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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 6319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6319 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4364/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 946/2022 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n.154, presso lo studio dell'avv.Stefano Ciardiello (C.F. ), dal quale è C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(P.I. ), con sede in Roma, Via Serchio n.7, Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Napoli via del Parco Margherita n.3, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo
LO e FA SE, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso monitorio
APPELLATO
NONCHE'
già (P.I ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 con sede in Milano, Via Domenichino n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano al Corso Magenta n.84, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonalume, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.11.2018 il , in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3813/18 emesso dal Tribunale di Napoli Nord su ricorso (R.G.
n.7010/2018) di con il quale era a lui ingiunto di pagare Controparte_1
l'importo di E.423.502,05, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, ed esponeva che:
- il decreto ingiuntivo n. 3813/18 era emesso su ricorso della società CP_1 quale procuratrice speciale della per una serie
[...] Controparte_4 di fatture per presunte forniture di energia elettrica in virtù di un contratto di cartolarizzazione intercorso fra la e la del CP_5 Controparte_4 tutto imprecisate e prive di riscontro;
- l'elenco delle fatture non corrispondeva con le utenze elettriche oggetto di contratto fra il Comune di e la Pt_1 CP_5
- la procuratrice si limitava ad elencare una serie di fatture senza allegare i contratti e specificare le utenze per le quali vi sarebbe stato inadempimento, e, quindi, senza permettere al di individuare le utenze per cui Parte_1 vi sarebbe la presunta morosità, sicchè avendo sempre regolarmente provveduto al pagamento di quanto dovuto non poteva individuare le forniture elettriche all'origine della richiesta di pagamento;
- sulla base dell'elenco delle fatture allegate non vi era indicazione delle modalità di conteggio e dei parametri dalla stessa società erogatrice del servizio di energia elettrica e, pertanto, dal semplice esame delle fatture non era possibile poteva risalire a quali utenze le medesime fatture fossero collegate e ai consumi per i quali era richiesto il pagamento;
- fra l ed il intercorreva atto di transazione e CP_5 Parte_1 conseguente componimento bonario delle reciproche pretese.
Tanto premesso chiedeva così provvedere: “in via preliminare ai sensi dell'art.649 cpc, per i motivi di cui all'istanza in narrativa, accertati i gravi motivi su esposti, sospendere l'eventuale esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo
n. 3813/2018 Rg 7010/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 20 agosto 2018 a favore delle , per la fondatezza dell'opposizione Controparte_1 ed efficacia della documentazione a supporto;
in via preliminare, disporre CTU tecnica ai fini dell'accertamento delle utenze e dei consumi per cui vi è fatturazione e degli importi così come fatturati dall' CP_5
e per cui vi è richiesta di pagamento essendo i medesimi oggetto di contestazione ai fini dell'accertamento del quantum effettivamente dovuto dal Parte_1
stornando quanto già effettivamente pagato dal stesso per i
[...] Pt_1 medesimi titoli;
nel merito accogliere la presente opposizione dichiarandola ammissibile e fondata per cui il nulla deve alla ricorrente e Parte_1 per l'effetto dichiarare nullo, annullare, revocare e/o, comunque dichiarare invalido e/o inefficace per tutte le motivazioni, i fatti, su esposti l'opposto decreto ingiuntivo n.3813/2018 del 20/8/20189 RG 7010/2018 a favore delle , poiché infondato Controparte_1 in fatto ed in diritto, per i motivi così come esposti in narrativa, dichiarando, quindi,
l'inesistenza di qualsiasi credito dell'opposta nei confronti degli opponenti. Con vittoria di spese ed onorari di causa;
in subordine nella peregrina ipotesi che venisse accertate l'esistenza di una debitoria a favore della società intimante ricalcolare gli importi effettivamente dovuti sulla base dei contratti sottoscritti fra le parti, delle utenze effettivamente esistenti e dei consumi realmente effettuati”.
Si costituiva l'opposta nella qualità di procuratrice speciale Controparte_1 di eccependo il proprio difetto di legittimazione per aver Controparte_4 ceduto il credito oggetto di causa alla Parte_2
In data 19.07.2019 interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la
[...]
in qualità di cessionaria dei crediti oggetto del decreto Controparte_3 ingiuntivo, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione.
