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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/06/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1695/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1695/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti. Ettore De Rosa, Alfonso De Controparte_1 P.IVA_1
Vivo e Guglielmo Guarracino, domiciliata in Nocera Inferiore (SA) Via Barbarulo n. 98;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Sirica Raffaele, domiciliata in Sarno alla Via Carmine Ruotolo n. 30;
CONVENUTA
C.F. ); Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.03.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente alla decisione dell'odierno giudizio, appare opportuno ripercorrere i tratti salienti della vicenda in esame.
Quest'ultima origina dall'atto di pignoramento n. 100201994268 dell'importo di euro 24.136,76
(poi ridotti ad euro 4.084,64 con atto di riduzione del 17.09.2019) notificato a il Controparte_1
24.07.2019 ad istanza dell' (d'ora in poi , avente ad oggetto i Controparte_2 CP_4
crediti vantati dalla società debitrice nei confronti del terzo Controparte_5
1 L'atto di pignoramento seguiva l'intimazione di pagamento n. 100 2019 9007570317 notificata l'08.07.2019.
I due atti si fondano sulle cartelle di pagamento n. 10020040030072857000 (notificata il
22.07.2004) e n. 10020040042156486000 (notificata il 05.07.2004) riguardanti il mancato pagamento dei contributi spettanti al dell' per le annualità 1997, 1998, CP_6 Parte_1 Parte_2
1999, 2000, 2001 e 2002.
Proposte davanti al giudice tributario distinte opposizioni avverso l'intimazione di pagamento e l'atto di pignoramento, in entrambi i giudizi chiedeva l'annullamento dell'atto di CP_1 pignoramento in ragione dell'omessa notifica delle cartelle e/o comunque della intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza CP_4 dell'opposizione, tenuto anche conto che nelle more la cartella n. 10020040042156486000 era stata sgravata e che, con riferimento a quella n. 10020040030072857000, in data 02.10.2019 la società terza pignorata aveva già versato l'importo come rideterminato con l'atto di riduzione del pignoramento, ossia euro 4.084,64.
In entrambi i giudizi il giudice tributario di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile, sul presupposto che l' avesse provato la rituale notificazione delle cartelle e che le stesse non fossero CP_4
state tempestivamente impugnate, con conseguente cristallizzazione del credito e preclusione a far valere la prescrizione successiva.
Proposto appello avverso le due decisioni, con sentenza n. 1054/2022 la CTR di Salerno dichiarava estinti per prescrizione i crediti oggetto delle cartelle sopra indicate, con conseguente annullamento dell'intimazione n. 100 2019 9007570317.
Inoltre, nel definire l'opposizione al pignoramento, con la sentenza n. n. 8835/2021 del
27.12.2021 la CTR di Salerno dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice speciale in favore del giudice ordinario, con riferimento alla decisione sulle domande di CP_1
Quest'ultima in data 23.03.2022 ha riassunto il giudizio nei confronti dell' e del terzo CP_4
(nei confronti di quest'ultima mediante invio all'indirizzo pec Controparte_3
presente nel registro pubblico ini-pec), chiedendo l'annullamento Email_1 del pignoramento e la condanna dell' a ripetere quanto riscosso dal terzo pignorato, nonché al CP_4 risarcimento dei danni occorsi in conseguenza dell'illegittimità della procedura esecutiva.
è rimasta contumace. Controparte_3
Si è costituita l' chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contenere e/o CP_4
comunque la carenza di interesse ad agire in capo a posto che una cartella era stata Controparte_1
2 sgravata e che, rispetto all'altra, aveva corrisposto al concessionario la Controparte_3
somma rideterminata nel corso della procedura esecutiva.
L ha anche eccepito il difetto del contraddittorio per non essere stato evocata in giudizio CP_4
la società terza pignorata, nonché la tardività dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c.,
l'infondatezza delle avverse domande stante la rituale notificazione delle cartelle e la propria carenza di legittimazione passiva relativamente a quanto riguardante il comportamento dell'ente creditore.
Riservata la causa in decisione, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. la sola ha CP_1
depositato gli atti conclusivi.
