'Agenzia ha versato in atti (art. 58 d.lvo 546 del 1992) l'atto dispositivo con il quale il Direttore pro tempore – ad integrazione di un proprio precedente provvedimento - ha conferito la delega di firma al
Funzionario che ha sottoscritto il provvedimento in contestazione (cfr. documentazione in atti).
L'atto di conferimento indica il destinatario della delega e delle attività delegate (art. 42 Dpr n. 600/1973).
2.- Il primo Giudice non ha esaminato gli ulteriori motivi di ricorso e le controdeduzioni dell'Agenzia che sono state riproposte in questa sede a fini devolutivi.
3.- La Società appellata ha prodotto la documentazione richiestale dall'Agenzia delle entrate riguardante i rapporti commerciali intrattenuti - tra il 2013 e il 2016 - con la “Società_2: è emerso che la Società_2 era priva di una organizzazione, di risorse umane e mezzi strumentali.
Quest'ultima - in estrema sintesi – aveva posto in essere un sistema di promozione pubblicitaria - sponsorizzazione attraverso l'offerta di pubblicità riportata su autovetture di competizione, in manifestazioni automobilistiche così come si evince dai relativi contratti promo pubblicitari (cfr. documentazione in atti).
4.- L'Agenzia delle entrate, tuttavia, non ha rilevato criteri oggettivi ai fini della determinazione del prezzo della prestazione fatturata: non è stato documentato il criterio di calcolo delle prestazioni, non sempre uniformi;
non è stata provata l'effettività, l'inerenza e la certezza delle prestazioni,nonché l' “utilità” ricavata da parte dei soggetti sponsor anche in relazione ai contesti di pubblico e geografico in cui gli eventi avevano luogo.
5.- L'Agenzia ha documentato che il legale rappresentante della
“Società_2 LTD”, pur in assenza di una reale organizzazione e mezzi d'impresa, negli anni in esame (2012-2016) aveva movimentato capitali per oltre un milione di euro, dei quali una buona parte è stata trasferita all'estero (Malta).
La Società pur incassando dai committenti (bonifici e assegni) le somme concordate ha effettuato operazioni di prelievo allo sportello e a mezzo assegni a copertura dell'importo incassato (cfr. documentazione in atti).
6.- L'articolo 1, lett. a), del D.Lgs 74/2000 dispone che “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l' imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.
7.- La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ … con riferimento al tema della distribuzione, tra
Amministrazione finanziaria e contribuente, dell'onere probatorio, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti … nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una "cartiera" o una società "fantasma") e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 30/10/2013, n. 24426).
8.- La Società appellata non ha adeguatamente provato la concreta effettuazione delle prestazioni di cui alle fatture in questione.
Di contro l'Agenzia delle entrate ha addotto apprezzabili elementi di prova a sostegno della propria tesi secondo la quale le prestazioni in parola non sarebbero state effettivamente eseguite.
9.- Il c.d. “contraddittorio preventivo” è previsto per fattispecie diverse da quella qui in esame: accertamenti ex artt. 37 bis e 38 Dpr n. 600/1973 (violazione disposizioni antielusive e all'accertamento sintetico del reddito); per gli accertamenti basate su indagini finanziarie o scostamenti tra la redditività fatta registrare dal contribuente e quella puntuale prevista dallo studio di settore.
La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che sussiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale gravante sull'amministrazione finanziaria, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purchè il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa dando così ingresso alla cd. prova di resistenza, nella specie peraltro non assolta dalla contribuente” (Cassazione, 12 dicembre 2019, n. 32541).
10.- Il provvedimento in contestazione è adeguatamente motivato: ha consentito alla Società di esercitare il proprio diritto alla difesa in ben due gradi di giudizio.
Il provvedimento, inoltre, indica le violazioni commesse, le norme di riferimento del D.Lgs. n. 471/1997;
l'ammontare minimo e massimo della sanzione, un prospetto di riepilogo delle sanzioni applicabili;
l'esito dell'applicazione del cumulo giuridico e del cumulo materiale.
11.- La Società appellata ha versato in atti la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Catania (procedimento analogo: n. 12798/19 rgnr) relativo a fatture emesse dalla Società_2
Ltd per sponsorizzazioni di gare automobilistiche: il Pubblico Ministero ha ritenuto che " … l'attività di pilota del Società_3 effettivamente risultava accertata e pertanto l'oggetto della sponsorizzazione si deve considerare esistente … " e che, sotto il profilo della congruità del prezzo, "appare difficoltoso ipotizzarne la non corrispondenza al vero trattandosi di un ambito caratterizzato da valutazioni estremamente complesse e sostanzialmente rimesse alla volontà delle parti".
Tale decisione, tuttavia, non è stata emessa all'esito di un dibattimento come prescritto dall'art. 21 bis del d.lvo 74 del 2000.
La Giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 26467 del 1 ottobre 2025) ha chiarito che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, anche se emessa con la formula “Perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, anche quando i fatti accertati in sede penale siano gli stessi in merito ai quali l'ufficio tributario ha effettuato l'accertamento nei confronti del contribuente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) di cui euro 1.500,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per il presente grado in favore dell'Agenzia appellante.
Palermo, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO RO