Depositata documentazione, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 946/2022 il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: “rigetta
l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di che liquida in complessive euro 5.602,00 per compenso, oltre Controparte_1 rimborso spese generali nella misura del 15% IVA e cpa come per legge;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di
[...] che liquida in complessive E. 5.870,00 per compenso, Controparte_3 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% IVA e cpa come per legge”.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 11.10.2022 proponeva appello il , sulla base di quattro motivi, così rubricati: 1. “Sulla Parte_1 violazione e/o falsa applicazione, degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923,
n. 2440”; 2. “Sulla violazione del precetto di cui all'art 2967 c.c.”; 3.“Sul rigetto dell'opposizione e sulla dichiarazione di esecutività del decreto opposto”; 4.
“Sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. e sulla condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali in favore della ”, chiedendo in Controparte_1 totale riforma dell'impugnata decisione: “accogliere la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 3813 del 2018 (NRG 7010/2018) reso dal
Tribunale di Napoli Nord (NRG del giudizio di opposizione 13701 del 2018) dichiarandola ammissibile e fondata dichiarando che il nulla Parte_1 deve alla ricorrente e per l'effetto dichiarare nullo, annullare, revocare e/o, comunque dichiarare invalido e/o inefficace per tutte le motivazioni, i fatti su esposti l'opposto decreto ingiuntivo n. 3813/2018 del 20/8/20189 RG 7010/2018, poiché infondato in fatto ed in diritto, dichiarando, quindi, l'inesistenza di qualsiasi credito dell'opposta nei confronti degli opponenti;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa in relazione al doppio grado di giudizio;
in subordine nella peregrina ipotesi che venisse accertata l'esistenza di una debitoria a favore della società intimante, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il cennato decreto ingiuntivo, ricalcolando gli importi effettivamente dovuti;
In via ulteriormente gradata compensare le spese di primo grado tra il e le Parte_1
; condannare le appellate alla restituzione delle somme che, Controparte_1 nelle more del presente giudizio d'appello, dovessero essere corrisposte alle stesse dal in esecuzione della sentenza di primo grado”. Parte_1
Non si costituiva l'appellata ancorché regolarmente citata, Controparte_1 restando pertanto contumace.
Si costituiva invece l'appellata la quale contestava l'appello e Controparte_2 ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza. Precisate le conclusioni, con provvedimento in data 3.10.2025 la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni trenta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il giudice di prime cure rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, ritenendo irrilevante la mancanza di un contratto scritto, non essendo richiesta la forma scritta per il contratto di somministrazione. In particolare riteneva generiche le contestazioni formulate dall'opponente, il quale si limitava ad eccepire “che in atti non vi è il contratto” senza affermare “che l'energia elettrica gli viene fornita (o gli è stata fornita nel periodo di contestazione) da altro gestore”, ed inoltre si limitava ad eccepire “la eccessività delle somme ingiunte ma senza indicare quanto sarebbe il corrispettivo da pagare a fronte del quantitativo di materia prima consumata”.
Riteneva pertanto che il creditore opposto non avesse l'onere di fornire la prova del titolo della pretesa azionata in via monitoria.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Sulla violazione e/o falsa applicazione, degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440”, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui riteneva che la mancanza di un contratto scritto fosse irrilevante poiché non era richiesta la forma scritta per il contratto di somministrazione, omettendo del tutto di considerare che né la né la producevano in giudizio il contratto Controparte_1 Controparte_2 concluso tra e , posto a fondamento del credito CP_5 Parte_1 oggetto del decreto ingiuntivo, che, in quanto relativo a un contratto di prestazione di servizi stipulato con una pubblica amministrazione statale, doveva rivestire la forma scritta ad substantiam.
La censura è fondata.
Sul punto va ricordato che in tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto di opera professionale, come il contratto di appalto, deve rivestire ex art.16 e 17 del r.d. n. 244/1923, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa altresì la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente.
Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr. Cass. civ., Sez. III,
20.03.2020, n. 7478; Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020, n. 11465).
Né è sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale.
Le fatture prodotte in giudizio dalla quale fonte dei crediti Controparte_2 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, non soddisfacendo il requisito della forma scritta dell'accordo, non sono idonee ad assolvere l'onere probatorio del credito.
Come affermato dalla Suprema Corte, le fatture prodotte in giudizio dalla P.A. non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito e ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (Cass. n.16562/2018; n.5263/2015; n.
26174/2009).