Tanto premesso, priva di pregio giuridico è l'eccezione di difetto del contraddittorio, risultando depositata la busta telematica relativa alla notificazione dell'atto di citazione nei confronti del terzo pignorato Controparte_3
Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ed il riferimento all'art. 617
c.p.c. da parte dell' CP_4
Difatti, sia davanti al giudice tributario che in questa sede la società attrice ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del pignoramento in conseguenza della estinzione per prescrizione del credito
(prescrizione, secondo la prospettiva contenuta nell'atto di citazione, maturata anche dopo la eventuale notificazione delle cartelle e prima della notifica dell'intimazione).
Trattasi, dunque, di una doglianza che non integra un motivo di opposizione agli atti esecutivi bensì di opposizione all'esecuzione, posto che ad essere contestato non è tanto il quomodo dell'esecuzione ma la stessa sussistenza del diritto di agire in executivis.
Da tanto consegue che nel giudizio in esame non trova spazio l'art. 617 c.p.c. ed il termine perentorio di venti giorni ivi previsto.
Passando al merito del giudizio, l'opposizione di è fondata, in quanto alla data di CP_1 notifica del pignoramento (ma, ancor prima, al momento della notifica dell'avviso di intimazione) i crediti oggetto delle cartelle n. 10020040042156486000 e n. 10020040030072857000 erano estinti per prescrizione, essendo intercorso un lasso temporale di quindici anni tra la notifica delle stesse (anno
2004) e la ricezione dei successivi atti di riscossione (anno 2019).
Tale conclusione è conforme alla decisione del giudice tributario ormai passata in giudicato, il quale per questa ragione ha annullato l'avviso di intimazione.
Per l'effetto, va dichiarata l'inesistenza del diritto dell'a.d.e.r. di agire in executivis nei confronti di per il recupero delle somme oggetto delle cartelle n. Controparte_1
10020040042156486000 e n. 10020040030072857000.
Da ultimo, non sussiste affatto una carenza di interesse in capo alla società attrice ad ottenere
3 l'odierna pronuncia.
Viceversa, per effetto della stessa, ha diritto di ottenere da la restituzione di CP_1 CP_4 euro 4.084,64 a quest'ultima versati dalla società terza pignorata nel corso della procedura esecutiva.
Quest'ultima circostanza è incontestata, avendo l'a.d.e.r. confermato che in data 02.10.2019 “il terzo ha riversato le somme in suo possesso nella misura ridotta come richiesta” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione depositata in questo giudizio e quella depositata nel giudizio tributario, nonché le risultanze dell'estratto di ruolo prodotto in atti).
In definitiva, l' va condannata a ripetere nei confronti di Controparte_2
l'importo di euro 4.084,64, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. Controparte_1
dal 02.10.2019 al soddisfo.
L'a.d.e.r. va anche condannata al pagamento di un ulteriore importo ai sensi dell'art. 96 co. 3
c.p.c., sussistendo nel caso di specie un evidente abuso del processo da parte del concessionario che va oltre la mera infondatezza delle tesi giuridiche sostenute.
Al riguardo, è sufficiente osservare che l'odierna convenuta ha omesso di restituire il predetto importo a nonostante una sentenza del giudice tributario passata in giudicato recante CP_1
l'annullamento dell'atto di riscossione per intervenuta prescrizione dei crediti.
La condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. può essere quantificata in 1/3 delle spese di lite.
Non sussistono le condizioni per la condanna del concessionario al risarcimento di eventuali danni patiti da non avendo quest'ultima sul punto fornito nemmeno un principio di prova. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo riferimento alle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 relative ai giudizi di valore fino ad euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da Controparte_1
2) dichiara l'inesistenza del diritto dell'a.d.e.r. di agire in executivis nei confronti di CP_1
per il recupero delle somme oggetto delle cartelle n. 10020040042156486000 e n.
[...]
10020040030072857000;
3) condanna l' alla ripetizione nei confronti di Controparte_2 CP_1
dell'importo di euro 4.084,64, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal
[...]
