Art. 3. ((I prestatori d'opera, assunti in virtu' del precedente articolo 2, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attivita' dell'azienda))
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28 marzo 1958
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26 marzo 1961
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- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/1984, n. 974Provvedimento: La disposizione dell'art. 3 della legge 27 febbraio 1958 n. 130, che (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1961 n. 80) prevede come causa di Estinzione del rapporto di lavoro dei profughi assunti obbligatoriamente soltanto il licenziamento dovuto a giusta causa e quello dovuto a cessazione dell'attività dell'azienda, non esclude la possibilità della stipulazione del patto di prova ne', conseguentemente, l'Estinzione del rapporto di lavoro per l'esito negativo di questa. […]Leggi di più...
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