Inoltre, quanto all'eccepita generica contestazione da parte del Parte_1
del difetto di prova dei crediti ingiunti, va ricordato che il principio,
[...] sancito dall'art.115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018; n. 11054/2001); inoltre il difetto di forma scritta richiesta ad substantiam può essere rilevato d'ufficio dal giudice chiamato a decidere sulla domanda volta al pagamento del compenso, anche in grado di appello (Cass. n. 1702/2006).
E' pertanto evidente che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare se nella fattispecie vi fosse la prova della valida conclusione del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria in oggetto, e che erroneamente rigettava l'opposizione nonostante non fosse stato prodotto alcun contratto scritto intercorso tra il , in virtù del quale erano eseguite le CP_5 Parte_1 prestazioni delle quali è chiesto il pagamento.
La prova della stipula del contratto certamente non può poi essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali del Pt_1 messi in rilievo dall'appellata non potendo da tali elementi Controparte_2 derivare, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
I motivi di appello secondo, terzo, quarto e quinto - rubricati rispettivamente “Sulla violazione del precetto di cui all'art 2967 c.c.”; “Sul rigetto dell'opposizione e sulla dichiarazione di esecutività del decreto opposto”; “Sulla violazione dell'art. 112
c.p.c. e sulla condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali in favore della ” - sono da ritenersi assorbiti dall'accoglimento del primo Controparte_1 motivo, atteso che il difetto di prova in ordine alla conclusione del contratto in forma scritta ad substantiam rende superflua la decisione relativamente alla mancata prova delle utenze relative al suddetto contratto e dei consumi che vi si riferiscono, alla presunta carenza di legittimazione attiva e passiva di
[...]
alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e al pagamento delle spese legali CP_1 in favore delle trattandosi di questioni che trovano il Controparte_1 presupposto proprio nella esistenza e validità del contratto. Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, va accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3813/2018 del Tribunale di Napoli Nord.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013
n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso (Cass.16.5.2006 n.11491; 5.6.2007
n.13059).
Per rigore di soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio sostenute dall'appellante vanno poste a carico delle appellate in solido.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata
(Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263), in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta e con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria che non ha avuto luogo né in primo, né in secondo grado.
In atto di appello l'appellante chiedeva altresì “condannare le appellate alla restituzione delle somme che, nelle more del presente giudizio d'appello, dovessero essere corrisposte alle stesse dal in esecuzione Parte_1 della sentenza di primo grado”.
Con la comparsa conclusionale depositata in data 2.11.2025 l'appellante chiedeva “la condanna delle appellate alla restituzione delle somme che, nelle more del presente giudizio d'appello, sono state corrisposte alle stesse dal
per evitare la messa in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado.” Solo con la comparsa conclusionale chiedeva la restituzione di somme
“corrisposte” senza alcuna indicazione né della data di tale pagamento, né dell'ammontare di esso.
Come è noto la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicchè non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l'esecuzione sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione, restando invece preclusa la proposizione della domanda in comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l'avvenuta messa in esecuzione della decisione di primo grado tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse (Cass.18.7.2003 n.11244; 8.7.2010 n.16152; 26.1.2016
n.1324; 30.1.2018 n.2292; 15.3.2021 n.7144).
Peraltro è necessaria la prova dell'intervenuto pagamento delle somme di cui alle statuizioni di condanna della impugnata sentenza.
E' onere della parte che formuli tale domanda dimostrare il proprio assunto, specie quanto la controparte, come nel caso di specie, non riconosca l'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, (Cass.10.3.2004 n.4922; 18.7.2003
n.11244 cit.), e precisare puntualmente in quale data ha provveduto al pagamento delle somme versate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n.946/2022 del Tribunale di Napoli Parte_1
Nord nei confronti di e in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con atto notificato in data 11.10.2022, così provvede:
a) dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_1
b) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n.3813/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti del;
Parte_1
c) condanna in solido e al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi E.12.680,00, di cui E.634,00 per esborsi ed
E.12.046,00 per compensi e quanto al secondo grado in complessivi
E.16.087,00, di cui E.1.848,00 per esborsi ed in E.14.239,00 per compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli, addì 5.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
D.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4364/2022 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 946/2022 vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n.154, presso lo studio dell'avv.Stefano Ciardiello (C.F. ), dal quale è C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(P.I. ), con sede in Roma, Via Serchio n.7, Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Napoli via del Parco Margherita n.3, presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo
LO e FA SE, dai quali è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso monitorio
APPELLATO
NONCHE'
già (P.I ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 con sede in Milano, Via Domenichino n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano al Corso Magenta n.84, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonalume, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 27.11.2018 il , in Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.3813/18 emesso dal Tribunale di Napoli Nord su ricorso (R.G.