02.10.2019 al soddisfo;
4) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
che si liquidano in euro 2.200,00 per compenso ed euro 125,00 per esborsi, oltre spese Controparte_1
4 generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) condanna l' Controparte_2
di euro 734,00 in favore di Controparte_1
Nocera Inferiore, 12.06.2025
ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1695/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti. Ettore De Rosa, Alfonso De Controparte_1 P.IVA_1
Vivo e Guglielmo Guarracino, domiciliata in Nocera Inferiore (SA) Via Barbarulo n. 98;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Sirica Raffaele, domiciliata in Sarno alla Via Carmine Ruotolo n. 30;
CONVENUTA
C.F. ); Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.03.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente alla decisione dell'odierno giudizio, appare opportuno ripercorrere i tratti salienti della vicenda in esame.
Quest'ultima origina dall'atto di pignoramento n. 100201994268 dell'importo di euro 24.136,76
(poi ridotti ad euro 4.084,64 con atto di riduzione del 17.09.2019) notificato a il Controparte_1
24.07.2019 ad istanza dell' (d'ora in poi , avente ad oggetto i Controparte_2 CP_4
crediti vantati dalla società debitrice nei confronti del terzo Controparte_5
1 L'atto di pignoramento seguiva l'intimazione di pagamento n. 100 2019 9007570317 notificata l'08.07.2019.
I due atti si fondano sulle cartelle di pagamento n. 10020040030072857000 (notificata il
22.07.2004) e n. 10020040042156486000 (notificata il 05.07.2004) riguardanti il mancato pagamento dei contributi spettanti al dell' per le annualità 1997, 1998, CP_6 Parte_1 Parte_2
1999, 2000, 2001 e 2002.
Proposte davanti al giudice tributario distinte opposizioni avverso l'intimazione di pagamento e l'atto di pignoramento, in entrambi i giudizi chiedeva l'annullamento dell'atto di CP_1 pignoramento in ragione dell'omessa notifica delle cartelle e/o comunque della intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituiva l' eccependo l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza CP_4 dell'opposizione, tenuto anche conto che nelle more la cartella n. 10020040042156486000 era stata sgravata e che, con riferimento a quella n. 10020040030072857000, in data 02.10.2019 la società terza pignorata aveva già versato l'importo come rideterminato con l'atto di riduzione del pignoramento, ossia euro 4.084,64.
In entrambi i giudizi il giudice tributario di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile, sul presupposto che l' avesse provato la rituale notificazione delle cartelle e che le stesse non fossero CP_4
state tempestivamente impugnate, con conseguente cristallizzazione del credito e preclusione a far valere la prescrizione successiva.
Proposto appello avverso le due decisioni, con sentenza n. 1054/2022 la CTR di Salerno dichiarava estinti per prescrizione i crediti oggetto delle cartelle sopra indicate, con conseguente annullamento dell'intimazione n. 100 2019 9007570317.
Inoltre, nel definire l'opposizione al pignoramento, con la sentenza n. n. 8835/2021 del
27.12.2021 la CTR di Salerno dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice speciale in favore del giudice ordinario, con riferimento alla decisione sulle domande di CP_1
Quest'ultima in data 23.03.2022 ha riassunto il giudizio nei confronti dell' e del terzo CP_4
(nei confronti di quest'ultima mediante invio all'indirizzo pec Controparte_3
presente nel registro pubblico ini-pec), chiedendo l'annullamento Email_1 del pignoramento e la condanna dell' a ripetere quanto riscosso dal terzo pignorato, nonché al CP_4 risarcimento dei danni occorsi in conseguenza dell'illegittimità della procedura esecutiva.
è rimasta contumace. Controparte_3
Si è costituita l' chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contenere e/o CP_4
comunque la carenza di interesse ad agire in capo a posto che una cartella era stata Controparte_1
2 sgravata e che, rispetto all'altra, aveva corrisposto al concessionario la Controparte_3
somma rideterminata nel corso della procedura esecutiva.
L ha anche eccepito il difetto del contraddittorio per non essere stato evocata in giudizio CP_4
la società terza pignorata, nonché la tardività dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c.,
l'infondatezza delle avverse domande stante la rituale notificazione delle cartelle e la propria carenza di legittimazione passiva relativamente a quanto riguardante il comportamento dell'ente creditore.
Riservata la causa in decisione, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c. la sola ha CP_1
depositato gli atti conclusivi.
