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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20258/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND ES Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20258/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. BROGGI PAOLO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CATTANEO EMANUELA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 21/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il 22.09.2022 in Orzinuovi Parte_1 Parte_2
(Bs) ed ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli altri adempimenti di rito. 2) La figlia minore, è affidata CP_1
in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento alternato e paritetico della figlia. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla
1 salute della minore, ossia – a mero titolo esemplificativo – il percorso scolastico, la pratica degli sport, il tempo libero, le vacanze, le visite mediche e le cure sanitarie di ogni genere, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 3) Ogni rilevante spostamento di residenza dovrà essere previamente concordato tra le parti e comunque non potrà esservi uno spostamento tale da pregiudicare e/o rendere eccessivamente oneroso il diritto di visita di ciascun coniuge con la figlia. 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della figlia, e comunque, in modo specifico, con le seguenti modalità: I^ settimana: la bimba viene accompagnata dalla madre presso il padre, quest'ultimo tiene la figlia il lunedì pomeriggio, la notte dorme con il padre e il martedì la riporta presso la residenza della madre, entro le ore 10.30, salvo diverso accordo tra le parti. la bimba viene accompagnata dalla madre presso il padre, quest'ultimo tiene la figlia il mercoledì pomeriggio e la riporta il venerdì mattina presso la residenza della madre, entro le ore
10.30, salvo diverso accordo tra le parti. Il sabato e la domenica la bimba starà con la madre. II^ settimana: la bimba viene accompagnata dalla madre presso il padre il martedì mattina, dorme con il padre e il padre la riporta il mercoledì mattina, entro le ore 10.30, salvo diverso accordo tra le parti. il venerdì la bimba viene accompagnata dalla madre presso il padre, pernotta presso la sua residenza ove rimane il sabato e la domenica e la riporta alla madre la domenica sera entro le ore
20.00. Per quanto concerne le festività natalizie, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il giorno della viglia di Natale, con l'altro genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano;
con decorrenza dall'anno 2025 starà con la madre per il giorno della Viglia di
Natale, con la padre per il giorno di Natale 2025 e con la madre per il giorno di Santo Stefano 2025, il tutto sempre fatta salva la possibilità di diversi accordi tra le parti, da comunicarsi entro il 20
Dicembre di ogni anno;
La minore trascorrerà con i genitori ad anni alterni il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, con decorrenza a favore della Madre per il giorno di Pasqua 2026, salvo diverso accordo tra i coniugi;
ulteriori periodi di vacanze/ponti scolastici/festività vedranno i coniugi alternarsi di anno in anno. Durante le vacanze estive i genitori dovranno concordare entro il mese di maggio di ogni anno, i periodi di villeggiatura con la figlia che trascorrerà con i genitori almeno due settimane anche non consecutive, da giugno a settembre. In caso di mancato soggiorno di villeggiatura, i coniugi terranno comunque con sé la minore per almeno quindici giorni anche non consecutivi, sempre previo accordo entro il mese di maggio. In ogni caso i genitori si impegnano a garantire la loro compresenza in occasione di eventi significativi della vita della figlia (ad esempio:
Prima Comunione, Cresima ecc.). 5) Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente tutti i recapiti (indirizzo ed eventuale numero di telefono) delle località di villeggiatura in cui vorranno recarsi con la figlia. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre
2 il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia. Durante il tempo che ciascun genitore trascorrerà con la figlia sarà obbligo di questi garantire contatti telefonici giornalieri tra la figlia e l'altro genitore. 6) In ragione della suddivisione paritetica dell'accudimento della minore, nulla viene previsto a titolo di contributo al mantenimento. 7) I coniugi concordano che le spese straordinarie necessarie per la figlia, come identificate nelle Linee Guida del Tribunale di Brescia, verranno suddivise nella misura del 50% cadauno. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 15 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 8) Le parti concordano che nel caso di impegni di un genitore che gli impediscano di tenere con sé la minore nei giorni di sua competenza quest'ultimo dovrà preferire l'altro genitore prima di soggetti estranei. Nel caso in cui anche quest'ultimo non fosse disponibile ciascun genitore si farà carico delle spese di babysitter e/o custodia per i periodi di propria competenza. 9) L'assegno unico per la figlia sarà attribuito interamente alla Signora Parte_2
, la quale dovrà provvedere autonomamente alla sua richiesta. 10) I genitori s'impegnano
[...]
reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
s'impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprime giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. 11) Ciascun genitore si impegnerà a promuovere e mantenere i rapporti affettivi e di visita con il proprio ramo parentale, in particolare i genitori dovranno mantenere le visite e frequentazioni della figlia con i nonni paterni e materni. 12) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolamentato ogni aspetto patrimoniale ed economico e di non avere reciprocamente più nulla da pretendere, avendo già definitivamente regolato ogni rapporto e/o pendenza di natura patrimoniale ed economica tra loro pendente, che dovrà considerarsi in ogni caso definitivamente risolto e, se del caso, transatto con piena soddisfazione e tacitazione di entrambe le parti. 13) I coniugi si autorizzano reciprocamente sin d'ora al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o del documento valido per l'espatrio al fine di consentire che la minore possa viaggiare. anche accompagnato da un solo genitore. L'espatrio dovrà in ogni caso essere comunicato all'altro genitore con congruo anticipo e quest'ultimo dovrà rilasciare il proprio consenso. 14) Le spese legali per l'assistenza di entrambi i difensori sono interamente compensate tra le parti”.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 22/9/2022, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Orzinuovi (BS) (atto n. 16, parte II, serie A, anno 2022), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 24/6/2022). CP_1
Le parti risultano separate dal 28/3/2024 con sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
ND LI ND ES
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. ND LI Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. ND ES Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20258/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. BROGGI PAOLO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. CATTANEO EMANUELA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 21/10/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il 22.09.2022 in Orzinuovi Parte_1 Parte_2
(Bs) ed ordinare agli Ufficiali di Stato Civile competenti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli altri adempimenti di rito. 2) La figlia minore, è affidata CP_1
in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento alternato e paritetico della figlia. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla
1 salute della minore, ossia – a mero titolo esemplificativo – il percorso scolastico, la pratica degli sport, il tempo libero, le vacanze, le visite mediche e le cure sanitarie di ogni genere, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. 3) Ogni rilevante spostamento di residenza dovrà essere previamente concordato tra le parti e comunque non potrà esservi uno spostamento tale da pregiudicare e/o rendere eccessivamente oneroso il diritto di visita di ciascun coniuge con la figlia. 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni della figlia, e comunque, in modo specifico, con le seguenti modalità: I^ settimana: la bimba viene accompagnata dalla madre presso il padre, quest'ultimo tiene la figlia il lunedì pomeriggio, la notte dorme con il padre e il martedì la riporta presso la residenza della madre, entro le ore 10.30, salvo diverso accordo tra le parti. la bimba viene accompagnata dalla madre presso il padre, quest'ultimo tiene la figlia il mercoledì pomeriggio e la riporta il venerdì mattina presso la residenza della madre, entro le ore
10.30, salvo diverso accordo tra le parti. Il sabato e la domenica la bimba starà con la madre. II^ settimana: la bimba viene accompagnata dalla madre presso il padre il martedì mattina, dorme con il padre e il padre la riporta il mercoledì mattina, entro le ore 10.30, salvo diverso accordo tra le parti. il venerdì la bimba viene accompagnata dalla madre presso il padre, pernotta presso la sua residenza ove rimane il sabato e la domenica e la riporta alla madre la domenica sera entro le ore
20.00. Per quanto concerne le festività natalizie, la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il giorno della viglia di Natale, con l'altro genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano;
con decorrenza dall'anno 2025 starà con la madre per il giorno della Viglia di
Natale, con la padre per il giorno di Natale 2025 e con la madre per il giorno di Santo Stefano 2025, il tutto sempre fatta salva la possibilità di diversi accordi tra le parti, da comunicarsi entro il 20
Dicembre di ogni anno;
La minore trascorrerà con i genitori ad anni alterni il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo, con decorrenza a favore della Madre per il giorno di Pasqua 2026, salvo diverso accordo tra i coniugi;
ulteriori periodi di vacanze/ponti scolastici/festività vedranno i coniugi alternarsi di anno in anno. Durante le vacanze estive i genitori dovranno concordare entro il mese di maggio di ogni anno, i periodi di villeggiatura con la figlia che trascorrerà con i genitori almeno due settimane anche non consecutive, da giugno a settembre. In caso di mancato soggiorno di villeggiatura, i coniugi terranno comunque con sé la minore per almeno quindici giorni anche non consecutivi, sempre previo accordo entro il mese di maggio. In ogni caso i genitori si impegnano a garantire la loro compresenza in occasione di eventi significativi della vita della figlia (ad esempio:
Prima Comunione, Cresima ecc.). 5) Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi tempestivamente e reciprocamente tutti i recapiti (indirizzo ed eventuale numero di telefono) delle località di villeggiatura in cui vorranno recarsi con la figlia. I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre
2 il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia. Durante il tempo che ciascun genitore trascorrerà con la figlia sarà obbligo di questi garantire contatti telefonici giornalieri tra la figlia e l'altro genitore. 6) In ragione della suddivisione paritetica dell'accudimento della minore, nulla viene previsto a titolo di contributo al mantenimento. 7) I coniugi concordano che le spese straordinarie necessarie per la figlia, come identificate nelle Linee Guida del Tribunale di Brescia, verranno suddivise nella misura del 50% cadauno. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 15 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 8) Le parti concordano che nel caso di impegni di un genitore che gli impediscano di tenere con sé la minore nei giorni di sua competenza quest'ultimo dovrà preferire l'altro genitore prima di soggetti estranei. Nel caso in cui anche quest'ultimo non fosse disponibile ciascun genitore si farà carico delle spese di babysitter e/o custodia per i periodi di propria competenza. 9) L'assegno unico per la figlia sarà attribuito interamente alla Signora Parte_2
, la quale dovrà provvedere autonomamente alla sua richiesta. 10) I genitori s'impegnano
[...]
reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi;
s'impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprime giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia. 11) Ciascun genitore si impegnerà a promuovere e mantenere i rapporti affettivi e di visita con il proprio ramo parentale, in particolare i genitori dovranno mantenere le visite e frequentazioni della figlia con i nonni paterni e materni. 12) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolamentato ogni aspetto patrimoniale ed economico e di non avere reciprocamente più nulla da pretendere, avendo già definitivamente regolato ogni rapporto e/o pendenza di natura patrimoniale ed economica tra loro pendente, che dovrà considerarsi in ogni caso definitivamente risolto e, se del caso, transatto con piena soddisfazione e tacitazione di entrambe le parti. 13) I coniugi si autorizzano reciprocamente sin d'ora al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o del documento valido per l'espatrio al fine di consentire che la minore possa viaggiare. anche accompagnato da un solo genitore. L'espatrio dovrà in ogni caso essere comunicato all'altro genitore con congruo anticipo e quest'ultimo dovrà rilasciare il proprio consenso. 14) Le spese legali per l'assistenza di entrambi i difensori sono interamente compensate tra le parti”.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 22/9/2022, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Orzinuovi (BS) (atto n. 16, parte II, serie A, anno 2022), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 24/6/2022). CP_1
Le parti risultano separate dal 28/3/2024 con sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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