n.7010/2018) di con il quale era a lui ingiunto di pagare Controparte_1
l'importo di E.423.502,05, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, ed esponeva che:
- il decreto ingiuntivo n. 3813/18 era emesso su ricorso della società CP_1 quale procuratrice speciale della per una serie
[...] Controparte_4 di fatture per presunte forniture di energia elettrica in virtù di un contratto di cartolarizzazione intercorso fra la e la del CP_5 Controparte_4 tutto imprecisate e prive di riscontro;
- l'elenco delle fatture non corrispondeva con le utenze elettriche oggetto di contratto fra il Comune di e la Pt_1 CP_5
- la procuratrice si limitava ad elencare una serie di fatture senza allegare i contratti e specificare le utenze per le quali vi sarebbe stato inadempimento, e, quindi, senza permettere al di individuare le utenze per cui Parte_1 vi sarebbe la presunta morosità, sicchè avendo sempre regolarmente provveduto al pagamento di quanto dovuto non poteva individuare le forniture elettriche all'origine della richiesta di pagamento;
- sulla base dell'elenco delle fatture allegate non vi era indicazione delle modalità di conteggio e dei parametri dalla stessa società erogatrice del servizio di energia elettrica e, pertanto, dal semplice esame delle fatture non era possibile poteva risalire a quali utenze le medesime fatture fossero collegate e ai consumi per i quali era richiesto il pagamento;
- fra l ed il intercorreva atto di transazione e CP_5 Parte_1 conseguente componimento bonario delle reciproche pretese.
Tanto premesso chiedeva così provvedere: “in via preliminare ai sensi dell'art.649 cpc, per i motivi di cui all'istanza in narrativa, accertati i gravi motivi su esposti, sospendere l'eventuale esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo
n. 3813/2018 Rg 7010/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 20 agosto 2018 a favore delle , per la fondatezza dell'opposizione Controparte_1 ed efficacia della documentazione a supporto;
in via preliminare, disporre CTU tecnica ai fini dell'accertamento delle utenze e dei consumi per cui vi è fatturazione e degli importi così come fatturati dall' CP_5
e per cui vi è richiesta di pagamento essendo i medesimi oggetto di contestazione ai fini dell'accertamento del quantum effettivamente dovuto dal Parte_1
stornando quanto già effettivamente pagato dal stesso per i
[...] Pt_1 medesimi titoli;
nel merito accogliere la presente opposizione dichiarandola ammissibile e fondata per cui il nulla deve alla ricorrente e Parte_1 per l'effetto dichiarare nullo, annullare, revocare e/o, comunque dichiarare invalido e/o inefficace per tutte le motivazioni, i fatti, su esposti l'opposto decreto ingiuntivo n.3813/2018 del 20/8/20189 RG 7010/2018 a favore delle , poiché infondato Controparte_1 in fatto ed in diritto, per i motivi così come esposti in narrativa, dichiarando, quindi,
l'inesistenza di qualsiasi credito dell'opposta nei confronti degli opponenti. Con vittoria di spese ed onorari di causa;
in subordine nella peregrina ipotesi che venisse accertate l'esistenza di una debitoria a favore della società intimante ricalcolare gli importi effettivamente dovuti sulla base dei contratti sottoscritti fra le parti, delle utenze effettivamente esistenti e dei consumi realmente effettuati”.
Si costituiva l'opposta nella qualità di procuratrice speciale Controparte_1 di eccependo il proprio difetto di legittimazione per aver Controparte_4 ceduto il credito oggetto di causa alla Parte_2
In data 19.07.2019 interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la
[...]
in qualità di cessionaria dei crediti oggetto del decreto Controparte_3 ingiuntivo, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione.
Depositata documentazione, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza n. 946/2022 il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: “rigetta
l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di che liquida in complessive euro 5.602,00 per compenso, oltre Controparte_1 rimborso spese generali nella misura del 15% IVA e cpa come per legge;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore di
[...] che liquida in complessive E. 5.870,00 per compenso, Controparte_3 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% IVA e cpa come per legge”.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 11.10.2022 proponeva appello il , sulla base di quattro motivi, così rubricati: 1. “Sulla Parte_1 violazione e/o falsa applicazione, degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923,
n. 2440”; 2. “Sulla violazione del precetto di cui all'art 2967 c.c.”; 3.“Sul rigetto dell'opposizione e sulla dichiarazione di esecutività del decreto opposto”; 4.
“Sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. e sulla condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali in favore della ”, chiedendo in Controparte_1 totale riforma dell'impugnata decisione: “accogliere la spiegata opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento n. 3813 del 2018 (NRG 7010/2018) reso dal
Tribunale di Napoli Nord (NRG del giudizio di opposizione 13701 del 2018) dichiarandola ammissibile e fondata dichiarando che il nulla Parte_1 deve alla ricorrente e per l'effetto dichiarare nullo, annullare, revocare e/o, comunque dichiarare invalido e/o inefficace per tutte le motivazioni, i fatti su esposti l'opposto decreto ingiuntivo n. 3813/2018 del 20/8/20189 RG 7010/2018, poiché infondato in fatto ed in diritto, dichiarando, quindi, l'inesistenza di qualsiasi credito dell'opposta nei confronti degli opponenti;
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa in relazione al doppio grado di giudizio;
in subordine nella peregrina ipotesi che venisse accertata l'esistenza di una debitoria a favore della società intimante, dichiarare nullo, annullare e/o revocare il cennato decreto ingiuntivo, ricalcolando gli importi effettivamente dovuti;
In via ulteriormente gradata compensare le spese di primo grado tra il e le Parte_1
; condannare le appellate alla restituzione delle somme che, Controparte_1 nelle more del presente giudizio d'appello, dovessero essere corrisposte alle stesse dal in esecuzione della sentenza di primo grado”. Parte_1
Non si costituiva l'appellata ancorché regolarmente citata, Controparte_1 restando pertanto contumace.
Si costituiva invece l'appellata la quale contestava l'appello e Controparte_2 ne chiedeva il rigetto con conferma dell'impugnata sentenza. Precisate le conclusioni, con provvedimento in data 3.10.2025 la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni trenta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Il giudice di prime cure rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, ritenendo irrilevante la mancanza di un contratto scritto, non essendo richiesta la forma scritta per il contratto di somministrazione. In particolare riteneva generiche le contestazioni formulate dall'opponente, il quale si limitava ad eccepire “che in atti non vi è il contratto” senza affermare “che l'energia elettrica gli viene fornita (o gli è stata fornita nel periodo di contestazione) da altro gestore”, ed inoltre si limitava ad eccepire “la eccessività delle somme ingiunte ma senza indicare quanto sarebbe il corrispettivo da pagare a fronte del quantitativo di materia prima consumata”.
Riteneva pertanto che il creditore opposto non avesse l'onere di fornire la prova del titolo della pretesa azionata in via monitoria.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Sulla violazione e/o falsa applicazione, degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440”, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui riteneva che la mancanza di un contratto scritto fosse irrilevante poiché non era richiesta la forma scritta per il contratto di somministrazione, omettendo del tutto di considerare che né la né la producevano in giudizio il contratto Controparte_1 Controparte_2 concluso tra e , posto a fondamento del credito CP_5 Parte_1 oggetto del decreto ingiuntivo, che, in quanto relativo a un contratto di prestazione di servizi stipulato con una pubblica amministrazione statale, doveva rivestire la forma scritta ad substantiam.
La censura è fondata.
Sul punto va ricordato che in tema di contratti della P.A., ancorché quest'ultima agisca iure privatorum, il contratto di opera professionale, come il contratto di appalto, deve rivestire ex art.16 e 17 del r.d. n. 244/1923, la forma scritta ad substantiam e, quindi, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendone preclusa altresì la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente.
Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo resta un atto interno che l'ente può revocare ad nutum (cfr. Cass. civ., Sez. III,
20.03.2020, n. 7478; Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020, n. 11465).
Né è sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale.
Le fatture prodotte in giudizio dalla quale fonte dei crediti Controparte_2 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, non soddisfacendo il requisito della forma scritta dell'accordo, non sono idonee ad assolvere l'onere probatorio del credito.
Come affermato dalla Suprema Corte, le fatture prodotte in giudizio dalla P.A. non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito e ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (Cass. n.16562/2018; n.5263/2015; n.
26174/2009).