Tanto premesso, priva di pregio giuridico è l'eccezione di difetto del contraddittorio, risultando depositata la busta telematica relativa alla notificazione dell'atto di citazione nei confronti del terzo pignorato Controparte_3
Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ed il riferimento all'art. 617
c.p.c. da parte dell' CP_4
Difatti, sia davanti al giudice tributario che in questa sede la società attrice ha chiesto dichiararsi l'illegittimità del pignoramento in conseguenza della estinzione per prescrizione del credito
(prescrizione, secondo la prospettiva contenuta nell'atto di citazione, maturata anche dopo la eventuale notificazione delle cartelle e prima della notifica dell'intimazione).
Trattasi, dunque, di una doglianza che non integra un motivo di opposizione agli atti esecutivi bensì di opposizione all'esecuzione, posto che ad essere contestato non è tanto il quomodo dell'esecuzione ma la stessa sussistenza del diritto di agire in executivis.
Da tanto consegue che nel giudizio in esame non trova spazio l'art. 617 c.p.c. ed il termine perentorio di venti giorni ivi previsto.
Passando al merito del giudizio, l'opposizione di è fondata, in quanto alla data di CP_1 notifica del pignoramento (ma, ancor prima, al momento della notifica dell'avviso di intimazione) i crediti oggetto delle cartelle n. 10020040042156486000 e n. 10020040030072857000 erano estinti per prescrizione, essendo intercorso un lasso temporale di quindici anni tra la notifica delle stesse (anno
2004) e la ricezione dei successivi atti di riscossione (anno 2019).
Tale conclusione è conforme alla decisione del giudice tributario ormai passata in giudicato, il quale per questa ragione ha annullato l'avviso di intimazione.
Per l'effetto, va dichiarata l'inesistenza del diritto dell'a.d.e.r. di agire in executivis nei confronti di per il recupero delle somme oggetto delle cartelle n. Controparte_1
10020040042156486000 e n. 10020040030072857000.
Da ultimo, non sussiste affatto una carenza di interesse in capo alla società attrice ad ottenere
3 l'odierna pronuncia.
Viceversa, per effetto della stessa, ha diritto di ottenere da la restituzione di CP_1 CP_4 euro 4.084,64 a quest'ultima versati dalla società terza pignorata nel corso della procedura esecutiva.
Quest'ultima circostanza è incontestata, avendo l'a.d.e.r. confermato che in data 02.10.2019 “il terzo ha riversato le somme in suo possesso nella misura ridotta come richiesta” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione depositata in questo giudizio e quella depositata nel giudizio tributario, nonché le risultanze dell'estratto di ruolo prodotto in atti).
In definitiva, l' va condannata a ripetere nei confronti di Controparte_2
l'importo di euro 4.084,64, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. Controparte_1
dal 02.10.2019 al soddisfo.
L'a.d.e.r. va anche condannata al pagamento di un ulteriore importo ai sensi dell'art. 96 co. 3
c.p.c., sussistendo nel caso di specie un evidente abuso del processo da parte del concessionario che va oltre la mera infondatezza delle tesi giuridiche sostenute.
Al riguardo, è sufficiente osservare che l'odierna convenuta ha omesso di restituire il predetto importo a nonostante una sentenza del giudice tributario passata in giudicato recante CP_1
l'annullamento dell'atto di riscossione per intervenuta prescrizione dei crediti.
La condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. può essere quantificata in 1/3 delle spese di lite.
Non sussistono le condizioni per la condanna del concessionario al risarcimento di eventuali danni patiti da non avendo quest'ultima sul punto fornito nemmeno un principio di prova. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo riferimento alle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 relative ai giudizi di valore fino ad euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da Controparte_1
2) dichiara l'inesistenza del diritto dell'a.d.e.r. di agire in executivis nei confronti di CP_1
per il recupero delle somme oggetto delle cartelle n. 10020040042156486000 e n.
[...]
10020040030072857000;
3) condanna l' alla ripetizione nei confronti di Controparte_2 CP_1
dell'importo di euro 4.084,64, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal
[...]
02.10.2019 al soddisfo;
4) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
che si liquidano in euro 2.200,00 per compenso ed euro 125,00 per esborsi, oltre spese Controparte_1
4 generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) condanna l' Controparte_2
di euro 734,00 in favore di Controparte_1
Nocera Inferiore, 12.06.2025
ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento
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