Articolo 11 della Legge 22 ottobre 1981, n. 593
Articolo 10Articolo 12
Versione
10 novembre 1981
Art. 11. Facolta' di demandare ad altri uffici la trattazione e la definizione delle residue denunce o domande relative alle materie oggetto della presente legge.

Il Ministro del tesoro, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, puo' disporre che, in deroga agli articoli 6 e 9, primo comma, del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517 , all' articolo 4, primo e secondo comma, della legge 9 gennaio 1951, n.
10 , nonche' agli articoli 15 , 16 , 17 , 30 e 31, della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e successive modificazioni, la trattazione e la definizione delle residue domande o denunce, per le quali non sia stato adottato alcun provvedimento decisorio o non sia intervenuta la decadenza di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, sia devoluta da una ad altra intendenza di finanza, tenuto conto dei carichi di lavoro pendenti, del personale disponibile e dei criteri di viciniorita'.
Entrata in vigore il 10 novembre 1981