Inoltre, quanto all'eccepita generica contestazione da parte del Parte_1
del difetto di prova dei crediti ingiunti, va ricordato che il principio,
[...] sancito dall'art.115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018; n. 11054/2001); inoltre il difetto di forma scritta richiesta ad substantiam può essere rilevato d'ufficio dal giudice chiamato a decidere sulla domanda volta al pagamento del compenso, anche in grado di appello (Cass. n. 1702/2006).
E' pertanto evidente che il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare se nella fattispecie vi fosse la prova della valida conclusione del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria in oggetto, e che erroneamente rigettava l'opposizione nonostante non fosse stato prodotto alcun contratto scritto intercorso tra il , in virtù del quale erano eseguite le CP_5 Parte_1 prestazioni delle quali è chiesto il pagamento.
La prova della stipula del contratto certamente non può poi essere ricavata né dai documenti prodotti in giudizio, né dai comportamenti processuali del Pt_1 messi in rilievo dall'appellata non potendo da tali elementi Controparte_2 derivare, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
I motivi di appello secondo, terzo, quarto e quinto - rubricati rispettivamente “Sulla violazione del precetto di cui all'art 2967 c.c.”; “Sul rigetto dell'opposizione e sulla dichiarazione di esecutività del decreto opposto”; “Sulla violazione dell'art. 112
c.p.c. e sulla condanna dell'opponente al pagamento delle spese legali in favore della ” - sono da ritenersi assorbiti dall'accoglimento del primo Controparte_1 motivo, atteso che il difetto di prova in ordine alla conclusione del contratto in forma scritta ad substantiam rende superflua la decisione relativamente alla mancata prova delle utenze relative al suddetto contratto e dei consumi che vi si riferiscono, alla presunta carenza di legittimazione attiva e passiva di
[...]
alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e al pagamento delle spese legali CP_1 in favore delle trattandosi di questioni che trovano il Controparte_1 presupposto proprio nella esistenza e validità del contratto. Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, va accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
3813/2018 del Tribunale di Napoli Nord.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impone di provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013
n.23226; S.U.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso (Cass.16.5.2006 n.11491; 5.6.2007
n.13059).
Per rigore di soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio sostenute dall'appellante vanno poste a carico delle appellate in solido.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata
(Cass. 26.10.2018 n.27233; 17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263), in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta e con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria che non ha avuto luogo né in primo, né in secondo grado.
In atto di appello l'appellante chiedeva altresì “condannare le appellate alla restituzione delle somme che, nelle more del presente giudizio d'appello, dovessero essere corrisposte alle stesse dal in esecuzione Parte_1 della sentenza di primo grado”.
Con la comparsa conclusionale depositata in data 2.11.2025 l'appellante chiedeva “la condanna delle appellate alla restituzione delle somme che, nelle more del presente giudizio d'appello, sono state corrisposte alle stesse dal
per evitare la messa in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado.” Solo con la comparsa conclusionale chiedeva la restituzione di somme
“corrisposte” senza alcuna indicazione né della data di tale pagamento, né dell'ammontare di esso.
Come è noto la richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicchè non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l'esecuzione sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione, restando invece preclusa la proposizione della domanda in comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l'avvenuta messa in esecuzione della decisione di primo grado tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse (Cass.18.7.2003 n.11244; 8.7.2010 n.16152; 26.1.2016
n.1324; 30.1.2018 n.2292; 15.3.2021 n.7144).
Peraltro è necessaria la prova dell'intervenuto pagamento delle somme di cui alle statuizioni di condanna della impugnata sentenza.
E' onere della parte che formuli tale domanda dimostrare il proprio assunto, specie quanto la controparte, come nel caso di specie, non riconosca l'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, (Cass.10.3.2004 n.4922; 18.7.2003
n.11244 cit.), e precisare puntualmente in quale data ha provveduto al pagamento delle somme versate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n.946/2022 del Tribunale di Napoli Parte_1
Nord nei confronti di e in persona dei Controparte_1 Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con atto notificato in data 11.10.2022, così provvede:
a) dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_1
b) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n.3813/2018 emesso dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti del;
Parte_1
c) condanna in solido e al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in complessivi E.12.680,00, di cui E.634,00 per esborsi ed
E.12.046,00 per compensi e quanto al secondo grado in complessivi
E.16.087,00, di cui E.1.848,00 per esborsi ed in E.14.239,00 per compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli, addì 5.12.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio